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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA BO, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 861/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA con sede a Catania, Zona Industriale C.da Torre Parte_1
Allegra, P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Zerbo Riccardo e Alessandro Foti
Email_1 opponente contro
(C.F. - Controparte_1 C.F._1
P.IVA ), in persona dell'omonimo titolare, con sede in Misilmeri Via L 9 n. 5, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Lo Porto
; Email_2
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 89/2019 con cui questo Tribunale ha ingiunto alla società il pagamento, in favore di , della somma di € 115.315,64, Controparte_1 oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per i trasporti effettuati.
L'opponente ha contestato l'esattezza del credito rilevando (1) che le fatture nn. 21, 22 e
23 del 2018 erano state già pagate;
(2) che la fattura 77 del 2018 non era stata emessa
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dall'opponente; (3) che controparte non aveva tenuto conto dell'acconto versato in data 11 ottobre 2018 di € 7.500,00; (4) di essere a sua volta creditrice dell'importo complessivo di €
216.370,95 “in forza, oltre che delle fatture già indicate dalla stessa società oggi opposta, anche delle seguenti fatture emesse a vario titolo (canone locazione automezzi, ribaltamento costi carburante, ribaltamento sanzioni stradali, ribaltamento costi traghetto, ribaltamento danni automezzi, etc): le fatture recano la seguente numerazione: n. 1062-1063-1064-1065-514-575-651-718-720-18-29-854-887-43-
897-976-990-1068-1069-1070, tutte emesse nel 2018” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Rilevando che il saldo a credito della ricorrente, alla data di deposito del ricorso monitorio, non era pari ad € 174.351,59 ma al minor importo di € 136.338,78, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di parte opposta al pagamento dell'importo di € 80.068,17 che residua all'esito della compensazione con il relativo controcredito.
Si è costituita in giudizio che ha rappresentato di aver Controparte_1 commesso degli errori nel ricorso per decreto ingiuntivo e (1) di avere ricevuto solo un acconto di € 16.000,00 con riferimento alle fatture nn. 21, 22 e 23 del 2018; ha ammesso le circostanze di cui ai superiori punti (2) e (3); con riferimento al maggior credito ha riferito che le fatture indicate, per la maggior parte emesse in data 31.12.2018, erano state portate a conoscenza dell'opposta solo a seguito dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio di opposizione, non essendo le stesse mai state comunicate. Inoltre, ha contestato la debenza di tali importi e in particolare la fattura n. 1062 del 2018 di € 110.116,21 che “risulta generica, approssimativa, non fornendo alcuna dettagliata spiegazione su quali vetture e percorsi sia stato erogato il carburante, e per tali ragioni, si può ritenere che controparte abbia erroneamente caricato tutto il costo del carburante in favore della omettendo quello relativo ai rapporti della con Parte_1 Pt_2
l'odierna comparente”.
Ha concluso chiedendo comunque la condanna di controparte al pagamento dell'importo di “€ 136.338,78 o di quella diversa che verrà quantificata nel corso del Giudizio”.
Con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. l'opponente ha riferito “che a seguito della scissione intervenuta il 30/04/2019 tra la e la (doc. 12 atto di Parte_1 Pt_2 scissione), la è creditrice anche delle somme in origine vantate dalla Pt_1 Parte_1 Parte_2 nei confronti della ditta LO, e nello specifico della somma di € 28.115,55 in virtù di fattura n.
145/2019 che verrà depositata in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.
2. Pertanto, il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
credito complessivo vantato ad oggi dalla nei confronti della ditta è pari ad € Parte_1 CP_1
108.147,72, e per tale importo la agisce in via riconvenzionale”. Parte_1
Con la memoria successiva ha prodotto “la fattura n. 149/21/NC di € 87.287,24 del
31/12/2018 (doc. 13), erroneamente indicata come fattura n. 145/2019 in seno alla memoria ex art.
183, comma 6, n. 1 c.p.c.. La suddetta fattura n. 149/21/NC del 2018 è stata emessa dalla
[...] nei confronti della ditta per l'importo complessivo di € 87.287,24, rimasta Pt_2 Controparte_1 impagata e, pertanto, posta dall'opponente a fondamento della propria domanda Parte_1 riconvenzionale unitamente alle altre fatture ivi azionate (cfr. doc. 8-9-10-11)”.
Con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. parte opposta ha riferito: “Controparte nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. dichiara inoltre che a seguito della scissione intervenuta il
30.04.2019, tra la e la , la risulta a sua volta Parte_1 Pt_2 Parte_1 creditrice di somme in origine vantate dalla nei confronti della TT LO. Anche tale Pt_2 circostanza risulta solo ora portata alla conoscenza della TT LO la quale mai prima d'ora aveva ricevuto alcuna comunicazione in tal senso. Occorre precisare a tal proposito che la TT LO è a sua volta creditrice della della complessiva somma di euro 61.982,10, come da documentazione in Pt_2 atti”.
Il procedimento è stato, quindi, istruito documentalmente;
sostituito per ragioni di ufficio il giudice, la causa è stata poi posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
Ciò posto, l'opposizione è in parte fondata.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale;
si apre, dunque, un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo n. 89/2019 è stato emesso in forza di un contratto di “trasporto per sub vettore” e in forza delle fatture emesse (da entrambe le parti) e prodotte in seno al ricorso per ingiunzione.
Parte opponente ha contestato solo in parte l'importo di cui al decreto ingiuntivo: a fronte di un credito complessivo fatto valere in sede di ingiunzione di € 174.351,59,
l'opponente ha riconosciuto come dovuto il minor importo di € 136.338,78 sulla scorta di quanto rilevato nei superiori punti 1, 2 e 3.
Tale minore importo, che si inserisce nel rapporto contrattuale tra le parti di cui è stata offerta prova documentale, di fatto non è oggetto di alcuna contestazione posto che con i rispettivi atti introduttivi le parti concordando sul quantum; le altre contestazioni mosse dall'opponente sono generiche e comunque contraddette dall'evidente e chiaro riconoscimento del debito in misura inferiore.
Pertanto, è creditore dell'importo di € 136.338,78 nei confronti Controparte_1 di Parte_1
Già nel ricorso per decreto ingiuntivo lo stesso ricorrente aveva riconosciuto di essere anche debitore verso di € 59.035,95. Parte_1
A sua volta, nel presente procedimento, ha affermato che il Parte_1 debito in realtà è di € 216.370,95 in forza delle fatture allegate all'opposizione al decreto ingiuntivo;
in relazione a tale importo (al netto della compensazione con il controcredito) ha chiesto la condanna di controparte in via riconvenzionale.
Con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. ha allegato di essere creditrice anche dell'ulteriore importo di € 87.287,24 in forza della fattura emessa da Nico s.r.l. cui sarebbe subentrata giusta scissione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ora, come è ampiamente noto, in un giudizio a cognizione piena la fattura perde il valore di prova piena che assume nel monitorio, trattandosi di un documento prodotto unilateralmente dalla parte.
L'onere di provare l'esistenza, la validità e l'entità del credito ritorna quindi interamente in capo al creditore;
questo dovrà dimostrare non solo l'emissione della fattura, ma anche che l'obbligazione da essa rappresentata è stata validamente adempiuta.
In sintesi, la fattura è un elemento di prova, ma non è sufficiente da sola a ottenere una sentenza di condanna se il debitore la contesta (“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” Cass. civ. n. 34381/2024).
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha contestato le fatture (ulteriori) prodotte per la prima volta in questa sede dall'opponente, manifestando perplessità sugli importi nelle stesse indicati.
Nel prosieguo del giudizio parte opponente, attrice in via riconvenzionale, non ha svolto alcuna attività istruttoria riguardo al proprio credito, limitandosi ad affermare di essere creditrice sulla scorta delle citate fatture, di cui non ha neanche prodotto la prova della comunicazione e che comunque sono state contestate dall'opposta.
In assenza di altra documentazione probatoria, dunque, dette fatture, compresa quella emessa da Nico s.r.l. e contestata da parte opposta, non possono neanche essere valutate quali indizi.
Ne consegue, dunque, che non ha adempiuto all'onere Controparte_2 probatorio sulla stessa incombente;
pertanto, sulla scorta dell'atto di ricognizione fatto dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente può ritenersi creditrice nei confronti di del minore importo di € 59.035,95. Controparte_1
Tanto premesso, poiché le parti sono creditrici e debitrici l'una dell'altra può procedersi alla compensazione legale prevista dal primo comma dell'art. 1243 c.c. che impone la contestuale esistenza di tre condizioni: l'omogeneità, l'esigibilità e la liquidità.
Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili;
è esigibile quando è immediatamente azionabile, ossia può essere
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
fatto valere in giudizio. Infine, l'obbligazione è liquida quando essa è determinata nel suo preciso ammontare.
La liquidità è il requisito che contraddistingue la compensazione legale, che opera di diritto, da quella giudiziale, descritta al secondo comma dell'art. 1243 c.c.
Se infatti l'obbligazione non è liquida, bensì solo liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione, non ci sono i presupposti necessari per la compensazione legale ma sussistono quelli per la compensazione giudiziale.
Conclusivamente, tenuto conto della compensazione, risulta Controparte_1 ancora creditore dell'importo di € 77.295,00 nei confronti di Controparte_3
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento del minore importo indicato.
*
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'esito finale del giudizio (e, in particolare, dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e di una limitata rideterminazione del saldo), appare equo a questo giudice compensare, tra le parti, le spese di lite in ragione di
1/2 – ivi comprese quelle relative alla fase monitoria – e condannare l'opponente al pagamento della restante parte in favore di parte opposta.
La liquidazione di tali spese (valore della lite: da € 52.001,00 a € 260.000,00; parametri medi per attività di studio, introduttiva;
minimi per le fasi istruttoria e decisionale stante la mancanza di prove costituende e del deposito delle comparse conclusionale e di replica) – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- revoca il decreto ingiuntivo n. 89/2019;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di
€ 77.295,00, oltre interessi nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture fino all'effettivo soddisfo;
- compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento della restante parte in favore di parte opposta che liquida in € 2.631,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Termini Imerese, 26 novembre 2025
Il Giudice
CA BO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA BO, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 861/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA con sede a Catania, Zona Industriale C.da Torre Parte_1
Allegra, P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Zerbo Riccardo e Alessandro Foti
Email_1 opponente contro
(C.F. - Controparte_1 C.F._1
P.IVA ), in persona dell'omonimo titolare, con sede in Misilmeri Via L 9 n. 5, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Lo Porto
; Email_2
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 89/2019 con cui questo Tribunale ha ingiunto alla società il pagamento, in favore di , della somma di € 115.315,64, Controparte_1 oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per i trasporti effettuati.
L'opponente ha contestato l'esattezza del credito rilevando (1) che le fatture nn. 21, 22 e
23 del 2018 erano state già pagate;
(2) che la fattura 77 del 2018 non era stata emessa
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dall'opponente; (3) che controparte non aveva tenuto conto dell'acconto versato in data 11 ottobre 2018 di € 7.500,00; (4) di essere a sua volta creditrice dell'importo complessivo di €
216.370,95 “in forza, oltre che delle fatture già indicate dalla stessa società oggi opposta, anche delle seguenti fatture emesse a vario titolo (canone locazione automezzi, ribaltamento costi carburante, ribaltamento sanzioni stradali, ribaltamento costi traghetto, ribaltamento danni automezzi, etc): le fatture recano la seguente numerazione: n. 1062-1063-1064-1065-514-575-651-718-720-18-29-854-887-43-
897-976-990-1068-1069-1070, tutte emesse nel 2018” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Rilevando che il saldo a credito della ricorrente, alla data di deposito del ricorso monitorio, non era pari ad € 174.351,59 ma al minor importo di € 136.338,78, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di parte opposta al pagamento dell'importo di € 80.068,17 che residua all'esito della compensazione con il relativo controcredito.
