Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5777 del 2025, proposto da
OV La CA, IC AN e NZ SS, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Umberto Ortali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prata Sannita, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carmine Mallardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento:
- del diniego parziale del Comune di Prata Sannita (nota prot. n. 4364 del 18 settembre 2025) relativo all'istanza di accesso agli atti dei ricorrenti acquisita al protocollo n. 2741 del 6 giugno 2025;
e per l’accertamento:
- del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti innanzi indicata, con ordine al Comune di esibire la documentazione oggetto del diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prata Sannita;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NG IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti, Consiglieri del Comune di Prata Sannita, agiscono innanzi a questo Tribunale per l’annullamento del diniego parziale di accesso agli atti opposto loro dal Comune, con la nota prot. n. 4364 del 18 settembre 2025, con riferimento all’istanza a mezzo PEC acquisita al n. prot. 2741 del 6 giugno 2025, con la quale avevano chiesto l’ostensione dei documenti di seguito indicati:
a) verbali di verifica di cassa successivi al maggio 2024;
b) copia delle fatture oggetto dell’anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 116 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (delibera di Giunta Comunale n. 89 del 8 ottobre 2020) e dei relativi mandati di pagamento (anche a favore degli eventuali cessionari dei crediti);
c) copia delle fatture oggetto dell’anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 21 del D.L. 73/2021 cd. "Sostegni-bis" (delibera di Giunta Comunale n. 59 del 6 luglio 2021) e dei relativi mandati di pagamento (anche a favore degli eventuali cessionari dei crediti);
d) fatture dell’energia elettrica (fornitori vari, a titolo esemplificativo, ENEL, ENI, Hera Comm, OPTIMA) per il periodo 2019 – oggi, non comprese nelle summenzionate anticipazioni di liquidità, con relativi mandati di pagamento (anche a favore degli eventuali cessionari dei crediti);
e) elenco contributi INPS non versati con specifica indicazione delle annualità per le quali manca il versamento;
f) copia delle fatture inerenti al servizio scuolabus e mensa scolastica, a partire dall’anno 2017 ad oggi, con relativi mandati di pagamento;
g) copia dei decreti ingiuntivi pervenuti a partire dal maggio 2019 ad oggi;
h) copia dei pignoramenti in essere alla data del 31 dicembre 2019 e ad oggi;
i) copia degli atti giudiziari notificati e inerenti a procedimenti attualmente pendenti, con esclusione di quelli afferenti al Settore Edilizia – Privata ed Urbanistica (è sufficiente la trasmissione dell’atto introduttivo del giudizio);
l) copia dei verbali di insediamento dei Commissari ad acta per le vertenze instaurate innanzi al TAR per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, a partire dal maggio 2019 ad oggi;
m) (eventuali) relazioni dei Responsabili dei Servizi inerenti ai debiti fuori bilancio, rilasciate a partire dall’anno 2019 fino ad oggi, in particolare quelle rilasciate in occasione della fase di ricognizione degli equilibri di bilancio e di approvazione del rendiconto di gestione.
Nella medesima istanza, inoltre, i ricorrenti avevano reiterato la loro pregressa richiesta (già formulata con nota prot. 3173 dell’11 luglio 2024) di messa a disposizione di una postazione, nella sede del Comune, dalla quale poter accedere al sistema informatico dell’NT con annesse credenziali, con particolare riferimento all’accesso al protocollo informatico.
2. – Il Comune ha denegato ai richiedenti l’accesso ai documenti sub b), c) e d) e sub g), h) e i) rilevando, quanto alle fatture e alle delibere giuntali sub b) e c), che “ gli atti deliberativi riportati si sostanziano in meri atti di indirizzo all’attivazione della richiesta di accesso all’anticipazione di liquidità e l’attività di ricostruzione delle fatture e dei relativi mandati di pagamento riferiti alle due anticipazioni di liquidità risulta particolarmente gravosa ”, e, con riferimento alla richiesta di copia delle fatture dell’energia elettrica sub d), che essa “ implica, oltre che un’attività gravosa già di per sé nel reperimento della documentazione contabile, resa ancora più onerosa dal fatto di dover espungere le fatture non ricomprese nelle anticipazioni di liquidità e, sebbene l’attività sia già al vaglio degli uffici, non è possibile rilasciare copia della suddetta documentazione in quanto ancora in corso di redazione ”.
Il mancato rilascio di copia dei decreti ingiuntivi, dei pignoramenti e degli atti giudiziari indicati sub g), h) e i) è stato motivato dall’NT locale, invece, sul presupposto della genericità delle relative richieste (“ le stesse sono da considerarsi generiche e, pertanto, non ostensibili ”).
