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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/07/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 16 gennaio 2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 116/23 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.to in Pescara, Via Venezia, n. 7 rappr. e dif. dagli Avv.ti Vincenzo Bua e Stefano Perazzelli giusta procura in atti APPELLANTE E
Controparte_1 elett.te domicil.ta in Chieti, Via Spezioli, n. 16 rappr. e dif. dagli Avv.ti Franco e Cecilia Crocetta giusta procura in atti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del 15.09.2022 del Tribunale di Pescara.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.03.2023 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 15.09.2022, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le
1 domande del ricorrente, ex agente di commercio della società volte ad CP_1 ottenere la retrodatazione del rapporto di agenzia, l'accertamento del carattere ritorsivo del recesso intimato dalla società in data 09.08.2016 e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale, nonché al versamento del FIRR e delle altre competenze di fine rapporto.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittima l'integrazione dei motivi di recesso effettuata dalla società con comunicazione del 12.11.2019, benché anche al rapporto di agenzia si applichi il principio di immutabilità della giusta causa di risoluzione del rapporto e di immediatezza della contestazione;
censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto provata l'esistenza di una giusta causa di recesso, benché il ricorrente avesse espressamente denunciato la falsità della documentazione a tal fine prodotta dalla controparte e senza considerare che le deposizioni rese dai testimoni escussi al riguardo erano deposizioni de relato, mentre le pagine web prodotte potevano essere state create ad arte dalla stessa società per precostituirsi una giusta causa di recesso;
censurava, ancora, la sentenza per avere il Tribunale escluso il carattere ritorsivo del recesso, senza considerare che le circostanze poste a fondamento del medesimo erano note alla società già dall'aprile 2016 e che i coniugi e avevano ripetutamente espresso la volontà Persona_1 CP_2 di risolvere il rapporto in corso con il unicamente a causa della denuncia- Pt_1 querela sporta nei loro confronti dal ricorrente in data 24.06.2016.
Si costituiva in giudizio la società la quale preliminarmente CP_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 C.P.C.; nel merito, sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione e disposta la traduzione in lingua italiana dei documenti in lingua straniera prodotti in atti, all'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti in data 15.01.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Infondata, in primo luogo, è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 n. 3) C.P.C. (rectius, art. 434 C.P.C.), sollevata in via preliminare dalla difesa della società, per non avere l'appellante indicato, per nessuno dei motivi di gravame, le norme di diritto violate, avendo, in realtà, l'appellante richiamato, nel corpo dell'atto, le disposizioni (art. 2712 C.C., art. 2719 C.C., art. 23 D.Lgs n. 82/2005) asseritamente violate dal giudice di prime cure.
Venendo, allora, ad esaminare il merito della controversia, Parte_1 ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Pescara depositato in data 03.01.2020,
2 esponendo che in data 28.03.2014 il ricorrente aveva ricevuto dalla CP_1 società che produce e commercializza apparecchiature per la pulizia industriale dei pavimenti, l'incarico di lavorare per la società come procacciatore d'affari; che in data 02.01.2016 il ricorrente aveva poi stipulato con un contratto di agenzia a CP_1 tempo indeterminato in qualità di agente plurimandatario;
che, in realtà, sin dal 28.03.2014 il ricorrente aveva sempre svolto attività di agente, in quanto aveva curato in via stabile e continuativa la vendita e la commercializzazione dei prodotti;
CP_1 che, infatti, il ricorrente aveva emesso con cadenza mensile fatture relative alle provvigioni maturate e pur essendo agente plurimandatario aveva prestato la sua attività esclusivamente in favore della convenuta;
che in data 09.08.2016 la società aveva comunicato al ricorrente il recesso per giusta causa, per avere l'agente utilizzato senza autorizzazione il sito SY FR ed il marchio per pubblicizzare CP_1 prodotti concorrenti, in violazione della clausola di cui all'art. 16 del contratto di agenzia;
che, in realtà, il ricorrente non aveva mai posto in essere le condotte che gli erano state addebitate;
che, in ogni caso, l'art. 16 del contratto di agenzia vietava la vendita di prodotti concorrenti, non la loro promozione;
che con comunicazione del 12.11.2019 la società aveva illegittimamente integrato la motivazione del recesso, contestando al ricorrente di avere costituito una società concorrente (la SY)
“con nome similare e medesimi colori sociali”; che, in realtà, il ricorrente, non avendo sottoscritto alcun patto di non concorrenza, aveva legittimamente intrapreso una propria attività di commercializzazione di attrezzature per la pulizia industriale a distanza di sette mesi dalla cessazione del rapporto di agenzia;
che, in realtà, il recesso aveva carattere ritorsivo, in quanto era stato intimato a causa della denuncia-querela sporta dal ricorrente in data 24.06.2016 nei confronti dei coniugi e Persona_1 [...]
rispettivamente direttore commerciale ed amministratore unico della CP_2 società; che il ricorrente aveva, perciò, diritto al risarcimento dei danni ed al pagamento delle competenze di fine rapporto, da quantificare considerando come data di inizio del rapporto di agenzia il 28.03.2014; tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di retrodatare il rapporto di agenzia, di accertare il carattere ritorsivo del recesso intimato dalla società in data 09.08.2016 e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale, nonché al versamento del FIRR e delle altre competenze di fine rapporto.
Nel costituirsi in giudizio, la società preliminarmente ha eccepito CP_1
l'inammissibilità delle domande avanzate per sopravvenuta decadenza, stante la violazione del termine previsto dall'art. 1751 V CO. C.C., sostenendo, a tal fine, che il rapporto non era stato affatto continuativo, tanto è vero che l'ultima fattura del 2015 era datata 31.12.2015, mentre la prima del 2016 era stata emessa in data 20.05.2016; nel merito, ha ribadito la legittimità del recesso, sostenendo che il ricorrente aveva pubblicizzato prodotti concorrenti sfruttando il marchio , condotta che doveva CP_1 senz'altro ritenersi ricompresa nel divieto di assumere incarichi di vendita per prodotti concorrenti previsto dall'art. 16 del contratto di agenzia;
che, infatti, nei primi mesi del 2016 il ricorrente aveva iniziato a svolgere attività concorrenziale sia in proprio, sia attraverso la società avente il medesimo oggetto sociale ed il Controparte_3
3 medesimo logo della , di cui il ricorrente era stato socio occulto prima di CP_1 intraprendere in proprio la medesima attività attraverso la costituzione, in data 15.03.2017, della ditta individuale , la quale era Controparte_4 subentrata alla che nei primi mesi del 2016 il ricorrente, senza Controparte_3 alcuna autorizzazione da parte della convenuta, aveva creato i siti web SY FR, SY ME e EX FR, nei quali erano indicati il suo indirizzo mail ed il suo numero di cellulare;
che a seguito di ricorso cautelare della società, con ordinanza del 28.06.2018 il Tribunale di L'Aquila aveva inibito alla ditta individuale del ricorrente la pubblicazione di immagini raffiguranti i prodotti , ravvisando CP_1 nella condotta posta in essere dal gli estremi della concorrenza sleale per Pt_1 confusione, finalizzata allo sviamento della clientela;
che la sussistenza di una giusta causa di recesso precludeva a priori la possibilità di considerare l'atto di natura ritorsiva;
che, comunque, il procedimento penale promosso su impulso del ricorrente nei confronti di e di era stato archiviato;
che il contratto Persona_1 CP_2 stipulato in data 28.03.2014 era un vero contratto di procacciamento d'affari, tanto è vero che non conteneva l'indicazione di alcuna zona di riferimento e che le fatture prodotte dalla controparte non coprivano tutti i mesi di durata del rapporto;
che tra i due rapporti intercorsi tra le parti c'era stato un intervallo di vari mesi, tanto è vero che la fatturazione si era interrotta a dicembre 2015 per poi riprendere soltanto a maggio 2016; che nulla era dovuto al ricorrente a titolo di competenze di fine rapporto, essendo il recesso della società avvenuto per giusta causa;
che, in ogni caso, nessuna indennità meritocratica poteva essergli riconosciuta, non avendo la sua attività determinato alcuno stabile incremento di clientela.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di dodici testimoni;
ritenuta infondata l'eccezione di decadenza, “essendo il rapporto di agenzia intercorso tra le parti regolato, ex art. 19 del relativo contratto del 2.1.2016 (…) dall'AEC”, il quale
“in tema di indennità di fine rapporto, non prevede (in legittima deroga migliorativa alle previsioni di legge ex art. 1751 c. 6 c.c.) termine di decadenza alcuno”; ritenuta pienamente sussistente la giusta causa di recesso dedotta dalla società, consistente nell'avere il ricorrente “utilizzato il sito SY FR senza autorizzazione indicandovi indirizzo e.mail apparentemente riferibile alla preponente” e nell'essersi il “avvalso del marchio per pubblicizzare prodotti e macchinari Pt_1 CP_1 concorrenti”; rilevato che “in base sia all'art. 16” del contratto di agenzia, “sia all'art. 3 del precedente contratto di conferimento di incarico di procacciatore di affari (…) il ricorrente non poteva assumere altri incarichi di vendita per prodotti concorrenti a quelli prodotti o commercializzati dalla convenuta” e ritenuto che “la contestazione ricomprende[va]anche la violazione del dovere di esclusiva”; rilevato che “la documentazione prodotta al riguardo dalla convenuta” era stata “contestata solo genericamente dal ricorrente”; ritenuto provato, alla luce di tale documentazione e delle dichiarazioni rese dal teste che “il ricorrente, dai primi mesi del 2016 Tes_1 in poi”, aveva “utilizzato siti web e pagine di social network intestate a denominazioni richiamanti quelle della propria preponente nonché espressamente, nell'indirizzo e.mail associatovi e nelle fotografie pubblicatevi, la denominazione sociale della
4 preponente stessa, per svolgere attività di pubblicizzazione ed offerta in vendita di macchinari per pulizie industriali del medesimo tipo di quelle commercializzate dalla preponente, concludendo di fatto alcune vendite (…), così assumendo incarichi di vendita, in proprio o per conto terzi, dei medesimi prodotti o di prodotti appartenenti al medesimo settore merceologico di quelli prodotti e commercializzati dalla propria preponente”, condotta che costituiva “trattazione di affari di impresa in concorrenza con la preponente, in violazione del dovere di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c. e dell'art. 16 del citato contratto di agenzia, espressamente indicato nella (…) comunicazione di recesso”; ritenuto, in conclusione, che il ricorrente aveva
“sostanzialmente tentato di instaurare una sorta di attività parallela a quella svolta per la preponente, sotto denominazioni commerciali in tutto analoghe a quelle della preponente e con uso dei di lei marchi, e pubblicizzando macchinari identici o della medesima tipologia di quelli della preponente stessa, ricercando partner commerciali ed offrendo corsi di formazione sull'uso dei macchinari stessi”; ritenuto che “potendo essere la violazione dell'esclusiva idonea di per sé a configurare giusta causa di recesso (…) ed in considerazione del volume di affari della clientela affidata al ricorrente (…) della reiterazione delle condotte e dell'assoluta insussistenza di giustificazione alcuna”, doveva ritenersi che il avesse “posto in essere Pt_1 inadempimento colpevole e di non scarsa importanza”, tale da costituire giusta causa di recesso;
ritenuto che
“dall'accertata sussistenza di giusta causa deriva[va], ex artt. 1751 c. 2 primo periodo e 2119 c.c. e art. 10 I c. 2 e II B c. 5 AEC in atti, l'insussistenza
[del] diritto del ricorrente alla percezione delle richieste indennità di mancato preavviso e di fine rapporto”; ritenuto, di conseguenza, “assorbito, a tali effetti, il capo di domanda relativo all'accertamento della sussistenza di [un] unitario rapporto di agenzia tra le parti fin dal 28.3.2014”; ritenuto che “accertata la sussistenza della giusta causa di recesso addotta”, era irrilevante che la convenuta potesse “essersi decisa a recedere dal rapporto di agenzia a seguito della denuncia-querela sporta dal ricorrente nei confronti dei propri legale rappresentante e direttore commerciale il 24.6.2016 (…) non essendo al riguardo configurabile né ritorsività, né ingiuriosità del recesso”, in quanto “la ritorsività presuppone anche nel rapporto di agenzia l'insussistenza della causa di recesso formalmente addotta” e la “comunicazione di recesso non utilizza[va] espressioni offensive”, né risultava “in alcun modo che la convenuta [avesse] posto in essere condotte di pubblicizzazione del recesso dopo l'adozione di esso”; ritenuto che il ricorrente non aveva alcun interesse a far accertare la “riconducibilità ad unitario rapporto di agenzia del rapporto instaurato con la convenuta il 28.3.2014 e formalmente qualificato quale procacciamento di affari (…) e [di] quello di agenzia” successivamente formalizzato in data 02.01.2016, in quanto aveva “già provveduto, in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio, al CP_5 recupero presso la convenuta della contribuzione previdenziale dovuta relativamente al ricorrente per gli anni 2014 e 2015, e detta contribuzione [era] stata integralmente versata dalla convenuta e contabilizzata sulla posizione previdenziale del ricorrente stesso”, mentre l'indennità c.d. FIRR non era dovuta, “essendo stata accertata la sussistenza di giusta causa di recesso per violazione del vincolo di esclusiva ex art. 10
5 I c. 2 AEC”; tanto premesso, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo di gravame censura la sentenza per avere Parte_1 il Tribunale ritenuto legittima l'integrazione dei motivi di recesso effettuata dalla società con comunicazione del 12.11.2019, benché anche al rapporto di agenzia si applichi il principio di immutabilità della giusta causa di risoluzione del rapporto e di immediatezza della contestazione.
Le censure sono infondate.
Invero, risulta documentalmente che con nota del 09.08.2016 ha CP_1 comunicato al ricorrente la volontà di risolvere, con effetto immediato, il rapporto di agenzia in corso, ai sensi dell'art. 21 del mandato di agenzia, per avere il Pt_1
“utilizzato il sito SY FR, mai autorizzato dalla scrivente società e nel quale è riportato il suo indirizzo di posta elettronica”, e per essersi il ricorrente “avvalso del marchio per pubblicizzare prodotti e macchine concorrenti a quelli CP_1 realizzati e/o commercializzati dalla medesima società, così violando” l'art. 16 “del mandato di agenzia” (cfr. doc. n. 4) fascicolo parte attrice di primo grado).
In data 12.11.2019, il legale della società, rispondendo ad una diffida inviata dai legali del ricorrente per sollecitare il pagamento delle competenze di fine rapporto, ha ribadito che “la risoluzione del rapporto di agenzia” era avvenuta “per una giusta causa, dal momento che il sig. in plurime occasioni”, aveva “violato Parte_1 le previsioni contrattuali in materia di concorrenza (art. 16), sia avviando una società concorrente alla (la “SY”), con nome similare e medesimi colori CP_1 sociali, sia avvalendosi del marchio per pubblicizzare macchine e prodotti CP_1 concorrenti” (cfr. doc. n. 9) stesso fascicolo).
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, la nota del 12.11.2019 non “aggiunge un'ulteriore presunta giusta causa di recesso che sarebbe costituita dall'avere condotto attività in concorrenza avviando una società concorrente alla (la “SY”), con nome similare e medesimi colori CP_1 sociali” (cfr. pag. 7) ricorso di primo grado), bensì ribadisce le motivazioni del recesso già esposte nella nota del 09.08.2016, con la quale era già stato contestato al Pt_1 di avere utilizzato il sito SY FR ed il marchio “per pubblicizzare CP_1 prodotti e macchine concorrenti a quelli realizzati e/o commercializzati dalla medesima società”: l'unico elemento di novità è costituito dal ruolo (di promotore) attribuito al nella creazione della SY, ma si tratta di un elemento che Pt_1 non incide affatto sulla configurabilità della giusta causa di recesso, essendo la violazione dell'obbligo di esclusiva determinata dal pubblicizzare prodotti e macchinari concorrenti rispetto a quelli prodotti e commercializzati dalla , a CP_1 prescindere dal ruolo rivestito dall'agente nella società concorrente.
6 Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale il censura Pt_1 la sentenza per avere il Tribunale ritenuto provata l'esistenza di una giusta causa di recesso, benché il ricorrente abbia espressamente denunciato la falsità della documentazione a tal fine prodotta dalla controparte e senza considerare che le deposizioni rese dai testimoni escussi al riguardo sono deposizioni de relato, mentre le pagine web prodotte possono essere state create ad arte dalla stessa società per precostituirsi una giusta causa di recesso.
Invero, a supporto della propria tesi, ha prodotto: fattura emessa in data CP_1
18.04.2016 dalla società in favore della società OB Pty Ltd per la Controparte_3 fornitura di attrezzature e materiale di consumo per pulizie industriali, nella quale è indicato il recapito telefonico del ricorrente (cfr. doc. n. 4) fascicolo di primo CP_1 grado); nota del 22.04.2016, con la quale BY conferma di avere “inviato la somma totale di USD 1480,00 al sig. a rimborso per i corsi di formazione, Parte_1 spese per il trasporto aereo alle Isole Seychelles dal 18 al 25 aprile 2016” (cfr. doc. n. 7) stesso fascicolo); pagina Facebook di SY FR del 04.05.2016 contenente invito ad una manifestazione fieristica, nel quale sono indicati l'indirizzo e.mail ed il numero di cellulare del ricorrente (cfr. doc. n. 8) stesso fascicolo); pagina Facebook di SY FR dell'08.05.2016 contenente la pubblicità di un macchinario nella quale si invita “per ulteriori informazioni o per inviare un ordine” a contattare il ricorrente via e.mail o telefono cellulare (cfr. doc. n. 9) stesso fascicolo); pagina Facebook di SY FR del 10.06.2016 contenente un annuncio per la
“ricerca di rivenditori in FR”, nel quale viene indicato come contatto il recapito cellulare del (cfr. doc. n. 11) stesso fascicolo). Pt_1
All'udienza del 16.07.2020, fissata per la discussione della causa, il ricorrente ha contestato “in quanto falsi e non corrispondenti al vero i documenti costituenti allegati n. 3, 4, 5, da 8 a 15 del fascicolo di controparte, in quanto artatamente costruiti e non conformi alle pagine web o ai documenti che rappresentano”.
Il Tribunale, rilevato che “la documentazione prodotta” era stata “contestata solo genericamente dal ricorrente e senza allegazione di elementi specifici attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, cioè tra le copie cartacee prodotte e gli originali documenti – pagine web o di social network – informatici”, ha ritenuto “pienamente utilizzabile” la documentazione.
Ebbene, la decisione impugnata è pienamente conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in
7 mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Lav., 17.02.2015, n. 3122, con la quale è stata confermata la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, stante la genericità della contestazione della sua conformità all'originale e l'assenza di elementi idonei a far ritenere falso il documento;
nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 02.09.2016, n. 17526, la quale ha applicato i medesimi principi al disconoscimento della conformità all'originale dei dischi cronotachigrafi;
Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. 13.05.2021, n. 12794, la quale ribadisce che il disconoscimento dev'essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”).
D'altronde, la stessa giurisprudenza citata dalla difesa dell'appellante ribadisce che “l'utilizzo di semplici clausole di stile o espressioni generiche non basta ad impedire che il documento prodotto in giudizio assuma lo stesso valore probatorio dell'originale”, in quanto “la contestazione della conformità (…) è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 Codice Civile quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale” (cfr. pag. 9) dell'atto di appello).
Né l'appellante ha fornito alcun elemento idoneo a far ritenere che si tratti di documentazione “artatamente costruita” da per precostituirsi una giusta causa CP_1 di recesso dal rapporto di agenzia in corso con il al contrario, la provenienza Pt_1 della documentazione da soggetti terzi, il contenuto, dettagliato e circostanziato, dei documenti, il numero di documenti prodotti e gli elementi di riscontro emersi dalle deposizioni rese dai testimoni escussi sono tutti fattori che inducono a ritenere genuina la documentazione prodotta.
Quanto alle deposizioni rese dai testi e , il primo ha dichiarato: Tes_1 Tes_2
“ho lavorato dal gennaio 2014 fino a novembre 2018 per la ero agente CP_1 di commercio per le zone del Nord Europa (…)mi risulta che il era socio Pt_1 occulto della società ciò mi è stato comunicato dal sig. Controparte_3 Pt_2 che era l'amministratore della (…) preciso che nell'ottobre
[...] Controparte_3
2019 ho avuto un incontro con in questo incontro ho saputo che il Pt_2 Pt_1 era stato socio occulto della sempre i spiegava che lui aveva Controparte_3 Pt_2 gestito e finanziato la società, mentre il si era occupato della vendita dei Pt_1 prodotti abrasivi e delle macchine, mi disse anche che i rapporti tra i due erano cessati perché quando si era trattato di pagare le tasse il non aveva rispettato gli Pt_1 accordi presi”; il teste ha poi aggiunto di avere appreso, “dal gennaio 2016 fino al novembre 2018” da alcuni clienti “come il cliente inglese PE Limited, CP_1 la società del Kenya Butterfly Propertis, la società egiziana PT Italian, [la] società in SR , che “il si presentava per la società Controparte_6 Pt_1
8 SY, ma proponeva i prodotti della a condizioni più vantaggiose”. CP_7
Il secondo teste, a sua volta, ha dichiarato: “lavoro dal 1988 per la con CP_1 mansioni prima di agente di commercio fino al 2016/2017, ora come consulente tecnico teorico pratico di addestramento e utilizzo delle attrezzature (…) il sig.
tecnico informatico della , verso maggio-giugno 2016 mi Testimone_3 CP_1 mostrò delle pubblicità su Facebook in cui veniva[no] reclamizzat[i] (…) prodotti ed eventi che facevano riferimento alla società EX FR;
mi chiese se conoscevo questa società (…) ed io risposi che non la conoscevo;
ricordo che nella pagina – spazio pubblicitario di Facebook veniva riportato il logo della e sotto c'era CP_1 la scritta della società SY srl e sotto era riportato il numero di telefono del
[...]
ricordo che nella pagina si reclamizzava un evento che si doveva tenere a luglio Pt_1
2016 ad Ortona”.
Ebbene, la prima deposizione (l'unica richiamata nella sentenza impugnata), a differenza della seconda, è certamente una deposizione de relato, avendo il teste riferito circostanze apprese da terzi nel corso di un colloquio dell'ottobre 2019.
Tuttavia, correttamente il Tribunale ha ritenuto utilizzabile ai fini della decisione tale deposizione: infatti, “in tema di prova testimoniale”, mentre “i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”, invece “i testimoni de relato in genere (…) depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti, che ne suffragano la credibilità” (Cass. Civ., Sez. 1, ord. 20.02.2025, n. 4530; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 05.01.1998, n. 43; Cass. Civ., Sez. 1, 03.04.2007, n. 8358; Cass. Civ., Sez. 1, 15.01.2015, n. 569).
Ebbene, nel caso di specie, la credibilità del testimone è suffragata sia dalla documentazione prodotta dalla società, sia dalla deposizione del teste . Ulteriore Tes_2 elemento di riscontro è poi costituito dalla deposizione resa dalla teste , Tes_4 dipendente dal 2005 con mansioni di impiegata, la quale ha dichiarato: “chi li CP_1 ha creati materialmente i siti non lo so, posso però riferire che nel maggio-giugno del 2016 ho visto su Facebook delle pagine che riportavano il nominativo del Parte_1
e il suo numero di cellulare, che conoscevo e quindi ho riconosciuto;
ricordo di
[...] aver letto sulle pagine web del sito Facebook i nominativi delle società di cui al capitolo 8)” – cioè SY FR, SY ME e EX FR – “non so se il fosse socio di queste società; posso dire che dopo aver visionato Pt_1 queste pagine di Facebook ho chiesto al sig. che era il nostro Testimone_3 responsabile informatico che gestiva la pagine Facebook della , spiegazioni;
CP_1 lui mi disse che la non aveva nulla a che fare con la ). Controparte_3 CP_1
9 Rebus sic stantibus, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto provata l'esistenza, per la preponente, di una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, per avere il violato l'art. 16 del contratto, ai sensi del quale “all'agente è Pt_1 fatto divieto dell'assumere altri incarichi di vendita per prodotti concorrenti a quelli indicati al precedente art. 2, sia a nome proprio che a nome di interposta persona e/o società, né sulla zona di cui all'art. 6, né su altre zone” (cfr. doc. n. 2) fascicolo parte attrice di primo grado).
Né, in senso contrario, vale eccepire che “nessuno è stato in grado di riferire se si trattasse di pagine create dall'appellante” (cfr. pag. 11) dell'atto di appello): infatti, ciò che rileva non è l'autore della pagina, bensì il suo contenuto. Quanto al fatto che potrebbe trattarsi “di pagine create da terzi inserendo i dati del proprio per Pt_1 determinare una giusta causa che consentisse di recedere dal rapporto”, come già rilevato, tale tesi non ha trovato alcun positivo riscontro.
L'accertata esistenza di una giusta causa di recesso rende superfluo ogni accertamento sulla retrodatazione del rapporto di agenzia: infatti, l'appellante, dopo avere dichiarato di insistere affinché la Corte “riconosca l'applicabilità della disciplina prevista per il contratto di agenzia per l'intera durata del rapporto intercorso tra le odierne parti, e cioè dal 28 marzo 2014 al 09 agosto 2016” (cfr. pag. 21) dell'atto di appello), aggiunge che “l'applicabilità di tale disciplina comporta che, in assenza della giusta causa del recesso operato dalla preponente, al ricorrente devono essere riconosciute” tutte le competenze di fine rapporto sulla base dell'effettiva durata del rapporto, in tal modo dimostrando di avere interesse all'accertamento unicamente sul presupposto (non verificatosi) che venga accertata l'insussistenza della giusta causa di recesso.
Inammissibile ed, in ogni caso, infondato è, infine, il terzo motivo di gravame, con il quale il censura la sentenza per avere il Tribunale escluso il carattere Pt_1 ritorsivo del recesso, senza considerare che le circostanze poste a fondamento del medesimo erano note alla società già dall'aprile 2016 e che i coniugi e Persona_1 avevano ripetutamente espresso la volontà di risolvere il rapporto in CP_2 corso con il unicamente a causa della denuncia-querela sporta nei loro Pt_1 confronti dal ricorrente in data 24.06.2016.
Quanto alla prima questione, si tratta di una deduzione nuova, prospettata per la prima volta in appello, in violazione del divieto posto dall'art. 345 C.P.C.; in ogni caso, il fatto che i testi e siano venuti a conoscenza delle circostanze poste Tes_1 Tes_2
a fondamento del recesso a maggio/giugno 2016 non dimostra che all'epoca tali circostanze fossero note anche ai vertici della . CP_1
Quanto alla seconda questione, l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove si afferma che “accertata la sussistenza della giusta causa di recesso addotta, è pertanto irrilevante che la convenuta, come sostenuto dal
10 ricorrente, possa essersi decisa a recedere dal rapporto di agenzia a seguito della denuncia-querela sporta dal ricorrente nei confronti dei propri legale rappresentante e direttore commerciale il 24.6.2016”, in quanto “la ritorsività presuppone anche nel rapporto di agenzia l'insussistenza della causa di recesso formalmente addotta”.
In ogni caso, la censura è infondata, essendo la decisione conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche nel contratto di agenzia (così come nel contratto di lavoro di lavoro subordinato), ai sensi dell'art. 1345 C.C., il motivo illecito rende nullo il recesso soltanto qualora sia l'unico che ha indotto il preponente a recedere dal rapporto (in tal senso, cfr. Cass. Lav., 26.05.2004, n. 10179; Cass. Civ, Sez. 2, 19.10.2005, n. 20197). Non a caso, la stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante, nel ribadire che l'onere della prova del carattere ritorsivo del recesso è a carico del lavoratore, afferma che “ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso” (cfr. pag. 19) dell'atto di appello), a conferma del fatto che il motivo addotto per giustificare il recesso deve risultare, per l'appunto, insussistente.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3473,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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