Articolo 110 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 108Articolo 111
Versione
24 ottobre 1942
Art. 110. Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento di una somma da determinare dai propri organi, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.

Nell'esercizio della facolta' consentita dalla disposizione precedente l'Amministrazione ha riguardo all'entita' del fatto e alla personalita' del colpevole.

Il pagamento della somma anzidetta estingue il reato. ma non impedisce l'applicazione della confisca la quale e' disposta con provvedimento dell'Amministrazione dei Monopoli.

Peri delitti di contrabbando aventi per oggetto generi di monopolio di provenienza estera si osservano le disposizioni dell'articolo 141 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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