CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 15/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3248/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AL - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 AL SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M500109 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M500109 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M500109 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante p.t. impugnava l'avviso di accertamento n. TF903M500109/2025, per l'annualità 2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di AL –Ufficio Controlli, in data 1° aprile 2025, avendo l'ufficio valutato la sussistenza di maggiori componenti positivi per un importo pari ad € 143.185,00, conseguentemente, ai sensi dell'art. 39, comma I, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, si giungeva ad accertare un maggior reddito d'impresa per l'anno 2019 in misura pari ad € 87.176,00, da cui scaturiva una maggiore Ires pari ad € 20.922,00, una maggiore Irap pari ad € 5.785,00, una maggiore Iva pari ad € 14.318,00, comminando inoltre sanzioni amministrative, nonché relativi interessi e spese di notifica come per legge.
Eccepisce che il controllo accertativo portato a conclusione da essa AdE DP di AL, è stato fondato su di un'errata interpretazione dei dati dichiarativi regolarmente presentati dalla contribuente e sul presupposto che sia stato leso il principio della non antieconomicità dell'attività al tempo svolta, senza tenere in considerazione la circostanza che l'attività di ristorazione era proprio iniziata nell'anno 2019, oggetto di accertamento. Contesta che i movimenti in entrata sull'unico conto corrente bancario intestato alla Società pari ad € 224.104,00, considerati da essa AdE “incoerenti con i dati dichiarati” siano effettivamente riconducibili ad operazioni imponibili, trattandosi invece di prestiti infruttiferi, tutti effettuati dalla socia di maggioranza sig.ra Nominativo_1, e contesta pertanto il metodo di recupero a tassazione applicato.
Si è costituita DE AL che ha evidenziato che l'avviso impugnato scaturisce da un sistema di controlli effettuati dall'ufficio da cui è scaturita una movimentazione in entrata sul conto della società per importi consistenti, non riportati nelle dichiarazioni e che, in base alle verifiche effettuate nell'anno 2019, la società svolgeva pienamente la sua attività. Rileva che le incongruenze riscontrate sono espressione di una condotta
“antieconomica” non immediatamente giustificabile dall'analisi delle informazioni dichiarate che legittima l'ipotesi di elusione”. Deduceva altresì di aver convocato la ricorrente per sentirla in contraddittorio senza che la società abbia dato seguito a detta convocazione neanche depositando documenti o rilievi scritti.
All'udienza del 12.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il provvedimento impugnato scaturisce dell'attività espletata dall'Ufficio in conseguenza dell'inserimento del nominativo del contribuente nel Piano annuale di controllo (PAC) della Direzione Provinciale di AL dell'anno 2025, sulla base di un percorso dell'indagine della DP AL basata sulle informazioni comunicate all'archivio dei rapporti finanziari nei confronti delle società con dichiarazione omessa o presentata dalle quali è emersa un'incoerenza tra le disponibilità finanziarie rilevate dai c/c e i ricavi/volume d'affari – oltre l'imposta sul valore aggiunto – per l'anno d'imposta 2019. Da tali controlli sono emersi per la società ricorrente movimenti in entrata sui conti correnti, pari a € 224.104,00, incoerenti con i dati dichiarati per l'anno d'imposta
2019. Nell'anno d'imposta in esame la società risulta avere regolarmente svolto attività di impresa e il normale svolgimento dell'attività è dimostrato dalle risultanze del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, dalle quali si evince che essa era attiva già nell'anno 2018, primo anno di imposta, con decorrenza dal 12/10/2018.
L'ufficio ha altresì rilevato di avere convocato la società contribuente affinchè fosse sentita in contraddittorio con la notifica, all'indirizzo PEC Email_3 in data 22/01/2025, della comunicazione dello schema di atto nr. TF9Q3M500109/2025 prevista dall'art. 6bis, comma 1, della Legge 212/2000, con il quale provvedeva a convocare la parte per l'instaurazione del contraddittorio, affinché potesse fornire le opportune giustificazioni, ma la società non ha dato alcun riscontro a detta comunicazione neanche con un'allegazione documentale.
