Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/07/2024, n. 21560
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Sentenza 31 luglio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 23 aprile 2024, con numero di registro generale 2513/2022. La società contribuente, ricorrente, ha contestato un accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate, che aveva determinato un reddito d'impresa significativamente superiore a quello dichiarato, basandosi su presunzioni induttive riguardanti operazioni non fatturate e ricavi non dichiarati. La società ha sostenuto che tali accertamenti fossero infondati e che il commercialista avesse agito in modo fraudolento, escludendo la propria responsabilità.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la Commissione tributaria regionale aveva correttamente valutato le prove fornite dall'Agenzia, ritenendo che la società non avesse dimostrato la regolarità delle operazioni contestate. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'antieconomicità dell'attività aziendale giustificava l'accertamento induttivo, e che la responsabilità del commercialista non esimeva la società dall'onere di vigilanza e controllo. La decisione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera denuncia penale contro il professionista non è sufficiente a escludere la responsabilità del contribuente.

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Massime1

In tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/07/2024, n. 21560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21560
    Data del deposito : 31 luglio 2024

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