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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5006 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.10584 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di
Napoli n.16790/2023 notificata il 31.03.2023 e vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA), alla
Via Picenna n. 17, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Carcarino (C.F. ) che la rappresenta e C.F._1
difende per procura allegata agli atti,
- appellante -
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Somma Vesuviana (NA), alla Via
Circumvallazione n. 200, presso lo studio dell'avv. Anna
Romano (C.F. che la rappresenta e difende C.F._2
per procura allegata agli atti
- appellata -
NONCHÉ
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
- appellata contumace –
Conclusioni: all'udienza del 24 aprile 2025, le parti costituite si riportano alle proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio dinnanzi Controparte_1
all'ufficio del giudice di pace di Napoli l'
[...]
e la per Controparte_3 Controparte_2
richiedere l'annullamento della cartella esattoriale n. 071
2022 0046014926001, notificatagli a mezzo pec dall'agente della riscossione in data 08.04.2022, per l'importo complessivo di € 2.276,95, ed emessa a suo carico per un'infrazione al Codice della Strada elevata dalla CP_2
nel 2020.
[...] 3
A sostegno dello strumento di reazione azionato, parte opponente eccepiva la nullità della notifica della cartella esattoriale in quanto inoltrata tramite PEC in formato “pdf”
e non in forma di documento informatico “p7m” all'indirizzo della società semplificata, nonché l'omessa notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa e la violazione dell'art. 7, co. 2, della L. n. 212/2000 per mancata indicazione del responsabile del procedimento e del criterio utilizzato per il calcolo degli interessi.
Si costituiva l' Controparte_3
resistendo all'opposizione ed eccependo la sanatoria ex tunc
di ogni doglianza relativa alla validità della notifica della cartella in oggetto in ragione della costituzione in giudizio della ricorrente, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'avvenuta indicazione del responsabile del procedimento e del criterio utilizzato per il calcolo degli interessi.
La si costituiva tardivamente in data Controparte_2
29.11.2022 ovvero per l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, eccependo l'infondatezza della domanda stante la regolare notifica del verbale di accertamento della contravvenzione del Codice della Strada in data 14 maggio
2020 come da atti depositati. 4
Il giudice di pace di Napoli, con la sentenza n. 16790/2023,
qualificava la domanda spiegata per dolersi dell'assenza del titolo sotteso alla cartella esattoriale come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e accoglieva la medesima dichiarando inutilizzabili i documenti prodotti dall'Ente
impositore poiché costituitosi tardivamente e,
conseguentemente, non provata la notifica del suddetto verbale. Condannava altresì l'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore, al pagamento delle spese di lite e competenze di causa.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l' censurando la Controparte_3
violazione degli artt. 320, 91 e 92 c.p.c. ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. In particolare, ha considerato tempestiva la costituzione dell'Ente impositore in primo grado e, dunque, utilizzabili i documenti depositati da quest'ultimo. Tanto premesso, ha chiesto a questo Giudice
di accogliere l'appello con vittoria di spese di lite;
nella denegata ipotesi di rigetto, di condannare in via esclusiva al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio la
. Controparte_2
Si è costituita la società resistendo al Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto. 5
La sebbene ritualmente citata, non si Controparte_2
è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
La struttura del giudizio innanzi al Giudice di pace è
articolata in una tendenziale unica udienza di trattazione nella quale si deve concentrare l'attività
della trattazione preliminare della causa, l'attività
istruttoria e quella conclusiva, senza che si possa scindere l'udienza di prima comparizione da quella di trattazione, costituendo la stessa il limite ultimo al legittimo e tempestivo esercizio delle prerogative assertive e istruttorie delle parti.
Pertanto, risulta preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti in udienza successiva alla prima, che non sia stata fissata a norma del quarto comma dell'art. 320 c.p.c. (Cass, civ., n. 27925/2011; Cass. civ. n.
18489/2006 cit.; Cass. civ., n. 7291/2003).
Nella fattispecie, la quale ente Controparte_2
impositore, si è costituita in primo grado successivamente alla prima udienza di comparizione, e precisamente in data 29.11.2022, ovvero per l'udienza 6
fissata per la precisazione delle conclusioni del
07.12.2022, poi differita d'ufficio al 19.01.2023. Il
giudice di pace di Napoli ha accertato in sentenza che l'ente impositore convenuto si costituiva tardivamente,
depositando documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica del verbale di accertamento e giudicava la prova inutilizzabile ai fini della decisione.
Tale prospettazione non è condivisibile. Invero, la Corte
di Cassazione ha espresso l'orientamento secondo il quale
“l'art. 320, comma 3, cod. proc. civ., nel prevedere che
nella prima udienza le parti precisano definitivamente i
fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni,
producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da
assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è
disponibile neppure da parte del giudice con il
differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove
ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una
sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti
di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda
di parte che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è
preclusa alle parti la produzione di documenti, con la
conseguenza che il giudice non può tenere conto dei 7
documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenda conto, la
sentenza è viziata”.
In buona sostanza se nel corso della prima udienza il giudice di pace fissa una nuova udienza, come nella fattispecie, non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, deve ritenersi che le parti prima dell'udienza successiva di cui all'art. 320 c.p.c.
possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande o eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza.
Nel caso che ci occupa, alla prima udienza risultavano regolarmente costituiti il contribuente e la riscossione,
i quali avevano precisato le conclusioni e chiesto che il giudice di pace introitasse la causa a sentenza;
in quella stessa udienza il giudice onorario, non dichiarava la contumacia dell'Ente Impositore e rinviava nuovamente la causa al 07.12.2022 e poi d'ufficio al 19.01.2023; in data 29.11.2022, ovvero prima della celebrazione dell'udienza per le conclusioni, la si CP_2
costituiva in cancelleria depositando gli atti presupposti alla cartella esattoriale e, pertanto,
all'udienza del 19.01.2023, dopo la costituzione della 8
, il Giudice di Pace ha trattenuto la causa a CP_2
sentenza.
Il Giudice di Pace di Napoli, ed è questo l'aspetto dirimente, non ha dichiarato in prima udienza la contumacia della limitandosi a Controparte_2
rinviare la causa. Tale dichiarazione di contumacia, tra l'altro, non si riscontra neanche nella sentenza.
Ne segue che la si è regolarmente Controparte_2
costituita in giudizio prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, depositando la comparsa di costituzione, la procura alle liti e i documenti a sostegno delle proprie difese.
In virtù della documentazione depositata dalla CP_2
si evince la regolare notifica del verbale prodromico alla cartella, circostanza pacifica tra le parti giacché
non contestata. Nella cartella è indicato chiaramente il responsabile del procedimento nella persona di “ Pt_2
”.
[...]
Ne consegue che il giudice onorario ha errato nel non considerare tempestivi i documenti depositati tempestivamente dalla e pertanto la sentenza CP_2
gravata va integralmente riformata: trattasi, comunque,
di documenti indispensabili ai fini della decisione 9
perché strettamente connessi all'unico motivo di opposizione alla cartella esattoriale, restando assorbiti gli altri motivi dalla decisione di primo grado e dalla mancata impugnativa (Cass. 14755/2018, 23518/2019;
24027/2021).
Ne segue l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio, in virtù dell'andamento processuale, si compensano per l'intero tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede:
A) in totale riforma della sentenza del giudice di pace di
Napoli n. 16790/2023, rigetta la domanda come proposta in primo grado;
B) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Napoli, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso