TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1298/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gianfrancesco Vetere Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Antonio Germanò opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.3.2024 ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420229000552518000, notificata il 1.3.2022 e relativa alle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento meglio indicati alle gag.
1-3 dell'atto introduttivo, chiedendo “[..] accogliere la domanda dell'istante e, previa qualificazione dell'azione proposta ex 617 cpc ovvero ritenuta di giustizia, in relazione ai vizi dedotti ed eccepiti, per l'effetto dichiarare
l'invalidità e/o nullità dell'atto di intimazione in relazione alla cartella di pagamento per l'importo di € 5.451.433,25, per assenza di titolo, in presenza di sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento quale atto presupposto, giammai notificato ritualmente ovvero nei modi di rito, con infondatezza della pretesa tributaria, disponendo la sospensione della
1 minacciata esecuzione. - accogliere la domanda dell'istante e per l'effetto dichiarare l'invalidità e/o nullità dell'atto di intimazione in relazione a tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'atto di intimazione medesimo, quali atti presupposti, per assenza di titolo, in assenza di avviso di accertamento ovvero cartelle di pagamento, quali atti presupposti o consequenziali, giammai notificati ritualmente ovvero nei modi di rito, con infondatezza delle pretese tributarie, disponendo la sospensione della minacciata esecuzione. -statuire e dichiarare il diritto allo stralcio automatico delle cartelle con importo fino €
5.000,00, con consequenziale provvedimento e ordinando alla parte resistente di provvedere in conformità, salvo ottemperanza. [..]”.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 ed il difetto di motivazione;
3)
l'intervenuta prescrizione dei crediti;
4) lo stralcio automatico delle cartelle.
si costituiva in giudizio contestando il ricorso Controparte_1
e chiedendone il rigetto per infondatezza.
Con decreto presidenziale del 29.3.2024 la causa veniva trasmessa alla
Sezione Lavoro per la parte della opposizione relativa alle pretese afferenti crediti di natura previdenziale;
indi, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito opposti.
L'opposizione è proposta in questa sede in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03420120001435091000, 03420140001940901000,
03420150020036656000, 03420150033192318000, 03420160039195548000,
03420170034692715000, 03420190001929985000, 03420190035926947000,
33420130001720638000, 33420150000191861000, 33420150002985505000,
33420160000339432000, 33420160002413938000, 33420160002809285000,
33420160002842344000, 33420160005378719000, 33420160005677026000,
33420170000058892000, 33420170000281587000, 33420170000736378000,
33420170001101005000, 33420170004073563000, 33420170004280991000,
2 03420120052579233000, aventi ad oggetto contributi previdenziali pretesi da e nonché premi assicurativi CP_2 CP_3 CP_4
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e sul difetto di motivazione.
Premessa la inconferenza del richiamo normativo operato in ricorso (il c.d.
Statuto del contribuente) – trattandosi di normativa operante in ambito tributario e non in questa sede – si osserva che l'intimazione impugnata contiene il riferimento agli estremi identificativi degli atti presupposti (cartelle di pagamento), agli enti creditori, alla natura del credito, alle annualità di riferimento ed ai relativi importi, in tal modo consentendo al ricorrente di comprendere i presupposti sui quali si fonda l'atto impugnato e di articolare una compiuta difesa, come è avvenuto nella specie.
Ciò detto, si duole parte ricorrente della omessa notifica degli atti presupposti deducendo, in particolare, che “[..] Le cartelle richiamate nell'avviso di intimazione, quali atti presupposti, sono prive di notifica alla odierna parte istante, nelle forme previste dal Legislatore, quale contribuente residente all'estero con decorrenza 12/2012, come da certificato consolare rilasciato ed iscrizione in AIRE [..]” e che “[..] Parimenti nulle le eventuali notifiche eseguite
a mezzo posta certificata [..]” rilevando, nello specifico, che l'indirizzo non è iscritto al Reginde ovvero pec professionale Email_1 non utilizzata (cfr. note scritte).
Ora, premesso che l'opponente ha documentato la circostanza di essere residente all'estero dal 7.11.2012 (cfr. certificato Consolato Generale D'Italia
Londra e certificati di iscrizione AIRE) e che sulle deduzioni di parte opponente nulla ha dedotto l'agente della riscossione, si osserva che l'art. 3 bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 dispone “la notificazione con modalità telematica si segua a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”.
Ebbene, l'agente della riscossione non ha provato, da un lato, la inclusione in pubblici registri dell'indirizzo PEC e, dall'altro, che Email_1 le notifiche delle cartelle eseguite in data posteriore al 7.11.2012 siano
3 avvenute nel rispetto dell'iter procedurale previsto per i cittadini residenti all'estero.
Deve quindi dichiararsi la nullità della notifica delle cartelle di pagamento avvenuta in epoca posteriore al 7.11.2012 nonché di quelle eseguite all'indirizzo e, per l'effetto, la invalidità in parte Email_1 qua dell'intimazione opposta.
Si duole, poi, l'opponente dell'intervenuta prescrizione crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte ma tale doglianza, in quanto afferente il merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli enti creditori (nella specie l' , la Forense e l' quali titolari dei crediti CP_2 CP_3 CP_4
(cfr. in motivazione Cass. n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013; Cass. n.
23984/2014; Cass. 708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. Unite n.
18812/2022), soggetti giuridici che, tuttavia, non sono stati evocati in giudizio nel caso che ci occupa.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24,
d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n.
209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022)”.
La domanda giudiziale, sotto questo profilo, è stata dunque proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva.
Non coglie infine nel segno la censura che fa leva sullo stralcio automatico delle cartelle.
Invoca la parte ricorrente “[..] il condono cartelle esattoriali fino a 5 mila euro affidate all'Agente della riscossione fra il 2000 e il 2010, per i contribuenti con reddito 2019 fino a 30mila euro [..]” (così in ricorso alla pag. 29) deducendo che “[..] Nel caso di specie, la posizione reddituale della parte opponente corrobora la esistenza dei presupposti previsti dal Legislatore [..]” (cfr. pag. 30 del ricorso).
4 Allude la parte ricorrente alla previsione di cui art. 4, commi da 4 a 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ma sul punto è appena sufficiente rilevare che il ricorrente non ha in alcun modo provato la sussistenza delle condizioni reddituali cui è subordinata l'operatività della previsione normativa (ossia l'aver percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro), nulla avendo prodotto al riguardo.
La doglianza è quindi da disattendere.
Le spese di lite devono essere compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, dichiara l'invalidità dell'intimazione di pagamento opposta nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 2 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1298/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gianfrancesco Vetere Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Antonio Germanò opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.3.2024 ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420229000552518000, notificata il 1.3.2022 e relativa alle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento meglio indicati alle gag.
1-3 dell'atto introduttivo, chiedendo “[..] accogliere la domanda dell'istante e, previa qualificazione dell'azione proposta ex 617 cpc ovvero ritenuta di giustizia, in relazione ai vizi dedotti ed eccepiti, per l'effetto dichiarare
l'invalidità e/o nullità dell'atto di intimazione in relazione alla cartella di pagamento per l'importo di € 5.451.433,25, per assenza di titolo, in presenza di sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento quale atto presupposto, giammai notificato ritualmente ovvero nei modi di rito, con infondatezza della pretesa tributaria, disponendo la sospensione della
1 minacciata esecuzione. - accogliere la domanda dell'istante e per l'effetto dichiarare l'invalidità e/o nullità dell'atto di intimazione in relazione a tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'atto di intimazione medesimo, quali atti presupposti, per assenza di titolo, in assenza di avviso di accertamento ovvero cartelle di pagamento, quali atti presupposti o consequenziali, giammai notificati ritualmente ovvero nei modi di rito, con infondatezza delle pretese tributarie, disponendo la sospensione della minacciata esecuzione. -statuire e dichiarare il diritto allo stralcio automatico delle cartelle con importo fino €
5.000,00, con consequenziale provvedimento e ordinando alla parte resistente di provvedere in conformità, salvo ottemperanza. [..]”.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 ed il difetto di motivazione;
3)
l'intervenuta prescrizione dei crediti;
4) lo stralcio automatico delle cartelle.
si costituiva in giudizio contestando il ricorso Controparte_1
e chiedendone il rigetto per infondatezza.
Con decreto presidenziale del 29.3.2024 la causa veniva trasmessa alla
Sezione Lavoro per la parte della opposizione relativa alle pretese afferenti crediti di natura previdenziale;
indi, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito opposti.
