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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2741/2019 R.G., avente ad oggetto “indennizzo ex art. 1, comma 1, L. 210/92”;
promossa da:
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in C.da Baucino n. 21, C.F. Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Notaro del Foro di Messina, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE contro:
, C.F. , in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2019 esponendo di avere incolpevolmente Parte_1 contratto il virus HBV all'esito di due emotrasfusioni praticatele tra il 10 maggio e il 7 giugno 1982 in occasione del proprio ricovero presso l' di Catania e di avere chiesto, nel Controparte_3 novembre 2011, il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 - ingiustamente denegatole dalla C.M.O. di Messina per tardiva proposizione della domanda amministrativa, giusta verbale Mod. ML/V n. 46 del 18.02.2014 notificatole nel mese di aprile 2014 -, ha chiesto volersi
“annullare e/o caducare il provvedimento della C.M.O. di rigetto dell'istanza e ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo per la 8° categoria di cui alla Tab. A del DPR n. 834/81 proprio come riconosciuto dallo stesso Controparte_1
” e condannare quest'ultimo al pagamento “dei benefici economici di cui all'art. 1, comma
[...] 1, della L. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista e determinata dalla Tabella B allegata alla L. 29.04.1976 n. 117, così come modificata ed integrata dall'art. 8 L. 22.05.1984 n. 111, comprensiva di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27.05.1959 n. 324 e successive modificazioni, per la 8° categoria come stabilito nel verbale della C.M.O.” e di importo risarcitorio a ristoro “di tutti i danni: biologico strettamente inteso, patrimoniale, esistenziale, morfologico, psichico, alla vita di relazione, da perdita di chance, da perdita e/o riduzione della capacità lavorativa e morale per lesioni irreversibili subite e subende dalla al bene Pt_1 costituzionalmente tutelato della salute e dell'integrità psico-fisica”, cagionatile con l'osservato antidoveroso contegno omissivo.
Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda per Controparte_1 decadenza della ricorrente dai reclamati benefici - la stessa avendo dichiarato di avere contratto il virus HBV nel 1982 ed essendo stata resa edotta del contagio già in occasione di ricovero ospedaliero del 1994, con conseguente vano spirare del triennio decadenziale di cui alla L. n. 238/1997 decorrente dall'entrata in vigore di tale legge -, deducendone altresì l'infondatezza nel merito.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.01.2025.
***
Premesso che a mente degli artt. 1, commi primo e terzo, e 3, comma primo, L. n. 210/1992
“chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.//I benefìci di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali” e “i soggetti Part interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV (con corredo di documentazione sanitaria attestante la somministrazione di sangue o emoderivati, le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto e le relative manifestazioni cliniche).// I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”, deve intanto ritenersi che la disattesa domanda amministrativa di indennizzo del 28.11.2011 (non versata in atti, ancorché la produzione ne risulti annunciata in ricorso) sia stata presentata da in Parte_1 ragione del mero riscontro di positività al virus HBVsAg emergente dai referti ematologici scrutinati dalla C.M.O. di Messina e del non meglio precisato e non diagnosticato danno epatico HBV correlato del quale avrebbe appreso conoscenza, all'esito di colloquio clinico con la dott. (della quale non risulta in atti prescrizione terapeutica alcuna), “solo nel corso dell'anno Per_1 2014” (cfr. articolato di prova di cui in ricorso) e al quale ha ancorato il decorso del termine decadenziale di cui alla L. n. 238/1997. Ciò detto, il ricorso non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Le Sezioni Unite della S.C., chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale registrato presso le sezioni semplici in ordine alla sufficienza, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo oggi sub iudice, “di un danno permanente alla salute quale esso sia” o alla necessità “che tale danno permanente presenti una determinata connotazione quantitativa o qualitativa”, hanno invero affermato, previa ricostruzione del complesso quadro normativo e richiamo dei numerosi interventi della Corte Costituzionale in materia, il seguente principio di diritto:
“La L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art.
4. comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità sanitaria. Nella specie la Corte d'Appello di Firenze, in sintonia con il principio di diritto appena affermato, ha recepito le conclusioni della c.t.u. secondo cui l'epatite post- trasfusionale di cui era affetta la sig. C. doveva qualificarsi come di "minima entità" e quindi - pur tenendo conto del "criterio dell'equivalenza" ed in particolare operando una comparazione con le infermità e le menomazioni tabellate - essa non era ascrivibile ad alcuna categoria di quelle previste dalla menzionata tabella A;
il danno biologico poteva quantificarsi nella misura del 5% ed era semmai riconducibile alla tabella B del D.P.R. n. 915 del 1978, non richiamata dal la L. n. 210 del 1992, art. 4, comma 4. Secondo la Corte d'Appello si tratta di epatite cronica a minima attività il cui "danno funzionale è pressoché inesistente" e non consente di valutare la presenza di una malattia che sia inquadrabile in alcuna delle categorie della tabella A). Queste valutazioni contenute nell'impugnata sentenza sono corrette in diritto perché la Corte d'Appello non accede ad una rigida e formale nozione "tabellare" del danno irreversibile, ma tiene conto proprio del criterio di mera equivalenza alle patologie e alle conseguenti menomazioni "tabellate", ma predica al contempo una soglia di danno irreversibile minimo al di sotto del quale non sorge il diritto all'indennizzo. La pronuncia è quindi corretta in diritto.”(cfr. CASS. SS.UU. n. 8064/2010; vedi ex plurimis anche CASS. n. 1635/2012 e CASS. n. 8452/2017, per le quali “ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica da contagio HCV, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, che incidano sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo, in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A”). Nel caso che occupa, va intanto rilevato che il non meglio argomentato giudizio di ascrivibilità tabellare espresso in sede amministrativa dalla C.M.O. di Messina non costituisce affatto riconoscimento del requisito in commento ai fini della relevatio ab onere probandi invocata dalla ricorrente, posto che, giusta consolidato orientamento pretorio della S.C., i verbali della C.M.O. di cui all'art. 4 L. n. 210/1992 - articolazione del , perciò estranea al Controparte_4
resistente - “fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei Controparte_1 fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento” (cfr. CASS. SS.UU. n. 577/2008; CASS. SS.UU. n. 19129/2023; CASS. n. 31191/2024). Nel merito, in disparte gli aspecifici sintomi riferiti dalla ricorrente (“astenia; turbe dispeptiche”), la documentazione sanitaria in atti evidenzia che presentava nel Parte_1 luglio 2013 un “fegato di volume pressoché normale ad ecostruttura addensata” e nel dicembre 2013 valori enzimatici epatici ottimali e un valore di HBV-RNA quantitativo di 330 UI/ml (cfr. referti ematologico ed ecografico richiamati nel verbale della C.M.O.); la ricorrente ha quindi versato in atti, in corso di causa, referto ecografico del 15.10.2024 che attesta “fegato dai margini regolari, volume nella norma, ecostruttura iperecogena come da steatosi di grado moderato. Presenza di alcune cisti biliari semplici a distribuzione ubiquitaria (…). Colecisti di forma e volume regolari, alitisiaca. Vena porta di calibro regolare. (…) Non liquido libero in cavità peritoneale”. Nessuna evidenza - né ora né allora - di necrosi epatocellulare e/o di formazione di tessuto cicatriziale e/o di versamento ascitico e/o di ittero e/o di emorragia gastrica;
nessuna significativa alterazione anatomica;
nessuno scompenso epatico e nessuna alterazione funzionale d'organo. L'attiva replicazione virale emergente dai valori dell'HBV-RNA quantitativo - la quale dimostra unicamente la perdurante viremia ed è sprovvista di altro significato clinico - non appare insomma essersi tradotta in danno alcuno (lo stesso dicasi per il valore del fattore reumatoide riportato nel referto ematologico del settembre 2024, ex se indicativo di mera condizione infiammatoria) e, stando alle allegazioni e alla documentazione in atti, non è stata neppure ritenuta tale da consigliare la somministrazione alla ricorrente di alcuna terapia antivirale o di altro genere. Ritenuto per quanto sopra l'omessa prova dell'esistenza di un danno permanente alla salute per equivalenza ascrivibile ad una delle patologie di cui alla categoria 8 della Tabella A acclusa al d.P.R. n. 834/1981, il ricorso va rigettato siccome infondato.
Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla ricorrente soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2741/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 9 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2741/2019 R.G., avente ad oggetto “indennizzo ex art. 1, comma 1, L. 210/92”;
promossa da:
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in C.da Baucino n. 21, C.F. Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Notaro del Foro di Messina, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE contro:
, C.F. , in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2019 esponendo di avere incolpevolmente Parte_1 contratto il virus HBV all'esito di due emotrasfusioni praticatele tra il 10 maggio e il 7 giugno 1982 in occasione del proprio ricovero presso l' di Catania e di avere chiesto, nel Controparte_3 novembre 2011, il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 - ingiustamente denegatole dalla C.M.O. di Messina per tardiva proposizione della domanda amministrativa, giusta verbale Mod. ML/V n. 46 del 18.02.2014 notificatole nel mese di aprile 2014 -, ha chiesto volersi
“annullare e/o caducare il provvedimento della C.M.O. di rigetto dell'istanza e ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo per la 8° categoria di cui alla Tab. A del DPR n. 834/81 proprio come riconosciuto dallo stesso Controparte_1
” e condannare quest'ultimo al pagamento “dei benefici economici di cui all'art. 1, comma
[...] 1, della L. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista e determinata dalla Tabella B allegata alla L. 29.04.1976 n. 117, così come modificata ed integrata dall'art. 8 L. 22.05.1984 n. 111, comprensiva di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27.05.1959 n. 324 e successive modificazioni, per la 8° categoria come stabilito nel verbale della C.M.O.” e di importo risarcitorio a ristoro “di tutti i danni: biologico strettamente inteso, patrimoniale, esistenziale, morfologico, psichico, alla vita di relazione, da perdita di chance, da perdita e/o riduzione della capacità lavorativa e morale per lesioni irreversibili subite e subende dalla al bene Pt_1 costituzionalmente tutelato della salute e dell'integrità psico-fisica”, cagionatile con l'osservato antidoveroso contegno omissivo.
Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda per Controparte_1 decadenza della ricorrente dai reclamati benefici - la stessa avendo dichiarato di avere contratto il virus HBV nel 1982 ed essendo stata resa edotta del contagio già in occasione di ricovero ospedaliero del 1994, con conseguente vano spirare del triennio decadenziale di cui alla L. n. 238/1997 decorrente dall'entrata in vigore di tale legge -, deducendone altresì l'infondatezza nel merito.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.01.2025.
***
Premesso che a mente degli artt. 1, commi primo e terzo, e 3, comma primo, L. n. 210/1992
“chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.//I benefìci di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali” e “i soggetti Part interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV (con corredo di documentazione sanitaria attestante la somministrazione di sangue o emoderivati, le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto e le relative manifestazioni cliniche).// I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”, deve intanto ritenersi che la disattesa domanda amministrativa di indennizzo del 28.11.2011 (non versata in atti, ancorché la produzione ne risulti annunciata in ricorso) sia stata presentata da in Parte_1 ragione del mero riscontro di positività al virus HBVsAg emergente dai referti ematologici scrutinati dalla C.M.O. di Messina e del non meglio precisato e non diagnosticato danno epatico HBV correlato del quale avrebbe appreso conoscenza, all'esito di colloquio clinico con la dott. (della quale non risulta in atti prescrizione terapeutica alcuna), “solo nel corso dell'anno Per_1 2014” (cfr. articolato di prova di cui in ricorso) e al quale ha ancorato il decorso del termine decadenziale di cui alla L. n. 238/1997. Ciò detto, il ricorso non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Le Sezioni Unite della S.C., chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale registrato presso le sezioni semplici in ordine alla sufficienza, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo oggi sub iudice, “di un danno permanente alla salute quale esso sia” o alla necessità “che tale danno permanente presenti una determinata connotazione quantitativa o qualitativa”, hanno invero affermato, previa ricostruzione del complesso quadro normativo e richiamo dei numerosi interventi della Corte Costituzionale in materia, il seguente principio di diritto:
“La L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art.
4. comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità sanitaria. Nella specie la Corte d'Appello di Firenze, in sintonia con il principio di diritto appena affermato, ha recepito le conclusioni della c.t.u. secondo cui l'epatite post- trasfusionale di cui era affetta la sig. C. doveva qualificarsi come di "minima entità" e quindi - pur tenendo conto del "criterio dell'equivalenza" ed in particolare operando una comparazione con le infermità e le menomazioni tabellate - essa non era ascrivibile ad alcuna categoria di quelle previste dalla menzionata tabella A;
il danno biologico poteva quantificarsi nella misura del 5% ed era semmai riconducibile alla tabella B del D.P.R. n. 915 del 1978, non richiamata dal la L. n. 210 del 1992, art. 4, comma 4. Secondo la Corte d'Appello si tratta di epatite cronica a minima attività il cui "danno funzionale è pressoché inesistente" e non consente di valutare la presenza di una malattia che sia inquadrabile in alcuna delle categorie della tabella A). Queste valutazioni contenute nell'impugnata sentenza sono corrette in diritto perché la Corte d'Appello non accede ad una rigida e formale nozione "tabellare" del danno irreversibile, ma tiene conto proprio del criterio di mera equivalenza alle patologie e alle conseguenti menomazioni "tabellate", ma predica al contempo una soglia di danno irreversibile minimo al di sotto del quale non sorge il diritto all'indennizzo. La pronuncia è quindi corretta in diritto.”(cfr. CASS. SS.UU. n. 8064/2010; vedi ex plurimis anche CASS. n. 1635/2012 e CASS. n. 8452/2017, per le quali “ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica da contagio HCV, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, che incidano sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo, in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A”). Nel caso che occupa, va intanto rilevato che il non meglio argomentato giudizio di ascrivibilità tabellare espresso in sede amministrativa dalla C.M.O. di Messina non costituisce affatto riconoscimento del requisito in commento ai fini della relevatio ab onere probandi invocata dalla ricorrente, posto che, giusta consolidato orientamento pretorio della S.C., i verbali della C.M.O. di cui all'art. 4 L. n. 210/1992 - articolazione del , perciò estranea al Controparte_4
resistente - “fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei Controparte_1 fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento” (cfr. CASS. SS.UU. n. 577/2008; CASS. SS.UU. n. 19129/2023; CASS. n. 31191/2024). Nel merito, in disparte gli aspecifici sintomi riferiti dalla ricorrente (“astenia; turbe dispeptiche”), la documentazione sanitaria in atti evidenzia che presentava nel Parte_1 luglio 2013 un “fegato di volume pressoché normale ad ecostruttura addensata” e nel dicembre 2013 valori enzimatici epatici ottimali e un valore di HBV-RNA quantitativo di 330 UI/ml (cfr. referti ematologico ed ecografico richiamati nel verbale della C.M.O.); la ricorrente ha quindi versato in atti, in corso di causa, referto ecografico del 15.10.2024 che attesta “fegato dai margini regolari, volume nella norma, ecostruttura iperecogena come da steatosi di grado moderato. Presenza di alcune cisti biliari semplici a distribuzione ubiquitaria (…). Colecisti di forma e volume regolari, alitisiaca. Vena porta di calibro regolare. (…) Non liquido libero in cavità peritoneale”. Nessuna evidenza - né ora né allora - di necrosi epatocellulare e/o di formazione di tessuto cicatriziale e/o di versamento ascitico e/o di ittero e/o di emorragia gastrica;
nessuna significativa alterazione anatomica;
nessuno scompenso epatico e nessuna alterazione funzionale d'organo. L'attiva replicazione virale emergente dai valori dell'HBV-RNA quantitativo - la quale dimostra unicamente la perdurante viremia ed è sprovvista di altro significato clinico - non appare insomma essersi tradotta in danno alcuno (lo stesso dicasi per il valore del fattore reumatoide riportato nel referto ematologico del settembre 2024, ex se indicativo di mera condizione infiammatoria) e, stando alle allegazioni e alla documentazione in atti, non è stata neppure ritenuta tale da consigliare la somministrazione alla ricorrente di alcuna terapia antivirale o di altro genere. Ritenuto per quanto sopra l'omessa prova dell'esistenza di un danno permanente alla salute per equivalenza ascrivibile ad una delle patologie di cui alla categoria 8 della Tabella A acclusa al d.P.R. n. 834/1981, il ricorso va rigettato siccome infondato.
Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla ricorrente soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2741/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 9 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella