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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2024, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito ELl'udienza EL 14 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1918 EL Ruolo Generale Affari Contenziosi EL 2021, vertente
TRA
DE UD , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Fanfani Michelangelo elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 119 giusta procura in calce al ricorso
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Bonito Manuela Controparte_1
domiciliata in Roma, Largo Olgiata, isola 105 in. 2/6
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Roma n. 5017/2021 pubblicata il
25.5.2021 e notificata il 28.5.2021
Conclusioni ELle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l' EL UD UDan adiva Parte_1
il Tribunale in funzione di giudice EL lavoro convenendo in giudizio
[...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9387/2019 Controparte_1
EL 20.11.2019, avente ad oggetto il pagamento, in favore ELla parte opposta, di euro 116.991,00 a titolo di stipendi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione EL credito al saldo, nonché le spese legali per euro
2.135,00 oltre accessori.
L'Ambasciata ELla Repubblica EL UD UDan rappresentava di aver impiegato come agente diplomatico, nello specifico con la qualifica di CP_1
“Secondo segretario” di legazione, dal 29 settembre 2014 fino al 13 maggio 2019, data in cui la dipendente aveva sostenuto di essere stata licenziata da parte EL
Ministero degli Esteri sudanese tramite un avviso di interruzione di servizio di diplomatici.
In via preliminare, parte ricorrente contestava il difetto di giurisdizione EL giudice italiano ai sensi ELl'art. 11 paragrafo 2.b.i. ELla Convenzione ELl'ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati di New York EL 2 dicembre 2004, il quale, recependo, il principio ELl'immunità ristretta, detta una specifica disciplina per i contratti di lavoro con riferimento a soggetti che svolgono mansioni pubbliche ovvero rivestono la qualifica di agente diplomatico. Ciò premesso, egli chiedeva al Tribunale: “A) IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO, dichiarare con sentenza ex art. 420 IV° co. c.p.c. il difetto di giurisdizione EL giudice italiano ai sensi e per gli effetti ELl'art. 11 paragrafo 2.b.i. ELla
Convenzione ELl'ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata dall'Italia con l. n° 5 EL 14 gennaio 2013 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B) in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare che l'importo totale degli emolumenti ad oggi dovuti dall'Ambasciata EL UD UDan in Italia nei confronti ELla RA , a seguito ELl'impiego ELla seconda Controparte_1
presso la prima in qualità di agente diplomatico, grado di Secondo Segretario,
a far data dal 29 settembre 2014 al 31 luglio 2018, è pari alla somma di sole 5 mensilità di stipendio relative a Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2018 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
C) Accertare e dichiarare altresì che l'opposta ad oggi si e' rifiutata di accettare l'offerta di pagamento formulata in data 16 gennaio 2020 da parte ELl'Ambasciata opponente avente ad oggetto il pagamento ELle mensilita' di cui al punto B) ELle conclusioni EL presente atto, al netto di interessi legali e rivalutazione;
D)
Per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e diritto;
E) Condannare l'opposta alla rifusione ELle spese di lite”;
Si costituiva chiedendo in via preliminare il rigetto Controparte_1 ELl'istanza di revoca EL decreto ingiuntivo opposto, la concessione ELla provvisoria esecuzione EL medesimo, ovvero, in subordine, dato l'espresso riconoscimento parziale EL debito, l'esecuzione provvisoria parziale per euro
33.000,00 e per l'effetto la conferma EL decreto ingiuntivo opposto.
Il primo giudice, a conclusione ELl'istruttoria, ha ritenuto infondato il ricorso in opposizione così decidendo: “ - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9387/2019 (R.G.39343/2019); - condanna parte soccombente al pagamento ELle spese di lite che liquida in complessivi €
5.868,00, oltre iva e cpa come per legge.”.
In particolare, il giudice di prime cure, preliminarmente, ha rilevato l'infondatezza ELl'eccezione di difetto di giurisdizione in ragione ELla materia EL giudizio ritenendo pacifico che oggetto esclusivo ELla causa fosse il riconoscimento ELle pretese patrimoniali maturate nel corso EL rapporto lavorativo intercorso fra un agente diplomatico e la opponente Sul Parte_1
punto, il Tribunale ha richiamato le Sezioni Unite ELla Cassazione, ordinanza n. 4882 EL 27/02/2017, le quali hanno ritenuto che “In tema di controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati (nella specie, dipendente di ambasciata), sussiste la giurisdizione EL giudice italiano [...] anche quando, pur avendo ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni, la decisione richiesta al giudice italiano attenga solo ad aspetti patrimoniali, quali il pagamento di differenze retributive, e non sia pertanto idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche ELl'ente, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lettera d), ELla Convenzione ONU EL 2 dicembre 2004”.
Nel merito, il primo Giudice, a seguito ELl'istruttoria documentale, rilevata la mancata contestazione di parte appellante, in maniera espressa e specifica, dei documenti in atti e il contestuale riconoscimento EL debito ELl' a Parte_1
favore ELla lavoratrice, di cinque mensilità non corrisposte, ha ritenuto che, pur essendo pacifico l'intervento, in data 30.8.2018 ELla “chiamata finale” nei confronti di per il rientro a Juba presso il Quartier Generale EL CP_1
Ministero degli Affari Esteri EL UD UDan, non è tuttavia stata fornita la prova ELl'effettiva cessazione ELl'incarico di parte appellata alla data EL 31.7.18, ritenendo detta diffida non comprovante automaticamente la mancata prosecuzione da parte ELla lavoratrice ELla prestazione lavorativa.
Con atto di appello l'Ambasciata ELla Repubblica EL UD UDan ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: I) difetto di giurisdizione EL giudice italiano;
II) Violazione e/o falsa applicazione ELl'art. 2729 c.c. in relazione agli art. 2719 c.c. e 215 c.p.c.; III) Violazione ELl'art. 2 L. 604/1966.
Parte appellante, in via pregiudiziale, con il primo motivo di gravame ha lamentato il difetto di giurisdizione EL Giudice italiano, deducendo l'insufficiente esame da parte EL Tribunale di prime cure, ELla Convenzione ELl'Onu sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni EL 2.12.2004, ratificata in Italia con l. n. 5 EL 14 gennaio 2013, in particolare ELla fattispecie prevista dall'art. 11 par.
2.b.i., il cui esame, vista la richiamata qualifica di agente diplomatico in capo all'odierna appellata, avrebbe portato all'accoglimento ELl'eccezione di difetto difetto di giurisdizione già sollevata dall'opponente. Il primo Giudice – ritiene l'appellante – avrebbe pertanto errato nel valutare esclusivamente la circostanza che la controversia vertesse su questioni puramente patrimoniali, omettendo così di considerare la ricorrenza nel caso di specie ELl'ipotesi (formale) di cui alla succitata norma.
Con il secondo motivo, l' invocando la violazione ELl'art. 2729 c.c., Parte_1 ha lamentato poi l'erroneità ELla sentenza laddove il Giudice di prime cure avrebbe “omesso di considerare una serie di elementi indiziari che, se valutati, avrebbero determinato una decisione diversa a favore ELl'odierna appellante”.
In particolare, parte appellante ha ritenuto che il Giudice di primo grado avrebbe errato per non aver ritenuto provata la circostanza che la signora avesse CP_1
cessato la propria attività lavorativa alla data EL 31 luglio, in quanto lo stesso, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo avrebbe dovuto dedurre: a) che l'appellata fosse già stata destinataria, prima EL 30 agosto 2018, di almeno un'altra precedente chiamata per far ritorno al Quartier generale a Juba, sulla base di due produzioni documentali (all. 2 EL fascicolo di parte opposta e all. 5 EL ricorso in opposizione); b)che i 40 diplomatici licenziati tramite l'avviso di licenziamento ed interruzione di servizio di diplomatici (doc. n. 6 di parte opponente), tra cui l'appellata, fossero da considerarsi “assenti senza permesso”
e destinatari di “ripetuti appelli” come si evince dal contenuto EL documento prodotto. Sulla scorta di tale ragionamento presuntivo, il Giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto inferire che l'ultimo mese di lavoro ELl'appellata non poteva che essere stato luglio 2018 e che dunque, verosimilmente, la data EL 31 luglio dovesse essere considerata quella in cui effettivamente l'opposta aveva cessato il proprio incarico. Deduce l'appellante che tali presunzioni si sarebbero dovute ricavare anche dal mancato disconoscimento dei sopra citati documenti da parte ELla CP_1
Con l'ultimo motivo di gravame, l' lamenta infine la violazione Parte_1 ELl'art. 2 l. 604/1966, per aver il Giudice ritenuto dovute le somme successive al 13 maggio 2019, in considerazione ELl'asserita mancata prova EL perfezionamento ELla volontà di risoluzione EL rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro. Rileva infatti parte appellante, che il Primo Giudice non avrebbe tenuto conto EL fatto che la lavoratrice, avendo proceduto all'impugnazione stragiudiziale (cfr. pag. 2 EL doc. n. 3 parte opposta, fascicolo monitorio) avrebbe dimostrato di essere venuta certamente a conoscenza ELla comunicazione EL recesso datoriale, comunicazione mai disconosciuta nel contenuto, bensì soltanto nell'effettiva ricezione risultando, pertanto, il licenziamento conforme al disposto di cui all'art.
2. L. 604/66.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'inammissibilità ELl'appello poiché proposto in nome e per conto EL Sig. Ajiing, attualmente non più ambasciatore ELla Repubblica, pertanto in difetto di una valida procura ad litem, poiché rilasciata in data 13 febbraio 2020 per il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare l'infondatezza EL gravame proposto e rigettarlo in toto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento ELl'avverso gravame, di condannare l' al pagamento degli stipendi maturati e non corrisposti a decorrere Parte_1
dalla mensilità di marzo 2018 e sino al 13 maggio 2019, pari a complessivi euro
97.920,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o ELla diversa somma ritenuta di giustizio, con richiesta di condanna alle sese per tutti i gradi di giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità EL ricorso in appello formulata da parte appellata, sollevata sull'asserito difetto di procura alle liti. Questa Corte, ritiene l'eccezione non meritevole di accoglimento, in quanto, sulla scorta ELla consolidata giurisprudenza di legittimità, la procura alle liti, rilasciata dal soggetto che era rappresentante legale, consente la legittima proposizione EL ricorso dinanzi al Giudice, anche se il soggetto perde successivamente la suddetta qualità. La Suprema Corte ha infatti più volte ribadito che la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante ELl'ente o di una società, essendo atto proprio ELl'ente e non ELl'organo stesso, rimane valida anche dopo la sostituzione o cessazione ELla carica EL soggetto che l'ha rilasciata (Cass. civ. n.17216 EL 2017; Cass. civ. n. 1373 EL 2016; Cass. civ. n.
11536 EL 2014; Cass. civ. n. 5319 EL 2007; Cass. civ. n. 13434 EL 2002).
La procura alle liti proveniente dal soggetto che rivestiva in quel momento la rappresentanza ELl'ente e che era abilitato a conferirla, come nel caso di specie, infatti, "resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire
l'organo che l'ha rilasciata".
Passando all'esame dei motivi di appello, il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il difetto di giurisdizione EL Giudice taliano, sull'assunto di un insufficiente esame da parte EL primo
Giudice ELla Convenzione ELl'Onu EL 2004. Il rilievo è privo di merito, in quanto questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure ben abbia esaminato detta
Convenzione, come si evince dal ragionamento logico giuridico riportato nella decisione, facendo peraltro corretta applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia, in particolare dei principi espressi dalle SS.UU. ELla Cassazione con Ordinanza n. 4882 EL 27/02/2017, laddove in modo inequivocabile viene afferma che nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati (ambasciate)
“sussiste la giurisdizione EL giudice italiano non solo quando oggetto EL rapporto di lavoro sia l'esecuzione di un'attività meramente ausiliaria ELle funzioni istituzionali del datore convenuto, ma anche quando, pur avendo ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni, la decisione richiesta al giudice italiano attenga solo ad aspetti patrimoniali, quali il pagamento di differenze retributive, e non sia pertanto idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche ELl'ente, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lettera d), ELla Convenzione ONU EL 2 dicembre
2004”. Come ben evidenziato dal Giudice di prime cure, risulta di tutta evidenza che nella fattispecie in esame, oggetto EL giudizio sia esclusivamente il riconoscimento ELle pretese patrimoniali maturate nel corso EL rapporto lavorativo e non anche ragioni inerenti alla sicurezza ELlo Stato estero, né collegate alla natura ELle mansioni ELla lavoratrice, che in quel caso impedirebbero la cognizione EL giudice nazionale. Né a nulla vale il rilievo che, vertendosi in materia di licenziamento, opererebbe il principio ELl'immunità ristretta, in quanto, come correttamente osservato nell'impugnata sentenza,
“attesa l'operatività EL principio ELl'immunità ristretta, recepito dall'art. 11 ELla Convenzione ELle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004,
e ratificata in Italia con la l. n. 5 EL 2013, difetta la giurisdizione EL giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici ELl'ente straniero, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo agli aspetti patrimoniali ELla controversia - direttamente o indirettamente collegati all'impugnazione EL licenziamento, quali il pagamento di differenze retributive - che non sono, di per sé, idonei ad incidere sull'autonomia e sulle potestà pubblicistiche ELl'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d), ELla citata
Convenzione”.
Né risulta applicabile al caso de quo, l'invocato art. 11 par. 2 b.i. ELla
Convenzione ONU EL 2 dicembre 2004, richiamato da parte appellante. Tale disposizione stabilisce infatti che, salve convenzioni bilaterali particolari, uno
Stato non possa invocare l'immunità giurisdizionale davanti al Tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro con una persona fisica per un lavoro eseguito sul territorio ELl'altro
Stato, indicando tuttavia, nel secondo paragrafo, una serie di casi in cui, in via di specialità, è applicabile detta immunità, tra questi ultimi figurano quello ELl'impiegato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche e il caso in cui l'impiegato sia un agente diplomatico ai sensi ELla citata Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
Giova rappresentare che, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza di legittimità si è oramai orientata nel senso che, restrizioni, in termini di immunità di giurisdizione, si devono riscontrare anche per quanto attiene attività lavorative di natura pubblicistica in relazione alle quali si osserva nella giurisprudenza il costante riconoscimento ELla sussistenza ELla giurisdizione EL giudice italiano sulla base, non tanto ELla natura ELle funzioni in concreto spiegate dal lavoratore, quanto sull'impatto ELla decisione giudiziaria richiesta sui poteri sovrani ELlo stato estero, con la conseguenza di assegnare rilevanza decisiva, ai fini ELl'attribuzione ELla giurisdizione al giudice italiano, alla natura patrimoniale ELla controversia. Alla stregua ELl'indicato criterio, l'esenzione ELlo stato straniero dalla giurisdizione nazionale è venuta meno, quindi, non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi per oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie ELle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse da agenti diplomatici - come nel caso di specie - allorquando la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni ELlo Stato sovrano. Secondo
l'ormai più che consolidato orientamento giurisprudenziale, vige infatti il principio secondo cui l'immunità dalla giurisdizione di cui all'art. 11 paragrafo
2.b.i. ELla precitata Convenzione ONU non opera quando la pretesa azionata concerna esclusivamente aspetti patrimoniali EL rapporto di lavoro, a prescindere dalle mansioni svolte e sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2 lettera d), che nel caso che ci occupa - con tutta evidenza - non sono state né dedotte né tantomeno allegate. (in tal senso, le ordinanze ELla
Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 15626/2006, 5/2007, 880/2007, 5167/2009,
19674/2014, 4882/2017, 13980/2017,18661/2019, 6884/2019).
Milita nel senso indicato anche il Regolamento (CE) n. 44/2001 EL Consiglio EL 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione ELle decisioni in materia civile e commerciale (cd.
Bruxelles) negli Stati membri ELl'Unione europea (UE), modificato dal
Regolamento CE n. 1791/2006 e dal Regolamento CE n. 1103/2008 e, successivamente, poi confluito nel Regolamento (UE) N. 1215/2012 EL
Parlamento Europeo, intervenuto in sostituzione ELle disposizioni ELla convenzione di Bruxelles. Esso stabilisce che: «salve le disposizioni EL presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro» (articolo 2, paragrafo 1); «se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge ditale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23»
(articolo 4, paragrafo 1). La sezione 5 EL capo II EL Regolamento (articoli 18-
21) contiene norme speciali che disciplinano la competenza in materia di contratti individuali di lavoro. In particolare, l'articolo 18 EL regolamento, con un ampliamento ELla nozione di controversia intracomunitaria disposto in funzione protettiva EL lavoratore, statuisce che «1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto
5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro (cui è assimilabile la sede ELl'Ambasciata), il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato». L'articolo 19 prevede, inoltre, che: «Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1) davanti ai giudici ELlo Stato membro in cui è domiciliato o 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice EL luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello ELl'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice EL luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto». L'art. 20 prevede che: «L'azione EL datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici ELlo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato». L'articolo 21 stabilisce che: «Le disposizioni ELla presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:1) posteriore al sorgere ELla controversia, o 2) o che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione».
L'analisi ELle fonti conduce a considerare che le norme sulla giurisdizione dei tribunali nazionali devono essere tenute distinte, dal punto di vista concettuale, da quelle sulle immunità dalla giurisdizione. La giurisprudenza di legittimità, in una prospettiva atta a contenere l'incidenza ELle limitazioni legate all'immunità nelle controversie di lavoro (si veda, per tutte, Cass. S.U. 27 febbraio 2017, n.
4882), è orientata nel senso che nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di stati esteri «sussiste la giurisdizione EL giudice italiano non solo quando oggetto EL rapporto di lavoro sia l'esecuzione di un'attività meramente ausiliaria ELle funzioni istituzionali EL datore di lavoro convenuto, ma anche quando, pur avendo il rapporto ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni istituzionali, la decisione richiesta al giudice italiano attenga soltanto ad aspetti patrimoniali EL rapporto e non sia perciò idonea ad incidere sull'autonomia istituzionale EL convenuto e sulle sue potestà pubblicistiche ove non ricorrano, ex art. 2 lett. d) ELla Convenzione ELle
Nazioni Unite fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata in Italia con legge
14 gennaio 2013, n. 5, ragioni di sicurezza ELlo Stato (ragioni che non emergono nel caso in oggetto)».
Non vi è dubbio che nel caso in disamina vengano in considerazione esclusivamente gli aspetti patrimoniali EL rapporto di lavoro, con conseguente inidoneità ELla statuizione a incidere, in ragione EL petitum, su profili attinenti alla sovranità nazionale, e che, per altro verso, non vengano in rilievo profili attinenti alla garanzia ELl'immunità ELlo Stato datore di lavoro con riguardo alla natura ELle funzioni attribuite al lavoratore (sicché non operano limitazioni derivanti dalle relazioni diplomatiche di cui alla Convenzione di Vienna).
L'analisi ELle fonti fin qui compiuta non può andare esente dalla considerazione ELla Costituzione nazionale e dalla enunciazione, tra i principi fondamentali, EL diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, affermato dall'art. 24 Cost. Nella lettura datane dalla Corte Costituzionale, quanto allo scrutinio ELla compatibilità costituzionale ELla regola ELl'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati (Corte Costituzionale n. 238/2014, che richiama n. 98/1965, n. 18/1982, n. 82/1996, n. 26/1999, n. 120/2014, n.
386/2004 e n. 29/2003), il diritto di agire e di resistere in giudizio è indicato "tra quelli inviolabili ELl'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è fatta nell'art. 6 ELla Convenzione europea dei diritti ELl'uomo», ascritto "tra i principi supremi EL nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio». In una prospettiva di effettività ELla tutela dei diritti inviolabili, la Corte Costituzionale, con riguardo ad ipotesi di immunità dalla giurisdizione degli Stati introdotte dalla normativa internazionale, pur riconoscendo che, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può subire un limite ulteriore rispetto a quelli imposti dall'art. 10 Cost., ha precisato che tale limite deve essere giustificato da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello ELl'art. 24 Cost., annoverato tra i "principi supremi" ELl'ordinamento costituzionale e che la norma che stabilisce il limite deve garantire una rigorosa valutazione di tale interesse alla stregua ELle esigenze EL caso concreto (C. Cost.
n.329 EL 1992).
Tutto ciò premesso, nella divergenza fra il tenore ELl'art. 11 ELla Convenzione di New York e ELl'art. 21 EL regolamento UE, in funzione ELla mediazione tra l'esigenza di garanzia di accesso al giudice per il lavoratore e la salvaguardia ELle prerogative sovrane degli stati esteri, il conflitto tra le due norme non può essere risolto in base al criterio ELla prevalenza ELl'una sull'altra, dovendosi accedere, invece alla logica EL coordinamento interpretativa (lettura coordinata ELla normativa internazionale, europea, interna), improntata alla reciproca interdipendenza, sulla base di una distinzione di piani che non pone l'immunità come questione preliminare rispetto a quella ELla competenza, ed, anzi, come eccezione rispetto a quest'ultima nel momento in cui l'esercizio ELla giurisdizione da parte di uno Stato entra in conflitto con la sovranità di un altro
Stato. L'opzione contraria, secondo cui è da attribuire rilevanza preminente alla norma consuetudinaria rinvenibile nell'art. 11 c. 2 lett. f) ELla Convenzione di
New York, conduce, da un lato, ad un sostanziale effetto abrogante ELl'art. 21 EL regolamento, dall'altro trascura la ratio complessiva ELle disposizioni ELl'Unione in tema di controversie di lavoro, ispirate al principio di protezione EL lavoratore.
Argomenti sistematici utili alla soluzione ELla questione nel senso indicato possono trarsi dalla sentenza Corte di giustizia 19 luglio 2012 Parte_3
contro
Repubblica algerina democratica e popolare, resa su rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione degli articoli 18 e 21 EL regolamento n. 44/2001, nell'ambito di una controversia insorta tra un impiegato presso l'ambasciata ELla repubblica algerina con sede a Berlino e il suo datore di lavoro, dalla quale si evincono i seguenti principi: 1) le controversie alle quali si applica il regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli stati membri vincolati allo stesso, sicché le norme sulla competenza giurisdizionale si applicano nei casi in cui il convenuto è domiciliato in tali stati (considerando ottavo e nono); 2) il tredicesimo considerando, riguardante la competenza giurisdizionale, così dispone: "nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali" e la sezione 5 EL capitolo II EL regolamento enuncia una serie di norme che perseguono lo scopo di tutelare il contrente più debole con norme in materia di competenza più favorevoli, consentendo, in particolare, al lavoratore di convenire in giudizio il suo datore dinanzi al giudice che considera più vicino ai propri interessi;
3) l'art. 18 EL regolamento dispone che nel caso in cui un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o altra sede di attività in uno stato membro il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quello Stato;
4) l'ambasciata costituisce una sede di attività ai sensi EL citato art. 18, presupponendo la nozione di succursale, agenzia, sede di attività l'esistenza di un centro operativo che si manifesti verso l'esterno provvisto di direzione e attrezzato in modo da poter trattare affari con i terzi e operando l'ambasciata, come emerge dall'art. 3 ELla convenzione di Vienna, come rappresentanza ELlo stato accreditante che protegge gli interessi di quest'ultimo e promuove le relazioni con lo stato accreditatario, destinato a divenire titolare di diritti e obblighi di natura civile in particolare a seguito ELla conclusione di contratti di lavoro;
5) il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale degli Stati viene in considerazione qualora la controversia riguardi atti rientranti nel potere di sovranità esercitati iure imperii e non osta all'applicazione EL regolamento 44/2001 in una controversia in cui si accerti che le funzioni EL dipendente non rientrano nell'esercizio di pubblici poteri. Indicazioni nel senso ELla necessaria integrazione tra discipline si rinvengono anche nel testo ELla Convenzione di New York. In particolare, l'art. 26 prevede che "le disposizioni ELla presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati parte in virtù di accordi internazionali vigenti ai quali sono parti e che trattano questioni oggetto ELla presente Convenzione" e queste S.U., affrontando la questione EL rapporto tra la Convenzione di Londra EL 19 giugno 1951, resa esecutiva in con la I. n. 1355 EL 1955 e la deroga Pt_2
alla giurisdizione EL foro connessa all'immunità contenuta nell'art. 11, comma
2, lett. c), ELla Convenzione di New York, hanno posto in evidenza la rilevanza ELla norma che, nelle disposizioni finali ELla predetta convenzione, prevede siano fatti salvi gli accordi internazionali già vigenti tra gli Stati Parti su materie analoghe all'oggetto ELla Convenzione medesima (Cass. S.U. 22/10/2021 n.
29556). Nessun conflitto, pertanto, si ravvisa, in tema di deroga alla giurisdizione ELlo stato territoriale, tra le norme ELla convenzione, volte a tutelare l'ambito ELl'immunità ristretta, e la disciplina EL regolamento UE, tra cui il citato art. 21, che prevede limiti alla derogabilità, posta non a tutela ELle prerogative ELlo
Stato ma in funzione protettiva EL lavoratore, permettendo a quest'ultimo di prescindere dal vincolo sulla giurisdizione assunto in un momento antecedente all'insorgere ELla controversia, in cui minore è la sua capacità di resistere alle richieste datoriali. Tenuto conto che lo scopo ELla disciplina comunitaria è di garantire una tutela adeguata al lavoratore, l'ultima condizione prevista dall'art. 21 regolamento UE n. 44 EL 2001 deve essere intesa nel senso che l'accordo precedente al sorgere ELla controversia deve attribuire competenza a conoscere l'azione a fori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli artt. 18 e 19 reg. citato, con effetto non di escludere questi ultimi ma di estendere la possibilità EL lavoratore di scegliere tra diversi giudici: l'obiettivo di tutelare il lavoratore in quanto contraente più debole non potrebbe essere conseguito se fossero esclusi i fori previsti dai citati articoli (in tal senso Corte di Giustizia 19 luglio 2012, citata). L'art. 21, secondo comma, EL regolamento, pertanto, deve essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, possa attuare una deroga alla giurisdizione EL foro nei limiti in cui esso offra la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti in applicazione ELle norme speciali degli art. 18 e 19, altri giudici ivi compresi, se EL caso, giudici situati al di fuori ELl'Unione (così Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18801 EL 10/06/2022)
Tali principi risultano stati correttamente adottati e richiamati dal Giudicante, al fine di motivare compiutamente la propria decisione, che si ritiene pertanto esente da censure.
Con riguardo al secondo motivo di gravame, parte appellante contesta, sostanzialmente, la violazione ELl'art. 2729 c.c. ritenendo che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare una serie di elementi indiziari rilevanti ai fini ELla decisione ELla causa.
In particolare, l' ritiene che il Tribunale, in primo luogo, avrebbe Parte_1
dovuto dedurre la circostanza per cui la lavoratrice fosse già stata destinataria, prima EL 30 agosto 2018, di almeno un'altra precedente chiamata per far ritorno a Juba, sulla base ELl'allegato n. 2 EL fascicolo di parte opposta e n. 5 EL ricorso in opposizione e, in secondo luogo, che avrebbe dovuto desumere che i 40 diplomatici licenziati tramite l'avviso di licenziamento ed interruzione di servizio, tra cui l'appellata, fossero da considerarsi “assenti senza permesso” e destinatari di “ripetuti appelli” in ragione EL contenuto EL documento n. 6 di parte opponente.
Dunque, sulla scorta di tali presunzioni, l' lamenta che il Tribunale Parte_1
avrebbe dovuto, in virtù un ragionamento di tipo logico presuntivo, giungere alla conclusione per cui l'ultimo mese di lavoro ELl'appellata fosse stato luglio avendo, pertanto, cessato il proprio incarico alla data EL 31 luglio. Detto motivo d'appello non merita accoglimento.
Invero, il primo Giudice correttamente evidenzia il mancato assolvimento ELl'onere ELla prova da parte ELl' la quale, non ha mai contestato Parte_1
in maniera espressa e specifica i documenti prodotti dalla lavoratrice nel giudizio monitorio, limitandosi ad eccepire che, dal 31 luglio 2018, non CP_1
avrebbe più prestato servizio e che, dal 13 maggio 2019, sarebbe stata licenziata.
Sul punto, la Corte ritiene invece che, pur risultando pacifico che la parte datoriale abbia formulato “chiamata finale” volta a intimare alla lavoratrice il rientro nel paese estero di provenienza, presso il Quartier Generale EL Ministero degli Affari Esteri EL UD UDan in data 30 agosto 2018, come emerge dal documento prodotto in atti dalla stessa (doc.2), tuttavia, non può CP_1
non osservarsi che, a fronte di tale richiesta, non è stata fornita prova ELl'effettiva cessazione ELl'incarico alla data EL 31 luglio dalla parte che vi aveva concreto interesse, ovvero l' Per converso sussistono non solo Parte_1
indici ma elementi di solida prova che nel senso che la lavoratrice, nelle more, abbia comunque continuato a rendere la propria prestazione lavorativa a seguito ELla mera “chiamata finale”. Del resto la comunicazione ufficiale prodotta in atti, datata 30.8.2018 e firmata EL Sottosegretario Amb. Dr. , Persona_1 dimostra che a tale data l'impiego di presso l' di Roma CP_1 Parte_1
era ancora in corso e che sarebbe dovuto terminare in data 15.09.2018, non potendo quindi essere considerata “assente senza permesso” nei mesi precedenti.
E certamente la non avrebbe potuto essere considerata “assente senza CP_1 permesso” in ragione di quanto contenuto ELl'avviso di licenziamento e interruzione dal servizio di 40 diplomatici, in quanto, sul punto, non è stata fornita alcuna prova circa l'avvenuta notifica di detto avviso nei confronti ELla convenuta, essendo la stessa venuta a conoscenza EL suddetto soltanto tramite un conoscente e non essendo mai intervenuto alcun atto formale di licenziamento a lei diretto.
Pertanto, data l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio, il presente motivo di gravame deve ritenersi infondato e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità ELla decisione nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto dovute le somme successive al 13 maggio 2019, sull'assunto ELla mancata prova in ordine all'avvenuta comunicazione ELla risoluzione EL rapporto di lavoro alla L'Ambasciata, infatti, nel richiamare CP_1
l'art. 2 co.1 l. 604/66 che come ben noto impone la firma scritta EL licenziamento, sostiene che di contro, nulla il legislatore specifica circa le modalità di comunicazione EL licenziamento, e che pertanto nel caso de quo, la lavoratrice, anche se aliunde, sarebbe certamente venuta a conoscenza ELla comunicazione EL recesso datoriale, non avendo mai disconosciuto il contenuto ELla circolare pubblica con cui il Ministero comunicava alle ambasciate interessate il licenziamento di 40 diplomatici, tra i quali la stessa risultava ricompresa.
Il motivo risulta privo di pregio, in quanto, come correttamente ritenuto dal primo
Giudice “non viene data prova alcuna che il predetto atto, o comunque altro che lo abbia recepito, sia stato comunicato o notificato alla parte opposta, da parte ELl' ; cosicchè, essendo la risoluzione EL rapporto di lavoro un atto Parte_1
recettizio, non può ritenersi che sia stata data la dimostrazione EL perfezionamento ELla volontà di risoluzione in capo al datore di lavoro. Né la parte opponente ha preso specifica posizione sul doc.3 prodotto nel fascicolo monitorio, dalla opposta, con cui la stessa nel giugno 2019, chiedeva conto alla
(mettendo in conoscenza anche il Ministero degli Affari Esteri EL Parte_1
UD UDan) ELla predetta circolare pubblica, conosciuta aliunde, in merito al riferito licenziamento, lamentando e sollecitando una conoscenza formale di tale atto, ai fini ELla impugnativa. Alcun riscontro è stato offerto a tale difesa nel presente giudizio, cosicché in assenza di una prova scritta nel senso invocato dall'opponente, la domanda dovrà essere rigettata”.
Rileva questa Corte che la giurisprudenza ha più volte chiarito che, a fronte EL silenzio legislativo sul punto, si debbano considerare valide tutte quelle modalità che comportino la trasmissione al destinatario EL documento scritto nella sua materialità - purché la volontà di licenziare sia manifestata in forma chiara e sia riconducibile al datore di lavoro.
In sostanza affinché si possa considerarsi legittimo il licenziamento comunicato con strumenti non convenzionali, è necessario che questi siano tali che emerga in maniera inequivoca la volontà datoriale di licenziare, che non ci siano dubbi sulla provenienza ELla comunicazione da parte EL datore e che il relativo contenuto sia pervenuto a conoscenza EL lavoratore in forma scritta.
Nel caso di specie, è' incontestabile invece, così come correttamente rilevato anche EL Giudice di prime cure, che il “documento scritto nella sua materialità” non è mai stato trasmesso, comunicato e/o notificato all'appellata, la quale sembrerebbe aver appreso solo telefonicamente di una voce circolante in merito all'annuncio EL licenziamento di 40 diplomatici da una sua conoscente residente in [...].
A nulla rileva inoltre la circostanza cui fa riferimento l'appellante, che nella nota EL 6 giugno 2018, nel chiedere conferma circa il contenuto effettivo ELla circolare pubblica conosciuta aliunde, la abbia dichiarato di voler CP_1
contestare il presunto licenziamento qualora la notizia appresa fosse stata confermata in qualche modo, non potendosi considerare tale documento alla stregua di un'impugnativa stragiudiziale, mancando di fatto sia un atto formale, sia la certezza circa la volontà datoriale, sia la procura specifica e/o la sottoscrizione ELla lavoratrice, e ciò, si ribadisce, in quanto non è stata fornita alcuna priva che la stessa avesse ricevuto alcun atto contenente la volontà chiara e definitiva EL datore di recedere dal rapporto lavorativo, in totale spregio ELla normativa vigente, che esplicitamente sancisce che l'atto di licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito ELla forma scritta.
Si ritiene dunque totalmente infondato anche il terzo motivo di gravame, osservando che il ragionamento EL Giudice di prime cure, anche su tale questione, è esente da vizi sia di ordine logico che giuridico.
Alla luce di tutto quando fin qui illustrato, l'appello deve essere, pertanto, rigettato.
In considerazione EL tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto ELla sussistenza in capo all'appellante ELle condizioni richieste dall'art. 13, comma
1 quater EL d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio EL contributo unificato
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento ELle spese di lite EL grado in favore di che si liquidano in € 4.997,00 Controparte_1
oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi in favore EL procuratore costituito. In considerazione EL tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater EL d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio EL contributo unificato, se dovuto.
Roma, 14.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito ELl'udienza EL 14 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1918 EL Ruolo Generale Affari Contenziosi EL 2021, vertente
TRA
DE UD , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Fanfani Michelangelo elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 119 giusta procura in calce al ricorso
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Bonito Manuela Controparte_1
domiciliata in Roma, Largo Olgiata, isola 105 in. 2/6
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Roma n. 5017/2021 pubblicata il
25.5.2021 e notificata il 28.5.2021
Conclusioni ELle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l' EL UD UDan adiva Parte_1
il Tribunale in funzione di giudice EL lavoro convenendo in giudizio
[...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9387/2019 Controparte_1
EL 20.11.2019, avente ad oggetto il pagamento, in favore ELla parte opposta, di euro 116.991,00 a titolo di stipendi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione EL credito al saldo, nonché le spese legali per euro
2.135,00 oltre accessori.
L'Ambasciata ELla Repubblica EL UD UDan rappresentava di aver impiegato come agente diplomatico, nello specifico con la qualifica di CP_1
“Secondo segretario” di legazione, dal 29 settembre 2014 fino al 13 maggio 2019, data in cui la dipendente aveva sostenuto di essere stata licenziata da parte EL
Ministero degli Esteri sudanese tramite un avviso di interruzione di servizio di diplomatici.
In via preliminare, parte ricorrente contestava il difetto di giurisdizione EL giudice italiano ai sensi ELl'art. 11 paragrafo 2.b.i. ELla Convenzione ELl'ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati di New York EL 2 dicembre 2004, il quale, recependo, il principio ELl'immunità ristretta, detta una specifica disciplina per i contratti di lavoro con riferimento a soggetti che svolgono mansioni pubbliche ovvero rivestono la qualifica di agente diplomatico. Ciò premesso, egli chiedeva al Tribunale: “A) IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO, dichiarare con sentenza ex art. 420 IV° co. c.p.c. il difetto di giurisdizione EL giudice italiano ai sensi e per gli effetti ELl'art. 11 paragrafo 2.b.i. ELla
Convenzione ELl'ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata dall'Italia con l. n° 5 EL 14 gennaio 2013 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B) in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare che l'importo totale degli emolumenti ad oggi dovuti dall'Ambasciata EL UD UDan in Italia nei confronti ELla RA , a seguito ELl'impiego ELla seconda Controparte_1
presso la prima in qualità di agente diplomatico, grado di Secondo Segretario,
a far data dal 29 settembre 2014 al 31 luglio 2018, è pari alla somma di sole 5 mensilità di stipendio relative a Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2018 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
C) Accertare e dichiarare altresì che l'opposta ad oggi si e' rifiutata di accettare l'offerta di pagamento formulata in data 16 gennaio 2020 da parte ELl'Ambasciata opponente avente ad oggetto il pagamento ELle mensilita' di cui al punto B) ELle conclusioni EL presente atto, al netto di interessi legali e rivalutazione;
D)
Per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e diritto;
E) Condannare l'opposta alla rifusione ELle spese di lite”;
Si costituiva chiedendo in via preliminare il rigetto Controparte_1 ELl'istanza di revoca EL decreto ingiuntivo opposto, la concessione ELla provvisoria esecuzione EL medesimo, ovvero, in subordine, dato l'espresso riconoscimento parziale EL debito, l'esecuzione provvisoria parziale per euro
33.000,00 e per l'effetto la conferma EL decreto ingiuntivo opposto.
Il primo giudice, a conclusione ELl'istruttoria, ha ritenuto infondato il ricorso in opposizione così decidendo: “ - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9387/2019 (R.G.39343/2019); - condanna parte soccombente al pagamento ELle spese di lite che liquida in complessivi €
5.868,00, oltre iva e cpa come per legge.”.
In particolare, il giudice di prime cure, preliminarmente, ha rilevato l'infondatezza ELl'eccezione di difetto di giurisdizione in ragione ELla materia EL giudizio ritenendo pacifico che oggetto esclusivo ELla causa fosse il riconoscimento ELle pretese patrimoniali maturate nel corso EL rapporto lavorativo intercorso fra un agente diplomatico e la opponente Sul Parte_1
punto, il Tribunale ha richiamato le Sezioni Unite ELla Cassazione, ordinanza n. 4882 EL 27/02/2017, le quali hanno ritenuto che “In tema di controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati (nella specie, dipendente di ambasciata), sussiste la giurisdizione EL giudice italiano [...] anche quando, pur avendo ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni, la decisione richiesta al giudice italiano attenga solo ad aspetti patrimoniali, quali il pagamento di differenze retributive, e non sia pertanto idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche ELl'ente, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lettera d), ELla Convenzione ONU EL 2 dicembre 2004”.
Nel merito, il primo Giudice, a seguito ELl'istruttoria documentale, rilevata la mancata contestazione di parte appellante, in maniera espressa e specifica, dei documenti in atti e il contestuale riconoscimento EL debito ELl' a Parte_1
favore ELla lavoratrice, di cinque mensilità non corrisposte, ha ritenuto che, pur essendo pacifico l'intervento, in data 30.8.2018 ELla “chiamata finale” nei confronti di per il rientro a Juba presso il Quartier Generale EL CP_1
Ministero degli Affari Esteri EL UD UDan, non è tuttavia stata fornita la prova ELl'effettiva cessazione ELl'incarico di parte appellata alla data EL 31.7.18, ritenendo detta diffida non comprovante automaticamente la mancata prosecuzione da parte ELla lavoratrice ELla prestazione lavorativa.
Con atto di appello l'Ambasciata ELla Repubblica EL UD UDan ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: I) difetto di giurisdizione EL giudice italiano;
II) Violazione e/o falsa applicazione ELl'art. 2729 c.c. in relazione agli art. 2719 c.c. e 215 c.p.c.; III) Violazione ELl'art. 2 L. 604/1966.
Parte appellante, in via pregiudiziale, con il primo motivo di gravame ha lamentato il difetto di giurisdizione EL Giudice italiano, deducendo l'insufficiente esame da parte EL Tribunale di prime cure, ELla Convenzione ELl'Onu sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni EL 2.12.2004, ratificata in Italia con l. n. 5 EL 14 gennaio 2013, in particolare ELla fattispecie prevista dall'art. 11 par.
2.b.i., il cui esame, vista la richiamata qualifica di agente diplomatico in capo all'odierna appellata, avrebbe portato all'accoglimento ELl'eccezione di difetto difetto di giurisdizione già sollevata dall'opponente. Il primo Giudice – ritiene l'appellante – avrebbe pertanto errato nel valutare esclusivamente la circostanza che la controversia vertesse su questioni puramente patrimoniali, omettendo così di considerare la ricorrenza nel caso di specie ELl'ipotesi (formale) di cui alla succitata norma.
Con il secondo motivo, l' invocando la violazione ELl'art. 2729 c.c., Parte_1 ha lamentato poi l'erroneità ELla sentenza laddove il Giudice di prime cure avrebbe “omesso di considerare una serie di elementi indiziari che, se valutati, avrebbero determinato una decisione diversa a favore ELl'odierna appellante”.
In particolare, parte appellante ha ritenuto che il Giudice di primo grado avrebbe errato per non aver ritenuto provata la circostanza che la signora avesse CP_1
cessato la propria attività lavorativa alla data EL 31 luglio, in quanto lo stesso, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo avrebbe dovuto dedurre: a) che l'appellata fosse già stata destinataria, prima EL 30 agosto 2018, di almeno un'altra precedente chiamata per far ritorno al Quartier generale a Juba, sulla base di due produzioni documentali (all. 2 EL fascicolo di parte opposta e all. 5 EL ricorso in opposizione); b)che i 40 diplomatici licenziati tramite l'avviso di licenziamento ed interruzione di servizio di diplomatici (doc. n. 6 di parte opponente), tra cui l'appellata, fossero da considerarsi “assenti senza permesso”
e destinatari di “ripetuti appelli” come si evince dal contenuto EL documento prodotto. Sulla scorta di tale ragionamento presuntivo, il Giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto inferire che l'ultimo mese di lavoro ELl'appellata non poteva che essere stato luglio 2018 e che dunque, verosimilmente, la data EL 31 luglio dovesse essere considerata quella in cui effettivamente l'opposta aveva cessato il proprio incarico. Deduce l'appellante che tali presunzioni si sarebbero dovute ricavare anche dal mancato disconoscimento dei sopra citati documenti da parte ELla CP_1
Con l'ultimo motivo di gravame, l' lamenta infine la violazione Parte_1 ELl'art. 2 l. 604/1966, per aver il Giudice ritenuto dovute le somme successive al 13 maggio 2019, in considerazione ELl'asserita mancata prova EL perfezionamento ELla volontà di risoluzione EL rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro. Rileva infatti parte appellante, che il Primo Giudice non avrebbe tenuto conto EL fatto che la lavoratrice, avendo proceduto all'impugnazione stragiudiziale (cfr. pag. 2 EL doc. n. 3 parte opposta, fascicolo monitorio) avrebbe dimostrato di essere venuta certamente a conoscenza ELla comunicazione EL recesso datoriale, comunicazione mai disconosciuta nel contenuto, bensì soltanto nell'effettiva ricezione risultando, pertanto, il licenziamento conforme al disposto di cui all'art.
2. L. 604/66.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'inammissibilità ELl'appello poiché proposto in nome e per conto EL Sig. Ajiing, attualmente non più ambasciatore ELla Repubblica, pertanto in difetto di una valida procura ad litem, poiché rilasciata in data 13 febbraio 2020 per il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare l'infondatezza EL gravame proposto e rigettarlo in toto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento ELl'avverso gravame, di condannare l' al pagamento degli stipendi maturati e non corrisposti a decorrere Parte_1
dalla mensilità di marzo 2018 e sino al 13 maggio 2019, pari a complessivi euro
97.920,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o ELla diversa somma ritenuta di giustizio, con richiesta di condanna alle sese per tutti i gradi di giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità EL ricorso in appello formulata da parte appellata, sollevata sull'asserito difetto di procura alle liti. Questa Corte, ritiene l'eccezione non meritevole di accoglimento, in quanto, sulla scorta ELla consolidata giurisprudenza di legittimità, la procura alle liti, rilasciata dal soggetto che era rappresentante legale, consente la legittima proposizione EL ricorso dinanzi al Giudice, anche se il soggetto perde successivamente la suddetta qualità. La Suprema Corte ha infatti più volte ribadito che la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante ELl'ente o di una società, essendo atto proprio ELl'ente e non ELl'organo stesso, rimane valida anche dopo la sostituzione o cessazione ELla carica EL soggetto che l'ha rilasciata (Cass. civ. n.17216 EL 2017; Cass. civ. n. 1373 EL 2016; Cass. civ. n.
11536 EL 2014; Cass. civ. n. 5319 EL 2007; Cass. civ. n. 13434 EL 2002).
La procura alle liti proveniente dal soggetto che rivestiva in quel momento la rappresentanza ELl'ente e che era abilitato a conferirla, come nel caso di specie, infatti, "resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire
l'organo che l'ha rilasciata".
Passando all'esame dei motivi di appello, il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il difetto di giurisdizione EL Giudice taliano, sull'assunto di un insufficiente esame da parte EL primo
Giudice ELla Convenzione ELl'Onu EL 2004. Il rilievo è privo di merito, in quanto questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure ben abbia esaminato detta
Convenzione, come si evince dal ragionamento logico giuridico riportato nella decisione, facendo peraltro corretta applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia, in particolare dei principi espressi dalle SS.UU. ELla Cassazione con Ordinanza n. 4882 EL 27/02/2017, laddove in modo inequivocabile viene afferma che nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati (ambasciate)
“sussiste la giurisdizione EL giudice italiano non solo quando oggetto EL rapporto di lavoro sia l'esecuzione di un'attività meramente ausiliaria ELle funzioni istituzionali del datore convenuto, ma anche quando, pur avendo ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni, la decisione richiesta al giudice italiano attenga solo ad aspetti patrimoniali, quali il pagamento di differenze retributive, e non sia pertanto idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche ELl'ente, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lettera d), ELla Convenzione ONU EL 2 dicembre
2004”. Come ben evidenziato dal Giudice di prime cure, risulta di tutta evidenza che nella fattispecie in esame, oggetto EL giudizio sia esclusivamente il riconoscimento ELle pretese patrimoniali maturate nel corso EL rapporto lavorativo e non anche ragioni inerenti alla sicurezza ELlo Stato estero, né collegate alla natura ELle mansioni ELla lavoratrice, che in quel caso impedirebbero la cognizione EL giudice nazionale. Né a nulla vale il rilievo che, vertendosi in materia di licenziamento, opererebbe il principio ELl'immunità ristretta, in quanto, come correttamente osservato nell'impugnata sentenza,
“attesa l'operatività EL principio ELl'immunità ristretta, recepito dall'art. 11 ELla Convenzione ELle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004,
e ratificata in Italia con la l. n. 5 EL 2013, difetta la giurisdizione EL giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici ELl'ente straniero, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo agli aspetti patrimoniali ELla controversia - direttamente o indirettamente collegati all'impugnazione EL licenziamento, quali il pagamento di differenze retributive - che non sono, di per sé, idonei ad incidere sull'autonomia e sulle potestà pubblicistiche ELl'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d), ELla citata
Convenzione”.
Né risulta applicabile al caso de quo, l'invocato art. 11 par. 2 b.i. ELla
Convenzione ONU EL 2 dicembre 2004, richiamato da parte appellante. Tale disposizione stabilisce infatti che, salve convenzioni bilaterali particolari, uno
Stato non possa invocare l'immunità giurisdizionale davanti al Tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro con una persona fisica per un lavoro eseguito sul territorio ELl'altro
Stato, indicando tuttavia, nel secondo paragrafo, una serie di casi in cui, in via di specialità, è applicabile detta immunità, tra questi ultimi figurano quello ELl'impiegato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche e il caso in cui l'impiegato sia un agente diplomatico ai sensi ELla citata Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
Giova rappresentare che, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza di legittimità si è oramai orientata nel senso che, restrizioni, in termini di immunità di giurisdizione, si devono riscontrare anche per quanto attiene attività lavorative di natura pubblicistica in relazione alle quali si osserva nella giurisprudenza il costante riconoscimento ELla sussistenza ELla giurisdizione EL giudice italiano sulla base, non tanto ELla natura ELle funzioni in concreto spiegate dal lavoratore, quanto sull'impatto ELla decisione giudiziaria richiesta sui poteri sovrani ELlo stato estero, con la conseguenza di assegnare rilevanza decisiva, ai fini ELl'attribuzione ELla giurisdizione al giudice italiano, alla natura patrimoniale ELla controversia. Alla stregua ELl'indicato criterio, l'esenzione ELlo stato straniero dalla giurisdizione nazionale è venuta meno, quindi, non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi per oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie ELle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse da agenti diplomatici - come nel caso di specie - allorquando la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni ELlo Stato sovrano. Secondo
l'ormai più che consolidato orientamento giurisprudenziale, vige infatti il principio secondo cui l'immunità dalla giurisdizione di cui all'art. 11 paragrafo
2.b.i. ELla precitata Convenzione ONU non opera quando la pretesa azionata concerna esclusivamente aspetti patrimoniali EL rapporto di lavoro, a prescindere dalle mansioni svolte e sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2 lettera d), che nel caso che ci occupa - con tutta evidenza - non sono state né dedotte né tantomeno allegate. (in tal senso, le ordinanze ELla
Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 15626/2006, 5/2007, 880/2007, 5167/2009,
19674/2014, 4882/2017, 13980/2017,18661/2019, 6884/2019).
Milita nel senso indicato anche il Regolamento (CE) n. 44/2001 EL Consiglio EL 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione ELle decisioni in materia civile e commerciale (cd.
Bruxelles) negli Stati membri ELl'Unione europea (UE), modificato dal
Regolamento CE n. 1791/2006 e dal Regolamento CE n. 1103/2008 e, successivamente, poi confluito nel Regolamento (UE) N. 1215/2012 EL
Parlamento Europeo, intervenuto in sostituzione ELle disposizioni ELla convenzione di Bruxelles. Esso stabilisce che: «salve le disposizioni EL presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro» (articolo 2, paragrafo 1); «se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge ditale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23»
(articolo 4, paragrafo 1). La sezione 5 EL capo II EL Regolamento (articoli 18-
21) contiene norme speciali che disciplinano la competenza in materia di contratti individuali di lavoro. In particolare, l'articolo 18 EL regolamento, con un ampliamento ELla nozione di controversia intracomunitaria disposto in funzione protettiva EL lavoratore, statuisce che «1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto
5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro (cui è assimilabile la sede ELl'Ambasciata), il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato». L'articolo 19 prevede, inoltre, che: «Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1) davanti ai giudici ELlo Stato membro in cui è domiciliato o 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice EL luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello ELl'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice EL luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto». L'art. 20 prevede che: «L'azione EL datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici ELlo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato». L'articolo 21 stabilisce che: «Le disposizioni ELla presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:1) posteriore al sorgere ELla controversia, o 2) o che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione».
L'analisi ELle fonti conduce a considerare che le norme sulla giurisdizione dei tribunali nazionali devono essere tenute distinte, dal punto di vista concettuale, da quelle sulle immunità dalla giurisdizione. La giurisprudenza di legittimità, in una prospettiva atta a contenere l'incidenza ELle limitazioni legate all'immunità nelle controversie di lavoro (si veda, per tutte, Cass. S.U. 27 febbraio 2017, n.
4882), è orientata nel senso che nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di stati esteri «sussiste la giurisdizione EL giudice italiano non solo quando oggetto EL rapporto di lavoro sia l'esecuzione di un'attività meramente ausiliaria ELle funzioni istituzionali EL datore di lavoro convenuto, ma anche quando, pur avendo il rapporto ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni istituzionali, la decisione richiesta al giudice italiano attenga soltanto ad aspetti patrimoniali EL rapporto e non sia perciò idonea ad incidere sull'autonomia istituzionale EL convenuto e sulle sue potestà pubblicistiche ove non ricorrano, ex art. 2 lett. d) ELla Convenzione ELle
Nazioni Unite fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata in Italia con legge
14 gennaio 2013, n. 5, ragioni di sicurezza ELlo Stato (ragioni che non emergono nel caso in oggetto)».
Non vi è dubbio che nel caso in disamina vengano in considerazione esclusivamente gli aspetti patrimoniali EL rapporto di lavoro, con conseguente inidoneità ELla statuizione a incidere, in ragione EL petitum, su profili attinenti alla sovranità nazionale, e che, per altro verso, non vengano in rilievo profili attinenti alla garanzia ELl'immunità ELlo Stato datore di lavoro con riguardo alla natura ELle funzioni attribuite al lavoratore (sicché non operano limitazioni derivanti dalle relazioni diplomatiche di cui alla Convenzione di Vienna).
L'analisi ELle fonti fin qui compiuta non può andare esente dalla considerazione ELla Costituzione nazionale e dalla enunciazione, tra i principi fondamentali, EL diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, affermato dall'art. 24 Cost. Nella lettura datane dalla Corte Costituzionale, quanto allo scrutinio ELla compatibilità costituzionale ELla regola ELl'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati (Corte Costituzionale n. 238/2014, che richiama n. 98/1965, n. 18/1982, n. 82/1996, n. 26/1999, n. 120/2014, n.
386/2004 e n. 29/2003), il diritto di agire e di resistere in giudizio è indicato "tra quelli inviolabili ELl'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è fatta nell'art. 6 ELla Convenzione europea dei diritti ELl'uomo», ascritto "tra i principi supremi EL nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio». In una prospettiva di effettività ELla tutela dei diritti inviolabili, la Corte Costituzionale, con riguardo ad ipotesi di immunità dalla giurisdizione degli Stati introdotte dalla normativa internazionale, pur riconoscendo che, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può subire un limite ulteriore rispetto a quelli imposti dall'art. 10 Cost., ha precisato che tale limite deve essere giustificato da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello ELl'art. 24 Cost., annoverato tra i "principi supremi" ELl'ordinamento costituzionale e che la norma che stabilisce il limite deve garantire una rigorosa valutazione di tale interesse alla stregua ELle esigenze EL caso concreto (C. Cost.
n.329 EL 1992).
Tutto ciò premesso, nella divergenza fra il tenore ELl'art. 11 ELla Convenzione di New York e ELl'art. 21 EL regolamento UE, in funzione ELla mediazione tra l'esigenza di garanzia di accesso al giudice per il lavoratore e la salvaguardia ELle prerogative sovrane degli stati esteri, il conflitto tra le due norme non può essere risolto in base al criterio ELla prevalenza ELl'una sull'altra, dovendosi accedere, invece alla logica EL coordinamento interpretativa (lettura coordinata ELla normativa internazionale, europea, interna), improntata alla reciproca interdipendenza, sulla base di una distinzione di piani che non pone l'immunità come questione preliminare rispetto a quella ELla competenza, ed, anzi, come eccezione rispetto a quest'ultima nel momento in cui l'esercizio ELla giurisdizione da parte di uno Stato entra in conflitto con la sovranità di un altro
Stato. L'opzione contraria, secondo cui è da attribuire rilevanza preminente alla norma consuetudinaria rinvenibile nell'art. 11 c. 2 lett. f) ELla Convenzione di
New York, conduce, da un lato, ad un sostanziale effetto abrogante ELl'art. 21 EL regolamento, dall'altro trascura la ratio complessiva ELle disposizioni ELl'Unione in tema di controversie di lavoro, ispirate al principio di protezione EL lavoratore.
Argomenti sistematici utili alla soluzione ELla questione nel senso indicato possono trarsi dalla sentenza Corte di giustizia 19 luglio 2012 Parte_3
contro
Repubblica algerina democratica e popolare, resa su rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione degli articoli 18 e 21 EL regolamento n. 44/2001, nell'ambito di una controversia insorta tra un impiegato presso l'ambasciata ELla repubblica algerina con sede a Berlino e il suo datore di lavoro, dalla quale si evincono i seguenti principi: 1) le controversie alle quali si applica il regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli stati membri vincolati allo stesso, sicché le norme sulla competenza giurisdizionale si applicano nei casi in cui il convenuto è domiciliato in tali stati (considerando ottavo e nono); 2) il tredicesimo considerando, riguardante la competenza giurisdizionale, così dispone: "nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali" e la sezione 5 EL capitolo II EL regolamento enuncia una serie di norme che perseguono lo scopo di tutelare il contrente più debole con norme in materia di competenza più favorevoli, consentendo, in particolare, al lavoratore di convenire in giudizio il suo datore dinanzi al giudice che considera più vicino ai propri interessi;
3) l'art. 18 EL regolamento dispone che nel caso in cui un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o altra sede di attività in uno stato membro il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quello Stato;
4) l'ambasciata costituisce una sede di attività ai sensi EL citato art. 18, presupponendo la nozione di succursale, agenzia, sede di attività l'esistenza di un centro operativo che si manifesti verso l'esterno provvisto di direzione e attrezzato in modo da poter trattare affari con i terzi e operando l'ambasciata, come emerge dall'art. 3 ELla convenzione di Vienna, come rappresentanza ELlo stato accreditante che protegge gli interessi di quest'ultimo e promuove le relazioni con lo stato accreditatario, destinato a divenire titolare di diritti e obblighi di natura civile in particolare a seguito ELla conclusione di contratti di lavoro;
5) il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale degli Stati viene in considerazione qualora la controversia riguardi atti rientranti nel potere di sovranità esercitati iure imperii e non osta all'applicazione EL regolamento 44/2001 in una controversia in cui si accerti che le funzioni EL dipendente non rientrano nell'esercizio di pubblici poteri. Indicazioni nel senso ELla necessaria integrazione tra discipline si rinvengono anche nel testo ELla Convenzione di New York. In particolare, l'art. 26 prevede che "le disposizioni ELla presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati parte in virtù di accordi internazionali vigenti ai quali sono parti e che trattano questioni oggetto ELla presente Convenzione" e queste S.U., affrontando la questione EL rapporto tra la Convenzione di Londra EL 19 giugno 1951, resa esecutiva in con la I. n. 1355 EL 1955 e la deroga Pt_2
alla giurisdizione EL foro connessa all'immunità contenuta nell'art. 11, comma
2, lett. c), ELla Convenzione di New York, hanno posto in evidenza la rilevanza ELla norma che, nelle disposizioni finali ELla predetta convenzione, prevede siano fatti salvi gli accordi internazionali già vigenti tra gli Stati Parti su materie analoghe all'oggetto ELla Convenzione medesima (Cass. S.U. 22/10/2021 n.
29556). Nessun conflitto, pertanto, si ravvisa, in tema di deroga alla giurisdizione ELlo stato territoriale, tra le norme ELla convenzione, volte a tutelare l'ambito ELl'immunità ristretta, e la disciplina EL regolamento UE, tra cui il citato art. 21, che prevede limiti alla derogabilità, posta non a tutela ELle prerogative ELlo
Stato ma in funzione protettiva EL lavoratore, permettendo a quest'ultimo di prescindere dal vincolo sulla giurisdizione assunto in un momento antecedente all'insorgere ELla controversia, in cui minore è la sua capacità di resistere alle richieste datoriali. Tenuto conto che lo scopo ELla disciplina comunitaria è di garantire una tutela adeguata al lavoratore, l'ultima condizione prevista dall'art. 21 regolamento UE n. 44 EL 2001 deve essere intesa nel senso che l'accordo precedente al sorgere ELla controversia deve attribuire competenza a conoscere l'azione a fori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli artt. 18 e 19 reg. citato, con effetto non di escludere questi ultimi ma di estendere la possibilità EL lavoratore di scegliere tra diversi giudici: l'obiettivo di tutelare il lavoratore in quanto contraente più debole non potrebbe essere conseguito se fossero esclusi i fori previsti dai citati articoli (in tal senso Corte di Giustizia 19 luglio 2012, citata). L'art. 21, secondo comma, EL regolamento, pertanto, deve essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, possa attuare una deroga alla giurisdizione EL foro nei limiti in cui esso offra la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti in applicazione ELle norme speciali degli art. 18 e 19, altri giudici ivi compresi, se EL caso, giudici situati al di fuori ELl'Unione (così Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18801 EL 10/06/2022)
Tali principi risultano stati correttamente adottati e richiamati dal Giudicante, al fine di motivare compiutamente la propria decisione, che si ritiene pertanto esente da censure.
Con riguardo al secondo motivo di gravame, parte appellante contesta, sostanzialmente, la violazione ELl'art. 2729 c.c. ritenendo che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare una serie di elementi indiziari rilevanti ai fini ELla decisione ELla causa.
In particolare, l' ritiene che il Tribunale, in primo luogo, avrebbe Parte_1
dovuto dedurre la circostanza per cui la lavoratrice fosse già stata destinataria, prima EL 30 agosto 2018, di almeno un'altra precedente chiamata per far ritorno a Juba, sulla base ELl'allegato n. 2 EL fascicolo di parte opposta e n. 5 EL ricorso in opposizione e, in secondo luogo, che avrebbe dovuto desumere che i 40 diplomatici licenziati tramite l'avviso di licenziamento ed interruzione di servizio, tra cui l'appellata, fossero da considerarsi “assenti senza permesso” e destinatari di “ripetuti appelli” in ragione EL contenuto EL documento n. 6 di parte opponente.
Dunque, sulla scorta di tali presunzioni, l' lamenta che il Tribunale Parte_1
avrebbe dovuto, in virtù un ragionamento di tipo logico presuntivo, giungere alla conclusione per cui l'ultimo mese di lavoro ELl'appellata fosse stato luglio avendo, pertanto, cessato il proprio incarico alla data EL 31 luglio. Detto motivo d'appello non merita accoglimento.
Invero, il primo Giudice correttamente evidenzia il mancato assolvimento ELl'onere ELla prova da parte ELl' la quale, non ha mai contestato Parte_1
in maniera espressa e specifica i documenti prodotti dalla lavoratrice nel giudizio monitorio, limitandosi ad eccepire che, dal 31 luglio 2018, non CP_1
avrebbe più prestato servizio e che, dal 13 maggio 2019, sarebbe stata licenziata.
Sul punto, la Corte ritiene invece che, pur risultando pacifico che la parte datoriale abbia formulato “chiamata finale” volta a intimare alla lavoratrice il rientro nel paese estero di provenienza, presso il Quartier Generale EL Ministero degli Affari Esteri EL UD UDan in data 30 agosto 2018, come emerge dal documento prodotto in atti dalla stessa (doc.2), tuttavia, non può CP_1
non osservarsi che, a fronte di tale richiesta, non è stata fornita prova ELl'effettiva cessazione ELl'incarico alla data EL 31 luglio dalla parte che vi aveva concreto interesse, ovvero l' Per converso sussistono non solo Parte_1
indici ma elementi di solida prova che nel senso che la lavoratrice, nelle more, abbia comunque continuato a rendere la propria prestazione lavorativa a seguito ELla mera “chiamata finale”. Del resto la comunicazione ufficiale prodotta in atti, datata 30.8.2018 e firmata EL Sottosegretario Amb. Dr. , Persona_1 dimostra che a tale data l'impiego di presso l' di Roma CP_1 Parte_1
era ancora in corso e che sarebbe dovuto terminare in data 15.09.2018, non potendo quindi essere considerata “assente senza permesso” nei mesi precedenti.
E certamente la non avrebbe potuto essere considerata “assente senza CP_1 permesso” in ragione di quanto contenuto ELl'avviso di licenziamento e interruzione dal servizio di 40 diplomatici, in quanto, sul punto, non è stata fornita alcuna prova circa l'avvenuta notifica di detto avviso nei confronti ELla convenuta, essendo la stessa venuta a conoscenza EL suddetto soltanto tramite un conoscente e non essendo mai intervenuto alcun atto formale di licenziamento a lei diretto.
Pertanto, data l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio, il presente motivo di gravame deve ritenersi infondato e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità ELla decisione nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto dovute le somme successive al 13 maggio 2019, sull'assunto ELla mancata prova in ordine all'avvenuta comunicazione ELla risoluzione EL rapporto di lavoro alla L'Ambasciata, infatti, nel richiamare CP_1
l'art. 2 co.1 l. 604/66 che come ben noto impone la firma scritta EL licenziamento, sostiene che di contro, nulla il legislatore specifica circa le modalità di comunicazione EL licenziamento, e che pertanto nel caso de quo, la lavoratrice, anche se aliunde, sarebbe certamente venuta a conoscenza ELla comunicazione EL recesso datoriale, non avendo mai disconosciuto il contenuto ELla circolare pubblica con cui il Ministero comunicava alle ambasciate interessate il licenziamento di 40 diplomatici, tra i quali la stessa risultava ricompresa.
Il motivo risulta privo di pregio, in quanto, come correttamente ritenuto dal primo
Giudice “non viene data prova alcuna che il predetto atto, o comunque altro che lo abbia recepito, sia stato comunicato o notificato alla parte opposta, da parte ELl' ; cosicchè, essendo la risoluzione EL rapporto di lavoro un atto Parte_1
recettizio, non può ritenersi che sia stata data la dimostrazione EL perfezionamento ELla volontà di risoluzione in capo al datore di lavoro. Né la parte opponente ha preso specifica posizione sul doc.3 prodotto nel fascicolo monitorio, dalla opposta, con cui la stessa nel giugno 2019, chiedeva conto alla
(mettendo in conoscenza anche il Ministero degli Affari Esteri EL Parte_1
UD UDan) ELla predetta circolare pubblica, conosciuta aliunde, in merito al riferito licenziamento, lamentando e sollecitando una conoscenza formale di tale atto, ai fini ELla impugnativa. Alcun riscontro è stato offerto a tale difesa nel presente giudizio, cosicché in assenza di una prova scritta nel senso invocato dall'opponente, la domanda dovrà essere rigettata”.
Rileva questa Corte che la giurisprudenza ha più volte chiarito che, a fronte EL silenzio legislativo sul punto, si debbano considerare valide tutte quelle modalità che comportino la trasmissione al destinatario EL documento scritto nella sua materialità - purché la volontà di licenziare sia manifestata in forma chiara e sia riconducibile al datore di lavoro.
In sostanza affinché si possa considerarsi legittimo il licenziamento comunicato con strumenti non convenzionali, è necessario che questi siano tali che emerga in maniera inequivoca la volontà datoriale di licenziare, che non ci siano dubbi sulla provenienza ELla comunicazione da parte EL datore e che il relativo contenuto sia pervenuto a conoscenza EL lavoratore in forma scritta.
Nel caso di specie, è' incontestabile invece, così come correttamente rilevato anche EL Giudice di prime cure, che il “documento scritto nella sua materialità” non è mai stato trasmesso, comunicato e/o notificato all'appellata, la quale sembrerebbe aver appreso solo telefonicamente di una voce circolante in merito all'annuncio EL licenziamento di 40 diplomatici da una sua conoscente residente in [...].
A nulla rileva inoltre la circostanza cui fa riferimento l'appellante, che nella nota EL 6 giugno 2018, nel chiedere conferma circa il contenuto effettivo ELla circolare pubblica conosciuta aliunde, la abbia dichiarato di voler CP_1
contestare il presunto licenziamento qualora la notizia appresa fosse stata confermata in qualche modo, non potendosi considerare tale documento alla stregua di un'impugnativa stragiudiziale, mancando di fatto sia un atto formale, sia la certezza circa la volontà datoriale, sia la procura specifica e/o la sottoscrizione ELla lavoratrice, e ciò, si ribadisce, in quanto non è stata fornita alcuna priva che la stessa avesse ricevuto alcun atto contenente la volontà chiara e definitiva EL datore di recedere dal rapporto lavorativo, in totale spregio ELla normativa vigente, che esplicitamente sancisce che l'atto di licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito ELla forma scritta.
Si ritiene dunque totalmente infondato anche il terzo motivo di gravame, osservando che il ragionamento EL Giudice di prime cure, anche su tale questione, è esente da vizi sia di ordine logico che giuridico.
Alla luce di tutto quando fin qui illustrato, l'appello deve essere, pertanto, rigettato.
In considerazione EL tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto ELla sussistenza in capo all'appellante ELle condizioni richieste dall'art. 13, comma
1 quater EL d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio EL contributo unificato
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento ELle spese di lite EL grado in favore di che si liquidano in € 4.997,00 Controparte_1
oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi in favore EL procuratore costituito. In considerazione EL tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater EL d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio EL contributo unificato, se dovuto.
Roma, 14.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa