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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/07/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1286/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pescara in Via Cetteo RT C.F._1
Ciglia n.54, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Alessandrini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso e nella pec Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Ida Di Renzo del Foro di Pescara che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 10 1. Con ricorso del 27 marzo 2024, il SI. agiva in giudizio nei confronti della coniuge RT
separata, SI.ra affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario tra loro contratto in data 27.08.1995, a Manoppello (Pe) e trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Manoppello al n.°51, parte II, serie A, alle seguenti condizioni: “ disporre che la già casa coniugale sita in Montesilvano alla Via Ruffilli n.13/C, distinta in NCEU al fg.6, p.lla 1805, sub.74 con annesso garage, resti assegnata alla SI,ra Controparte_1 nell'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti collocati presso detta abitazione, fino a che tale interesse persista;
- accertata la sussistenza di adeguati mezzi economici in capo alla SInora
[...]
dichiarare che, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, alcun assegno CP_1
divorzile è da corrispondere in suo favore;
- disporre a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e il versamento mensile direttamente in loro Per_1 Per_2 favore dell'importo di € 350,00 per ciascuno;
- disporre che ogni genitore corrisponda all'altro che le abbia sostenute il rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli, da qualificarsi e regolarsi secondo quanto previsto nel relativo Protocollo del Tribunale di Pescara. Con vittoria di spese e compensi di lite carico della controparte che ha dato luogo al presente giudizio, non avendo inteso addivenire al ricorso congiunto.”
2. La resistente, regolarmente costituita con apposita comparsa, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla regolamentazione delle condizioni economiche così come formulate dal ricorrente, insistendo per la “conservazione degli obblighi assunti dalle parti sia relativamente ai rapporti fra loro che fra loro e i figli, con assegno di mantenimento verso questi ultimi confermando l'importo stabilito 8 anni fa con la dovuta rivalutazione, per euro 500,00 cadauno
(euro 1.000,00 totali), che dovrà necessariamente continuare ad essere versato in favore della resistente, che si occupa in toto della prole non autosufficiente economicamente, su suo conto entro il 5 di ogni mese in via anticipata. -a garanzia dei patti ripassati, confermare l'impegno economico in capo al ricorrente ed in favore della con un assegno divorzile di euro 250,00 da corrispondersi CP_1 entro il 5 di ogni mese ed invia anticipata”; nonché, “stabilirsi che le spese straordinarie siano al 50% secondo i protocolli vigenti;
-determinarsi che, in caso di scioglimento o liquidazione della società , di fatto del padre, gli utili vengano divisi pro quota fra il SI. , la SI.ra ed entrambi i figli;
- Pt_1 CP_1
procedere alla divisione degli immobili in comunione-comproprietà nel seguente modo:
l'appartamento di via Ruffilli, compreso il garage, già assegnato alla venga a quest'ultima CP_1
intestato previa regolarizzazione di ogni onere, irregolarità e difformità edilizia burocratica in solido da parte delle parti comproprietarie, tenuto conto degli ingenti costi di manutenzione (spese
pagina 2 di 10 condominiali, spese di manutenzione straordinaria oltre che ordinaria) che la resistente ha versato e versa mensilmente da sola;
l'appartamento in Via Aldo Moro di Montesilvano viceversa al richiedente.
Con vittoria di spese e competenze.”
3. All'udienza di prima comparizione del 17 ottobre 2024 le parti, presenti personalmente, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
il Giudice, preso atto delle posizioni espresse e della crescita dei figli delle parti – ormai entrambi maggiorenni - nonché la mancata rivalutazione degli assegni di mantenimento nel tempo, rinviava per il prosieguo all'udienza del 12 dicembre 2024, invitando le parti a valutare una composizione bonaria della controversia.
4. Alla fissata udienza, il Giudice, rilevata l'inammissibilità della prova orale richiesta dalla parte resistente poiché genericamente formulata e ritenuta la causa già compiutamente istruita sulla base della documentazione versata in atti, rinviava per la discussione all'udienza del 20 marzo 2025, assegnando termini alle parti per il deposito di note conclusionali.
5. Alla successiva udienza del 20 marzo 2025, parte resistente - atteso il raggiungimento dell'autosufficienza economica della di loro figlia – rinunciava formalmente Persona_3 all'assegno di mantenimento in favore della figlia, a far data dal mese di gennaio 2025, e aderiva alla proposta attorea di incremento ad € 500,00 mensili, quale contributo al mantenimento del di loro figlio seppur maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il Giudice, riqualificata la detta Per_2 proposta di incremento in mero adeguamento ISTAT all'obbligo di mantenimento già statuito in sede di separazione dei coniugi, tornava ad invitare le parti a valutare una composizione bonaria sull'assegno divorzile, unica questiona rimasta al vaglio del Tribunale, anche attraverso la soluzione dell'una tantum.
