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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13124/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 9,00 innanzi al giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, sono comparsi: per il l'avv. Guido Baraldi;
Parte_1 per i signori e l'avv. Catia Testoni. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Il got invita le parti alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi difensivi e precisano le conclusioni come in atti.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 16,00, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi pronuncia ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13124/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BARALDI GUIDO Parte_1 con domicilio eletto presso il suo studio in VIA A. COSTA N. 55/2 40067 PIANORO
contro rappresentato e difeso dall'avv. TESTONI CATIA con domicilio eletto presso il Parte_2 suo studio in VIA DANTE MEZZETTI N. 14 BUDRIO
CONCLUSIONI
Come da presente verbale nella parte che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e ottenevano dal Tribunale di Bologna il decreto Parte_2 Parte_3 Parte_4 ingiuntivo n. 2582/2024 - R.G. n. 8185/2024 nei confronti del Controparte_1 per il pagamento della somma di € 23.000,00= per il prestito relativo al saldo della fattura n. 273/001 del 25/05/2020 emessa dalla società creditrice del Controparte_2
Il Condominio proponeva opposizione al suddetto decreto eccependo:
1) l'inesistenza /nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, essendo stato notificato a soggetto diverso dall'amministratore in carica;
2) il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, attesa la non configurabilità nel caso di specie della surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 c.c. per difetto dei presupposti di legge, in quanto gli opposti, pur avendo agito in giudizio affermando di avere pagato i debiti del
Condominio con la società e di agire per recuperare l'esborso, non avevano dedotto o CP_2 allegato alcunchè in merito alla citata surrogazione.
Parte opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 L'opposta si costituiva in giudizio contestando l'opposizione della quale chiedeva il rigetto ed evidenziava, con rigurado all'eccezione preliminare, che:
- la nomina ad amministratore del opponente nella persona del Geom. risultava Parte_1 ER dalla stessa produzione avversaria (doc.
3-delibera assembleare del 11/10/2023) nella quale si legge:
“L'Assemblea all'unanimità di millesimi 596.62 nomina Amministratore la Società nella CP_3 persona del Geom e approva il contratto fornito dallo stesso”; ER
- la notifica del decreto ingiuntivo opposto si era pertanto perfezionata avendo raggiunto il suo scopo, ovvero rendere noto al debitore la pronuncia del decreto con la conseguente possibilità di proporre opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 156 c.p.c.;
- rilevava, altresì, che il Geom. si era sempre palesato quale nuovo amministratore del ER
Condominio opponente inviando comunicazioni ufficiali proprio dall'indirizzo PEC
alla quale era stato notificato il decreto ingiuntivo opposto (docc. 10 e Email_1
11).
Nel merito, contestava l'asserita surrogazione del credito, evidenziando la configurabilità nel caso di specie di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Parte opposta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; il giudice onorario fissava per detto incombente l'udienza del
22/05/25.
L'opposizione è infondata.
L'eccezione di inesistenza / nullità della notificazione sollevata dall'opponente va disattesa.
Deve infatti evidenziarsi, innanzitutto, che la nomina ad amministratore del opponente Parte_1 nella persona del Geom. risulta dalla stessa documentazione prodotta da parte opponente ER
(doc.
3-delibera assembleare del 11/10/2023) nella quale si legge: “L'Assemblea all'unanimità di millesimi 596.62 nomina Amministratore la nella persona del Geom e Controparte_4 ER approva il contratto fornito dallo stesso”.
Dalle produzioni offerte in giudizio da parte opposta, emerge chiaramente che il Geom. si ER era sempre palesato quale nuovo amministratore del Condominio opponente inviando comunicazioni ufficiali proprio dall'indirizzo PEC alla quale era stato notificato il Email_1 decreto ingiuntivo opposto (docc. 10 e 11).
Passando all'esame del merito, la domanda di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. formulata da parte opposta è fondata.
Si richiama al riguardo la recente Cass., Sezioni Unite, 15 ottobre 2024, n. 26727 che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali
pagina 3 di 4 domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”.
La citata pronuncia richiama - in applicazione del principio affermato da Cass. Sezioni Unite, n.
12310/15 e Cass. Sezioni Unite, n. 22404/18 – la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.” (cfr. Cass. sez. 1, 24 marzo 2022, n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933).
Alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta, il decreto ingiuntivo va confermato, in quanto le somme sono dovute.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-conferma il decreto ingiuntivo n. 2582/2024, R.G. n. 8185/2024 emesso dall'intestato Tribunale;
-condanna il al rimborso in favore di Controparte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
e delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00= per compenso, oltre il 15% per Pt_3 Parte_4 spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 22/05/2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 9,00 innanzi al giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, sono comparsi: per il l'avv. Guido Baraldi;
Parte_1 per i signori e l'avv. Catia Testoni. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Il got invita le parti alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi difensivi e precisano le conclusioni come in atti.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 16,00, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi pronuncia ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13124/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BARALDI GUIDO Parte_1 con domicilio eletto presso il suo studio in VIA A. COSTA N. 55/2 40067 PIANORO
contro rappresentato e difeso dall'avv. TESTONI CATIA con domicilio eletto presso il Parte_2 suo studio in VIA DANTE MEZZETTI N. 14 BUDRIO
CONCLUSIONI
Come da presente verbale nella parte che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e ottenevano dal Tribunale di Bologna il decreto Parte_2 Parte_3 Parte_4 ingiuntivo n. 2582/2024 - R.G. n. 8185/2024 nei confronti del Controparte_1 per il pagamento della somma di € 23.000,00= per il prestito relativo al saldo della fattura n. 273/001 del 25/05/2020 emessa dalla società creditrice del Controparte_2
Il Condominio proponeva opposizione al suddetto decreto eccependo:
1) l'inesistenza /nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, essendo stato notificato a soggetto diverso dall'amministratore in carica;
2) il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, attesa la non configurabilità nel caso di specie della surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 c.c. per difetto dei presupposti di legge, in quanto gli opposti, pur avendo agito in giudizio affermando di avere pagato i debiti del
Condominio con la società e di agire per recuperare l'esborso, non avevano dedotto o CP_2 allegato alcunchè in merito alla citata surrogazione.
Parte opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 L'opposta si costituiva in giudizio contestando l'opposizione della quale chiedeva il rigetto ed evidenziava, con rigurado all'eccezione preliminare, che:
- la nomina ad amministratore del opponente nella persona del Geom. risultava Parte_1 ER dalla stessa produzione avversaria (doc.
3-delibera assembleare del 11/10/2023) nella quale si legge:
“L'Assemblea all'unanimità di millesimi 596.62 nomina Amministratore la Società nella CP_3 persona del Geom e approva il contratto fornito dallo stesso”; ER
- la notifica del decreto ingiuntivo opposto si era pertanto perfezionata avendo raggiunto il suo scopo, ovvero rendere noto al debitore la pronuncia del decreto con la conseguente possibilità di proporre opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 156 c.p.c.;
- rilevava, altresì, che il Geom. si era sempre palesato quale nuovo amministratore del ER
Condominio opponente inviando comunicazioni ufficiali proprio dall'indirizzo PEC
alla quale era stato notificato il decreto ingiuntivo opposto (docc. 10 e Email_1
11).
Nel merito, contestava l'asserita surrogazione del credito, evidenziando la configurabilità nel caso di specie di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Parte opposta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; il giudice onorario fissava per detto incombente l'udienza del
22/05/25.
L'opposizione è infondata.
L'eccezione di inesistenza / nullità della notificazione sollevata dall'opponente va disattesa.
Deve infatti evidenziarsi, innanzitutto, che la nomina ad amministratore del opponente Parte_1 nella persona del Geom. risulta dalla stessa documentazione prodotta da parte opponente ER
(doc.
3-delibera assembleare del 11/10/2023) nella quale si legge: “L'Assemblea all'unanimità di millesimi 596.62 nomina Amministratore la nella persona del Geom e Controparte_4 ER approva il contratto fornito dallo stesso”.
Dalle produzioni offerte in giudizio da parte opposta, emerge chiaramente che il Geom. si ER era sempre palesato quale nuovo amministratore del Condominio opponente inviando comunicazioni ufficiali proprio dall'indirizzo PEC alla quale era stato notificato il Email_1 decreto ingiuntivo opposto (docc. 10 e 11).
Passando all'esame del merito, la domanda di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. formulata da parte opposta è fondata.
Si richiama al riguardo la recente Cass., Sezioni Unite, 15 ottobre 2024, n. 26727 che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali
pagina 3 di 4 domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”.
La citata pronuncia richiama - in applicazione del principio affermato da Cass. Sezioni Unite, n.
12310/15 e Cass. Sezioni Unite, n. 22404/18 – la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.” (cfr. Cass. sez. 1, 24 marzo 2022, n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933).
Alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta, il decreto ingiuntivo va confermato, in quanto le somme sono dovute.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-conferma il decreto ingiuntivo n. 2582/2024, R.G. n. 8185/2024 emesso dall'intestato Tribunale;
-condanna il al rimborso in favore di Controparte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
e delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00= per compenso, oltre il 15% per Pt_3 Parte_4 spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 22/05/2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
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