TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg5588 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5588 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PARLATO LUCIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo
n.156,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
OI ID presso cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza cartolare del 18.09.2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale dall'11.01.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015
n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 2 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, in favore della signora
[...]
, a titolo di mantenimento del figlio Pt_1 Persona_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di €.300,00 da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti,
l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
3 27/07/2000 (atto n.17, parte II, s. A, sez. ZI, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2000) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5588 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PARLATO LUCIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo
n.156,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
OI ID presso cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza cartolare del 18.09.2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale dall'11.01.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015
n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 2 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, in favore della signora
[...]
, a titolo di mantenimento del figlio Pt_1 Persona_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di €.300,00 da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti,
l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
3 27/07/2000 (atto n.17, parte II, s. A, sez. ZI, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2000) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4