3. – Avverso siffatto diniego parziale di accesso, sorretto dal riferito compendio motivazionale, i ricorrenti, richiamandosi all’art. 43 del T.U.E.L. e valorizzando la corrente interpretazione giurisprudenziale della norma, hanno puntualizzato che l’accesso alla predetta documentazione era stato da loro dichiaratamente richiesto per “ avere piena contezza della situazione amministrativa attuale ” del Comune, e in particolare “ per valutare le scelte amministrative in sede di Consiglio Comunale, circa il rendiconto di gestione 2024 e la successiva dichiarazione di dissesto finanziario ”.
4. – Si è costituito in giudizio il Comune di Prata Sannita sostenendo l’infondatezza del ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione.
5. – Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso merita accoglimento, con l’eccezione di quanto si dirà sulla richiesta degli interessati di messa a disposizione di una postazione dalla quale poter accedere al sistema informatico dell’NT, con particolare riferimento all’accesso al protocollo informatico (cfr. par. 10 e ss.).
7. – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal Comune resistente, ad avviso del quale, essendo rimasta inevasa una prima, analoga richiesta ostensiva del 24 settembre 2024, la seconda istanza di accesso del 6 giugno 2025, il cui parziale diniego – disposto dal Comune dopo la formazione del silenzio rigetto ex art. 25, comma 4, L. n. 241/90 – forma oggetto di impugnazione in questa sede, non consentirebbe di “ rimettere in termini parte ricorrente ”.
7.1. – L’omessa impugnazione del silenzio rigetto in materia di accesso non determina, contrariamente a quanto eccepito, alcuna preclusione in capo ai ricorrenti rispetto al sopravvenuto provvedimento di diniego espresso.
7.2. – Premesso che il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso documentale non consuma il potere della P.A. di provvedere sulla stessa ( ex multis , T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 7/04/2023, n. 2176), deve osservarsi, con il conforto di condivisa giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sez. III, 14/07/2023, n. 11858; T.A.R. Campania, sez. VII, 9/02/2023, n. 925; T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, 13/01/2020, n. 54; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 2/04/2019, n. 210), che il diniego esplicito di accesso, nella specie parziale, anche se tardivo, è comunque un atto nuovo che modifica la situazione giuridica preesistente, e pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, è idoneo a riaprire i termini di impugnazione. Siffatto (parziale) diniego espresso sopravvenuto assorbe e supera, infatti, ogni precedente significato di rigetto attribuito ex lege all’inutile decorso del termine per provvedere, determinando, per così dire, una riapertura del rapporto procedimentale, arricchito delle argomentazioni e delle giustificazioni che l’Amministrazione ha posto a suo fondamento.
7.3. – Da tali premesse discende allora linearmente che “ la mancata tempestiva impugnazione del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso non determina l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego espresso sopravvenuto che, laddove fondato su una motivazione espressa, in esito all'istruttoria compiuta e alla valutazione effettuata, non può assumere le caratteristiche di un atto meramente confermativo di un precedente silenzio con valore legale tipico di diniego, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica e riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale ” (T.A.R. Sardegna, sez. I, 20/03/2025, n. 258).
L’eccezione di inammissibilità, pertanto, non merita accoglimento.
8. – Venendo al merito delle ragioni ostative all’accesso opposte dal Comune, incentrate in parte sull’eccessiva onerosità delle ricerche documentali richieste, e in parte sulla genericità delle relative istanze ostensive, il Collegio ritiene di condividere le censure formulate dai ricorrenti che si appuntano sulla violazione dell’art. 43, comma 2, T.U.E.L. e sulle carenze della motivazione dell’atto di diniego.
8.1. – La norma appena citata – a mente della quale “[i] consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ” – riconosce, come noto, un diritto di accesso ‘ speciale ’ e più ampio ai consiglieri comunali e provinciali, che commisura la propria estensione oggettiva alle prerogative connesse al mandato elettivo, atteggiandosi quindi alla stregua di un amplissimo diritto all’informazione, cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti le notizie e le informazioni in loro possesso.
8.2. – Deve pertanto riconoscersi ai consiglieri comunali, sulla scorta del dato normativo, un ampio diritto all'accesso in relazione a tutti gli atti dell’amministrazione comunale, “ con il solo limite della funzionalizzazione della documentazione e delle informazioni richieste all'espletamento del proprio mandato, costituente il presupposto legittimante l'accesso ma anche limite dello stesso ” (T.A.R. Campania, sez. VII, 8/04/2025, n. 2959); diritto dal quale si ritengono esorbitanti le sole richieste di accesso palesemente generiche o emulative, ferma restando la necessità di gravare il meno possibile l’amministrazione investita della richiesta ostensione (T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, 26/03/2025, n. 565).
8.3. – Ebbene, nella specie, per un verso non possono nutrirsi dubbi sulla ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 43, comma 2, cit., stante la strumentalità dell’esigenza conoscitiva manifestata dai consiglieri ai fini dell’espletamento del loro mandato, sotto il profilo del consapevole e informato esercizio delle prerogative afferenti al munus publicum rivestito; e, per altro verso, neppure è dato ravvedere l’operatività in concreto di alcuno dei limiti anzidetti che potrebbero potenzialmente condizionare o inibire l’esercizio del diritto di accesso, giacché, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non si è al cospetto di “ una richiesta sproporzionata e generica ”.
8.3.1. – Quanto al primo aspetto, il nesso strumentale della richiesta ostensiva rispetto al mandato consiliare si identifica, in particolare, rispetto all’acquisizione degli atti relativi alle attività di spesa, anche derivanti da contenziosi, svolte dal Servizio Finanziario, in relazione al fine, come dichiarato, di poter eventualmente esercitare le funzioni di controllo (mediante interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno o altra iniziativa che il consigliere ritenga di proporre nel corso del suo mandato) nei confronti degli organi politico-amministrativi, specificamente nella situazione di dissesto finanziario nella quale versa l’ente resistente.
8.3.2. – Quanto alla giustificazione offerta dal Comune per rifiutare di trasmettere i documenti per cui è causa, non può ritenersi ‘generica’, come invece sostenuto nella motivazione del diniego di accesso, la domanda di copia dei decreti ingiuntivi da maggio 2019, dei pignoramenti in essere alla data del 31 dicembre 2019 e ad oggi, nonché degli atti giudiziari notificati e inerenti a procedimenti attualmente pendenti, con esclusione di quelli afferenti al Settore Edilizia Privata ed Urbanistica: l’istanza ostensiva, infatti, è all’evidenza adeguatamente circostanziata, in essa richiamandosi una specifica tipologia di contenziosi e di atti giudiziari con riguardo a un delimitato arco temporale di riferimento, con la precisazione, oltretutto, quanto agli atti giudiziari, che “ è sufficiente la trasmissione dell’atto introduttivo del giudizio ”.
8.3.3. – Analogamente è a dirsi in ordine al motivo di diniego che si richiama alla eccessiva gravosità per gli uffici comunali dell’attività di ricerca dei documenti e di elaborazione delle informazioni implicate nella lavorazione della richiesta di accesso alle fatture indicate sub b), c) e d), per tale ragione respinta in parte qua , trattandosi di una ragione ostativa solo dichiarata dall’NT, che è però sprovvista di specifica motivazione e, comunque, assai poco persuasiva ove si considerino, in senso contrario, la non eccessiva risalenza temporale dei documenti richiesti in ostensione (2019), le modeste dimensioni dell’NT locale – cui si correla la quantità di documenti da raccogliere – e, infine, la disponibilità manifestata dai ricorrenti ad acquisire gli atti in via digitale (si v., sul punto, l’art. 2, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
8.3.4. – I dati e le informazioni oggetto della richiesta possono ben essere dunque forniti dall’NT, con un ragionevole – e comunque esigibile – sforzo amministrativo, mediante una ricerca consentita dall’ordinata tenuta della contabilità, in aderenza al principio per cui la voluminosità della documentazione o la piccola dimensione del Comune non possono costituire motivi legittimi per denegare l’accesso, dovendosi muovere “ dalla considerazione come la regola sia che l’Amministrazione comunale deve fornire ai consiglieri le informazioni richieste, e solo eccezionalmente può negarle per ragioni di tipo organizzativo, e, va aggiunto, solo temporaneamente: si potrà giustificare per la carenza di personale una certa gradualità della risposta (soprattutto quando, come nel caso, vengano contestualmente richieste svariate informazioni) ma non un definitivo rifiuto ” (T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 17/3/2025, n. 224).
9. – In conclusione, il diniego di accesso, la cui motivazione risulta viziata nei termini innanzi descritti, si pone in violazione dell’art. 43, comma 2, T.U.E.L. e risulta quindi illegittimo, con la conseguenza che il ricorso in parte qua deve trovare accoglimento.
10. – L’istanza formulata dai ricorrenti conteneva tuttavia, come accennato, anche una richiesta di accesso al protocollo informatico del Comune, la quale è stata respinta dall’NT locale sulla scorta del richiamo agli arresti giurisprudenziali indicati nella motivazione del provvedimento gravato, che ne riporta ampi stralci.
10.1. – L’avviso del Collegio, sul punto specifico, è nel senso che il diniego comunale resista alle censure articolate da parte ricorrente.
10.2. – Anzitutto, sul piano delle azioni esperibili, è assai dubbia, in proposito, la stessa ammissibilità del ricorso all’ actio ad exibendum ex art. 116 c.p.a..
10.2.1. – La questione sottesa all’istanza riguarda, infatti, solo in apparenza l’accesso ad atti o documenti, vertendosi piuttosto sull’accessibilità indistinta e generalizzata al sistema informativo integrato, gestionale e direzionale del Comune (Cons. Stato, Sez. V, 26/5/2020, n. 3345).
L’oggetto della contestazione, come si è perspicuamente osservato in un caso simile (Cons. Stato, Sez. V, 3/2/2022, n. 769), non è qui un diniego all’accesso ad un singolo documento amministrativo (ovvero a più, determinati, documenti), ma è, in termini sostanziali, “ il diniego di un’innovazione organizzativa radicale, che prescinde da singoli atti o documenti e che consiste nella disponibilità, da parte del consigliere comunale, delle credenziali di accesso alla documentazione digitale o digitalizzata di tutta l’attività amministrativa dell’ente territoriale ”, innovazione, pertanto, tale da metterlo in condizione di avere immediato ingresso, a discrezione, e senza allegazione di una ragione particolare, a qualsivoglia – anche se allo stato indeterminato e indeterminabile – passato, presente o futuro atto o documento amministrativo contemplato dal sistema in discorso.
In pratica, con la richiesta di cui ora si tratta viene domandato quindi al giudice non di ordinare – rendendo inefficace ex art. 116 c.p.a. il diniego amministrativo – la disponibilità cognitiva di uno o più atti già esistenti, inerenti a un determinato procedimento o comunque a un determinato affare o vicenda amministrativa, bensì di disporre un nuovo atto organizzativo generale dell’Amministrazione comunale, il cui effetto reale si sostanzierebbe nell’attribuire, d’ora in avanti, al consigliere interessato la successiva possibilità, una volta ottenute le richieste credenziali, di acquisire incondizionatamente, anche solo per fini meramente esplorativi, un patrimonio conoscitivo che potenzialmente sarebbe pari alla latitudine dell’intera amministrazione di riferimento (inclusi, evidentemente, i rapporti con terzi, pubblici o privati che siano), anche indipendentemente da ogni relazione effettiva con i ricordati poteri di sindacato propri, nella forma di governo municipale, del consigliere comunale.
10.3. – Anche a voler ipoteticamente porre in disparte ogni dubbio sull’ammissibilità della specifica domanda in trattazione, deve poi ribadirsi, sul piano del merito della relativa pretesa, che il riconoscimento della possibilità di accedere alla generalità indiscriminata dei documenti dell’NT in mancanza di apposita istanza si risolverebbe in un monitoraggio illimitato e permanente sull’attività degli uffici, tale da violare la ratio dell’istituto dell’accesso del consigliere comunale, che, così declinato, eccederebbe la sua funzione conoscitiva e di controllo con riferimento a una determinata informazione o specifico atto dell’NT, ritenuti strumentali al mandato politico, per appuntarsi, a monte, sull’esercizio della generalità delle funzioni dell’ente locale e sulla complessiva attività degli uffici, assumendo quindi una connotazione essenzialmente esplorativa, esulante dal perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 4/5/2020, n. 926; cfr. anche T.A.R. Molise, sez. I, 3/9/2019, n. 285).
10.3.1. – Il rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico si tradurrebbe quindi, in ultima analisi, in un non consentito, e del tutto sproporzionato, accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita dell’NT ( cfr . T.A.R. Toscana, sez. I, 22 dicembre 2016, n. 1844), laddove, di contro, risulta pienamente legittima, in quanto frutto di ragionevoli scelte organizzative discrezionali, la decisione del Comune di consentire l’accesso attraverso il ritiro in sede dell'interessato, alla presenza di un impiegato/funzionario che rilevi gli atti dal protocollo (T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 3/02/2023, n. 49).
Da qui l’infondatezza della specifica pretesa degli interessati che il Tribunale ha da ultimo sottoposto a scrutinio.
11. – Conclusivamente il ricorso va accolto in parte, nei sensi sopra indicati, per l’effetto riconoscendo, previo parziale annullamento dell’impugnato diniego del 18 settembre 2025, il diritto di accesso agli atti e ai documenti indicati nell’istanza dei ricorrenti del 6 giugno 2025 ma non ancora ostesi dal Comune resistente, con la sua condanna alla esibizione degli stessi ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm..
12. – Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, previo annullamento parziale dell’impugnato diniego del 18 settembre 2025, accerta il diritto di accesso agli atti e ai documenti indicati nell’istanza avanzata dai ricorrenti il 6 giugno 2025 non ancora ostesi dal Comune resistente, con condanna del medesimo alla esibizione degli stessi ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il comune di Prata Sannita alla refusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, riconvocata il giorno 16 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG IN | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO