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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 699 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 società con l'Avv. Giuseppe Forgione Parte_2
Appellante
E
, con l'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino n. 652/2023 del 26.9.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: OG , l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n.
652/2023, emanata dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Annalisa Gualtieri, nell'ambito del giudizio R.G.L. n. 1104/2021 depositata in cancelleria in data 26/09/2023, mai notificata : - accogliere il proposto appello avverso la sentenza definitiva n. 652/2023 per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della menzionata decisione accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo
1 grado e, dunque, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione del -Ispettorato Territoriale di Controparte_2
Frosinone n. 120/2021; nonché annullare, revocare, privare di efficacia e/o porre in non cale l'ordinanza ingiunzione impugnata. In ogni caso ammettere tutti i mezzi istruttori ritualmente e tempestivamente richiesti dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni. Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”; per l'appellato: OG Codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, - nel merito, rigettare l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata e l'ordinanza-ingiunzione opposta. Spese rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2021, in proprio ed in Parte_1 qualità di legale rappresentante pro tempore della società quale obbligata in Parte_2 solido, presentava opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 120/2021 emessa dall' (di seguito anche: ITL) di Frosinone, notificata in Controparte_1
Con data 23 aprile 2021. Con detta ordinanza, l di ingiungeva alle opponenti il CP_1 pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di € 16.680,27, comprensiva di spese di notifica, per la violazione dell'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 273/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 8/2016, concernente la somministrazione non autorizzata di personale intercorsa tra la società e la società condotta Parte_2 Parte_3 contestata sulla base dell'accertamento di cui al processo verbale n. FR00001/2017-747-
01 del 19 febbraio 2018.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva in via preliminare la violazione del termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, con riferimento all'arco temporale intercorso tra la notifica del verbale di accertamento, avvenuta in data 19.2.2018, e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta in data
23.4.2021.
Nel merito, poi, la ricorrente rivendicava l'insussistenza della contestata somministrazione illecita di manodopera. Affermava, sul punto, che tra la e Parte_2 la era stato concluso un genuino contratto di appalto di opere in forma verbale, Parte_3 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di progettazione e di lavori tecnici e con il quale veniva pattuito che la in qualità di società appaltatrice, utilizzasse Parte_2 esclusivamente la propria manodopera. Deduceva, a riprova della genuinità del contratto
2 stipulato, che la è dotata di propria struttura organizzativa e che, Parte_2 nell'esecuzione dei lavori appaltati, si era avvalsa di un proprio direttore tecnico dei lavori e di propria manodopera specializzata, nei confronti della quale esercitava potere direttivo ed organizzativo, provvedendo alla concessione delle ferie, agli aumenti retributivi e alla ripartizione delle ore lavorative.
Parte opponente presentava, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Si costituiva in giudizio l' , per mezzo di Controparte_1 funzionari, con memoria del 28 ottobre 2021 in cui chiedeva che il ricorso fosse respinto in quanto infondato. In particolare, con riguardo alla presunta violazione dell'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, deduceva che il termine decadenziale di novanta giorni ivi previsto si riferisce alla notifica del verbale unico di accertamento e non a quella dell'ordinanza-ingiunzione, la quale invece soggiace esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale.
Con riferimento al merito, poi, rilevava, in coerenza con gli elementi rilevati e con le dichiarazioni raccolte durante le ispezioni effettuate, l'assenza dei requisiti di un genuino contratto di appalto: l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore, l'esercizio di un potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori e la assunzione, da parte dell'appaltatore, di un rischio d'impresa. Deduceva, sul punto, che la non Parte_2 avesse una sede operativa propria congrua, non gestisse mezzi e attrezzature, non avesse intestato alcun contrato di utenza e avesse sede legale presso lo studio di un commercialista.
Come accennato, allegava, inoltre, come l'appaltatrice non avesse assunto alcun rischio d'impresa e non avesse esercitato alcun potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori coinvolti nell'appalto, come risultava dagli esiti dell'ispezione.
Il Tribunale di Cassino, dopo aver respinto l'istanza di sospensione per l'assenza di gravi motivi, istruiva la causa procedendo all'assunzione di prova testimoniale. All'esito di tale istruttoria, e successivamente al deposito di note scritte delle parti, il Giudice di primo grado respingeva l'opposizione.
In particolare, con riguardo al primo motivo di censura, affermava che, come correttamente rilevato dalla difesa dell' , il termine di decadenza di novanta CP_1 giorni di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981 si applica all'intervallo temporale intercorrente tra la compiuta acquisizione di tutti gli elementi costituenti l'illecito e la notifica degli estremi della violazione al trasgressore. Nella fattispecie, le indagini erano terminate in data 12.12.2017 ed il verbale unico di accertamento veniva notificato
3 tempestivamente in data 19.2.2018. Con riguardo al merito, poi, il Giudice di prime cure premetteva che, avendo il giudizio natura di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la quale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, spetta all'autorità che ingiunge il pagamento provare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata, assumendo la stessa autorità vesti sostanziali di attore ai fini dell'onere della prova. Individuava, sempre in premessa, la caratteristica fondamentale di un appalto lecito nella effettività dell'organizzazione in capo all'appaltatore, che risulta dalla combinazione di due elementi, cioè l'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori e l'assunzione del rischio d'impresa. Evidenziava, ancora, come la controversia in esame avesse riguardo ad un appalto endoaziendale o c.d. labour intensive, per cui l'opera appaltata non richiede rilevanti risorse strutturali o impiantistiche e può essere realizzata anche da un'impresa “leggera” o “dematerializzata”, senza tuttavia poter consistere nella disposizione di una prestazione meramente lavorativa in favore del committente, in assenza, da parte dell'appaltatore di una reale organizzazione della prestazione finalizzata all'ottenimento di un risultato produttivo autonomo. Al fine di distinguere tra appalto e somministrazione illecita di manodopera, dunque, il Tribunale individuava quale elemento fondamentale il concreto esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori: nel senso che, se tale potere viene esercitato dall'appaltatore si è in presenza di un appalto lecito;
mentre se, al contrario, esso è esercitato dal committente si è in presenza di somministrazione fraudolenta di personale.
Tutto ciò premesso, il Giudice di primo grado anzitutto evidenziava come dall'accertamento ispettivo fosse emerso che tra la e la fossero Parte_2 Parte_4 stati stipulati tre identici contratti di fornitura di servizi, allegati dall'autorità convenuta, dalla durata di 6 mesi prorogabili di altri 6 mesi, il primo risalente al 2013 e l'ultimo sottoscritto il 6 febbraio 2017. Da tali contratti emergeva in primo luogo come le parti concordavano che l'attività oggetto di appalto, e cioè la fornitura di servizi relativi ad attività di manutenzione, carpenteria e costruzioni meccaniche, fosse effettuata tramite l'utilizzo di mezzi e attrezzature della committente, trattandosi dunque di appalto c.d.
“labour intensive”. Inoltre, non era indicato alcun corrispettivo predeterminato;
e da una fattura allegata in atti emergeva come la era stata pagata in base ad una Parte_2 tariffa oraria, e dunque come corrispettivo dovuto unicamente per la sola fornitura della manodopera. Non vi era interesse concreto alla corretta esecuzione del contratto, tant'è che neanche erano previste clausole penali per l'eventuale inadempimento dell'appaltatore. Se
4 ne doveva dedurre che non vi fosse l'assunzione del rischio di impresa da parte della
Parte_2
Il Tribunale passava poi ad esaminare l'organizzazione aziendale della società opponente e rilevava che essa non avesse una sede operativa propria se non un ufficio di soli 13 mq, locato presso un capannone industriale di proprietà della società Inglobal s.r.l., dove aveva sede legale e operativa anche la non avesse alcuna utenza primaria Parte_4 attiva registrata a suo nome;
e che la sua sede legale fosse ubicata presso lo studio del dottore commercialista Da questi elementi, il Giudice di prime cure Persona_1 deduceva l'assenza di un'organizzazione autonoma della società appaltatrice.
