Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3954/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Irma Giovanna Antonini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 3954/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Riccardo Barbieri, Roberto Gorio e Manuel
Maccarinelli; attrice opponente contro
Controparte_1
con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Ortis e Giorgio Ortis;
convenuta opposta avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1094/2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27/2/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte attrice opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
1
3232/2021) oggetto di opposizione, dichiarando che nulla è dovuto dalla
[...]
alla per il titolo dedotto in Parte_1 Controparte_1
giudizio in quanto la pretesa è infondata in fatto e diritto, né per qualsivoglia altro titolo, causale o ragione connessa, derivante o dipendente dagli atti e dai fatti per cui è causa.
IN VIA RICONVENZIONALE: condannare al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
1.059.123,62, ovvero in quella diversa somma - maggiore o minore, in quest'ultimo caso salvo impugnazione - che avesse a risultare nel corso del giudizio o fosse determinata, anche in via equitativa, dal Giudicante. Per l'effetto, condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma predetta, maggiorata di rivalutazione e interessi.
[...]
IN OGNI CASO: spese e compenso professionale di causa rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: […omissis…]”
Per parte convenuta opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
“NEL MERITO: ogni diversa istanza e/o domanda e/o eccezione rigettate, richiamati tutti gli atti e le deduzioni di causa:
a) in via principale: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c. in relazione agli asseriti vizi denunciati da
nella subfornitura ottenute da respingersi Pt_1 Controparte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine n. 1094/2021 d.d.
12.10.2021 nonché la domanda riconvenzionale contenuta nella predetta opposizione per la loro inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto;
per
l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine n. 1094/2021 pubblicato in data 10.02.2021, nell'importo capitale rideterminato in €. 136.611,21 ed oggetto dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del Giudice dottor Massarelli
2 24.05.2023, ed eseguita dalla società a favore di Parte_1 Controparte_1
in data 24.06.2022 con il versamento dell'importo di €. 158.934,31;
b) in ogni caso: condannarsi al pagamento a Pt_1 Parte_2 somma di €. 136.611,21, unitamente agli interessi di mora (D. lgs. n.
[...]
231/2022) dalle scadenze delle singole fatture rimaste insolute al saldo effettivo.
c) porre le spese di C.T.U. interamente a carico di e Parte_1
conseguentemente condannare quest'ultima alla rifusione, a favore di CP_1
della somma di €. 6.908,99 versata al C.T.U. ing. il 14.04.2023 in
[...] Per_1
adempimento all'ordinanza che aveva posto provvisoriamente le spese di C.T.U. a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%;
d) condannare alla rifusione integrale, a favore di Pt_1 CP_1
delle spese di lite.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: […omissis…]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve procedersi alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, al fine di individuare le disposizioni ad esso applicabili.
È noto che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., nell'interpretazione del contratto non ci si deve limitare al senso letterale delle parole, ma si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando il loro comportamento complessivo.
Invero, la qualificazione del contratto è “un'operazione logica attraverso la quale se ne afferma o nega la riconducibilità ad un determinato tipo con la funzione di stabilire quale disciplina contrattuale sia applicabile. Nel relativo procedimento si individuano due fasi: una consiste nell'accertamento di un fatto storico (la volontà delle parti) riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità per vizio di motivazione o violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; l'altra, è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione e, cioè, del confronto tra fattispecie contrattuale
3 concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo;
la seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal “nomen iuris” adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da loro voluto (ex plurimis Cass.
3.4.2003, n. 5150; Cass. 9.4.2003, n. 5584; Cass. 10.2.2003, n. 1928)” (Cass., n.
13399 del 2005).
Nel caso in esame, le parti hanno concluso il loro rapporto attraverso l'approvazione, da parte di di una “Nomination Letter” Controparte_1
predisposta da comprensiva degli allegati in Parte_1
essa richiamati, e subordinata all'Accordo Quadro di Fornitura sottoscritto tra le parti, nonché regolato anche dalle Condizioni Generali di Acquisto di BHTC, purché non in contrasto con detto Accordo Quadro.
Sulla qualificazione di questo articolato rapporto si è ampiamente pronunciato il Giudice istruttore nell'ordinanza dd. 30/9/2022, con motivazioni che si condividono integralmente. Invero, oggetto del contratto è la realizzazione e consegna all'attrice opponente di beni (foils) destinati ad essere incorporati nel processo produttivo successivo dell'attrice stessa, volto alla realizzazione di un bene più complesso (bezel), seguendo le specifiche tecniche e qualitative predeterminate dalla committente BHTC. Tale operazione rientra nell'ambito della definizione del contratto di subfornitura di cui all'art. 1 della legge n. 192/1998:
“Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.”
Non deve, invece, ritenersi – come sostenuto dall'opponente – che lo “stato di
4 sudditanza economica” del subfornitore verso il committente e l'obbligo del subfornitore di sottostare alle direttive tecniche del committente costituiscano requisiti necessari ai fini dell'individuazione della fattispecie: infatti, da un lato, la normativa non lo prevede e, dall'altro, sussiste evidentemente nell'ipotesi in esame la “dipendenza tecnica” della convenuta rispetto all'attrice.
Ciò premesso, l'art. 5, comma 4, della legge richiamata prevede l'ipotesi di eventuali “contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura”, da sollevarsi da parte del committente entro i termini stabiliti nel contratto, che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge.
Sul punto si condividono le motivazioni del G.I. in merito alla sussunzione del contratto nell'ambito della compravendita, richiamando i principi di cui alla sentenza n. 5935/2018 della Corte di Cassazione: “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita).”
