Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24956.2024 R.G.
A RE PVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 24956.2024 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F.P.I. P.IVA 1 ), in persona del
[...]
Commissario Straodinario e L.R. pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina
ALLISIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano via
Trivulzio nr. 15;
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. C.F. 1 ), nata ad [...]_1
(Perù) il 10.5.1967, anagraficamente residente a [...]in via Ludovico
Ariosto nr. 2;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
per parte ricorrente: come da processo verbale di udienza in data 15.5.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
per parti resistenti: /;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 27.11.2024, 5.2.2025 e
15.5.2025, osserva:
la parte ricorrente ha agito per ottenere il rilascio dell' unità immobiliare sita in Milano, via Paolo Bassi nr. 22, al primo piano della scala nr.
2 - contrassegnata dai seguenti dati castastali: Foglio nr. 188, Mappale nr. 77, Subalterno nr. 38, primo piano, scala 2; della superficie di circa 44 mq -, e per il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo di tale bene immobile, da parte della resistente.
La parte ricorrente evidenziava (in estrema sintesi) che l'appartamento suddetto era stato concesso in locazione alla RA nata in [...] il Parte_2
,
16.12.1926, con contratto di locazione (a canone concordato), a partire dal 7.10.2013, per la durata di quattro anni, rinnovabile per ulteriori due anni, per un canone di Euro
1845,16, oltre accessori;
che il contratto era scaduto in data 6.10.2019, come da disdetta datata 7.3.2019; che nessun risconto aveva ottenuto la missiva dell'Ente ricorrente,
datata 11.11.2021, volta a conoscere se la parte conduttrice volesse stipulare un nuovo contratto di locazione "a canone libero"; che nessuno riscontro aveva la richiesta di liberazione del bene immobile;
che in data 3.8.2022 la RA Parte_2
Controparte_1[...] decedeva;
che, con missiva del 19.5.2023, la RA
[...] comunicava all' Ente ricorrente di essere l'occupante del bene immobile, concesso a suo tempo in locazione alla persona sopra indicata, ormai defunta, chiedendo la regolarizzazione in suo favore della situazione, da formalizzarsi con apposito contratto;
che l' Ente non poteva accogliere la richiesta, stante l'assenza delle generalità della persona richiedente nel contratto di locazione sopra indicato quale soggetto convivente e stante la mancanza di una certificazione attestante il trasferimento della stessa ivi e la residenza della stessa in tale luogo;
che, infine, l' Ente proprietario essendo una Pubblica Amministrazione che assegna gli immobili in locazione con procedura ad evidenza pubblica, non poteva acconsentire a quanto richiesto;
che, pertanto, con nota del 24.6.2024 invitava l'occupante abusiva a rilasciare il bene immobile immediatamente, fatta salva la produzione di idonea documentazione comprovante il legale parentale con la zia RA Pt_2 Parte_2 e la residenza abituale, quale coabitante, con la stessa. CP_1Che l'Ente ricorrente esaminava la documentazione inoltrata dalla RA ovvero un certificato dello Stato Civile del Perù, riportante i dati anagrafici dei Genitori di questa ultima, senza riferimenti al legame parentale con la asserita Zia;
inoltre, da accertamenti esperiti dal medesimo Ente la persona deceduta risultava essere sola, senza alcun legale parentale effettivo. non si è costituita in giudizio, La resistente, RA Controparte_1
,
comparendo solo all' udienza del 27.11.2024, nel corso della quale affermava di essere
وla nipote della RA Sorella di sua Madre;
di non Parte_2
esservi ancora rivolta ad un Legale per essere assistita nella vertenza;
di essere ancora anagraficamente residente in [...] a Besana Brianza;
di prestate attività lavorativa presso un supermercato sito in Milano;
di essere solita andare a dormire a Milano in via Paolo Bassi al nr. 22, presso la dimora della Zia.
La parte resistente, nel corso del giudizio, non si è costituita e non ha fornito alcun contributo all'accertamento dei fatti.
Ritenuto in diritto che: l'istruzione documentale ha confermato le circostanze poste a fondamento della domanda di rilascio, mediante la produzione del contratto di locazione stipulato con la
RA ; la disdetta inoltrata a quest'ultima per la scadenzaParte_2 del 6.10.2019; il certificato di decesso della parte conduttrice in data 3.8.2022 a Carate
Brianza; il certificato anagrafico storico della parte conduttrice, dal quale risulta che la
"famiglia” di quest'ultima era composta solo dalla stessa;
la parte resistente, che non si è costituita in giudizio, non ha fornito prova di alcun titolo che legittimi la sua occupazione del bene immobile, non avendo comprovato di essere parente della parte conduttrice deceduta e di essere stata con la stessa abitualmente convivente (cfr. art. 6 L. nr. 392/1978) durante il periodo in cui il contratto di locazione era produttivo di effetti;
la stessa, pertanto, deve essere condannata al rilascio immediato del bene immobile.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione, deve osservarsi che la parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante la entità dei canoni normalmente praticati per alloggi del tipo e delle dimensioni di quelle in oggetto (quali, a titolo esemplificativo: gli estratti dello Osservatorio del Mercato
Immobiliare della Agenzie delle Entrate, indicativi dei valori locativi al mq. di beni immobili siti nella medesima zona;
gli estratti dei siti Internet di Agenzie Immobiliari, di provata serietà professionale, indicativi della entità dei canoni richiesti per la locazione di beni immobili siti nella medesima zona) e non ha formulato istanze istruttorie per accertare la sussistenza di tale danno ed, in seguito, quantificarlo
(eventualmente tramite la richiesta di una Consulenza Tecnica di Ufficio), ragione per cui tale domanda deve essere rigettata.
Stante la prevalente soccombenza, la resistente essere condannata al pagamento dei 3/4 delle spese di lite, liquidata la frazione come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità dell'attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022); la restante parte delle spese di lite deve essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia delle parti resistenti, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) accerta e dichiara che la RA Controparte_1 (C.F.
occupa senza), nata ad [...]ù) il 10.5.1967, C.F. 1
titolo alcuno l'appartamento sito in Milano via Paolo Bassi nr. 22, al primo piano, della scala nr. 2, contrassegnato dai seguenti dati castastali: Foglio nr. 188,
Mappale nr. 77, Subalterno nr. 38, primo piano, scala 2; della superficie di circa
44 mq;
2) condanna la RA Controparte_1 (come sopra generalizzata)
,Pt_3 libero da persone, da animali e a rilasciare immediatamente l'immobile da cose, in favore della parte ricorrente;
rigetta la domanda di condanna della parte resistente al risarcimento del danno in 3)
favore della parte ricorrente;
condanna la parte resistente al pagamento dei 3/4 delle spese processuali in favore 4)
della parte ricorrente, spese che liquida, per questa frazione, in Euro 93,75 per spese ed in Euro 1.914,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese di lite fra le parti per la restante frazione di 14.
Milano, così deciso in data 16.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta