Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2033 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. BERTOLINO ANGELO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO:indebito su assegno sociale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 09/012025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 25/10/2023, Parte_1
ha evocato in giudizio l' , chiedendo l'accertamento negativo relativamente CP_2
all'indebito notificato con nota del 21/08/2023, con cui veniva emesso provvedimento di indebito sulla pensione categoria AS n. 04012081 del Sig. , coniuge Persona_1
deceduto in data 27/07/2011, relativamente al periodo 01/01/2007 al 28/02/2011 chiedendo il rimborso dell'importo di € 1.541,89.
La parte ricorrente ha eccepito la decadenza, la prescrizione del credito nonché la sua irripetibilità.
L' , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, CP_2
1
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente ha eccepito, tra gli altri motivi, la prescrizione del credito di ripetizione, incontestato l'indebito.
Nel caso in esame trova applicazione la prescrizione decennale.
L'indebito per cui è causa riguarda il periodo dal 1/01/2007 al 28/02/2011 e l' ha CP_2
prodotto soltanto la diffida del 08/11/2011, recapitata per compiuta giacenza in data
24/11/2011 all'indirizzo del decuius.
In disparte ogni considerazione sul fatto che la raccomandata risulta indirizzata al soggetto già deceduto a tale data e non agli eredi (il decesso è del 27/7/2011 e non è contestato) , certamente è maturato il periodo di prescrizione decennale alla data del provvedimento in data 21/8/2023, in quanto medio tempore non sono stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di insussistenza del credito restitutorio in capo all per estinzione del medesimo, in quanto prescritto. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme di cui alla nota in motivazione indicata;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_2
euro 1.300,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Trapani, 24/01/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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