Quanto alla effettività dell'inserimento dei lavoratori della nel contesto Parte_2 organizzativo della committente, il Tribunale richiamava il verbale ispettivo: il quale, a sua volta, evidenziava come all'interno dell'opificio della tutti i lavoratori presenti Parte_4 indossassero indistintamente tute da lavoro con marchio e operassero insieme e Pt_4 svolgevano le medesime mansioni, senza differenziazione nella realizzazione del prodotto finale. Riportava poi le dichiarazioni, raccolte dagli ispettori, dei lavoratori Parte_5
e , dalle quali emergeva che le direttive erano
[...] Parte_6 impartite dai dirigenti della committente e non da quelli dell'appaltatrice. In sede testimoniale, peraltro, sopravveniva una parziale ritrattazione da parte del ma la Parte_5 testimonianza è stata ritenuta inattendibile dal Tribunale proprio a causa delle divergenze rispetto a quanto accertato nel verbale unico di accertamento raccogliendo le dichiarazioni dello stesso lavoratore rese nell'imminenza degli accertamenti. Il Giudice riteneva, infatti, più affidabili le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva, in quanto effettuate nell'immediatezza ed in assenza di qualsiasi ipotizzabile condizionamento da parte del datore di lavoro. Da tutto ciò, dunque, emergeva come non vi fosse alcun esercizio di potere direttivo ed organizzativo sui propri dipendenti da parte dell'appaltatrice.
Di conseguenza, il Tribunale respingeva l'opposizione, così pronunciando: “RIGETTA
l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione
n.120/2021, emessa dall' in data 23.4.2021; Controparte_1
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.310,40, oltre accessori come per legge.”.
ha impugnato la sentenza, lamentando l'errata interpretazione dei Parte_1 fatti e della istruttoria dalla quale sarebbe dipeso l'accertamento del Tribunale della somministrazione illecita di manodopera.
5 Si è costituito in giudizio l' , che ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza di discussione le parti hanno insistito nelle loro conclusioni, riportate in epigrafe, e la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, , anche in qualità di legale Parte_1 rappresentante della lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 Parte_2
D. Lgs. n. 276/2003 in materia di appalto di opere per avere il giudice di prime cure, in conseguenza di un'erronea interpretazione dei fatti e degli elementi istruttori, escluso l'esistenza di un appalto genuino tra la e la ed accertato la Parte_2 Parte_4 sussistenza, invece, di una somministrazione illecita di personale. Ritiene in particolare l'appellante che il Tribunale abbia escluso l'esistenza di un'organizzazione autonoma della società appaltatrice nonché l'assunzione da parte della stessa del rischio d'impresa sulla base di una errata interpretazione di una serie di circostanze assunte quali elementi indiziari. Sul punto, l'appellante afferma che la avesse propria struttura Parte_2 aziendale e organizzazione di beni e mezzi strumentali. Ciò deriverebbe anzitutto dalla presenza di una sede operativa, seppur ubicata presso un ufficio locato in un capannone industriale di diversa società. Deriverebbe, ancora, dalla presenza di lavoratori specializzati e di un direttore tecnico, regolarmente assunti e impiegati dalla società appaltatrice.
Deriverebbe, infine, dall'effettivo e concreto esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti. Da ciò dovrebbe conseguire anche l'effettiva assunzione del rischio d'impresa da parte della società appaltatrice, in quanto connesso ad un risultato d'impresa autonomo da conseguire. Allega inoltre che la società Pt_2 forniva servizi relativi ad attività di manutenzione, carpenteria e costruzioni meccaniche e che l'appalto stipulato a tal fine fosse di tipo “labour intensive”, per cui sarebbe consentito, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'utilizzazione dei mezzi del committente qualora legata all'oggetto dell'appalto. Sottolinea inoltre come sia mancata totalmente la prova circa l'esercizio dei poteri organizzativi e direttivi da parte della sui lavoratori Parte_4 dell'appellante. Sul punto, l'appellante sostiene che le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva dei lavoratori e non hanno Parte_7 Parte_6 alcun valore probatorio in quanto generiche e che le stesse, peraltro, sono state anche parzialmente ritrattate in sede testimoniale.
L'appello è infondato.
6 Preliminarmente, deve rilevarsi che è passata in giudicato per mancata impugnazione la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta che la notifica del verbale unico di accertamento è avvenuta entro il termine decadenziale di novanta giorni di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981.
Passando all'analisi del motivo di appello enunciato, si osserva che l'appellante ha lamentato l'illogicità della statuizione impugnata per avere il giudice di primo grado interpretato in modo erroneo gli elementi fattuali e probatori emersi in giudizio, contestando tuttavia esplicitamente solo alcune delle valutazioni effettuate e motivate nella sentenza gravata e restando l'insieme delle altre più che sufficienti a sorreggere la decisione.
Anche con riguardo alle circostanze e alle valutazioni contestate, poi, parte appellante in primo luogo deduce, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che la Parte_8 ha una struttura aziendale ed una autonoma organizzazione di mezzi e beni
[...] strumentali, e ciò lo si evincerebbe dalla esistenza di una sede operativa, situata presso un ufficio locato in un capannone aziendale della società Inglobal s.r.l., dalla presenza di lavoratori specializzati e di un direttore tecnico regolarmente assunti e dall'effettivo e concreto esercizio, nei loro confronti, del potere organizzativo e direttivo.
Tali osservazioni sono tuttavia quantomeno scarsamente significative ai fini della valutazione dei requisiti caratterizzanti l'esistenza di un appalto lecito. Deve rilevarsi che, Con come si evince dalle risultanze ispettive allegate dall' , e premesso che i verbali ispettivi assumono valore di piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti direttamente osservati ed attestati dagli Ispettori durante gli accertamenti (Cass. n. 166/2014), che in capo alla non risulta attiva alcuna utenza primaria. Lo stesso locale dalle Parte_2 dimensioni di 13mq ed adibito ad ufficio, locato presso un altrui capannone industriale, coincidente peraltro con la sede legale ed operativa della è inidoneo a fornire Parte_4 prova circa una effettiva organizzazione aziendale della appaltatrice ed appare piuttosto un indizio del contrario, e cioè che le due organizzazioni (del committente e dell'appaltatore) non sono affatto autonome. Ai fini della autonomia organizzativa, inoltre, non assume alcun valore la circostanza che la società appaltatrice avesse alle sue dipendenze lavoratori specializzati e un direttore generale regolarmente assunti, anche perché, se così non fosse, non avrebbe potuto stipulare l'appalto con la;
essendo piuttosto dirimente Pt_4
l'esercizio in concreto nei loro confronti del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatrice stessa. E di tale concreto esercizio, pure affermato da parte appellante, non vi è alcuna prova allegata che possa smentire gli elementi indiziari rilevati dall CP_1
7 e correttamente valutati dal giudice in primo grado. L'appellante afferma di possedere una organizzazione di mezzi e beni strumentali propri, come tale idonea allo svolgimento delle attività indicate nel contratto d'appalto oggetto di causa anche al di fuori del rapporto con la ma tale affermazione è smentita dai rilievi degli Ispettori che hanno Parte_4 accertato come la non sia proprietaria né detentrice ad altro titolo di beni Parte_2 durevoli o attrezzature;
né è stato concretamente allegato che, al di là della tautologicamente affermata potenzialità, la abbia mai acquisito altri appalti. Pt_2
Difatti, la stessa appellante afferma che con la società committente sia stato stipulato un contratto di appalto c.d. “labour intensive”, cioè espletato con mere prestazioni di manodopera e con l'utilizzazione di mezzi e strumenti della committente.
Il Collegio non ignora che, in tema di appalti “leggeri”, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato come, ai fini dell'accertamento giudiziale della sua genuinità, è sufficiente che l'appaltatore svolga una concreta ed effettiva gestione dei propri dipendenti, essendo meno rilevante l'organizzazione dei mezzi utilizzati (Cass. n. 20591/2024): e che dunque, oltre a quanto sin qui detto con riguardo alla carenza di effettività della struttura aziendale e della organizzazione autonoma di mezzi e strumenti idonei allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto in questione, è cruciale l'ulteriore indagine circa il concreto esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, oltreché l'assunzione, da parte dello stesso appaltatore, del rischio d'impresa.
Su questi due ulteriori requisiti, tuttavia, parte appellante si limita ad affermare che l' non avrebbe assolto il suo onere probatorio circa la sussistenza della CP_1 violazione contestata. In particolare, solo genericamente parte appellante contesta il valore probatorio che il giudice di prime cure ha attribuito alle dichiarazioni rese da due lavoratori durante l'accesso ispettivo, sostenendo come le stesse fossero del tutto generiche ed ininfluenti e precisando che il lavoratore avesse in parte ritrattato in sede Parte_5 testimoniale. Sul punto, tuttavia, la Corte ritiene condivisibile quanto valutato nella sentenza impugnata.
Anzitutto, deve rilevarsi come – e non è contestato - tutti i lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo indossavano una tuta da lavoro col marchio della Pt_4
e che i dipendenti della privi di tesserino di riconoscimento,
[...] Parte_2 lavoravano insieme a quelli della committente, svolgendo le stesse mansioni, senza divisioni tra le lavorazioni e senza differenziazioni nella realizzazione del risultato finale.
8 Tali circostanze fattuali, come già chiarito in precedenza, formano piena prova fino a querela di falso in quanto direttamente attestate dagli Ispettori.
Inoltre, corretta appare la valutazione che il giudice di prime cure effettua con riferimento alle dichiarazioni rese dai due lavoratori in sede di accertamento ispettivo. In tema, si deve ricordare che, per la già citata giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese da un soggetto durante un'ispezione e riportate nel verbale di accertamento fanno fede, quantomeno sino a prova contraria (Cass. n. 166/2014). Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova contraria attraverso l'assunzione della testimonianza del lavoratore il quale in parte ritrattava quanto dichiarato durante l'accertamento Parte_5 ispettivo e, tuttavia, testimoniava anche in modo divergente a quanto riportato nel verbale ispettivo su circostanze fattuali rilevanti, dichiarando (in senso contrario a quanto direttamente accertato dagli ispettori) che il giorno dell'ispezione egli non stava lavorando con tuta della ma con propri indumenti e che vi fossero delle reti metalliche a Pt_4 separare le aree di lavorazione. Si ricorda, infatti, che gli Ispettori avevano osservato che i lavoratori stessero lavorando tutti con tute con marchio della società committente e che non vi fosse alcuna divisione tra le lavorazioni.
Da tali elementi correttamente il Tribunale ha concluso che la testimonianza non possa ritenersi attendibile, in quanto in più punti smentita da altre prove;
e che, inoltre, assume comunque rilievo quanto invece dichiarato dal lavoratore durante l'accesso ispettivo. Non si può, infatti, non tener conto delle dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo in quanto naturalmente connotate da spontaneità e genuinità, poiché rese nell'immediatezza dei fatti e senza alcun possibile condizionamento del datore di lavoro opponente (Cass. n. 18551/2012).
Nel merito, il lavoratore affermava di aver iniziato a lavorare il giorno stesso Parte_5 dell'ispezione, che era stato contattato dalla segreteria della e che era Parte_4 affiancato da un lavoratore della stessa società, ma che avrebbe dovuto lavorare per la
Significativo è anche che lo stesso lavoratore indicasse , Pt_2 Testimone_1
“referente della ”, come la persona “alla quale tutti fanno riferimento”. Lo stesso Pt_4
viene indicato anche dal consulente Testimone_1 Parte_6
(che pure ha ricevuto l'ordine formale dalla alla quale ha fatturato le prestazioni), Pt_2 come colui che gli ha conferito l'incarico di formare tutti i lavoratori presenti nell'opificio della , indipendentemente dalla loro società di appartenenza;
e che tale incarico Pt_4 doveva essere fatturato alla Le riportate dichiarazioni, unitamente alle circostanze Pt_2 fattuali accertate dagli Ispettori e precedentemente indicate, sono rilevanti indicatori
9 dell'assenza del concreto esercizio di potere organizzativo e ispettivo da parte della società appaltatrice nei confronti dei suoi dipendenti.
Parte appellante nemmeno allega alcunché di specifico con riguardo all'assunzione del rischio d'impresa, che pure afferma in linea del tutto generica di aver assunto. L' CP_1 appellato, dal canto suo, ha invece allegato il contratto di fornitura di servizi stipulato tra la e la Tale contratto, che ha ad oggetto la fornitura di “servizi Parte_2 Parte_4 relativi ed inerenti all'attività di manutenzione, carpenteria e costruzioni meccaniche” con l'utilizzo dei mezzi del committente, non prevede nello specifico alcun corrispettivo predeterminato per la realizzazione dell'opera, il che già depone per un accordo non genuino poiché mancante di elementi essenziali.
L' ha allegato inoltre copia della fattura n. 211/A del 16 giugno 2017, CP_1 intestataria la dalla quale si evince che l'attività svolta è qualificata Parte_2 espressamente come “prestazione manodopera c/o ns. sede” ed è parametrata ad una tariffa oraria di € 22,00/ora, senza l'espressa indicazione di un importo finale e senza alcuna connessione tra il corrispettivo e la corretta esecuzione dei lavori. Ciò è confermato, peraltro, dall'assenza di clausole penali per eventuali inadempimenti nella realizzazione dell'opera appaltata. Si può desumere, dunque, che nemmeno vi è, nella fisiologia del rapporto contrattuale tra e , alcuna assunzione del rischio di impresa da Pt_2 Pt_4 parte della società appaltatrice. La diversa fattura, pure in atti, recante un importo “a corpo”, non proviene dalla bensì dal consulente e dunque Pt_2 Parte_6 non rileva ai fini del decidere.
Si rileva, inoltre, ad abundantiam, come dai documenti allegati dall' si evince CP_1 che il contratto di fornitura di servizi tra la e la sia identico ad altri due Pt_4 Pt_2 contratti stipulati dalla stessa committente con la e con la Controparte_4 [...]
entrambe con legale rappresentante il sig. , e che Parte_9 Persona_2 anche tali rapporti siano stati oggetto di contestazione da parte dell' Controparte_1 con riferimento alla violazione di cui all'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 in materia di somministrazione illecita di manodopera. Peraltro, si evince dalla sentenza di rigetto della analoga opposizione resa dal Tribunale di Cassino e allegata dall'appellato
, n. 317/2024, che anche la e la CP_1 Controparte_4 Parte_9 Parte_9 indicano quale sede operativa lo stesso locale adibito ad ufficio di 13 mq indicato dalla
[...]
locato presso un capannone industriale altrui e coincidente con la sede legale Parte_8
e operativa della i legali rappresentanti di e Parte_4 Pt_2 Pt_4 Parte_9 hanno tutti lo stesso cognome ( ).
[...] Parte_1
10 Tali elementi ulteriori non fanno che ulteriormente supportare quanto osservato circa l'assenza di autonomia della società appaltatrice, odierna appellante, e dunque, in definitiva, la non genuinità dell'appalto oggetto di controversia.
Alla luce di quanto sin qui osservato, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata ed ulteriore conferma dell'ordinanza-ingiunzione n.
120/2021 emessa dall' nei confronti di Controparte_1
e della società obbligate in solido. Parte_1 Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nel grado).
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 21.3.2024 da in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Cassino n. 652/2023 del 26.9.2023 nei
[...] confronti dell' , così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all' Controparte_1
le spese di lite del grado liquidate in euro 3.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, lì 14.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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