Dalle osservazioni svolte consegue l'applicabilità dei termini di decadenza dalla garanzia per vizi di cui agli artt. 1495 e 1511 c.c.: la denuncia deve essere, pertanto, effettuata inderogabilmente entro otto giorni dalla consegna della merce trasportata.
Sulla decorrenza del termine di legge non può condividersi la tesi dell'opponente in base alla quale il termine decorrerebbe dalla scoperta del vizio, non trattandosi di vizi occulti. Invero, tale tesi è stata tardivamente allegata solo all'esito dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e comunque non è condivisibile perché dalla documentazione in atti non emerge che i vizi fossero occulti, bensì soltanto che le merci, per ragioni organizzative interne di Parte_3
[..
[...] [
venissero controllate in un momento successivo rispetto al momento
[...]
della consegna.
Mediante consulenza tecnica d'ufficio si è provveduto ad accertare se fosse possibile attestare la tempestività delle contestazioni attoree e soprattutto se fosse possibile attestare con certezza la corrispondenza tra i materiali depositati presso e quelli oggetto di contestazione: l'accertamento Parte_1
ha avuto esito negativo, in mancanza di documentazione idonea a dimostrare che le mostrine per le quali sussisteva contestazione fossero state utilizzate per ottenere proprio quei beni esaminati da parte del C.T.U. nel corso del sopralluogo.
Segnatamente, dall'elaborato peritale è emerso che varie forniture erano state denunciate entro gli otto giorni dalla consegna ma non era possibile, per tutte le forniture oggetto di causa, “attestare con certezza la corrispondenza tra i materiali depositati presso l'attrice e quelli oggetto di tempestiva contestazione, in mancanza di documentazione, depositata in atti, idonea a dimostrare che le mostrine fornite da e contestate da , siano state utilizzate per ottenere, attraverso CP_1 Pt_1
applicazione su supporto plastico, mediante stampa a caldo, i beni esaminati nel corso del sopralluogo del 14/2/2023.”
Per le ragioni indicate, essendo decaduta Parte_1
dalla garanzia per vizi, devono essere rigettate le contestazioni dalla stessa formulate in relazione agli importi richiesti da di cui alle Controparte_1
fatture n. 38/2021, 62/2021, 84/2021.
Quanto alla fattura n. 116/2017, la questione riguarda la sussistenza o meno dei presupposti per il pagamento del saldo, che ai sensi dell'art. 6 della Nomination
Letter, deve essere effettuato “after approval of initial sample inspection”. Le parti controvertono sull'interpretazione di tale disposizione, sostenendo – dal lato attoreo
– che si tratterebbe del completamento della c.d. procedura PPAP e – dal lato della convenuta – che il significato sia quello letterale, di approvazione dell'ispezione iniziale del campione. Sul punto si ritiene di condividere tale seconda interpretazione, in particolare alla luce del fatto che la procedura PPAP è uno
6 specifico processo standardizzato, caratterizzato da un rigido sistema di requisiti e procedure atte a verificare la sicurezza e la qualità dei fornitori e dei loro processi di produzione: laddove le parti avessero inteso far riferimento ad esso, l'indicazione sarebbe stata senz'altro specifica, non essendo esaustiva dell'intera procedura la mera “approvazione dell'ispezione iniziale del campione” concordata tra le parti.
Infine, si osserva che non risulta, invece, dovuto da Parte_1
l'importo di cui alla fattura n. 245/2017, relativa a extra costi per
[...]
vernici: invero, nessun accordo è stato allegato, né tantomeno provato, e la stessa ha rinunciato alla relativa pretesa, di talché l'importo di tale Controparte_1
fattura deve essere detratto dalle somme portate nel decreto ingiuntivo opposto, che
– per tale sola ragione – deve essere integralmente revocato.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 1094/2021del Tribunale di Udine deve essere revocato e deve essere condannata a Parte_1
pagare a la somma capitale di € 136.611,21 (relativa alle Controparte_1
fatture n. 38/2021, 62/2021, 84/2021 e 116/2017), oltre agli interessi di mora ex
d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, dandosi atto che
– in ragione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – è stato già corrisposto da l'importo di € 158.934,31 in Parte_1
data 24/6/2022. Dal rigetto dell'opposizione, nei termini appena indicati, consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da
Parte_1
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza, comprese quelle per c.t.u., secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della normale complessità dell'affare e del riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Non può essere riconosciuta in favore di la rifusione del contributo Controparte_1
unificato per la domanda riconvenzionale, in quanto inammissibile, né delle spese di trasferta, in quanto non documentate. Con riferimento alle spese per c.t.u.,
7 ha dimostrato di avere sostenuto l'esborso di € 6.908,99, di Controparte_1
talché, essendo stata formulata la relativa domanda, Parte_1
deve essere condannata alla rifusione di detta somma.
[...]
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Udine così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1094/2021del Tribunale di Udine;
2) condanna, per le causali di cui in motivazione, Parte_1
a pagare a la somma capitale di €
[...] Controparte_1
136.611,21, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, dando atto che in ragione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è stato già corrisposto da Parte_1
l'importo di € 158.934,31 in data 24/6/2022;
[...]
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
[...]
4) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di Parte_1
e conseguentemente condanna quest'ultima alla rifusione in favore di
[...] della somma di € 6.908,99; Controparte_1
5) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di liquidate in € 37.951,00 per Controparte_1
competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Udine, 17/1/2025.
La Giudice dott.ssa Irma Giovanna Antonini
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