L'opposizione è proposta in questa sede in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03420120001435091000, 03420140001940901000,
03420150020036656000, 03420150033192318000, 03420160039195548000,
03420170034692715000, 03420190001929985000, 03420190035926947000,
33420130001720638000, 33420150000191861000, 33420150002985505000,
33420160000339432000, 33420160002413938000, 33420160002809285000,
33420160002842344000, 33420160005378719000, 33420160005677026000,
33420170000058892000, 33420170000281587000, 33420170000736378000,
33420170001101005000, 33420170004073563000, 33420170004280991000,
2 03420120052579233000, aventi ad oggetto contributi previdenziali pretesi da e nonché premi assicurativi CP_2 CP_3 CP_4
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e sul difetto di motivazione.
Premessa la inconferenza del richiamo normativo operato in ricorso (il c.d.
Statuto del contribuente) – trattandosi di normativa operante in ambito tributario e non in questa sede – si osserva che l'intimazione impugnata contiene il riferimento agli estremi identificativi degli atti presupposti (cartelle di pagamento), agli enti creditori, alla natura del credito, alle annualità di riferimento ed ai relativi importi, in tal modo consentendo al ricorrente di comprendere i presupposti sui quali si fonda l'atto impugnato e di articolare una compiuta difesa, come è avvenuto nella specie.
Ciò detto, si duole parte ricorrente della omessa notifica degli atti presupposti deducendo, in particolare, che “[..] Le cartelle richiamate nell'avviso di intimazione, quali atti presupposti, sono prive di notifica alla odierna parte istante, nelle forme previste dal Legislatore, quale contribuente residente all'estero con decorrenza 12/2012, come da certificato consolare rilasciato ed iscrizione in AIRE [..]” e che “[..] Parimenti nulle le eventuali notifiche eseguite
a mezzo posta certificata [..]” rilevando, nello specifico, che l'indirizzo non è iscritto al Reginde ovvero pec professionale Email_1 non utilizzata (cfr. note scritte).
Ora, premesso che l'opponente ha documentato la circostanza di essere residente all'estero dal 7.11.2012 (cfr. certificato Consolato Generale D'Italia
Londra e certificati di iscrizione AIRE) e che sulle deduzioni di parte opponente nulla ha dedotto l'agente della riscossione, si osserva che l'art. 3 bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 dispone “la notificazione con modalità telematica si segua a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”.
Ebbene, l'agente della riscossione non ha provato, da un lato, la inclusione in pubblici registri dell'indirizzo PEC e, dall'altro, che Email_1 le notifiche delle cartelle eseguite in data posteriore al 7.11.2012 siano
3 avvenute nel rispetto dell'iter procedurale previsto per i cittadini residenti all'estero.
Deve quindi dichiararsi la nullità della notifica delle cartelle di pagamento avvenuta in epoca posteriore al 7.11.2012 nonché di quelle eseguite all'indirizzo e, per l'effetto, la invalidità in parte Email_1 qua dell'intimazione opposta.
Si duole, poi, l'opponente dell'intervenuta prescrizione crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte ma tale doglianza, in quanto afferente il merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli enti creditori (nella specie l' , la Forense e l' quali titolari dei crediti CP_2 CP_3 CP_4
(cfr. in motivazione Cass. n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013; Cass. n.
23984/2014; Cass. 708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. Unite n.
18812/2022), soggetti giuridici che, tuttavia, non sono stati evocati in giudizio nel caso che ci occupa.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24,
d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n.
209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022)”.
La domanda giudiziale, sotto questo profilo, è stata dunque proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva.
Non coglie infine nel segno la censura che fa leva sullo stralcio automatico delle cartelle.
Invoca la parte ricorrente “[..] il condono cartelle esattoriali fino a 5 mila euro affidate all'Agente della riscossione fra il 2000 e il 2010, per i contribuenti con reddito 2019 fino a 30mila euro [..]” (così in ricorso alla pag. 29) deducendo che “[..] Nel caso di specie, la posizione reddituale della parte opponente corrobora la esistenza dei presupposti previsti dal Legislatore [..]” (cfr. pag. 30 del ricorso).
4 Allude la parte ricorrente alla previsione di cui art. 4, commi da 4 a 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ma sul punto è appena sufficiente rilevare che il ricorrente non ha in alcun modo provato la sussistenza delle condizioni reddituali cui è subordinata l'operatività della previsione normativa (ossia l'aver percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro), nulla avendo prodotto al riguardo.
La doglianza è quindi da disattendere.
Le spese di lite devono essere compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, dichiara l'invalidità dell'intimazione di pagamento opposta nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 2 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5