L'assenza ingiustificata della contribuente giustifica l'emissione di un accertamento d'ufficio sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'incoerenza tra i dati riscontrati sui conti della società ed i dati dichiarati” non sarebbero effettivamente riconducibili ad operazioni imponibili, trattandosi invece di prestiti infruttiferi, tutti effettuati dalla socia di maggioranza sig.ra Nominativo_1 che però non appare sufficientemente supportata da un atto pubblico o una scrittura privata con data certa, che indichi tra l'altro le modalità di rimborso del presunto prestito e che anche per la consistenza significativa degli importi corrisposti, legittima piuttosto l'ipotesi di elusione e giustifica l'interpretazione fornita dall'ufficio anche considerando la mancata collaborazione della contribuente nella fase di accertamento e di verifica preliminare.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 2500
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3248/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AL - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 AL SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M500109 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M500109 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M500109 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante p.t. impugnava l'avviso di accertamento n. TF903M500109/2025, per l'annualità 2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di AL –Ufficio Controlli, in data 1° aprile 2025, avendo l'ufficio valutato la sussistenza di maggiori componenti positivi per un importo pari ad € 143.185,00, conseguentemente, ai sensi dell'art. 39, comma I, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, si giungeva ad accertare un maggior reddito d'impresa per l'anno 2019 in misura pari ad € 87.176,00, da cui scaturiva una maggiore Ires pari ad € 20.922,00, una maggiore Irap pari ad € 5.785,00, una maggiore Iva pari ad € 14.318,00, comminando inoltre sanzioni amministrative, nonché relativi interessi e spese di notifica come per legge.
Eccepisce che il controllo accertativo portato a conclusione da essa AdE DP di AL, è stato fondato su di un'errata interpretazione dei dati dichiarativi regolarmente presentati dalla contribuente e sul presupposto che sia stato leso il principio della non antieconomicità dell'attività al tempo svolta, senza tenere in considerazione la circostanza che l'attività di ristorazione era proprio iniziata nell'anno 2019, oggetto di accertamento. Contesta che i movimenti in entrata sull'unico conto corrente bancario intestato alla Società pari ad € 224.104,00, considerati da essa AdE “incoerenti con i dati dichiarati” siano effettivamente riconducibili ad operazioni imponibili, trattandosi invece di prestiti infruttiferi, tutti effettuati dalla socia di maggioranza sig.ra Nominativo_1, e contesta pertanto il metodo di recupero a tassazione applicato.
Si è costituita DE AL che ha evidenziato che l'avviso impugnato scaturisce da un sistema di controlli effettuati dall'ufficio da cui è scaturita una movimentazione in entrata sul conto della società per importi consistenti, non riportati nelle dichiarazioni e che, in base alle verifiche effettuate nell'anno 2019, la società svolgeva pienamente la sua attività. Rileva che le incongruenze riscontrate sono espressione di una condotta
“antieconomica” non immediatamente giustificabile dall'analisi delle informazioni dichiarate che legittima l'ipotesi di elusione”. Deduceva altresì di aver convocato la ricorrente per sentirla in contraddittorio senza che la società abbia dato seguito a detta convocazione neanche depositando documenti o rilievi scritti.
All'udienza del 12.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il provvedimento impugnato scaturisce dell'attività espletata dall'Ufficio in conseguenza dell'inserimento del nominativo del contribuente nel Piano annuale di controllo (PAC) della Direzione Provinciale di AL dell'anno 2025, sulla base di un percorso dell'indagine della DP AL basata sulle informazioni comunicate all'archivio dei rapporti finanziari nei confronti delle società con dichiarazione omessa o presentata dalle quali è emersa un'incoerenza tra le disponibilità finanziarie rilevate dai c/c e i ricavi/volume d'affari – oltre l'imposta sul valore aggiunto – per l'anno d'imposta 2019. Da tali controlli sono emersi per la società ricorrente movimenti in entrata sui conti correnti, pari a € 224.104,00, incoerenti con i dati dichiarati per l'anno d'imposta
2019. Nell'anno d'imposta in esame la società risulta avere regolarmente svolto attività di impresa e il normale svolgimento dell'attività è dimostrato dalle risultanze del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, dalle quali si evince che essa era attiva già nell'anno 2018, primo anno di imposta, con decorrenza dal 12/10/2018.
L'ufficio ha altresì rilevato di avere convocato la società contribuente affinchè fosse sentita in contraddittorio con la notifica, all'indirizzo PEC Email_3 in data 22/01/2025, della comunicazione dello schema di atto nr. TF9Q3M500109/2025 prevista dall'art. 6bis, comma 1, della Legge 212/2000, con il quale provvedeva a convocare la parte per l'instaurazione del contraddittorio, affinché potesse fornire le opportune giustificazioni, ma la società non ha dato alcun riscontro a detta comunicazione neanche con un'allegazione documentale.
L'assenza ingiustificata della contribuente giustifica l'emissione di un accertamento d'ufficio sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'incoerenza tra i dati riscontrati sui conti della società ed i dati dichiarati” non sarebbero effettivamente riconducibili ad operazioni imponibili, trattandosi invece di prestiti infruttiferi, tutti effettuati dalla socia di maggioranza sig.ra Nominativo_1 che però non appare sufficientemente supportata da un atto pubblico o una scrittura privata con data certa, che indichi tra l'altro le modalità di rimborso del presunto prestito e che anche per la consistenza significativa degli importi corrisposti, legittima piuttosto l'ipotesi di elusione e giustifica l'interpretazione fornita dall'ufficio anche considerando la mancata collaborazione della contribuente nella fase di accertamento e di verifica preliminare.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 2500