6. All'esito della fissata udienza del 4 giugno 2025 le parti, insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedevano che la causa venisse prontamente decisa;
così il Giudice riservava di riferirne al Collegio.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale dei coniugi intervenuto tra le parti all'esito di una procedura di negoziazione assistita, sottoscritto in data 6 luglio 2018.
pagina 3 di 10 Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto al contributo al mantenimento dei di loro figli e si è detto che le parti Per_1 Per_2 sono addivenute ad un accordo, nel corso dell'udienza del 20 marzo 2025, in ordine alla corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 in favore del di loro figlio maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente – nonché la rinuncia da parte della SI.ra ( a far data dal CP_1 mese di gennaio 2025, così come statuito dal Giudice Istruttore all'esito di detta udienza), all'assegno di mantenimento in favore della figlia, divenuta nelle more del giudizio indipendente sul piano reddituale.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio non rilevando profili in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
11. Va, altresì, accolta la domanda congiunta di assegnazione della già casa coniugale sita in
Montesilvano alla Via Ruffilli n.13/C, distinta in NCEU al fg.6, p.lla 1805, sub.74 con annesso garage alla SI.ra ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., in quanto ivi stabilmente convivente con Controparte_1
i figli della coppia, ed in particolare con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, permanendo in capo a costui una condizione di fragilità reddituale tale da giustificare, anche sotto il profilo della salvaguardia del contesto abitativo, la permanenza dell'assegnazione in favore della madre, quale genitore collocatario di fatto.
12. Quante alle ulteriori richieste di natura patrimoniale avanzate dalle parti relative ai beni acquistati e caduti in comune legale, sono in questa sede inammissibile, in quanto diverse da quelle tipiche del divorzio (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale e mantenimento), soggette allo speciale rito matrimoniale, che non ammette la riunione di altre domande soggette al rito ordinario, non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr., tra le tante, Cass.
n.26158/06; Cass. n. 17404/04; Tribunale Salerno, 28.02.2018 n. 596, Tribunale Monza, 07.05.2019, n.
1020).
13. Il vaglio del Collegio, pertanto, si restringe a valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, volta ad ottenere un assegno divorzile in suo favore.
pagina 4 di 10 14. A fondamento della propria pretesa, la resistente ha evidenziato come, a fronte della dedotta contrazione reddituale del ricorrente, vi sia ragione di ritenere che la stessa non rifletta fedelmente la reale situazione economico-patrimoniale dell'ex coniuge, il quale – convivente unitamente alla nuova compagna, SI.ra , presso immobile già in parte di proprietà comune – Parte_2
risulta titolare di una posizione lavorativa che non appare compatibile con il reddito dichiarato in atti.
La resistente, di contro, risiede stabilmente nell'abitazione familiare, in regime di monoreddito, unitamente ai di loro figli (di cui uno, non ancora economicamente autosufficiente), Per_2 percependo una retribuzione mensile media di € 1.500,00, connotata da stabilità ma da sola capace di dimostrare la persistente asimmetria reddituale tra le parti, ulteriormente aggravata dal contributo domestico e genitoriale prestato dalla stessa nel corso della lunga convivenza coniugale.
15. In punto di diritto, giova preliminarmente richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del
1970, come modificata dalla legge n. 74 del 1987, non assolve più soltanto una funzione assistenziale, ma è destinato altresì a svolgere una funzione compensativa e perequativa, ove risulti accertato uno squilibrio economico tra le parti riconducibile alle scelte condivise ed ai ruoli endo familiari assunti in costanza di matrimonio (Cfr. SS.UU. Corte di Cass., sent. 18287/201815).
16. Orbene, la narrativa in atti ha restituito l'immagine di una pregressa unione coniugale di durata ultradecennale, protrattasi per oltre venti anni perché preceduta da un lungo periodo di fidanzamento
(della durata di otto anni) – nel corso della quale i coniugi hanno condiviso una vita familiare connotata da una ripartizione dei ruoli endo-familiari, secondo un modello tradizionale, nel quale il marito risultava prevalentemente dedito alla propria attività imprenditoriale, mentre la moglie – pur svolgendo attività lavorativa di insegnante presso l'Istituto Comprensivo di Pescara – si faceva carico in via prevalente della cura dell'ambiente domestico e della gestione quotidiana dei figli, i quali crescevano in un contesto familiare fondato sulla collaborazione e sulla reciproca intesa dei coniugi.