Si è costituita in giudizio che ha rappresentato di aver Controparte_1 commesso degli errori nel ricorso per decreto ingiuntivo e (1) di avere ricevuto solo un acconto di € 16.000,00 con riferimento alle fatture nn. 21, 22 e 23 del 2018; ha ammesso le circostanze di cui ai superiori punti (2) e (3); con riferimento al maggior credito ha riferito che le fatture indicate, per la maggior parte emesse in data 31.12.2018, erano state portate a conoscenza dell'opposta solo a seguito dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio di opposizione, non essendo le stesse mai state comunicate. Inoltre, ha contestato la debenza di tali importi e in particolare la fattura n. 1062 del 2018 di € 110.116,21 che “risulta generica, approssimativa, non fornendo alcuna dettagliata spiegazione su quali vetture e percorsi sia stato erogato il carburante, e per tali ragioni, si può ritenere che controparte abbia erroneamente caricato tutto il costo del carburante in favore della omettendo quello relativo ai rapporti della con Parte_1 Pt_2
l'odierna comparente”.
Ha concluso chiedendo comunque la condanna di controparte al pagamento dell'importo di “€ 136.338,78 o di quella diversa che verrà quantificata nel corso del Giudizio”.
Con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. l'opponente ha riferito “che a seguito della scissione intervenuta il 30/04/2019 tra la e la (doc. 12 atto di Parte_1 Pt_2 scissione), la è creditrice anche delle somme in origine vantate dalla Pt_1 Parte_1 Parte_2 nei confronti della ditta LO, e nello specifico della somma di € 28.115,55 in virtù di fattura n.
145/2019 che verrà depositata in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.
2. Pertanto, il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
credito complessivo vantato ad oggi dalla nei confronti della ditta è pari ad € Parte_1 CP_1
108.147,72, e per tale importo la agisce in via riconvenzionale”. Parte_1
Con la memoria successiva ha prodotto “la fattura n. 149/21/NC di € 87.287,24 del
31/12/2018 (doc. 13), erroneamente indicata come fattura n. 145/2019 in seno alla memoria ex art.
183, comma 6, n. 1 c.p.c.. La suddetta fattura n. 149/21/NC del 2018 è stata emessa dalla
[...] nei confronti della ditta per l'importo complessivo di € 87.287,24, rimasta Pt_2 Controparte_1 impagata e, pertanto, posta dall'opponente a fondamento della propria domanda Parte_1 riconvenzionale unitamente alle altre fatture ivi azionate (cfr. doc. 8-9-10-11)”.
Con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. parte opposta ha riferito: “Controparte nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. dichiara inoltre che a seguito della scissione intervenuta il
30.04.2019, tra la e la , la risulta a sua volta Parte_1 Pt_2 Parte_1 creditrice di somme in origine vantate dalla nei confronti della TT LO. Anche tale Pt_2 circostanza risulta solo ora portata alla conoscenza della TT LO la quale mai prima d'ora aveva ricevuto alcuna comunicazione in tal senso. Occorre precisare a tal proposito che la TT LO è a sua volta creditrice della della complessiva somma di euro 61.982,10, come da documentazione in Pt_2 atti”.
Il procedimento è stato, quindi, istruito documentalmente;
sostituito per ragioni di ufficio il giudice, la causa è stata poi posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
Ciò posto, l'opposizione è in parte fondata.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale;
si apre, dunque, un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo n. 89/2019 è stato emesso in forza di un contratto di “trasporto per sub vettore” e in forza delle fatture emesse (da entrambe le parti) e prodotte in seno al ricorso per ingiunzione.
Parte opponente ha contestato solo in parte l'importo di cui al decreto ingiuntivo: a fronte di un credito complessivo fatto valere in sede di ingiunzione di € 174.351,59,
l'opponente ha riconosciuto come dovuto il minor importo di € 136.338,78 sulla scorta di quanto rilevato nei superiori punti 1, 2 e 3.
Tale minore importo, che si inserisce nel rapporto contrattuale tra le parti di cui è stata offerta prova documentale, di fatto non è oggetto di alcuna contestazione posto che con i rispettivi atti introduttivi le parti concordando sul quantum; le altre contestazioni mosse dall'opponente sono generiche e comunque contraddette dall'evidente e chiaro riconoscimento del debito in misura inferiore.
Pertanto, è creditore dell'importo di € 136.338,78 nei confronti Controparte_1 di Parte_1
Già nel ricorso per decreto ingiuntivo lo stesso ricorrente aveva riconosciuto di essere anche debitore verso di € 59.035,95. Parte_1
A sua volta, nel presente procedimento, ha affermato che il Parte_1 debito in realtà è di € 216.370,95 in forza delle fatture allegate all'opposizione al decreto ingiuntivo;
in relazione a tale importo (al netto della compensazione con il controcredito) ha chiesto la condanna di controparte in via riconvenzionale.
Con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. ha allegato di essere creditrice anche dell'ulteriore importo di € 87.287,24 in forza della fattura emessa da Nico s.r.l. cui sarebbe subentrata giusta scissione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ora, come è ampiamente noto, in un giudizio a cognizione piena la fattura perde il valore di prova piena che assume nel monitorio, trattandosi di un documento prodotto unilateralmente dalla parte.
L'onere di provare l'esistenza, la validità e l'entità del credito ritorna quindi interamente in capo al creditore;
questo dovrà dimostrare non solo l'emissione della fattura, ma anche che l'obbligazione da essa rappresentata è stata validamente adempiuta.
In sintesi, la fattura è un elemento di prova, ma non è sufficiente da sola a ottenere una sentenza di condanna se il debitore la contesta (“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” Cass. civ. n. 34381/2024).
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha contestato le fatture (ulteriori) prodotte per la prima volta in questa sede dall'opponente, manifestando perplessità sugli importi nelle stesse indicati.
Nel prosieguo del giudizio parte opponente, attrice in via riconvenzionale, non ha svolto alcuna attività istruttoria riguardo al proprio credito, limitandosi ad affermare di essere creditrice sulla scorta delle citate fatture, di cui non ha neanche prodotto la prova della comunicazione e che comunque sono state contestate dall'opposta.
In assenza di altra documentazione probatoria, dunque, dette fatture, compresa quella emessa da Nico s.r.l. e contestata da parte opposta, non possono neanche essere valutate quali indizi.
Ne consegue, dunque, che non ha adempiuto all'onere Controparte_2 probatorio sulla stessa incombente;
pertanto, sulla scorta dell'atto di ricognizione fatto dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente può ritenersi creditrice nei confronti di del minore importo di € 59.035,95. Controparte_1
Tanto premesso, poiché le parti sono creditrici e debitrici l'una dell'altra può procedersi alla compensazione legale prevista dal primo comma dell'art. 1243 c.c. che impone la contestuale esistenza di tre condizioni: l'omogeneità, l'esigibilità e la liquidità.
Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili;
è esigibile quando è immediatamente azionabile, ossia può essere
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
fatto valere in giudizio. Infine, l'obbligazione è liquida quando essa è determinata nel suo preciso ammontare.
La liquidità è il requisito che contraddistingue la compensazione legale, che opera di diritto, da quella giudiziale, descritta al secondo comma dell'art. 1243 c.c.
Se infatti l'obbligazione non è liquida, bensì solo liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione, non ci sono i presupposti necessari per la compensazione legale ma sussistono quelli per la compensazione giudiziale.
Conclusivamente, tenuto conto della compensazione, risulta Controparte_1 ancora creditore dell'importo di € 77.295,00 nei confronti di Controparte_3
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento del minore importo indicato.
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Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'esito finale del giudizio (e, in particolare, dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e di una limitata rideterminazione del saldo), appare equo a questo giudice compensare, tra le parti, le spese di lite in ragione di
1/2 – ivi comprese quelle relative alla fase monitoria – e condannare l'opponente al pagamento della restante parte in favore di parte opposta.
La liquidazione di tali spese (valore della lite: da € 52.001,00 a € 260.000,00; parametri medi per attività di studio, introduttiva;
minimi per le fasi istruttoria e decisionale stante la mancanza di prove costituende e del deposito delle comparse conclusionale e di replica) – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
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- revoca il decreto ingiuntivo n. 89/2019;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di
€ 77.295,00, oltre interessi nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture fino all'effettivo soddisfo;
- compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento della restante parte in favore di parte opposta che liquida in € 2.631,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Termini Imerese, 26 novembre 2025
Il Giudice
CA BO
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