17. L'intera parabola familiare veniva, tuttavia, lentamente a deteriorarsi, sino alla sottoscrizione, nel luglio 2018, di un accordo di separazione dei coniugi redatto all'esito di una procedura di negoziazione assistita, nel quale – pur in assenza di una chiara documentazione reddituale da parte del marito – si definivano gli assetti economici tra i coniugi, con riconoscimento in favore dell'odierna resistente di un contributo mensile pari ad € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, attesa la sperequazione dei redditi tra i coniugi.
pagina 5 di 10 18. Tuttavia, detta determinazione si collocava in un contesto privo di alcun vaglio giurisdizionale, né veniva accompagnata da produzione documentale idonea a rappresentare in modo compiuto la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente;
diversamente, parte resistente, che all'epoca – come ad oggi – svolgeva attività di insegnante con uno stipendio medio mensile netto di € 1.500,00, accettò tale misura per dichiarato senso di responsabilità e tutela dell'equilibrio familiare, rinunciando ad approfondimenti istruttori anche per il benessere e la serenità dei di loro figli.
19. Solo in occasione del presente giudizio, può dirsi sussistere una fotografia del quadro reddituale dell'odierno ricorrente in virtù della documentazione versata in atti che, tuttavia, è ascritta ad un periodo successivo alla definizione consensuale della crisi coniugale. In tal senso, dalla produzione documentale risulta che il fino all'anno 2023 ha percepito un reddito mensile stabilmente RT attestato attorno ad € 3.500,00, ridotto solo in epoca recente – a partire dalla seconda metà dell'anno
2023 - a circa € 2.300,00, come confermato dalle ultime buste paga prodotte per il mese di gennaio
2025.
20. Tuttavia, la contrazione di detto reddito non appare tale da elidere la perdurante asimmetria reddituale tra le parti, anche considerando la posizione lavorativa del ricorrente, inizialmente configurabile come socio o titolare della impresa familiare AF RS SR (secondo quando dedotto dalla resistente e pacificamente non contestato dal ricorrente) e solo successivamente formalizzata come rapporto di lavoro dipendente, che, come tale, permette di beneficiare di uno stipendio fisso a prescindere dagli andamenti commerciali dell'azienda, circostanza dedotta dal ricorrente ma ininfluente ai fini del decidere. In tale contesto, non risultano individuati, in assenza di contratti di lavoro, la persistenza o meno della possibilità del lavoratore di continuare a fruire, in ragione della precedente posizione ricoperta dal ricorrente all'interno della società familiare, di benefit aziendali che, seppur non documentati, contribuiscono ad incrementare la sua effettiva capacità reddituale, concorrendo a delineare una situazione economica ben più solida di quella formalmente emergente dalle buste paga versate in atti. Ed ancora, il marito risulta convivere con la nuova compagna, SI.ra Parte_3
(come da certificato di famiglia e residenza allegato al ricorso introduttivo) – già dipendente
[...]
della stessa società – e con i figli di lei, all'interno dell'immobile sito in Montesilvano alla via Aldo
Moro n.58, acquistato in costanza di matrimonio, caduto in comunione legale dei beni e gravato da un mutuo mensile di € 660,00 che il ricorrente ha continuato a pagare in via esclusiva, e la cui estinzione è prevista entro tre anni (16 rate mensili), come dedotto dalla resistente in seno alla propria comparsa conclusionale e non specificamente contestato;
in tal senso, sebbene la resistente abbia acconsentito al pagina 6 di 10 suo trasferimento nell'immobile in sede di separazione consensuale, tale circostanza non può dirsi priva di rilievo, trattandosi pur sempre di un bene che oggi garantisce al ricorrente un contesto abitativo stabile ed un patrimonio formalmente in comunione, dal quale, però, la moglie non trae alcun beneficio.
21. Di contro, la resistente vive da sola con i di loro figli (di cui, non ancora economicamente Per_2
autosufficiente) percependo la medesima retribuzione media mensile lavorativa già in essere al tempo della separazione di € 1.500,00, integrato – a partire dal giugno 2022 - da una rendita agricola modesta, pari ad € 200,00 mensili. Deve altresì riconoscersi come, sin dalla separazione, la resistente abbia assunto con continuità l'onere della cura quotidiana dei figli, provvedendo in via diretta alla loro gestione educativa e materiale, garantendo stabilità e continuità affettiva, in un quadro familiare monoreddito.
22. Tuttavia, nonostante l'autosufficienza economica formalmente raggiunta, permane una disparità di condizioni che trae origine nell'innegabile sacrificio compiuto dalla resistente durante la lunga convivenza matrimoniale, a vantaggio dell'organizzazione familiare e della crescita dei figli. A tal proposito, il ricorrente non ha mai contestato nel presente giudizio le allegazioni della resistente circa il proprio contributo alla gestione domestica familiare, né ha offerto una ricostruzione alternativa del vissuto coniugale, non deducendo in alcun modo di avere assunto egli stesso l'onere delle incombenze genitoriali e casalinghe.
23. In proposito, è doveroso sottolineare, come cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che il presupposto dell'assegno divorzile non è dato, infatti, solo dall'avere l'istante dovuto rinunciare ad occasioni di lavoro e di reddito, ma, in base alla citata sentenza n. 18287/2018, anche dall'aver contribuito alla formazione del "patrimonio familiare" per tale dovendosi intendere la complessiva posizione economica raggiunta dall'altro coniuge in costanza di matrimonio. Come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27945/2023, ciò che rileva e deve essere dimostrato è che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il proprio contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che avrebbe potuto dedicare al lavoro e alla carriera;
né è necessario che tale contributo comporti il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa per dedicarsi di più alla famiglia;
e non è necessario indagare sulle motivazioni pagina 7 di 10 strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
24. Il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge c.d. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno, ma non azzerarla ove risulti che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre che alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale ed economico dell'altro coniuge
(Corte di Cassazione anche nell'ordinanza n. 29195/2021).
25. E questo Collegio reputa che, a fronte della prova del prevalente ruolo familiare svolto da uno dei coniugi, siano suffragat, sia il sacrificio della personale attività lavorativa (in termini di ricerca di opportunità lavorative, mancanza di dedizione piena all'attività lavorativa svolta, cui notoriamente si correla la progressione in carriera, l'acquisizione di nuove capacità ed opportunità di crescita professionale ed il maturare di una posizione pensionistica), sia i benefici effetti sull'attività lavorativa dell'altro coniuge in termini di stabilità e carriera e, quindi, sulla finale posizione reddituale dallo stesso raggiunta.
26. I criteri per la determinazione dell'assegno divorzile, come individuati dalla giurisprudenza già sopra richiamata (cfr. anche Cass. S. U., 11/07/2018, n. 18287 e ancora Cass. Civ. Sez. I n. 5603/2020;
Cass., 23/01/2019, n. 1882), sono, appunto, finalizzati a riconoscere, in virtù dei principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del matrimonio, il valore del contributo fornito alla conduzione del menage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
27. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi del tutto presumibile, in base all'id quod plerumque accidit, che il contributo indiretto reso dalla resistente – la quale, nel corso dell'intera vita matrimoniale, ha saputo coniugare la propria attività lavorativa con l'assunzione prevalente dei compiti di cura familiare – abbia costituito un fattore agevolativo per il ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa, consentendogli, nel tempo, di consolidare la propria posizione reddituale e patrimoniale. Tale contributo, non suscettibile di esatta quantificazione economica, ma comunque rilevante sul piano sostanziale, deve essere tenuto in debito conto nella valutazione dell'assegno divorzile sotto il profilo della funzione compensativa, correlata all'apporto fornito all'interno del matrimonio da ciascun coniuge in funzione dell'arricchimento dell'altro.
pagina 8 di 10 28. Pertanto, alla luce della considerazioni che precedono, deve riconoscersi come, nel caso di specie, la durata SInificativa del matrimonio, il contributo determinante della resistente alla vita familiare, la perdurante disparità reddituale tra le parti, nonché le modalità con cui venne originariamente definita la separazione consensuale dei coniugi (in assenza di verifica giudiziale e sulla base di parametri non cristallizzati e riportati all'attenzione di Questo Tribunale) impongono l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, nella misura di € 250,00 mensili.
29. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri minimi (attesa la linearità dell'unica questione giuridica trattata) del DM n.55/14, scaglione indeterminabile, complessità bassa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di RT
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Manoppello il 27 Agosto
1995 tra e matrimonio trascritto nell'apposito registro di RT Controparte_1
detto comune, atto n. 51, p. II, s. A, anno 2009;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Manoppello di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) assegna la casa coniugale sita in Montesilvano alla Via Ruffilli n.13/C, distinta in NCEU al fg.6, p.lla 1805, sub.74 con annesso garage alla SI.ra la quale vi abiterà Controparte_1
unitamente ai figli maggiorenni e Per_1 Per_2
d) pone a carico del SI. il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra RT
quale contributo al mantenimento del figlio della somma di € Controparte_1 Per_2
500,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate secondo protocollo del Tribunale di
Pescara, previamente concordate e successivamente documentate;
e) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente e, per l'effetto, pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, in favore della RT resistente, la somma di € 250 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 9 di 10 f) Rigetta ogni ulteriore richiesta.
g) Condanna il SI. al pagamento delle spese di giudizio in favore della SI.ra RT
pari ad 3809,00 euro, oltre accessori di legge. Controparte_1
Pescara, 14 Luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Luigina Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1286/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pescara in Via Cetteo RT C.F._1
Ciglia n.54, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Alessandrini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso e nella pec Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Ida Di Renzo del Foro di Pescara che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 10 1. Con ricorso del 27 marzo 2024, il SI. agiva in giudizio nei confronti della coniuge RT
separata, SI.ra affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario tra loro contratto in data 27.08.1995, a Manoppello (Pe) e trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Manoppello al n.°51, parte II, serie A, alle seguenti condizioni: “ disporre che la già casa coniugale sita in Montesilvano alla Via Ruffilli n.13/C, distinta in NCEU al fg.6, p.lla 1805, sub.74 con annesso garage, resti assegnata alla SI,ra Controparte_1 nell'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti collocati presso detta abitazione, fino a che tale interesse persista;
- accertata la sussistenza di adeguati mezzi economici in capo alla SInora
[...]
dichiarare che, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, alcun assegno CP_1
divorzile è da corrispondere in suo favore;
- disporre a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e il versamento mensile direttamente in loro Per_1 Per_2 favore dell'importo di € 350,00 per ciascuno;
- disporre che ogni genitore corrisponda all'altro che le abbia sostenute il rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli, da qualificarsi e regolarsi secondo quanto previsto nel relativo Protocollo del Tribunale di Pescara. Con vittoria di spese e compensi di lite carico della controparte che ha dato luogo al presente giudizio, non avendo inteso addivenire al ricorso congiunto.”
2. La resistente, regolarmente costituita con apposita comparsa, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla regolamentazione delle condizioni economiche così come formulate dal ricorrente, insistendo per la “conservazione degli obblighi assunti dalle parti sia relativamente ai rapporti fra loro che fra loro e i figli, con assegno di mantenimento verso questi ultimi confermando l'importo stabilito 8 anni fa con la dovuta rivalutazione, per euro 500,00 cadauno
(euro 1.000,00 totali), che dovrà necessariamente continuare ad essere versato in favore della resistente, che si occupa in toto della prole non autosufficiente economicamente, su suo conto entro il 5 di ogni mese in via anticipata. -a garanzia dei patti ripassati, confermare l'impegno economico in capo al ricorrente ed in favore della con un assegno divorzile di euro 250,00 da corrispondersi CP_1 entro il 5 di ogni mese ed invia anticipata”; nonché, “stabilirsi che le spese straordinarie siano al 50% secondo i protocolli vigenti;
-determinarsi che, in caso di scioglimento o liquidazione della società , di fatto del padre, gli utili vengano divisi pro quota fra il SI. , la SI.ra ed entrambi i figli;
- Pt_1 CP_1
procedere alla divisione degli immobili in comunione-comproprietà nel seguente modo:
l'appartamento di via Ruffilli, compreso il garage, già assegnato alla venga a quest'ultima CP_1
intestato previa regolarizzazione di ogni onere, irregolarità e difformità edilizia burocratica in solido da parte delle parti comproprietarie, tenuto conto degli ingenti costi di manutenzione (spese
pagina 2 di 10 condominiali, spese di manutenzione straordinaria oltre che ordinaria) che la resistente ha versato e versa mensilmente da sola;
l'appartamento in Via Aldo Moro di Montesilvano viceversa al richiedente.
Con vittoria di spese e competenze.”
3. All'udienza di prima comparizione del 17 ottobre 2024 le parti, presenti personalmente, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
il Giudice, preso atto delle posizioni espresse e della crescita dei figli delle parti – ormai entrambi maggiorenni - nonché la mancata rivalutazione degli assegni di mantenimento nel tempo, rinviava per il prosieguo all'udienza del 12 dicembre 2024, invitando le parti a valutare una composizione bonaria della controversia.
4. Alla fissata udienza, il Giudice, rilevata l'inammissibilità della prova orale richiesta dalla parte resistente poiché genericamente formulata e ritenuta la causa già compiutamente istruita sulla base della documentazione versata in atti, rinviava per la discussione all'udienza del 20 marzo 2025, assegnando termini alle parti per il deposito di note conclusionali.
5. Alla successiva udienza del 20 marzo 2025, parte resistente - atteso il raggiungimento dell'autosufficienza economica della di loro figlia – rinunciava formalmente Persona_3 all'assegno di mantenimento in favore della figlia, a far data dal mese di gennaio 2025, e aderiva alla proposta attorea di incremento ad € 500,00 mensili, quale contributo al mantenimento del di loro figlio seppur maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il Giudice, riqualificata la detta Per_2 proposta di incremento in mero adeguamento ISTAT all'obbligo di mantenimento già statuito in sede di separazione dei coniugi, tornava ad invitare le parti a valutare una composizione bonaria sull'assegno divorzile, unica questiona rimasta al vaglio del Tribunale, anche attraverso la soluzione dell'una tantum.
6. All'esito della fissata udienza del 4 giugno 2025 le parti, insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedevano che la causa venisse prontamente decisa;
così il Giudice riservava di riferirne al Collegio.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale dei coniugi intervenuto tra le parti all'esito di una procedura di negoziazione assistita, sottoscritto in data 6 luglio 2018.
pagina 3 di 10 Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto al contributo al mantenimento dei di loro figli e si è detto che le parti Per_1 Per_2 sono addivenute ad un accordo, nel corso dell'udienza del 20 marzo 2025, in ordine alla corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 in favore del di loro figlio maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente – nonché la rinuncia da parte della SI.ra ( a far data dal CP_1 mese di gennaio 2025, così come statuito dal Giudice Istruttore all'esito di detta udienza), all'assegno di mantenimento in favore della figlia, divenuta nelle more del giudizio indipendente sul piano reddituale.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio non rilevando profili in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
11. Va, altresì, accolta la domanda congiunta di assegnazione della già casa coniugale sita in
Montesilvano alla Via Ruffilli n.13/C, distinta in NCEU al fg.6, p.lla 1805, sub.74 con annesso garage alla SI.ra ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., in quanto ivi stabilmente convivente con Controparte_1
i figli della coppia, ed in particolare con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, permanendo in capo a costui una condizione di fragilità reddituale tale da giustificare, anche sotto il profilo della salvaguardia del contesto abitativo, la permanenza dell'assegnazione in favore della madre, quale genitore collocatario di fatto.
12. Quante alle ulteriori richieste di natura patrimoniale avanzate dalle parti relative ai beni acquistati e caduti in comune legale, sono in questa sede inammissibile, in quanto diverse da quelle tipiche del divorzio (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale e mantenimento), soggette allo speciale rito matrimoniale, che non ammette la riunione di altre domande soggette al rito ordinario, non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr., tra le tante, Cass.
n.26158/06; Cass. n. 17404/04; Tribunale Salerno, 28.02.2018 n. 596, Tribunale Monza, 07.05.2019, n.
1020).
13. Il vaglio del Collegio, pertanto, si restringe a valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, volta ad ottenere un assegno divorzile in suo favore.
pagina 4 di 10 14. A fondamento della propria pretesa, la resistente ha evidenziato come, a fronte della dedotta contrazione reddituale del ricorrente, vi sia ragione di ritenere che la stessa non rifletta fedelmente la reale situazione economico-patrimoniale dell'ex coniuge, il quale – convivente unitamente alla nuova compagna, SI.ra , presso immobile già in parte di proprietà comune – Parte_2
risulta titolare di una posizione lavorativa che non appare compatibile con il reddito dichiarato in atti.
La resistente, di contro, risiede stabilmente nell'abitazione familiare, in regime di monoreddito, unitamente ai di loro figli (di cui uno, non ancora economicamente autosufficiente), Per_2 percependo una retribuzione mensile media di € 1.500,00, connotata da stabilità ma da sola capace di dimostrare la persistente asimmetria reddituale tra le parti, ulteriormente aggravata dal contributo domestico e genitoriale prestato dalla stessa nel corso della lunga convivenza coniugale.
15. In punto di diritto, giova preliminarmente richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del
1970, come modificata dalla legge n. 74 del 1987, non assolve più soltanto una funzione assistenziale, ma è destinato altresì a svolgere una funzione compensativa e perequativa, ove risulti accertato uno squilibrio economico tra le parti riconducibile alle scelte condivise ed ai ruoli endo familiari assunti in costanza di matrimonio (Cfr. SS.UU. Corte di Cass., sent. 18287/201815).
16. Orbene, la narrativa in atti ha restituito l'immagine di una pregressa unione coniugale di durata ultradecennale, protrattasi per oltre venti anni perché preceduta da un lungo periodo di fidanzamento
(della durata di otto anni) – nel corso della quale i coniugi hanno condiviso una vita familiare connotata da una ripartizione dei ruoli endo-familiari, secondo un modello tradizionale, nel quale il marito risultava prevalentemente dedito alla propria attività imprenditoriale, mentre la moglie – pur svolgendo attività lavorativa di insegnante presso l'Istituto Comprensivo di Pescara – si faceva carico in via prevalente della cura dell'ambiente domestico e della gestione quotidiana dei figli, i quali crescevano in un contesto familiare fondato sulla collaborazione e sulla reciproca intesa dei coniugi.
17. L'intera parabola familiare veniva, tuttavia, lentamente a deteriorarsi, sino alla sottoscrizione, nel luglio 2018, di un accordo di separazione dei coniugi redatto all'esito di una procedura di negoziazione assistita, nel quale – pur in assenza di una chiara documentazione reddituale da parte del marito – si definivano gli assetti economici tra i coniugi, con riconoscimento in favore dell'odierna resistente di un contributo mensile pari ad € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, attesa la sperequazione dei redditi tra i coniugi.
pagina 5 di 10 18. Tuttavia, detta determinazione si collocava in un contesto privo di alcun vaglio giurisdizionale, né veniva accompagnata da produzione documentale idonea a rappresentare in modo compiuto la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente;
diversamente, parte resistente, che all'epoca – come ad oggi – svolgeva attività di insegnante con uno stipendio medio mensile netto di € 1.500,00, accettò tale misura per dichiarato senso di responsabilità e tutela dell'equilibrio familiare, rinunciando ad approfondimenti istruttori anche per il benessere e la serenità dei di loro figli.
19. Solo in occasione del presente giudizio, può dirsi sussistere una fotografia del quadro reddituale dell'odierno ricorrente in virtù della documentazione versata in atti che, tuttavia, è ascritta ad un periodo successivo alla definizione consensuale della crisi coniugale. In tal senso, dalla produzione documentale risulta che il fino all'anno 2023 ha percepito un reddito mensile stabilmente RT attestato attorno ad € 3.500,00, ridotto solo in epoca recente – a partire dalla seconda metà dell'anno
2023 - a circa € 2.300,00, come confermato dalle ultime buste paga prodotte per il mese di gennaio
2025.
20. Tuttavia, la contrazione di detto reddito non appare tale da elidere la perdurante asimmetria reddituale tra le parti, anche considerando la posizione lavorativa del ricorrente, inizialmente configurabile come socio o titolare della impresa familiare AF RS SR (secondo quando dedotto dalla resistente e pacificamente non contestato dal ricorrente) e solo successivamente formalizzata come rapporto di lavoro dipendente, che, come tale, permette di beneficiare di uno stipendio fisso a prescindere dagli andamenti commerciali dell'azienda, circostanza dedotta dal ricorrente ma ininfluente ai fini del decidere. In tale contesto, non risultano individuati, in assenza di contratti di lavoro, la persistenza o meno della possibilità del lavoratore di continuare a fruire, in ragione della precedente posizione ricoperta dal ricorrente all'interno della società familiare, di benefit aziendali che, seppur non documentati, contribuiscono ad incrementare la sua effettiva capacità reddituale, concorrendo a delineare una situazione economica ben più solida di quella formalmente emergente dalle buste paga versate in atti. Ed ancora, il marito risulta convivere con la nuova compagna, SI.ra Parte_3
(come da certificato di famiglia e residenza allegato al ricorso introduttivo) – già dipendente
[...]
della stessa società – e con i figli di lei, all'interno dell'immobile sito in Montesilvano alla via Aldo
Moro n.58, acquistato in costanza di matrimonio, caduto in comunione legale dei beni e gravato da un mutuo mensile di € 660,00 che il ricorrente ha continuato a pagare in via esclusiva, e la cui estinzione è prevista entro tre anni (16 rate mensili), come dedotto dalla resistente in seno alla propria comparsa conclusionale e non specificamente contestato;
in tal senso, sebbene la resistente abbia acconsentito al pagina 6 di 10 suo trasferimento nell'immobile in sede di separazione consensuale, tale circostanza non può dirsi priva di rilievo, trattandosi pur sempre di un bene che oggi garantisce al ricorrente un contesto abitativo stabile ed un patrimonio formalmente in comunione, dal quale, però, la moglie non trae alcun beneficio.
21. Di contro, la resistente vive da sola con i di loro figli (di cui, non ancora economicamente Per_2
autosufficiente) percependo la medesima retribuzione media mensile lavorativa già in essere al tempo della separazione di € 1.500,00, integrato – a partire dal giugno 2022 - da una rendita agricola modesta, pari ad € 200,00 mensili. Deve altresì riconoscersi come, sin dalla separazione, la resistente abbia assunto con continuità l'onere della cura quotidiana dei figli, provvedendo in via diretta alla loro gestione educativa e materiale, garantendo stabilità e continuità affettiva, in un quadro familiare monoreddito.
22. Tuttavia, nonostante l'autosufficienza economica formalmente raggiunta, permane una disparità di condizioni che trae origine nell'innegabile sacrificio compiuto dalla resistente durante la lunga convivenza matrimoniale, a vantaggio dell'organizzazione familiare e della crescita dei figli. A tal proposito, il ricorrente non ha mai contestato nel presente giudizio le allegazioni della resistente circa il proprio contributo alla gestione domestica familiare, né ha offerto una ricostruzione alternativa del vissuto coniugale, non deducendo in alcun modo di avere assunto egli stesso l'onere delle incombenze genitoriali e casalinghe.
23. In proposito, è doveroso sottolineare, come cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che il presupposto dell'assegno divorzile non è dato, infatti, solo dall'avere l'istante dovuto rinunciare ad occasioni di lavoro e di reddito, ma, in base alla citata sentenza n. 18287/2018, anche dall'aver contribuito alla formazione del "patrimonio familiare" per tale dovendosi intendere la complessiva posizione economica raggiunta dall'altro coniuge in costanza di matrimonio. Come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27945/2023, ciò che rileva e deve essere dimostrato è che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il proprio contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che avrebbe potuto dedicare al lavoro e alla carriera;
né è necessario che tale contributo comporti il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa per dedicarsi di più alla famiglia;
e non è necessario indagare sulle motivazioni pagina 7 di 10 strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
24. Il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge c.d. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno, ma non azzerarla ove risulti che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre che alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale ed economico dell'altro coniuge
(Corte di Cassazione anche nell'ordinanza n. 29195/2021).
25. E questo Collegio reputa che, a fronte della prova del prevalente ruolo familiare svolto da uno dei coniugi, siano suffragat, sia il sacrificio della personale attività lavorativa (in termini di ricerca di opportunità lavorative, mancanza di dedizione piena all'attività lavorativa svolta, cui notoriamente si correla la progressione in carriera, l'acquisizione di nuove capacità ed opportunità di crescita professionale ed il maturare di una posizione pensionistica), sia i benefici effetti sull'attività lavorativa dell'altro coniuge in termini di stabilità e carriera e, quindi, sulla finale posizione reddituale dallo stesso raggiunta.
26. I criteri per la determinazione dell'assegno divorzile, come individuati dalla giurisprudenza già sopra richiamata (cfr. anche Cass. S. U., 11/07/2018, n. 18287 e ancora Cass. Civ. Sez. I n. 5603/2020;
Cass., 23/01/2019, n. 1882), sono, appunto, finalizzati a riconoscere, in virtù dei principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del matrimonio, il valore del contributo fornito alla conduzione del menage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
27. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi del tutto presumibile, in base all'id quod plerumque accidit, che il contributo indiretto reso dalla resistente – la quale, nel corso dell'intera vita matrimoniale, ha saputo coniugare la propria attività lavorativa con l'assunzione prevalente dei compiti di cura familiare – abbia costituito un fattore agevolativo per il ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa, consentendogli, nel tempo, di consolidare la propria posizione reddituale e patrimoniale. Tale contributo, non suscettibile di esatta quantificazione economica, ma comunque rilevante sul piano sostanziale, deve essere tenuto in debito conto nella valutazione dell'assegno divorzile sotto il profilo della funzione compensativa, correlata all'apporto fornito all'interno del matrimonio da ciascun coniuge in funzione dell'arricchimento dell'altro.
pagina 8 di 10 28. Pertanto, alla luce della considerazioni che precedono, deve riconoscersi come, nel caso di specie, la durata SInificativa del matrimonio, il contributo determinante della resistente alla vita familiare, la perdurante disparità reddituale tra le parti, nonché le modalità con cui venne originariamente definita la separazione consensuale dei coniugi (in assenza di verifica giudiziale e sulla base di parametri non cristallizzati e riportati all'attenzione di Questo Tribunale) impongono l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, nella misura di € 250,00 mensili.
29. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri minimi (attesa la linearità dell'unica questione giuridica trattata) del DM n.55/14, scaglione indeterminabile, complessità bassa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di RT
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Manoppello il 27 Agosto
1995 tra e matrimonio trascritto nell'apposito registro di RT Controparte_1
detto comune, atto n. 51, p. II, s. A, anno 2009;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Manoppello di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) assegna la casa coniugale sita in Montesilvano alla Via Ruffilli n.13/C, distinta in NCEU al fg.6, p.lla 1805, sub.74 con annesso garage alla SI.ra la quale vi abiterà Controparte_1
unitamente ai figli maggiorenni e Per_1 Per_2
d) pone a carico del SI. il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra RT
quale contributo al mantenimento del figlio della somma di € Controparte_1 Per_2
500,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate secondo protocollo del Tribunale di
Pescara, previamente concordate e successivamente documentate;
e) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente e, per l'effetto, pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, in favore della RT resistente, la somma di € 250 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 9 di 10 f) Rigetta ogni ulteriore richiesta.
g) Condanna il SI. al pagamento delle spese di giudizio in favore della SI.ra RT
pari ad 3809,00 euro, oltre accessori di legge. Controparte_1
Pescara, 14 Luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Luigina Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 10 di 10