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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. 836/2021, alla quale è riunita la n. r.g. 12/2022
PROMOSSE DA
, , in persona del legale Pt_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Abrignani del Foro di
Roma, PEC , attore appellante nel giudizio n. Email_1
836/2021.
E DA
in persona dei legali rappresentanti Parte_3 pro tempore, rappresentate e difesa dall'Avv. Gabriele Minelli del Foro di Perugia, PEC
appellante nel giudizio n. 12/2022 r.g.. Email_2
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cesarini, elettivamente domiciliati nel di lui studio in
Perugia, Corso Cavour 20, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 1621/2021, emessa e pubblicata in data 22.11.2021 dal Tribunale di Perugia, in persona della Dr.ssa Giulia Maria Lignani, nel giudizio n. 4903/2017 la quale ha respinto l'opposizione a precetto avanzata da e rigettato le domande avanzate dalla Pt_1 Parte_3
condannandoli in solido alla refusione delle spese di lite.
[...]
CONCLUSIONI
1 note 25.3.2024:si riporta al proprio atto di appello insistendo preliminarmente ancora Pt_1 in questa sede per l'ammissione della CTU tecnico - contabile per accertare la somma realmente dovuta a termini contrattuali dalla debitrice alla banca Parte_3 precettante , in forza del contratto di finanziamento ovvero in subordine precisa le CP_1
conclusioni riportandosi al proprio atto di appello, chiendo che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche.
Note del 27.03.2024:si riporta Parte_3
integralmente ai propri scritti, istanze, richieste e conclusioni ivi formulate nei propri atti difensivi, insistendo in particolar modo per la rimessione della causa in istruttoria in accoglimento delle istanze istruttorie formulate anche in primo grado – ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU – ingiustamente ed immotivatamente denegate dal Giudice di prime cure altresì riproposte e pedissequamente ritrascritte nell'atto di citazione in appello.
In caso di decisione senza istruttoria, precisa le proprie conclusioni così come formulate: 1) sia nel proprio atto di citazione in appello depositato nel giudizio iscritto al n. 12/2022 ovvero “in ogni caso, accogliere il presente appello interposto dalla per i motivi Parte_3 come sopra tutti formulati avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1621/2021 e quindi in riforma della sentenza gravata così provvedere: in via istruttoria rimettere la causa in istruttoria in accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado (ordine di esibizione 210 c.p.c. e CTU) e espressamente riproposte;
nel merito (ferma la validità e piena efficacia della fideiussione prestata da a favore dell' Pt_1 Parte_3
in accoglimento delle domande trasversali ed eccezioni riconvenzionali
[...]
proposte dalla a) accertare e dichiarare che i contratti azionati con l'atto Parte_3 di precetto ivi opposto ai fini della preannunciata azione esecutiva contengono pattuizioni usurarie in violazione dell'art. 644 c.p. per tutti i motivi sopra espressi nel corpo del presente atto;
per l'effetto di quanto accertato e dichiarato: a.1.) accertare e dichiarare che i detti contratti non possono essere posti a base dell'avversa azione esecutiva per i motivi espressi, con ogni conseguente provvedimento;
a.2.) rideterminare il rapporto secondo legge con epurazione di tutte le somme non dovute ai sensi dell'art. 1815, comma secondo c.c., come le stesse risulteranno accertate in corso di causa, con l'aggiunta degli interessi e rivalutazione monetaria da ogni pagamento indebito, tramite apposita CTU e previa acquisizione della documentazione domandata alla banca ex art. 210 c.p.c., accertando l'esatto dare/avere tra le parti per effetto dei pagamenti effettuati e non dovuti da parte della da Parte_3
compensarsi con le somme richieste dall'intimante, e ritenendo quindi la pretesa indicata
2 nell'atto di precetto, oltre che inesigibile, comunque, del tutto indeterminata e/o indeterminabile, con ogni conseguente provvedimento;
a.3.) ritenere, per l'ulteriore effetto, che
l' può legittimamente esercitare gli ulteriori termini stabiliti a proprio Parte_3 favore nei contratti di mutuo non ancora scaduti per i motivi espressi, con ogni conseguente provvedimento;
b) accertare e dichiarare che i contratti azionati con l'atto di precetto ivi opposto ai fini della preannunciata azione esecutiva violano la normativa imperativa dettata dal Testo Unico Bancario (art. 117, in combinato disposto con art. 116 TUB, e normativa regolamentare) e contengono pattuizioni nulle in quanto indeterminate e/o indeterminabili ex art. 1346 c.c. per i motivi espressi;
per l'effetto di quanto accertato e dichiarato: b1) rideterminare il rapporto secondo legge sulla scorta dei criteri indicati in atto con epurazione di tutte le somme non dovute, come le stesse risulteranno accertate in corso di causa, con
l'aggiunta degli interessi e rivalutazione monetaria da ogni pagamento indebito, tramite apposita CTU e previa acquisizione della documentazione domandata alla banca ex art. 210
c.p.c., accertando l'esatto dare/avere tra le parti per effetto dei pagamenti effettuati e non dovuti da parte della da compensarsi con le somme richieste Parte_3 dall'intimante, e ritenendo quindi la pretesa indicata nell'atto di precetto, oltre che inesigibile, del tutto indeterminata e/o indeterminabile, con ogni conseguente provvedimento;
b.2) ritenere, per l'ulteriore effetto, che l' può legittimamente esercitare gli Parte_3
ulteriori termini stabiliti a proprio favore nei contratti di mutuo non ancora scaduti per i motivi espressi, con ogni conseguente provvedimento;
in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze professionali, rimborso forfettario (15%) oltre accessori di legge e spese di lite, del doppio grado di giudizio per effetto dell'accoglimento del presente appello”;
2) sia nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio iscritto al n.
836/2021 (riunito con il giudizio n. 12/2022 r.g.) ovvero “nel merito, in relazione all'impugnazione proposta dall' si conclude perché, occorrendo, venga accertata e Pt_1
dichiarata la validità e piena efficacia della fideiussione prestata da a favore Pt_1
dell' con riferimento ai due Parte_3
contratti di finanziamento del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 (pari ed € 400.000,00) per cui è causa meglio descritti nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, con la conseguente reiezione della domanda proposta sul punto dall'appellante; - si riporta in ogni caso anche alle conclusioni rassegnate con il proprio atto di impugnazione avverso la sentenza di cui è causa, conclusioni che devono
3 intendersi integralmente riportate e trascritte, anche in relazione alle richieste svolte in via istruttoria, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di entrambi i giudizi”, chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
note del 25.3.2024: l'Avv. Gianluca Cesarini, per Controparte_1
l'appellata conclude come alle comparse di costituzione e risposta depositate nei CP_1
due giudizi riuniti nn. 836/2021 e 12/2022, rispettivamente in data 11.05.2022 e 01.06.2022.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 25/07/2017 , quale fideiussore della Pt_1 Parte_3 adiva il Tribunale di Perugia, proponendo opposizione all'atto di precetto per euro
1.001.945,18 (di cui euro 297.003,47 per rate scadute ed insolute dal 31.3.2013 al 30.9.2016 ed euro 709.941,71 per capitale residuo al 16.3.2017, oltre interessi), notificato il 08.06.2017 dalla . Controparte_2
L'atto di precetto ineriva al contratto di finanziamento agrario per atto Notaio di Per_1
Perugia del 20.4.2006, n. rep. 106095, di euro 1.000.000,00, e dell'atto di consolidamento e quietanza datato 29/09/2009, per atto del Notaio Dott. di Perugia n. Rep. Persona_2
116599, munito di formula esecutiva il 11/11/2009, conclusi dalla con la Parte_3 [...]
tramite Banca Toscana S.p.A., con l'intervento Controparte_2
del fideiussore . Pt_1
In precedenza, con contratto del 31/10/2000, l' aveva venduto con patto di riservato Pt_1
dominio ai fratelli e (i due soci della , in Parte_3 Parte_3 Parte_3
ragione di un mezzo ciascuno, alcuni terreni posti in comune di Valfabbrica.
Nella opposizione lamentava in particolare: 1) la inefficacia della garanzia, in quanto la Pt_1 banca aveva avvisato il fideiussore della morosità del debitore oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 7 del contratto di finanziamento;
2) la violazione dell'art. 7 del contratto di finanziamento in relazione all'art. 1944 c.c., in quanto prima di procedere esecutivamente la banca avrebbe dovuto sottoporre a preventiva escussione il patrimonio della società debitrice;
3) l'inosservanza da parte della banca, dell'obbligo di dichiarare preventivamente la volontà di risolvere il contratto, come previsto dall'art. 8; 4) le discrasie e gli errori tra l'importo oggetto del precetto e quelli riportati nei contratti e nelle lettere di sollecito della banca, che rendevano il credito inesigibile, e che non erano state chiarite dalla banca. 5) la probabile concessione da parte della banca, di altri finanziamenti alla quando era in stato di Parte_3
insolvenza, con conseguente venir meno della garanzia ex art. 1956 c.c.; 6) la riconducibilità
4 del debito alla debitrice il che comportava la liberazione di o in Parte_3 Pt_1 ipotesi il diritto di regresso di nei confronti della Pt_1 Parte_3
Concludeva pertanto per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, e in via subordinata per la declaratoria che ogni obbligazione comunque discendente dal contratto di finanziamento restava a carico della della debitrice principale, condannandola a liberare la garante. In subordine accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1950 il diritto di regresso di nei Pt_1
confronti della debitrice principale, con conseguente condanna di quest'ultima a rimborsare a quanto eventualmente corrisposto alla creditrice. Chiedeva ammettersi CTU contabile. Pt_1
Si costituiva nel giudizio di opposizione la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta in data 28.01.2017, chiedendo il rigetto dell'opposizione svolta da
; Pt_1
La si costituiva in giudizio in Parte_3
data 28.12.2017, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Giudice adito, ogni diversa istanza e deduzione disattesa: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) nel merito: - si eccepisce che venga accertata e dichiarata la validità e piena efficacia della fideiussione prestata da a favore dell CP_3 [...] con riferimento ai due contratti di finanziamento Parte_3
del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 (pari ed €
400.000,00) per cui è causa meglio descritti nel corpo dell'atto , ove, con formulazioni Cont pressoché identiche, ha prestato fideiussoria ex art. 1944 c.c. a favore della banca Pt_1
oggi opposta;
- in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale oggi svolta accertare e dichiarare la minore somma dovuta a Controparte_2 dall'odierna opposta in Parte_3 forza ed in conseguenza dell'usurarietà degli interessi di mora pattuiti e praticati con riferimento ai n. 2 contratti finanziamento del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 nonché degli altri rapporti bancari dettagliati nel corpo dell'atto al punto 3) lett. A), B), C), D) ed E) in misura superiore al tasso soglia ex L. 108/96 ed a titolo di interessi debitori non dovuti, commissioni di massimo scoperto, maggior interessi creditori non dovuti e/o superiori al tasso soglia di usura e quali minori commissioni di massimo scoperto dalla data di inizio dei rapporti in oggetto fino alla loro cessazione per i motivi descritti che risulterà in corso di causa anche a seguito di CTU il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- per l'effetto, si eccepisce l'invalidità e/o la nullità delle clausole dei contratti di cui al punto precedente e che non sono dovuti dagli
5 odierni istanti alla gli interessi usurari Controparte_2 praticati;
- altresì, sempre per l'effetto dell'eccezione di nullità e per l'effetto che le somme di cui al punto precedente non possano essere pretese e/o trattenute dalla
[...] ma scomputate e restituite, si eccepisce che il capitale Controparte_2
residuo dei n. 2 finanziamenti per cui è causa è pari alla minor somma che verrà quantificata nel corso del giudizio anche a seguito di CTU il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- infine, stante la natura di nullità parziale con finalità di protezione delle clausole di interessi usurari ex art. 1815, comma 2 c.c. e piena validità delle altre parti dei contratti di finanziamento in oggetto, si eccepisce a favore dei debitori di poter legittimamente esercitare gli ulteriori termini stabiliti a proprio favore nei contratti di mutuo non ancora scaduti;
3) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze professionali, rimborso forfettario (15%) oltre accessori di legge e spese di lite. In via istruttoria: - si chiede, per l'ipotesi di mancato invio della documentazione contabile bancaria come sopra richiesta, che venga emesso ordine di esibizione di tutta la documentazione in possesso della inerente Controparte_2 alla posizione della sia ai n. Parte_3
2 contratti finanziamento del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 nonché degli altri rapporti bancari dettagliati nel corpo dell'atto al punto 3) lett. A), B), C), D) ed E). - si chiede fin d'ora che venga disposta consulenza tecnico contabile al fine di accertare l'usurarietà degli interessi pattuiti e quantificare l'ammontare del tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori e/o a qualunque titolo richiesti e pattuiti, se inferiore o maggiore rispetto al tasso soglia, sia dei n. 2 contratti finanziamento del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 nonché degli altri rapporti bancari dettagliati nel corpo dell'atto al punto 3) lett. A), B), C), D) ed E) e quantificare, per l'effetto, il saldo effettivo finale dare-avere e l'importo eventualmente dovuto dagli attori alla convenuta.
Rigettata l'istanza di sospensiva dell'esecutività del titolo, il giudizio veniva istruito con lo scambio delle memorie ex. art. 183 cpc e con il deposito di documenti.
Con comparsa del 22/04/2021 interveniva nel giudizio ex artt. 111 c.p.c.
[...]
quale beneficiaria del rapporto oggetto di causa, all'esito Controparte_1 dell'operazione di scissione realizzata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
6 Rigettate le istanze istruttorie, il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 17/04/2021, poi rinviata al 20/05/2021. All'esito veniva pronunciata sentenza n. 1621/2021, di rigetto della opposizione.
Con atti notificati rispettivamente il 27/12/2021 e il 30.12.2021 e Pt_1 Parte_3
hanno proposto distinti appelli, iscritti ai nn. r.g. 836/2021 per , e al n. 12/2022 per Pt_1
Parte_3
I motivi di appello di , di seguito riepilogati, ribadiscono nella sostanza le censure mosse Pt_1
in primo grado: a) Obbligo del creditore di segnalare al garante l'inadempimento del debitore entro il termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza delle singole rate. b) decadenza del creditore dalla garanzia per mancato esercizio del diritto di escussione, previsto contrattualmente;
c) violazione da parte della banca delle prescrizioni formali inerenti la declaratoria di risoluzione del contratto;
d) omessa pronuncia o carenza di motivazione del tribunale circa le discrasie esistenti tra l'ammontare del credito di cui all'atto di precetto e gli importi dei precedenti piani di ammortamento e delle lettere di sollecito;
e) probabile erogazione alla da parte della banca di ulteriori finanziamenti nonostante lo stato di Parte_3 insolvenza in cui versava;
f) omessa pronuncia, o carente motivazione in ordine alla domanda di liberazione e in ipotesi di regresso;
g) usurarietà degli interessi pattuiti e della indennità di risoluzione anticipata, in adesione a quanto sostenuto dalla Parte_3
Anche l'appello della è incentrato sulle seguenti censure, che ripropongono Parte_3
critiche già mosse in primo grado. a) usurarietà della indennità di risoluzione anticipata, in adesione a quanto sostenuto dalla b) omessa pronuncia e insufficiente Parte_3
motivazione in ordine alla prospettata nullità parziale del contratto di finanziamento per la indeterminatezza del tasso di interesse e del relativo regime di calcolo;
c) Omessa pronuncia e-
o insufficiente motivazione circa la divergenza tra l'importo azionato esecutivamente e gli importi indicati nei contratti di finanziamento.
si è costituita ritualmente in giudizio, concludendo per il rigetto delle impugnazioni. CP_1
Con ordinanza del 7.7.2022 è stata disposta la riunione della causa n. 12/2022 r.g. alla n.
836/2021.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza telematica del 4.4.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7 Le impugnazioni di e sono fondate e devono essere accolte nei Pt_1 Parte_3 termini e per le ragioni in appresso.
(I)
L'IMPUGNAZIONE DI ISMEA
1. Il primo motivo e la rilevanza della tempestività della segnalazione dell'inadempimento. persistenza della garanzia di . Pt_1
Il primo motivo censura il rigetto della eccezione relativa alla caducazione della fideiussione a causa della violazione dell'art. 7 del contratto, in base al quale la banca avrebbe dovuto comunicare formalmente a il mancato pagamento delle rate della società mutuataria Pt_1 entro 45 giorni dalla scadenza di ciascuna. Malgrado le comunicazioni inerenti il mancato pagamento fossero pervenute fuori da tale termine, la sentenza di primo grado ha a torto ritenuto tale circostanza irrilevante, atteso che, indipendentemente da tale previsione, l'unica condizione essenziale per dichiarare la risoluzione del contratto ed esigere l'intero era la segnalazione del mancato pagamento della rata. L'appellante ritiene invece che l'art. 7 del contratto consideri la comunicazione entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della rata condizione essenziale di efficacia della garanzia. La violazione di tale termine perentorio determinerebbe quindi la estinzione della garanzia.
Il motivo è privo di fondamento.
L'art. 7 del contratto di finanziamento e fideiussione stabilisce che […] Entro 45
(quarantacinque) giorni dalla scadenza della prima e di ogni successiva rata del mutuo concesso l'Istituto di credito si impegna a dare comunicazione al Servizio Amministrativo e al
Servizio Legale dell' del mancato pagamento, al fine di consentire il versamento della Pt_1 rata non pagata e di evitare la risoluzione e la conseguente escussione della fidejussione per
l'intero credito residuo.
La comunicazione dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r., a mezzo telefax o altra comunicazione telematica prevista dalla legge.
Tale condizione è essenziale per la validità del consenso dell' al rilascio della propria ed Pt_1
efficace garanzia fidejussoria”.
Il superamento del termine di 45 giorni è fuori questione, in quanto la comunicazione del mancato pagamento delle rate scadute dal 31.3.2013 al 31.3.2014 è del 5.6.2014, mentre per le rate insolute dal 31.3.2015 al 30.9.2015 è del 26.11.2015, e per le rate del 31.3.2016 e del
30.9.2016 reca la data del 5.1.2017, ricevuta il 16.1.2017 (cfr all. 2,3,4 ). Pt_1
8 Alle predette comunicazioni l' ha risposto con le lettere del 21.03.2016 e 12.04.2017, Pt_1 con cui ha negato il pagamento non per il mancato superamento del termine, ma adducendo che la Banca non aveva inviato la preventiva richiesta di pagamento al debitore principale.
Obiezione non fondata, visto che la aveva inviato all' le lettere CP_2 Parte_3
raccomandate a.r. in data 12.07.2013, 24.02.2014, 05.01.2017 e 22.03.2017 (docc. nn. 5 – 10 nel fascicolo di parte primo grado). CP_1
Il ragionamento del primo giudice va esente da censure, in quanto la condizione essenziale per l'efficacia della fideiussione è il ricevimento, da parte dell' , della comunicazione del Pt_1 mancato pagamento da parte del debitore principale, mentre il rispetto del termine di 45 giorni è privo di rilevanza nell'assetto di interessi delle parti, tanto che anche sotto il profilo formale non è definito né perentorio né essenziale. Indipendentemente dal superamento del termine, la comunicazione ha esclusivamente lo scopo di consentire al garante di provvedere al pagamento della rata, evitando la risoluzione di diritto e la decadenza dal termine, con conseguente richiesta dell'intero da parte della banca creditrice.
2. Il secondo motivo e il beneficio di escussione di cui all'art. 1944 c.c..
Il secondo motivo critica la sentenza in quanto ha respinto la eccezione inerente il beneficio di escussione di cui all'art. 1944 c.c., ritenuto assente dal Tribunale.
A dire dell' , in base all'art. 7 del contratto di finanziamento, il Monte dei Paschi di Siena Pt_1
spa avrebbe preventivamente dovuto dimostrare l'infruttuosità della escussione del debitore principale in virtù del richiamo dell'art. 1944 c.c.. Parte_3
La doglianza non ha consistenza, in quanto il beneficio di escussione non è contrattualmente previsto.
In primo luogo, dagli artt. 7 del contratto del 20.09.2006 e 3 del contratto del 29.09.2009 , risulta che l' “si obbliga in solido” con la parte finanziata. Tale disposizione non prevede Pt_1
pertanto alcun beneficium excussionis. Viceversa, stabilisce espressamente che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, come previsto dall'art. 1944 c.c., secondo cui: “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”.
Unica condizione posta in contratto è l'inoltro di una formale istanza al debitore principale prima della richiesta di adempimento al fideiussore (“previa formale istanza rivolta al debitore principale”), ma tale obbligo nulla ha a che vedere con il beneficio di escussione prevista dall'art. 1944 comma 2 c.c.. Ottemperando a tale obbligo la aveva inviato all' CP_2 Parte_4
[.. le lettere raccomandate a.r. del 12.07.2013, 24.02.2014, 05.01.2017 e 22.03.2017
[...]
(docc. nn. 5 – 10 AMCO primo grado di giudizio), in cui aveva richiesto il pagamento.
In ogni caso, anche concedendo per mera ipotesi la sussistenza del beneficio di escussione, la sua efficacia deve essere esclusa in quanto, costituendosi in giudizio l' non ha indicato, Pt_1
come previsto dall'art. 1944 c.c. i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione.
3. Il terzo motivo e le modalità di esercizio della risoluzione del contratto da parte della banca.
Nel terzo motivo lamenta la erroneità dell'assunto del primo giudice, secondo cui, Pt_1 stante l'inadempimento al pagamento di una pluralità di rate, la banca aveva correttamente risolto il contratto di finanziamento, in assenza di specifiche formalità.
L'appellante osserva al contrario che l'art. 8 del contratto dispone che, per avvalersi della risoluzione di diritto, la banca avrebbe dovuto dichiarare preventivamente di avvalersi di tale rimedio e della decadenza dal beneficio del termine, come previsto dall'art. 1456 c.c., dichiarazioni del tutto assenti.
La censura non ha consistenza.
3.1 L'art. 8 del contratto di finanziamento prevede che “l'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria ai sensi degli artt. 2, 5 e 7 del presente contratto e/o il verificarsi di taluna delle condizioni previste nell'allegato capitolato darà facoltà alla Banca di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto e/o dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.”. Tale clausola richiama il capitolato allegato al contratto, il cui art. 5 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo) elenca i casi in cui può avvalersi di tale facoltà. CP_2
L'art. 6 (Conseguenza della risoluzione contrattuale e/o della decadenza dal beneficio del termine) al terzo periodo prevede:“quanto sopra, senza necessità per la Banca di avvertire la
Parte mutuataria e gli eventuali “terzi garanti”, agendo senza bisogno di alcuna preventiva formalità sia nei confronti della Parte mutuataria stessa che degli eventuali garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni”.
3.2 Se in base all'art. 6, in presenza dell'inadempimento, il creditore era legittimato a notificare l'atto di precetto nei confronti dell'obbligato principale e del garante, non è marginale rilevare come, prima di intimare il pagamento, il creditore avesse ripetutamente preavvertito il debitore e il fideiussore del proprio recesso.
10 Nella missiva del 05.01.2017 la banca aveva, avvertito il debitore principale e il fideiussore che qualora entro e non oltre il 29.1.2017 non avessero pagato l'importo di euro 322.595,38, si sarebbe riservata di risolvere il contratto.
Inoltre, dopo avere sollecitato il pagamento con le missive di cui al paragrafo 2 e con lettera
PEC in data 09.03.2017, la aveva di nuovo comunicato a la propria intenzione di CP_2 Pt_1
risolvere il contratto, confermandola nella lettera raccomandata del 22.03.2017 inviata ad via PEC in data 23.03.2017, con la quale aveva comunicato la risoluzione del contratto e Pt_1
la decadenza dal beneficio del termine, elencando le rate non pagate e l'importo totale dovuto pari a a € 1.093.458,24.
Tre mesi dopo la banca aveva infine notificato l'atto di precetto, nel quale ribadiva la volontà di avvalersi della clausola risolutiva e di decadenza dal termine.
4. Il quarto motivo, le discrasie contabili e il conteggio delle somme precettate. La rideterminazione del credito.
Il quarto motivo lamenta che il primo giudice ha rigettato, reputandole sommarie e generiche, le contestazioni mosse dall ai conteggi riportati dalla banca. Pt_1
L'appellante osserva che la banca non avrebbe fornito chiarimenti alle seguenti contraddizioni.
a) nella comunicazione del 9.4.2013 la banca aveva sollecitato il pagamento di euro 55.045,91, mentre nell'oggetto il debito era stato individuato in euro 38.228,10. Nella lettera del 5.6.2014 per la medesima rata del 31.03.2013 viene indicato il diverso importo di euro 30.413,13. Nei documenti sub 3 e 4 allegati alla memoria 2, l'importo della rat viene individuato in euro
29.760,29. b) i documenti 3 e 4 riporterebbero un saldo debitorio totale di a euro 953.977,54, Cont mentre l'importo richiesto da nel precetto, pari a euro 1.001.945,18, di cui euro
297.003,47 per rate scadute e insolute dal 31.3.2013 al 30.09.2016., euro 709.941,71 quale capitale residuo.
Secondo il credito residuo sarebbe quindi pari a euro 634.848,54 contro i 709.941,71 Pt_1
della banca. La somma delle rate insolute sarebbe pari a euro 241.333,9 contro 297.003,47 della banca, e gli interessi contrattuali dal 30.9.2016 (data della decadenza) al 16.3.2017, risultano pari a euro 6.172,38 contro i 7.418,30 indicati dalla banca. La penale per la risoluzione contrattuale risulta pari a euro 43.923,81 contro i 56.395,34 richiesti dalla banca.
In conclusione, pur essendo state pagate le rate dal 30.09.2006 al 31.03.2013, l'importo sarebbe superiore al finanziamento.
11 Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che tali contraddizioni non avrebbero determinato la nullità o la inesigibilità del credito, considerato che le clausole contrattuali erano state accettate dalla
Parte_3
ha inoltre eccepito l'applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 Pt_1
c.c., e la indeterminatezza delle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi e di mora di cui agli artt. 4,5 6 del contratto di finanziamento.
Chiede pertanto ammettersi CTU tecnico contabile in ordine ai reali rapporti di dare avere fra Cont la e il debitore principale Parte_3
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
4.1 Gli importi indicati nell'atto di precetto del 12.6.2017 corrispondono a quelli indicati nel patto aggiuntivo sottoscritto il 23.08.2012 esclusivamente dalla e dal Monte Parte_3
dei Paschi, senza l'assenso del garante.
In proposito il Monte dei Paschi di Siena osserva che, non avendo più pagato le rate in scadenza dal 31.03.2013 in poi, il 23.08.2012 la aveva sottoscritto un atto aggiuntivo Parte_3
Cont di ristrutturazione (doc. 11 , che sospendeva la quota capitale della rata scaduta il
30.09.2011, e prevedeva il pagamento dei soli interessi per le rate scadenti il 31.03.2012 e il
30.09.2012 (doc. n. 11 Monte dei Paschi di Siena).
Tale accordo, modificativo di quello del 2006 e del consolidamento del 2009, è tuttavia inefficace, sotto il profilo esecutivo, nei confronti di , come pure della Pt_1 Parte_3
per le seguenti ragioni.
a) in primo luogo è estranea a tale contratto, concluso tra la e il Pt_1 Parte_3
Monte dei Paschi di Siena spa. Pertanto l'accordo del 2012 non può produrre effetto nei suoi confronti, per la natura sostanziale delle modifiche di cui al punto seguente;
b) malgrado l'art. 2 ne escluda la natura novativa, l'art. 1 del contratto del 2012, a parziale modifica dell'art. 4 e dell'all. D del finanziamento del 20.04.2006, prevede per gli interessi corrispettivi un aumento dello spread dall'1,80 al 2,50 %, con conseguente aumento del costo del mutuo. Pur dovendosi escludere la novazione per la natura quantitativa della modifica
(Cass. n. 1218/2008), tale previsione modifica il costo del credito del contratto originario.
c) l'accordo modificativo del 2012 è stato concluso con una scrittura privata semplice. Sul punto va rilevato che la rinegoziazione, quale modificazione contrattuale, deve avere la stessa forma del contratto al quale accede (in argomento Cass. Civ. n. 14730 del 14/11/2000; Cass.
Civ. n. 1609 del 18/02/1994; Cass. 24 giugno 1992, n. 7752). E poiché i contratti di mutuo bancario, per valere come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c. 2 c.p.c., devono avere la
12 forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, per assumere efficacia di titolo esecutivo le modifiche avrebbero imposto l'adozione della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.
d) Infine l'atto di precetto aziona un importo superiore rispetto a quello dovuto in base al finanziamento del 2006, senza dare atto delle modificazioni del 2012, e risulta preceduto dal contratto di finanziamento del 2006 e dai piani di ammortamento del 2006 e del 2009, ma non dall'accordo modificativo del 2012.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, stante la natura sostanziale delle modifiche apportate dall'accordo del 2012, gli importi da esso derivanti non potevano essere azionati direttamente con l'atto di precetto, azionabile solo per i contratti di finanziamento del 2006 e del 2009 e ai relativi piani di ammortamento.
Eventuali incrementi del credito derivanti dall'accordo modificativo del 2012 potevano essere azionati dalla banca nei confronti della con un ordinario processo di Parte_3
cognizione.
4.2 Alla stregua delle considerazioni che precedono, il credito azionabile esecutivamente nella presente procedura deve essere rideterminato in base all'accordo del 2006 e al piano di ammortamento derivante dal consolidamento del 2009, che hanno piena efficacia nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
La eccessività della somma precettata non travolge infatti il precetto per intero, determinando la sua nullità, ma dà luogo solamente alla riduzione (ad opera del Giudice) della somma domandata nei limiti di quella dovuta. La S. C. è infatti costante nell'affermare che la non debenza di una parte soltanto della somma portata nell'atto di precetto non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Civ. n. 20238 del 22/07/2024, la quale ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato;
nello stesso senso
Cass. n. 7207/2014 Cass, 27032/2014; Cass. 5515/2008).
4.3 Pertanto il credito residuo deve essere rideterminato in base al piano di ammortamento del 18.09.2009, correlato al consolidamento del mutuo.
Secondo tale piano il capitale residuo alla data del 30.09.2016 risulta pari a euro 654.421,70.
13 Gli interessi corrispettivi sulle rate insolute, calcolati in base all'All. D, sono determinati nei seguenti importi.
31.03.2013, capitale 22.920,51, interessi al tasso del 2,70 %, euro 2.190,57
30.09.2013, capitale 23.464,87, interessi al tasso del 2,70 %, euro 2.561,98
31.03.2014, capitale 24.022,16, interessi al tasso del 2,50%, euro 2.727,99
30.09.2014, capitale 24.592,69, interessi al tasso del 2,50 %, euro 3.410,97
31.03.2015, capitale 25.176,77, interessi al tasso del 1,90 %, euro 2.561,29
30.09.2015, capitale 25.774,72, interessi al tasso del 1,90 %, euro 2.959,79
31.03.2016, capitale 26.386,86, interessi al tasso del 1,80 %, euro 3.108,72
30.09.2016, capitale 27.013,55, interessi al tasso del 1,80 %, euro 3.426,35
Totali euro 22.947,66.
Le rate di capitale dal 31.03.2013 al 30.09.2016, maggiorate degli interessi moratori fino alla data di notificazione dell'atto di precetto, al tasso corrispondente al TEGM del periodo maggiorato del 48 %, rideterminate come segue, sono pari a totali euro 272.107,3 (= rate euro
199.352,13 + interessi moratori su rate capitale euro 72.755,17):
31.03.2013, capitale 22.920,51, interessi al tasso del 15,49 % 14.853,26, totale euro 37.773,77
30.09.2013, capitale 23.464,87, interessi al tasso del 15,49 % 13.383,69, totale euro 36.848,56
31.03.2014, capitale 24.022,16, interessi al tasso del 15,77 % 12.060,27, totale euro 36.082,43
30.09.2014, capitale 24.592,69, interessi al tasso del 15,77 % 10.006,48, totale euro 34.599,17
31.03.2015, capitale 25.176,77, interessi al tasso del 15,54 % 8.153,12, totale euro 33.329,89.
30.09.2015, capitale 25.774,72, interessi al tasso del 15,54 % 6.737,78, totale euro 32.512,30
31.03.2016, capitale 26.386,86, interessi al tasso del 15,27 % 4.757,85, totale euro 31.144,71
30.09.2016, capitale 27.013,55, interessi al tasso del 15,27 % 2.802,72, totale euro 29.816,27.
Il totale delle rate è di euro 295.054,96 (199.352,13 + 22.947,66 + 72.755,17).
Il totale complessivo (654.421,70 + 295.054,96) è quindi di euro 949.476,66.
Detratto il versamento di euro 10.000,00, di cui viene dato atto nell'atto di precetto, la somma dovuta è pari a euro 939,476,66.
4.4 La contestazione della applicazione di interessi anatocistici è generica e priva di fondamento, come dimostra il fatto che l'ultimo periodo dell'art. 6 del contratto di finanziamento, relativo agli interessi di mora, prevede che “non sarà effettuata la capitalizzazione periodica”.
4.5 In relazione alla pretesa indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi, l'art. 4 del contratto di finanziamento specifica chiaramente che gli interessi applicati fino alla
14 scadenza del 30.09.2006 sono al tasso del 4,75%, mentre per il periodo successivo rimanda al regolamento allegato alla lettera D, intitolato, nel quale i tassi applicati al finanziamento sono chiaramente disciplinati. Sulla scorta di quanto precede, le contestazioni avversarie riguardanti la correttezza degli importi richiesti dalla nella loro genericità, si confermano mere CP_2
doglianze strumentali e prive di fondamento.
Per il resto si rinvia al par. II.2 relativo alla impugnazione della Parte_3
5. Sulla erogazione di finanziamenti in presenza di situazioni di difficoltà del debitore principale.
Nel quinto motivo l'appellante lamenta la assenza di motivazione della sentenza rispetto a un ulteriore motivo di opposizione, inerente la concessione al debitore principale di una pluralità di finanziamenti in presenza di difficoltà economiche note alla banca, senza autorizzazione del fideiussore. Ne deriverebbe la decadenza dalla garanzia e la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Malgrado la sentenza non si sia pronunciata sul punto, la critica è infondata, in quanto formulata genericamente e senza indicazione delle linee di credito asseritamente erogate, segnatamente a fronte della contestazione del secondo il Controparte_4
quale la debitrice principale al di fuori del contratto che occupa, non ha avuto altri rapporti con la . Controparte_4
6. Il sesto motivo e l'omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria del diritto di regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale e sulla liberazione del garante.
Il sesto motivo lamenta l'omessa pronuncia o la carenza di motivazione sulla domanda di liberazione e di regresso del fideiussore nei confronti della con condanna di Parte_3
quest'ultima a corrispondere ad quanto eventualmente corrisposto alla intimante per Pt_1
capitale, interessi, spese e altro. La sentenza si sarebbe infatti limitata ad affermare che l' era garantito nei confronti dei Sigg.ri da un patto di riservato dominio sugli Pt_1 Parte_3
immobili da essi acquistati con il finanziamento.
L'appellante richiama in proposito l'art. 3 del contratto di finanziamento, evidenziando come il patto di riservato dominio non potrebbe essere azionato, in quanto a tale contratto la Parte_3 sarebbe regolarmente adempiente.
[...]
La domanda è fondata per quanto attiene al regresso anticipato, infondata in ordine alla liberazione del fideiussore.
15 6.1 La sentenza ha errato nel ritenere dirimente la presenza del patto di riservato dominio sui terreni venduti dall' alla in quanto tale operazione non ha attinenza Pt_1 Parte_3 con il finanziamento erogato.
Quanto al regresso anticipato la Corte ritiene che possa applicarsi il principio secondo cui, sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il "solvens" pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo (Cass. Civ. n. 2469 del 19/02/2003). Il principio trova applicazione quando, come nella specie, vi sia un "simultaneus processus" sul credito principale che giustifichi, in termini di economia di giudizi, la contemporanea pronuncia sul credito di regresso e sia definitivamente accertata, a carico del condebitore che chiede la condanna condizionale, la pretesa del credito
(Cass. Civ. n. 297 del 13/01/1994).
La domanda di regresso anticipato viene quindi accolta.
6.2 Deve essere invece respinta la richiesta di liberazione del fideisussore, in quanto come detto non risulta dimostrato alcun pagamento, né, come previsto dall'art. 1956 c.c. la erogazione al debitore di prestiti, pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
7. Sulla usurarietà della indennità di risoluzione del contratto. Rinvio alla trattazione dei motivi di impugnazione della Parte_3
Nel settimo motivo, con considerazioni sovrapponibili a quelle della Controparte_5
l'appellante lamenta la usurarietà degli interessi legali e la necessità di disporre CTU contabile per il relativo accertamento.
La sentenza, affermando che secondo la il superamento del tasso soglia si Parte_3
ricaverebbe dalla somma degli interessi moratori all'indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto, ha travisato il contenuto della relazione del consulente di parte della Parte_3
Ulteriore errore di giudizio è dato dall'assunto secondo cui il consulente dell' Parte_5
[.. non avrebbe dimostrato se in concreto l'indennizzo addebitato dalla banca fosse di tale entità da determinare il superamento del Tasso soglia.
In ordine a tale motivo si rinvia alla trattazione dei motivi di appello della Parte_3
(II)
L'IMPUGNAZIONE DELLA Parte_3
1. Sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 644 cpc e della Legge n. 106 del 1998, dell'art.
1 D. L. 29. 12.2000 n. 394 con L. n. 24 del 2001 e dell'art. 1815 e sulla illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
Il primo motivo di impugnazione dell' censura il rigetto della domanda di Parte_3
nullità del finanziamento per violazione dell'art. 644 c.p.. Il Tribunale, travisando il contenuto della consulenza della ha ritenuto che secondo la debitrice il superamento Parte_3
del tasso soglia risulterebbe dalla somma degli interessi moratori all'indennizzo per la risoluzione anticipata, senza tuttavia la prova dell'effettivo superamento in concreto del tasso soglia di usura, da parte di tale pattuizione.
La perizia di parte non ha sommato gli interessi di mora all'indennizzo per risoluzione anticipata, ma ha considerato esclusivamente tale indennizzo, previsto all'art.
8. Inoltre la esigibilità in concreto non rileva, in quanto l'art. 644 c.p. prevede che il reato di usura si consumi con la pattuizione e la promessa di interessi, non essendo necessaria la dazione. Per cui, come afferma consolidata giurisprudenza, la verifica del superamento o meno del limite legale va effettuata ex ante sulla base di quanto pattuito nel momento della stipulazione del contratto, e non anche ex post.
Pertanto, nel ritenere irrilevante tale costo, il Tribunale ha violato l'art. 644 c. 4 c.p. il quale prevede che tutte le componenti economiche debbano concorrere ai fini della determinazione del tasso effettivo globale del finanziamento (TEG), comprendendovi ogni altra utilità o altri vantaggi usurari, e quindi anche la indennità per la risoluzione contrattuale.
Conclude pertanto chiedendo che, previa acquisizione ai sensi dell'art. 210 cpc della documentazione contabile ed espletamento di CTU. la Corte di appello accerti il vizio originario dei contratti azionati per la violazione dell'art. 644 c. p., eliminando, ex art. 1815 c. 2 c.c. tutti gli interessi e oneri pagati indebitamente dalla Parte_3
La censura non ha pregio.
1.1 Secondo l'opinione dominante della giurisprudenza di merito, condivisa dalla Corte, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non può tenersi conto né della commissione per
17 l'anticipata estinzione del mutuo, né dalla penale per la risoluzione o per l'inadempimento, la cui funzione, tesa a compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, è collegata solo indirettamente all'erogazione del credito e non rientra tra i flussi di rimborso.
Non si è quindi di fronte a una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito).
In entrambi i casi di estinzione (per volontà del cliente o per volontà della banca) si tratta di esborsi conseguenti alla iniziativa delle parti contrattuali, successive alla conclusione del contratto di mutuo, che non può determinare l'usurarietà genetica del tasso di interesse. Un vizio genetico del contratto deve essere invece rilevabile sulla scorta delle clausole contrattuali
(effetto diretto), non in relazione alla fase esecutiva del rapporto. Includendo la penale o la commissione per la risoluzione anticipata nel calcolo del tasso soglia il giudice finirebbe per fare dipendere la valutazione dell'invalidità per illiceità del contratto da accadimenti attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione.
Le stesse “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” di Banca d'Italia affermano che le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
Anche la Suprema Corte ha del resto affermato che la penale non entra a far parte del calcolo del TEG [(cfr. Cass., 17 aprile 2023, n. 13228, in motivazione: «È ben vero che, a mente della l.
108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento». Ciò in coerenza con il c.d. principio di simmetria, secondo cui non sono
18 accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ex multis Cass., Sez. Un. n. 16303/2018; Cass. n.
1464/2019; Cass. n. 8109/2022)].
2. Il secondo motivo. Sulla violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione agli artt. 1346, 1284,
1425 c.c., nonché in relazione all'art. 117 coma 4 e 7 TUB. Travisamento dei fatti di causa.
Il secondo motivo censura la sentenza in quanto, sorvolando sulle questioni sollevate, ha affermato che tutte le altre domande della si risolvono in lacune, Parte_3
ambiguità e contraddizioni, che non implicherebbero alcuna nullità, essendo superabili con gli ordinari strumenti interpretativi. L'appellante osserva invece che tali questioni ineriscano a vizi dell'oggetto e del contenuto, da cui deriverebbe la nullità del finanziamento.
L'appellante ribadisce in proposito la indeterminatezza ex art. 1346 c.c. delle pattuizioni e delle condizioni di prestito, e la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto:
a) l'art. 4 del contratto del 20.04.2006 indicherebbe solo il tasso di interesse nominale annuo
(TAN), pari al 4,75 % sino al 30.09.2006, poi fissato nel 1,80 % in più rispetto all'Euribor 6 mesi rilevato su 365 giorni, senza indicare il regime di calcolo degli interessi (semplice o composta) e il tasso annuo effettivo. L'art. 5 del contratto prevede poi la restituzione del finanziamento entro il 31.03.2026 con il pagamento di rate con quote capitale e interessi, senza specificarne distintamente l'ammontare. Anche il piano di ammortamento sarebbe fittizio, in quanto indica solo il capitale ma non la quota interessi applicata a ciascuna rata.
b) il contratto non riporta il tasso annuo effettivo (TAE) richiesto dall'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000. Ne deriverebbe la violazione delle prescrizioni di trasparenza imposte dagli artt.
115, 116 e 117 TUB e successive integrazioni. Di conseguenza, in base all'art. 117 c. 7 TUB, troverebbe applicazione l'interesse semplice di cui all'art. 821 c.c., Inoltre, sulle somme pagate in via anticipata vanno riconosciuti i tassi sostitutivi dei BOT.
Il motivo non ha consistenza.
2.1 Quanto ai rilievi genericamente svolti dall'appellante rispetto alla mancata indicazione del regime di calcolo degli interessi ed al piano di ammortamento, le Sezioni Unite, pronunciandosi in materia di mutuo bancario, a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, hanno di recente chiarito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di
19 credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 29/5/2024 n. 15130). Inoltre, una volta escluso il fenomeno anatocistico, la mancata specificazione del regime finanziario adottato per il calcolo del piano di ammortamento non comporta l'indeterminatezza della pattuizione, in quanto il contraente può desumere, dalla combinazione del contenuto contrattuale e dal piano di ammortamento,
l'ammontare delle rate da restituire, comprensive di capitale e interessi, in quanto specificamente indicati, e in quale misura sarebbe stato abbattuto periodicamente il capitale
(Corte appello Firenze n. 2214/2023; Corte appello Firenze n. 1447 del 2023, Corte appello
Firenze n. 1604 del 2023; Corte appello Brescia n. 460 del 2023).
In sostanza non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché il piano di ammortamento, attraverso cui si predispone l'assetto inerente la restituzione del capitale, combinato con la determinazione contrattuale degli interessi percentualizzati per ogni singola scansione di pagamento, rappresenta una clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti (Cass. n. 5703 del 2002; Cass. n. 2352 del 1981).
2.2 Da ultimo, non ha fondamento la censura inerente la mancata indicazione del TAE, in quanto riguardo ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto il TAE (Corte di Appello di Bari, sez. II, n. 1477 del 18/08/2021,
Corte appello Torino 5.5.2020). Il predetto art. 6 Delibera CICR 9.2.2000 prevede infatti la necessità di indicare in contratto « il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione » nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. Tale disposizione, è argomentato, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.
3. Violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia.
Il terzo motivo censura la sentenza per omessa pronuncia sulla discrasia tra le somme richieste nel precetto e quelle risultanti dal contratto di finanziamento, con conseguente rigetto della istanza di ammissione della CTU contabile.
L'appellante osserva che con l'atto di precetto la banca ha richiesto il pagamento dell'importo di euro 1.001.945,18 per i seguenti titoli: rate insolute euro 297.003,47, capitale residuo al
16.3.2017 euro 709.941,71.
Ad avviso di parte appellante tali somme non trovano corrispondenza rispetto ai dati che emergono dai contratti, in quanto:
20 a) le otto rate scadute dal 31.3.2015 al 30.09.3026 per complessivi euro 297.003,47 non risultano indicate in maniera analitica, ma corrispondono mediamente all'importo di euro
37.125,43 ciascuna, quindi corrispondono a importi assai superiori a quello che la mutuataria avrebbe dovuto pagare;
b) in base al piano di ammortamento allegato all'atto di quietanza del 29.9.2009 il capitale residuo alla data del 16.3.2017 risulta essere di 654.421,70, e non di euro 709.941.71 come indicato nell'atto di precetto, con una differenza a danno della mutuataria di euro 55.520,00.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per omessa pronuncia, o comunque viziata per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 132 cpc e
111 Costituzione, data l'assenza di motivazione in ordine agli ulteriori rilievi della Parte_3
e della .
[...] Pt_1
Il motivo deve ritenersi fondato, per le medesime considerazioni espresse al par. 4 in relazione alla impugnazione di . Pt_1
Come già precisato al paragrafo 4, il totale complessivo dovuto (654.421,70 + 295.054,96) è di euro 949.476,66. Detratto il versamento di euro 10.000,00, di cui viene dato atto nell'atto di precetto, la somma dovuta è pari a euro 939,476,66.
(III)
CONSIDERAZIONI FINALI E REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
Il gravame deve essere in parte accolto nei termini sopra esposti.
Ne deriva che, in accoglimento dell'opposizione ad esecuzione, l'importo azionato nell'atto di precetto deve essere ridotto a euro 939,476,66.
La deve essere condannata in via di regresso, alla restituzione di quanto Parte_3 versato da , subordinatamente al comprovato pagamento da parte dell'appellante Pt_1
. Pt_1
Vengono respinte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti in soli- do, stante la identità di interessi articolati nella difesa. L'accoglimento parziale dell'opposizione e la riduzione dell'importo del credito giustificano tuttavia la compensazione per un quinto del- le stesse.
I compensi professionali sono commisurati allo scaglione di riferimento, da euro 520.000,01 a euro 1.000.000,00.
P.Q.M.
21 LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1621/2021 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in totale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) accoglie l'opposizione all'esecuzione per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara che la somma dovuta dagli opponenti in forza dei titoli esecutivi (finanziamento agrario del 20 Aprile
2006, consolidato il 29 Settembre 2009) azionati in loro danno dalla creditrice
[...]
già per le imprese, ammonta alla Controparte_1 Controparte_2 complessiva somma di € 939,476,66 alla data della notifica dell'atto di precetto;
2) Condanna in via di regresso, alla Parte_3
restituzione in favore di di quanto sarà da questa versato alla convenuta appellata per Pt_1
le causali di cui alla parte motiva del presente provvedimento, subordinatamente al comprovato pagamento da parte dell'appellante e alla quietanza della Pt_1 [...]
già . Controparte_1 Controparte_2
3) compensa per un quinto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e condanna e Pt_1 in solido alla refusione in favore della Parte_3 convenuta appellata dei quattro quinti residui di dette spese, che vengono complessivamente liquidate per il primo grado in euro 14.600,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15
%.
Perugia, camera di consiglio del 17.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
22
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. 836/2021, alla quale è riunita la n. r.g. 12/2022
PROMOSSE DA
, , in persona del legale Pt_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Abrignani del Foro di
Roma, PEC , attore appellante nel giudizio n. Email_1
836/2021.
E DA
in persona dei legali rappresentanti Parte_3 pro tempore, rappresentate e difesa dall'Avv. Gabriele Minelli del Foro di Perugia, PEC
appellante nel giudizio n. 12/2022 r.g.. Email_2
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cesarini, elettivamente domiciliati nel di lui studio in
Perugia, Corso Cavour 20, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 1621/2021, emessa e pubblicata in data 22.11.2021 dal Tribunale di Perugia, in persona della Dr.ssa Giulia Maria Lignani, nel giudizio n. 4903/2017 la quale ha respinto l'opposizione a precetto avanzata da e rigettato le domande avanzate dalla Pt_1 Parte_3
condannandoli in solido alla refusione delle spese di lite.
[...]
CONCLUSIONI
1 note 25.3.2024:si riporta al proprio atto di appello insistendo preliminarmente ancora Pt_1 in questa sede per l'ammissione della CTU tecnico - contabile per accertare la somma realmente dovuta a termini contrattuali dalla debitrice alla banca Parte_3 precettante , in forza del contratto di finanziamento ovvero in subordine precisa le CP_1
conclusioni riportandosi al proprio atto di appello, chiendo che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche.
Note del 27.03.2024:si riporta Parte_3
integralmente ai propri scritti, istanze, richieste e conclusioni ivi formulate nei propri atti difensivi, insistendo in particolar modo per la rimessione della causa in istruttoria in accoglimento delle istanze istruttorie formulate anche in primo grado – ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU – ingiustamente ed immotivatamente denegate dal Giudice di prime cure altresì riproposte e pedissequamente ritrascritte nell'atto di citazione in appello.
In caso di decisione senza istruttoria, precisa le proprie conclusioni così come formulate: 1) sia nel proprio atto di citazione in appello depositato nel giudizio iscritto al n. 12/2022 ovvero “in ogni caso, accogliere il presente appello interposto dalla per i motivi Parte_3 come sopra tutti formulati avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1621/2021 e quindi in riforma della sentenza gravata così provvedere: in via istruttoria rimettere la causa in istruttoria in accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado (ordine di esibizione 210 c.p.c. e CTU) e espressamente riproposte;
nel merito (ferma la validità e piena efficacia della fideiussione prestata da a favore dell' Pt_1 Parte_3
in accoglimento delle domande trasversali ed eccezioni riconvenzionali
[...]
proposte dalla a) accertare e dichiarare che i contratti azionati con l'atto Parte_3 di precetto ivi opposto ai fini della preannunciata azione esecutiva contengono pattuizioni usurarie in violazione dell'art. 644 c.p. per tutti i motivi sopra espressi nel corpo del presente atto;
per l'effetto di quanto accertato e dichiarato: a.1.) accertare e dichiarare che i detti contratti non possono essere posti a base dell'avversa azione esecutiva per i motivi espressi, con ogni conseguente provvedimento;
a.2.) rideterminare il rapporto secondo legge con epurazione di tutte le somme non dovute ai sensi dell'art. 1815, comma secondo c.c., come le stesse risulteranno accertate in corso di causa, con l'aggiunta degli interessi e rivalutazione monetaria da ogni pagamento indebito, tramite apposita CTU e previa acquisizione della documentazione domandata alla banca ex art. 210 c.p.c., accertando l'esatto dare/avere tra le parti per effetto dei pagamenti effettuati e non dovuti da parte della da Parte_3
compensarsi con le somme richieste dall'intimante, e ritenendo quindi la pretesa indicata
2 nell'atto di precetto, oltre che inesigibile, comunque, del tutto indeterminata e/o indeterminabile, con ogni conseguente provvedimento;
a.3.) ritenere, per l'ulteriore effetto, che
l' può legittimamente esercitare gli ulteriori termini stabiliti a proprio Parte_3 favore nei contratti di mutuo non ancora scaduti per i motivi espressi, con ogni conseguente provvedimento;
b) accertare e dichiarare che i contratti azionati con l'atto di precetto ivi opposto ai fini della preannunciata azione esecutiva violano la normativa imperativa dettata dal Testo Unico Bancario (art. 117, in combinato disposto con art. 116 TUB, e normativa regolamentare) e contengono pattuizioni nulle in quanto indeterminate e/o indeterminabili ex art. 1346 c.c. per i motivi espressi;
per l'effetto di quanto accertato e dichiarato: b1) rideterminare il rapporto secondo legge sulla scorta dei criteri indicati in atto con epurazione di tutte le somme non dovute, come le stesse risulteranno accertate in corso di causa, con
l'aggiunta degli interessi e rivalutazione monetaria da ogni pagamento indebito, tramite apposita CTU e previa acquisizione della documentazione domandata alla banca ex art. 210
c.p.c., accertando l'esatto dare/avere tra le parti per effetto dei pagamenti effettuati e non dovuti da parte della da compensarsi con le somme richieste Parte_3 dall'intimante, e ritenendo quindi la pretesa indicata nell'atto di precetto, oltre che inesigibile, del tutto indeterminata e/o indeterminabile, con ogni conseguente provvedimento;
b.2) ritenere, per l'ulteriore effetto, che l' può legittimamente esercitare gli Parte_3
ulteriori termini stabiliti a proprio favore nei contratti di mutuo non ancora scaduti per i motivi espressi, con ogni conseguente provvedimento;
in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze professionali, rimborso forfettario (15%) oltre accessori di legge e spese di lite, del doppio grado di giudizio per effetto dell'accoglimento del presente appello”;
2) sia nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio iscritto al n.
836/2021 (riunito con il giudizio n. 12/2022 r.g.) ovvero “nel merito, in relazione all'impugnazione proposta dall' si conclude perché, occorrendo, venga accertata e Pt_1
dichiarata la validità e piena efficacia della fideiussione prestata da a favore Pt_1
dell' con riferimento ai due Parte_3
contratti di finanziamento del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 (pari ed € 400.000,00) per cui è causa meglio descritti nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, con la conseguente reiezione della domanda proposta sul punto dall'appellante; - si riporta in ogni caso anche alle conclusioni rassegnate con il proprio atto di impugnazione avverso la sentenza di cui è causa, conclusioni che devono
3 intendersi integralmente riportate e trascritte, anche in relazione alle richieste svolte in via istruttoria, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di entrambi i giudizi”, chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
note del 25.3.2024: l'Avv. Gianluca Cesarini, per Controparte_1
l'appellata conclude come alle comparse di costituzione e risposta depositate nei CP_1
due giudizi riuniti nn. 836/2021 e 12/2022, rispettivamente in data 11.05.2022 e 01.06.2022.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 25/07/2017 , quale fideiussore della Pt_1 Parte_3 adiva il Tribunale di Perugia, proponendo opposizione all'atto di precetto per euro
1.001.945,18 (di cui euro 297.003,47 per rate scadute ed insolute dal 31.3.2013 al 30.9.2016 ed euro 709.941,71 per capitale residuo al 16.3.2017, oltre interessi), notificato il 08.06.2017 dalla . Controparte_2
L'atto di precetto ineriva al contratto di finanziamento agrario per atto Notaio di Per_1
Perugia del 20.4.2006, n. rep. 106095, di euro 1.000.000,00, e dell'atto di consolidamento e quietanza datato 29/09/2009, per atto del Notaio Dott. di Perugia n. Rep. Persona_2
116599, munito di formula esecutiva il 11/11/2009, conclusi dalla con la Parte_3 [...]
tramite Banca Toscana S.p.A., con l'intervento Controparte_2
del fideiussore . Pt_1
In precedenza, con contratto del 31/10/2000, l' aveva venduto con patto di riservato Pt_1
dominio ai fratelli e (i due soci della , in Parte_3 Parte_3 Parte_3
ragione di un mezzo ciascuno, alcuni terreni posti in comune di Valfabbrica.
Nella opposizione lamentava in particolare: 1) la inefficacia della garanzia, in quanto la Pt_1 banca aveva avvisato il fideiussore della morosità del debitore oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 7 del contratto di finanziamento;
2) la violazione dell'art. 7 del contratto di finanziamento in relazione all'art. 1944 c.c., in quanto prima di procedere esecutivamente la banca avrebbe dovuto sottoporre a preventiva escussione il patrimonio della società debitrice;
3) l'inosservanza da parte della banca, dell'obbligo di dichiarare preventivamente la volontà di risolvere il contratto, come previsto dall'art. 8; 4) le discrasie e gli errori tra l'importo oggetto del precetto e quelli riportati nei contratti e nelle lettere di sollecito della banca, che rendevano il credito inesigibile, e che non erano state chiarite dalla banca. 5) la probabile concessione da parte della banca, di altri finanziamenti alla quando era in stato di Parte_3
insolvenza, con conseguente venir meno della garanzia ex art. 1956 c.c.; 6) la riconducibilità
4 del debito alla debitrice il che comportava la liberazione di o in Parte_3 Pt_1 ipotesi il diritto di regresso di nei confronti della Pt_1 Parte_3
Concludeva pertanto per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, e in via subordinata per la declaratoria che ogni obbligazione comunque discendente dal contratto di finanziamento restava a carico della della debitrice principale, condannandola a liberare la garante. In subordine accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1950 il diritto di regresso di nei Pt_1
confronti della debitrice principale, con conseguente condanna di quest'ultima a rimborsare a quanto eventualmente corrisposto alla creditrice. Chiedeva ammettersi CTU contabile. Pt_1
Si costituiva nel giudizio di opposizione la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta in data 28.01.2017, chiedendo il rigetto dell'opposizione svolta da
; Pt_1
La si costituiva in giudizio in Parte_3
data 28.12.2017, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Giudice adito, ogni diversa istanza e deduzione disattesa: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) nel merito: - si eccepisce che venga accertata e dichiarata la validità e piena efficacia della fideiussione prestata da a favore dell CP_3 [...] con riferimento ai due contratti di finanziamento Parte_3
del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 (pari ed €
400.000,00) per cui è causa meglio descritti nel corpo dell'atto , ove, con formulazioni Cont pressoché identiche, ha prestato fideiussoria ex art. 1944 c.c. a favore della banca Pt_1
oggi opposta;
- in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale oggi svolta accertare e dichiarare la minore somma dovuta a Controparte_2 dall'odierna opposta in Parte_3 forza ed in conseguenza dell'usurarietà degli interessi di mora pattuiti e praticati con riferimento ai n. 2 contratti finanziamento del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 nonché degli altri rapporti bancari dettagliati nel corpo dell'atto al punto 3) lett. A), B), C), D) ed E) in misura superiore al tasso soglia ex L. 108/96 ed a titolo di interessi debitori non dovuti, commissioni di massimo scoperto, maggior interessi creditori non dovuti e/o superiori al tasso soglia di usura e quali minori commissioni di massimo scoperto dalla data di inizio dei rapporti in oggetto fino alla loro cessazione per i motivi descritti che risulterà in corso di causa anche a seguito di CTU il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- per l'effetto, si eccepisce l'invalidità e/o la nullità delle clausole dei contratti di cui al punto precedente e che non sono dovuti dagli
5 odierni istanti alla gli interessi usurari Controparte_2 praticati;
- altresì, sempre per l'effetto dell'eccezione di nullità e per l'effetto che le somme di cui al punto precedente non possano essere pretese e/o trattenute dalla
[...] ma scomputate e restituite, si eccepisce che il capitale Controparte_2
residuo dei n. 2 finanziamenti per cui è causa è pari alla minor somma che verrà quantificata nel corso del giudizio anche a seguito di CTU il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- infine, stante la natura di nullità parziale con finalità di protezione delle clausole di interessi usurari ex art. 1815, comma 2 c.c. e piena validità delle altre parti dei contratti di finanziamento in oggetto, si eccepisce a favore dei debitori di poter legittimamente esercitare gli ulteriori termini stabiliti a proprio favore nei contratti di mutuo non ancora scaduti;
3) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze professionali, rimborso forfettario (15%) oltre accessori di legge e spese di lite. In via istruttoria: - si chiede, per l'ipotesi di mancato invio della documentazione contabile bancaria come sopra richiesta, che venga emesso ordine di esibizione di tutta la documentazione in possesso della inerente Controparte_2 alla posizione della sia ai n. Parte_3
2 contratti finanziamento del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 nonché degli altri rapporti bancari dettagliati nel corpo dell'atto al punto 3) lett. A), B), C), D) ed E). - si chiede fin d'ora che venga disposta consulenza tecnico contabile al fine di accertare l'usurarietà degli interessi pattuiti e quantificare l'ammontare del tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori e/o a qualunque titolo richiesti e pattuiti, se inferiore o maggiore rispetto al tasso soglia, sia dei n. 2 contratti finanziamento del 20 aprile 2006 (pari ad € 600.000,00) e del finanziamento del 29 settembre 2009 nonché degli altri rapporti bancari dettagliati nel corpo dell'atto al punto 3) lett. A), B), C), D) ed E) e quantificare, per l'effetto, il saldo effettivo finale dare-avere e l'importo eventualmente dovuto dagli attori alla convenuta.
Rigettata l'istanza di sospensiva dell'esecutività del titolo, il giudizio veniva istruito con lo scambio delle memorie ex. art. 183 cpc e con il deposito di documenti.
Con comparsa del 22/04/2021 interveniva nel giudizio ex artt. 111 c.p.c.
[...]
quale beneficiaria del rapporto oggetto di causa, all'esito Controparte_1 dell'operazione di scissione realizzata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
6 Rigettate le istanze istruttorie, il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 17/04/2021, poi rinviata al 20/05/2021. All'esito veniva pronunciata sentenza n. 1621/2021, di rigetto della opposizione.
Con atti notificati rispettivamente il 27/12/2021 e il 30.12.2021 e Pt_1 Parte_3
hanno proposto distinti appelli, iscritti ai nn. r.g. 836/2021 per , e al n. 12/2022 per Pt_1
Parte_3
I motivi di appello di , di seguito riepilogati, ribadiscono nella sostanza le censure mosse Pt_1
in primo grado: a) Obbligo del creditore di segnalare al garante l'inadempimento del debitore entro il termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza delle singole rate. b) decadenza del creditore dalla garanzia per mancato esercizio del diritto di escussione, previsto contrattualmente;
c) violazione da parte della banca delle prescrizioni formali inerenti la declaratoria di risoluzione del contratto;
d) omessa pronuncia o carenza di motivazione del tribunale circa le discrasie esistenti tra l'ammontare del credito di cui all'atto di precetto e gli importi dei precedenti piani di ammortamento e delle lettere di sollecito;
e) probabile erogazione alla da parte della banca di ulteriori finanziamenti nonostante lo stato di Parte_3 insolvenza in cui versava;
f) omessa pronuncia, o carente motivazione in ordine alla domanda di liberazione e in ipotesi di regresso;
g) usurarietà degli interessi pattuiti e della indennità di risoluzione anticipata, in adesione a quanto sostenuto dalla Parte_3
Anche l'appello della è incentrato sulle seguenti censure, che ripropongono Parte_3
critiche già mosse in primo grado. a) usurarietà della indennità di risoluzione anticipata, in adesione a quanto sostenuto dalla b) omessa pronuncia e insufficiente Parte_3
motivazione in ordine alla prospettata nullità parziale del contratto di finanziamento per la indeterminatezza del tasso di interesse e del relativo regime di calcolo;
c) Omessa pronuncia e-
o insufficiente motivazione circa la divergenza tra l'importo azionato esecutivamente e gli importi indicati nei contratti di finanziamento.
si è costituita ritualmente in giudizio, concludendo per il rigetto delle impugnazioni. CP_1
Con ordinanza del 7.7.2022 è stata disposta la riunione della causa n. 12/2022 r.g. alla n.
836/2021.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza telematica del 4.4.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7 Le impugnazioni di e sono fondate e devono essere accolte nei Pt_1 Parte_3 termini e per le ragioni in appresso.
(I)
L'IMPUGNAZIONE DI ISMEA
1. Il primo motivo e la rilevanza della tempestività della segnalazione dell'inadempimento. persistenza della garanzia di . Pt_1
Il primo motivo censura il rigetto della eccezione relativa alla caducazione della fideiussione a causa della violazione dell'art. 7 del contratto, in base al quale la banca avrebbe dovuto comunicare formalmente a il mancato pagamento delle rate della società mutuataria Pt_1 entro 45 giorni dalla scadenza di ciascuna. Malgrado le comunicazioni inerenti il mancato pagamento fossero pervenute fuori da tale termine, la sentenza di primo grado ha a torto ritenuto tale circostanza irrilevante, atteso che, indipendentemente da tale previsione, l'unica condizione essenziale per dichiarare la risoluzione del contratto ed esigere l'intero era la segnalazione del mancato pagamento della rata. L'appellante ritiene invece che l'art. 7 del contratto consideri la comunicazione entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della rata condizione essenziale di efficacia della garanzia. La violazione di tale termine perentorio determinerebbe quindi la estinzione della garanzia.
Il motivo è privo di fondamento.
L'art. 7 del contratto di finanziamento e fideiussione stabilisce che […] Entro 45
(quarantacinque) giorni dalla scadenza della prima e di ogni successiva rata del mutuo concesso l'Istituto di credito si impegna a dare comunicazione al Servizio Amministrativo e al
Servizio Legale dell' del mancato pagamento, al fine di consentire il versamento della Pt_1 rata non pagata e di evitare la risoluzione e la conseguente escussione della fidejussione per
l'intero credito residuo.
La comunicazione dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r., a mezzo telefax o altra comunicazione telematica prevista dalla legge.
Tale condizione è essenziale per la validità del consenso dell' al rilascio della propria ed Pt_1
efficace garanzia fidejussoria”.
Il superamento del termine di 45 giorni è fuori questione, in quanto la comunicazione del mancato pagamento delle rate scadute dal 31.3.2013 al 31.3.2014 è del 5.6.2014, mentre per le rate insolute dal 31.3.2015 al 30.9.2015 è del 26.11.2015, e per le rate del 31.3.2016 e del
30.9.2016 reca la data del 5.1.2017, ricevuta il 16.1.2017 (cfr all. 2,3,4 ). Pt_1
8 Alle predette comunicazioni l' ha risposto con le lettere del 21.03.2016 e 12.04.2017, Pt_1 con cui ha negato il pagamento non per il mancato superamento del termine, ma adducendo che la Banca non aveva inviato la preventiva richiesta di pagamento al debitore principale.
Obiezione non fondata, visto che la aveva inviato all' le lettere CP_2 Parte_3
raccomandate a.r. in data 12.07.2013, 24.02.2014, 05.01.2017 e 22.03.2017 (docc. nn. 5 – 10 nel fascicolo di parte primo grado). CP_1
Il ragionamento del primo giudice va esente da censure, in quanto la condizione essenziale per l'efficacia della fideiussione è il ricevimento, da parte dell' , della comunicazione del Pt_1 mancato pagamento da parte del debitore principale, mentre il rispetto del termine di 45 giorni è privo di rilevanza nell'assetto di interessi delle parti, tanto che anche sotto il profilo formale non è definito né perentorio né essenziale. Indipendentemente dal superamento del termine, la comunicazione ha esclusivamente lo scopo di consentire al garante di provvedere al pagamento della rata, evitando la risoluzione di diritto e la decadenza dal termine, con conseguente richiesta dell'intero da parte della banca creditrice.
2. Il secondo motivo e il beneficio di escussione di cui all'art. 1944 c.c..
Il secondo motivo critica la sentenza in quanto ha respinto la eccezione inerente il beneficio di escussione di cui all'art. 1944 c.c., ritenuto assente dal Tribunale.
A dire dell' , in base all'art. 7 del contratto di finanziamento, il Monte dei Paschi di Siena Pt_1
spa avrebbe preventivamente dovuto dimostrare l'infruttuosità della escussione del debitore principale in virtù del richiamo dell'art. 1944 c.c.. Parte_3
La doglianza non ha consistenza, in quanto il beneficio di escussione non è contrattualmente previsto.
In primo luogo, dagli artt. 7 del contratto del 20.09.2006 e 3 del contratto del 29.09.2009 , risulta che l' “si obbliga in solido” con la parte finanziata. Tale disposizione non prevede Pt_1
pertanto alcun beneficium excussionis. Viceversa, stabilisce espressamente che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, come previsto dall'art. 1944 c.c., secondo cui: “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”.
Unica condizione posta in contratto è l'inoltro di una formale istanza al debitore principale prima della richiesta di adempimento al fideiussore (“previa formale istanza rivolta al debitore principale”), ma tale obbligo nulla ha a che vedere con il beneficio di escussione prevista dall'art. 1944 comma 2 c.c.. Ottemperando a tale obbligo la aveva inviato all' CP_2 Parte_4
[.. le lettere raccomandate a.r. del 12.07.2013, 24.02.2014, 05.01.2017 e 22.03.2017
[...]
(docc. nn. 5 – 10 AMCO primo grado di giudizio), in cui aveva richiesto il pagamento.
In ogni caso, anche concedendo per mera ipotesi la sussistenza del beneficio di escussione, la sua efficacia deve essere esclusa in quanto, costituendosi in giudizio l' non ha indicato, Pt_1
come previsto dall'art. 1944 c.c. i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione.
3. Il terzo motivo e le modalità di esercizio della risoluzione del contratto da parte della banca.
Nel terzo motivo lamenta la erroneità dell'assunto del primo giudice, secondo cui, Pt_1 stante l'inadempimento al pagamento di una pluralità di rate, la banca aveva correttamente risolto il contratto di finanziamento, in assenza di specifiche formalità.
L'appellante osserva al contrario che l'art. 8 del contratto dispone che, per avvalersi della risoluzione di diritto, la banca avrebbe dovuto dichiarare preventivamente di avvalersi di tale rimedio e della decadenza dal beneficio del termine, come previsto dall'art. 1456 c.c., dichiarazioni del tutto assenti.
La censura non ha consistenza.
3.1 L'art. 8 del contratto di finanziamento prevede che “l'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria ai sensi degli artt. 2, 5 e 7 del presente contratto e/o il verificarsi di taluna delle condizioni previste nell'allegato capitolato darà facoltà alla Banca di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto e/o dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.”. Tale clausola richiama il capitolato allegato al contratto, il cui art. 5 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo) elenca i casi in cui può avvalersi di tale facoltà. CP_2
L'art. 6 (Conseguenza della risoluzione contrattuale e/o della decadenza dal beneficio del termine) al terzo periodo prevede:“quanto sopra, senza necessità per la Banca di avvertire la
Parte mutuataria e gli eventuali “terzi garanti”, agendo senza bisogno di alcuna preventiva formalità sia nei confronti della Parte mutuataria stessa che degli eventuali garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni”.
3.2 Se in base all'art. 6, in presenza dell'inadempimento, il creditore era legittimato a notificare l'atto di precetto nei confronti dell'obbligato principale e del garante, non è marginale rilevare come, prima di intimare il pagamento, il creditore avesse ripetutamente preavvertito il debitore e il fideiussore del proprio recesso.
10 Nella missiva del 05.01.2017 la banca aveva, avvertito il debitore principale e il fideiussore che qualora entro e non oltre il 29.1.2017 non avessero pagato l'importo di euro 322.595,38, si sarebbe riservata di risolvere il contratto.
Inoltre, dopo avere sollecitato il pagamento con le missive di cui al paragrafo 2 e con lettera
PEC in data 09.03.2017, la aveva di nuovo comunicato a la propria intenzione di CP_2 Pt_1
risolvere il contratto, confermandola nella lettera raccomandata del 22.03.2017 inviata ad via PEC in data 23.03.2017, con la quale aveva comunicato la risoluzione del contratto e Pt_1
la decadenza dal beneficio del termine, elencando le rate non pagate e l'importo totale dovuto pari a a € 1.093.458,24.
Tre mesi dopo la banca aveva infine notificato l'atto di precetto, nel quale ribadiva la volontà di avvalersi della clausola risolutiva e di decadenza dal termine.
4. Il quarto motivo, le discrasie contabili e il conteggio delle somme precettate. La rideterminazione del credito.
Il quarto motivo lamenta che il primo giudice ha rigettato, reputandole sommarie e generiche, le contestazioni mosse dall ai conteggi riportati dalla banca. Pt_1
L'appellante osserva che la banca non avrebbe fornito chiarimenti alle seguenti contraddizioni.
a) nella comunicazione del 9.4.2013 la banca aveva sollecitato il pagamento di euro 55.045,91, mentre nell'oggetto il debito era stato individuato in euro 38.228,10. Nella lettera del 5.6.2014 per la medesima rata del 31.03.2013 viene indicato il diverso importo di euro 30.413,13. Nei documenti sub 3 e 4 allegati alla memoria 2, l'importo della rat viene individuato in euro
29.760,29. b) i documenti 3 e 4 riporterebbero un saldo debitorio totale di a euro 953.977,54, Cont mentre l'importo richiesto da nel precetto, pari a euro 1.001.945,18, di cui euro
297.003,47 per rate scadute e insolute dal 31.3.2013 al 30.09.2016., euro 709.941,71 quale capitale residuo.
Secondo il credito residuo sarebbe quindi pari a euro 634.848,54 contro i 709.941,71 Pt_1
della banca. La somma delle rate insolute sarebbe pari a euro 241.333,9 contro 297.003,47 della banca, e gli interessi contrattuali dal 30.9.2016 (data della decadenza) al 16.3.2017, risultano pari a euro 6.172,38 contro i 7.418,30 indicati dalla banca. La penale per la risoluzione contrattuale risulta pari a euro 43.923,81 contro i 56.395,34 richiesti dalla banca.
In conclusione, pur essendo state pagate le rate dal 30.09.2006 al 31.03.2013, l'importo sarebbe superiore al finanziamento.
11 Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che tali contraddizioni non avrebbero determinato la nullità o la inesigibilità del credito, considerato che le clausole contrattuali erano state accettate dalla
Parte_3
ha inoltre eccepito l'applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 Pt_1
c.c., e la indeterminatezza delle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi e di mora di cui agli artt. 4,5 6 del contratto di finanziamento.
Chiede pertanto ammettersi CTU tecnico contabile in ordine ai reali rapporti di dare avere fra Cont la e il debitore principale Parte_3
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
4.1 Gli importi indicati nell'atto di precetto del 12.6.2017 corrispondono a quelli indicati nel patto aggiuntivo sottoscritto il 23.08.2012 esclusivamente dalla e dal Monte Parte_3
dei Paschi, senza l'assenso del garante.
In proposito il Monte dei Paschi di Siena osserva che, non avendo più pagato le rate in scadenza dal 31.03.2013 in poi, il 23.08.2012 la aveva sottoscritto un atto aggiuntivo Parte_3
Cont di ristrutturazione (doc. 11 , che sospendeva la quota capitale della rata scaduta il
30.09.2011, e prevedeva il pagamento dei soli interessi per le rate scadenti il 31.03.2012 e il
30.09.2012 (doc. n. 11 Monte dei Paschi di Siena).
Tale accordo, modificativo di quello del 2006 e del consolidamento del 2009, è tuttavia inefficace, sotto il profilo esecutivo, nei confronti di , come pure della Pt_1 Parte_3
per le seguenti ragioni.
a) in primo luogo è estranea a tale contratto, concluso tra la e il Pt_1 Parte_3
Monte dei Paschi di Siena spa. Pertanto l'accordo del 2012 non può produrre effetto nei suoi confronti, per la natura sostanziale delle modifiche di cui al punto seguente;
b) malgrado l'art. 2 ne escluda la natura novativa, l'art. 1 del contratto del 2012, a parziale modifica dell'art. 4 e dell'all. D del finanziamento del 20.04.2006, prevede per gli interessi corrispettivi un aumento dello spread dall'1,80 al 2,50 %, con conseguente aumento del costo del mutuo. Pur dovendosi escludere la novazione per la natura quantitativa della modifica
(Cass. n. 1218/2008), tale previsione modifica il costo del credito del contratto originario.
c) l'accordo modificativo del 2012 è stato concluso con una scrittura privata semplice. Sul punto va rilevato che la rinegoziazione, quale modificazione contrattuale, deve avere la stessa forma del contratto al quale accede (in argomento Cass. Civ. n. 14730 del 14/11/2000; Cass.
Civ. n. 1609 del 18/02/1994; Cass. 24 giugno 1992, n. 7752). E poiché i contratti di mutuo bancario, per valere come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c. 2 c.p.c., devono avere la
12 forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, per assumere efficacia di titolo esecutivo le modifiche avrebbero imposto l'adozione della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.
d) Infine l'atto di precetto aziona un importo superiore rispetto a quello dovuto in base al finanziamento del 2006, senza dare atto delle modificazioni del 2012, e risulta preceduto dal contratto di finanziamento del 2006 e dai piani di ammortamento del 2006 e del 2009, ma non dall'accordo modificativo del 2012.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, stante la natura sostanziale delle modifiche apportate dall'accordo del 2012, gli importi da esso derivanti non potevano essere azionati direttamente con l'atto di precetto, azionabile solo per i contratti di finanziamento del 2006 e del 2009 e ai relativi piani di ammortamento.
Eventuali incrementi del credito derivanti dall'accordo modificativo del 2012 potevano essere azionati dalla banca nei confronti della con un ordinario processo di Parte_3
cognizione.
4.2 Alla stregua delle considerazioni che precedono, il credito azionabile esecutivamente nella presente procedura deve essere rideterminato in base all'accordo del 2006 e al piano di ammortamento derivante dal consolidamento del 2009, che hanno piena efficacia nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
La eccessività della somma precettata non travolge infatti il precetto per intero, determinando la sua nullità, ma dà luogo solamente alla riduzione (ad opera del Giudice) della somma domandata nei limiti di quella dovuta. La S. C. è infatti costante nell'affermare che la non debenza di una parte soltanto della somma portata nell'atto di precetto non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Civ. n. 20238 del 22/07/2024, la quale ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato;
nello stesso senso
Cass. n. 7207/2014 Cass, 27032/2014; Cass. 5515/2008).
4.3 Pertanto il credito residuo deve essere rideterminato in base al piano di ammortamento del 18.09.2009, correlato al consolidamento del mutuo.
Secondo tale piano il capitale residuo alla data del 30.09.2016 risulta pari a euro 654.421,70.
13 Gli interessi corrispettivi sulle rate insolute, calcolati in base all'All. D, sono determinati nei seguenti importi.
31.03.2013, capitale 22.920,51, interessi al tasso del 2,70 %, euro 2.190,57
30.09.2013, capitale 23.464,87, interessi al tasso del 2,70 %, euro 2.561,98
31.03.2014, capitale 24.022,16, interessi al tasso del 2,50%, euro 2.727,99
30.09.2014, capitale 24.592,69, interessi al tasso del 2,50 %, euro 3.410,97
31.03.2015, capitale 25.176,77, interessi al tasso del 1,90 %, euro 2.561,29
30.09.2015, capitale 25.774,72, interessi al tasso del 1,90 %, euro 2.959,79
31.03.2016, capitale 26.386,86, interessi al tasso del 1,80 %, euro 3.108,72
30.09.2016, capitale 27.013,55, interessi al tasso del 1,80 %, euro 3.426,35
Totali euro 22.947,66.
Le rate di capitale dal 31.03.2013 al 30.09.2016, maggiorate degli interessi moratori fino alla data di notificazione dell'atto di precetto, al tasso corrispondente al TEGM del periodo maggiorato del 48 %, rideterminate come segue, sono pari a totali euro 272.107,3 (= rate euro
199.352,13 + interessi moratori su rate capitale euro 72.755,17):
31.03.2013, capitale 22.920,51, interessi al tasso del 15,49 % 14.853,26, totale euro 37.773,77
30.09.2013, capitale 23.464,87, interessi al tasso del 15,49 % 13.383,69, totale euro 36.848,56
31.03.2014, capitale 24.022,16, interessi al tasso del 15,77 % 12.060,27, totale euro 36.082,43
30.09.2014, capitale 24.592,69, interessi al tasso del 15,77 % 10.006,48, totale euro 34.599,17
31.03.2015, capitale 25.176,77, interessi al tasso del 15,54 % 8.153,12, totale euro 33.329,89.
30.09.2015, capitale 25.774,72, interessi al tasso del 15,54 % 6.737,78, totale euro 32.512,30
31.03.2016, capitale 26.386,86, interessi al tasso del 15,27 % 4.757,85, totale euro 31.144,71
30.09.2016, capitale 27.013,55, interessi al tasso del 15,27 % 2.802,72, totale euro 29.816,27.
Il totale delle rate è di euro 295.054,96 (199.352,13 + 22.947,66 + 72.755,17).
Il totale complessivo (654.421,70 + 295.054,96) è quindi di euro 949.476,66.
Detratto il versamento di euro 10.000,00, di cui viene dato atto nell'atto di precetto, la somma dovuta è pari a euro 939,476,66.
4.4 La contestazione della applicazione di interessi anatocistici è generica e priva di fondamento, come dimostra il fatto che l'ultimo periodo dell'art. 6 del contratto di finanziamento, relativo agli interessi di mora, prevede che “non sarà effettuata la capitalizzazione periodica”.
4.5 In relazione alla pretesa indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi, l'art. 4 del contratto di finanziamento specifica chiaramente che gli interessi applicati fino alla
14 scadenza del 30.09.2006 sono al tasso del 4,75%, mentre per il periodo successivo rimanda al regolamento allegato alla lettera D, intitolato, nel quale i tassi applicati al finanziamento sono chiaramente disciplinati. Sulla scorta di quanto precede, le contestazioni avversarie riguardanti la correttezza degli importi richiesti dalla nella loro genericità, si confermano mere CP_2
doglianze strumentali e prive di fondamento.
Per il resto si rinvia al par. II.2 relativo alla impugnazione della Parte_3
5. Sulla erogazione di finanziamenti in presenza di situazioni di difficoltà del debitore principale.
Nel quinto motivo l'appellante lamenta la assenza di motivazione della sentenza rispetto a un ulteriore motivo di opposizione, inerente la concessione al debitore principale di una pluralità di finanziamenti in presenza di difficoltà economiche note alla banca, senza autorizzazione del fideiussore. Ne deriverebbe la decadenza dalla garanzia e la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Malgrado la sentenza non si sia pronunciata sul punto, la critica è infondata, in quanto formulata genericamente e senza indicazione delle linee di credito asseritamente erogate, segnatamente a fronte della contestazione del secondo il Controparte_4
quale la debitrice principale al di fuori del contratto che occupa, non ha avuto altri rapporti con la . Controparte_4
6. Il sesto motivo e l'omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria del diritto di regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale e sulla liberazione del garante.
Il sesto motivo lamenta l'omessa pronuncia o la carenza di motivazione sulla domanda di liberazione e di regresso del fideiussore nei confronti della con condanna di Parte_3
quest'ultima a corrispondere ad quanto eventualmente corrisposto alla intimante per Pt_1
capitale, interessi, spese e altro. La sentenza si sarebbe infatti limitata ad affermare che l' era garantito nei confronti dei Sigg.ri da un patto di riservato dominio sugli Pt_1 Parte_3
immobili da essi acquistati con il finanziamento.
L'appellante richiama in proposito l'art. 3 del contratto di finanziamento, evidenziando come il patto di riservato dominio non potrebbe essere azionato, in quanto a tale contratto la Parte_3 sarebbe regolarmente adempiente.
[...]
La domanda è fondata per quanto attiene al regresso anticipato, infondata in ordine alla liberazione del fideiussore.
15 6.1 La sentenza ha errato nel ritenere dirimente la presenza del patto di riservato dominio sui terreni venduti dall' alla in quanto tale operazione non ha attinenza Pt_1 Parte_3 con il finanziamento erogato.
Quanto al regresso anticipato la Corte ritiene che possa applicarsi il principio secondo cui, sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il "solvens" pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo (Cass. Civ. n. 2469 del 19/02/2003). Il principio trova applicazione quando, come nella specie, vi sia un "simultaneus processus" sul credito principale che giustifichi, in termini di economia di giudizi, la contemporanea pronuncia sul credito di regresso e sia definitivamente accertata, a carico del condebitore che chiede la condanna condizionale, la pretesa del credito
(Cass. Civ. n. 297 del 13/01/1994).
La domanda di regresso anticipato viene quindi accolta.
6.2 Deve essere invece respinta la richiesta di liberazione del fideisussore, in quanto come detto non risulta dimostrato alcun pagamento, né, come previsto dall'art. 1956 c.c. la erogazione al debitore di prestiti, pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
7. Sulla usurarietà della indennità di risoluzione del contratto. Rinvio alla trattazione dei motivi di impugnazione della Parte_3
Nel settimo motivo, con considerazioni sovrapponibili a quelle della Controparte_5
l'appellante lamenta la usurarietà degli interessi legali e la necessità di disporre CTU contabile per il relativo accertamento.
La sentenza, affermando che secondo la il superamento del tasso soglia si Parte_3
ricaverebbe dalla somma degli interessi moratori all'indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto, ha travisato il contenuto della relazione del consulente di parte della Parte_3
Ulteriore errore di giudizio è dato dall'assunto secondo cui il consulente dell' Parte_5
[.. non avrebbe dimostrato se in concreto l'indennizzo addebitato dalla banca fosse di tale entità da determinare il superamento del Tasso soglia.
In ordine a tale motivo si rinvia alla trattazione dei motivi di appello della Parte_3
(II)
L'IMPUGNAZIONE DELLA Parte_3
1. Sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 644 cpc e della Legge n. 106 del 1998, dell'art.
1 D. L. 29. 12.2000 n. 394 con L. n. 24 del 2001 e dell'art. 1815 e sulla illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
Il primo motivo di impugnazione dell' censura il rigetto della domanda di Parte_3
nullità del finanziamento per violazione dell'art. 644 c.p.. Il Tribunale, travisando il contenuto della consulenza della ha ritenuto che secondo la debitrice il superamento Parte_3
del tasso soglia risulterebbe dalla somma degli interessi moratori all'indennizzo per la risoluzione anticipata, senza tuttavia la prova dell'effettivo superamento in concreto del tasso soglia di usura, da parte di tale pattuizione.
La perizia di parte non ha sommato gli interessi di mora all'indennizzo per risoluzione anticipata, ma ha considerato esclusivamente tale indennizzo, previsto all'art.
8. Inoltre la esigibilità in concreto non rileva, in quanto l'art. 644 c.p. prevede che il reato di usura si consumi con la pattuizione e la promessa di interessi, non essendo necessaria la dazione. Per cui, come afferma consolidata giurisprudenza, la verifica del superamento o meno del limite legale va effettuata ex ante sulla base di quanto pattuito nel momento della stipulazione del contratto, e non anche ex post.
Pertanto, nel ritenere irrilevante tale costo, il Tribunale ha violato l'art. 644 c. 4 c.p. il quale prevede che tutte le componenti economiche debbano concorrere ai fini della determinazione del tasso effettivo globale del finanziamento (TEG), comprendendovi ogni altra utilità o altri vantaggi usurari, e quindi anche la indennità per la risoluzione contrattuale.
Conclude pertanto chiedendo che, previa acquisizione ai sensi dell'art. 210 cpc della documentazione contabile ed espletamento di CTU. la Corte di appello accerti il vizio originario dei contratti azionati per la violazione dell'art. 644 c. p., eliminando, ex art. 1815 c. 2 c.c. tutti gli interessi e oneri pagati indebitamente dalla Parte_3
La censura non ha pregio.
1.1 Secondo l'opinione dominante della giurisprudenza di merito, condivisa dalla Corte, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non può tenersi conto né della commissione per
17 l'anticipata estinzione del mutuo, né dalla penale per la risoluzione o per l'inadempimento, la cui funzione, tesa a compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, è collegata solo indirettamente all'erogazione del credito e non rientra tra i flussi di rimborso.
Non si è quindi di fronte a una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito).
In entrambi i casi di estinzione (per volontà del cliente o per volontà della banca) si tratta di esborsi conseguenti alla iniziativa delle parti contrattuali, successive alla conclusione del contratto di mutuo, che non può determinare l'usurarietà genetica del tasso di interesse. Un vizio genetico del contratto deve essere invece rilevabile sulla scorta delle clausole contrattuali
(effetto diretto), non in relazione alla fase esecutiva del rapporto. Includendo la penale o la commissione per la risoluzione anticipata nel calcolo del tasso soglia il giudice finirebbe per fare dipendere la valutazione dell'invalidità per illiceità del contratto da accadimenti attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione.
Le stesse “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” di Banca d'Italia affermano che le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
Anche la Suprema Corte ha del resto affermato che la penale non entra a far parte del calcolo del TEG [(cfr. Cass., 17 aprile 2023, n. 13228, in motivazione: «È ben vero che, a mente della l.
108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento». Ciò in coerenza con il c.d. principio di simmetria, secondo cui non sono
18 accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ex multis Cass., Sez. Un. n. 16303/2018; Cass. n.
1464/2019; Cass. n. 8109/2022)].
2. Il secondo motivo. Sulla violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione agli artt. 1346, 1284,
1425 c.c., nonché in relazione all'art. 117 coma 4 e 7 TUB. Travisamento dei fatti di causa.
Il secondo motivo censura la sentenza in quanto, sorvolando sulle questioni sollevate, ha affermato che tutte le altre domande della si risolvono in lacune, Parte_3
ambiguità e contraddizioni, che non implicherebbero alcuna nullità, essendo superabili con gli ordinari strumenti interpretativi. L'appellante osserva invece che tali questioni ineriscano a vizi dell'oggetto e del contenuto, da cui deriverebbe la nullità del finanziamento.
L'appellante ribadisce in proposito la indeterminatezza ex art. 1346 c.c. delle pattuizioni e delle condizioni di prestito, e la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto:
a) l'art. 4 del contratto del 20.04.2006 indicherebbe solo il tasso di interesse nominale annuo
(TAN), pari al 4,75 % sino al 30.09.2006, poi fissato nel 1,80 % in più rispetto all'Euribor 6 mesi rilevato su 365 giorni, senza indicare il regime di calcolo degli interessi (semplice o composta) e il tasso annuo effettivo. L'art. 5 del contratto prevede poi la restituzione del finanziamento entro il 31.03.2026 con il pagamento di rate con quote capitale e interessi, senza specificarne distintamente l'ammontare. Anche il piano di ammortamento sarebbe fittizio, in quanto indica solo il capitale ma non la quota interessi applicata a ciascuna rata.
b) il contratto non riporta il tasso annuo effettivo (TAE) richiesto dall'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000. Ne deriverebbe la violazione delle prescrizioni di trasparenza imposte dagli artt.
115, 116 e 117 TUB e successive integrazioni. Di conseguenza, in base all'art. 117 c. 7 TUB, troverebbe applicazione l'interesse semplice di cui all'art. 821 c.c., Inoltre, sulle somme pagate in via anticipata vanno riconosciuti i tassi sostitutivi dei BOT.
Il motivo non ha consistenza.
2.1 Quanto ai rilievi genericamente svolti dall'appellante rispetto alla mancata indicazione del regime di calcolo degli interessi ed al piano di ammortamento, le Sezioni Unite, pronunciandosi in materia di mutuo bancario, a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, hanno di recente chiarito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di
19 credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 29/5/2024 n. 15130). Inoltre, una volta escluso il fenomeno anatocistico, la mancata specificazione del regime finanziario adottato per il calcolo del piano di ammortamento non comporta l'indeterminatezza della pattuizione, in quanto il contraente può desumere, dalla combinazione del contenuto contrattuale e dal piano di ammortamento,
l'ammontare delle rate da restituire, comprensive di capitale e interessi, in quanto specificamente indicati, e in quale misura sarebbe stato abbattuto periodicamente il capitale
(Corte appello Firenze n. 2214/2023; Corte appello Firenze n. 1447 del 2023, Corte appello
Firenze n. 1604 del 2023; Corte appello Brescia n. 460 del 2023).
In sostanza non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché il piano di ammortamento, attraverso cui si predispone l'assetto inerente la restituzione del capitale, combinato con la determinazione contrattuale degli interessi percentualizzati per ogni singola scansione di pagamento, rappresenta una clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti (Cass. n. 5703 del 2002; Cass. n. 2352 del 1981).
2.2 Da ultimo, non ha fondamento la censura inerente la mancata indicazione del TAE, in quanto riguardo ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto il TAE (Corte di Appello di Bari, sez. II, n. 1477 del 18/08/2021,
Corte appello Torino 5.5.2020). Il predetto art. 6 Delibera CICR 9.2.2000 prevede infatti la necessità di indicare in contratto « il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione » nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. Tale disposizione, è argomentato, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.
3. Violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia.
Il terzo motivo censura la sentenza per omessa pronuncia sulla discrasia tra le somme richieste nel precetto e quelle risultanti dal contratto di finanziamento, con conseguente rigetto della istanza di ammissione della CTU contabile.
L'appellante osserva che con l'atto di precetto la banca ha richiesto il pagamento dell'importo di euro 1.001.945,18 per i seguenti titoli: rate insolute euro 297.003,47, capitale residuo al
16.3.2017 euro 709.941,71.
Ad avviso di parte appellante tali somme non trovano corrispondenza rispetto ai dati che emergono dai contratti, in quanto:
20 a) le otto rate scadute dal 31.3.2015 al 30.09.3026 per complessivi euro 297.003,47 non risultano indicate in maniera analitica, ma corrispondono mediamente all'importo di euro
37.125,43 ciascuna, quindi corrispondono a importi assai superiori a quello che la mutuataria avrebbe dovuto pagare;
b) in base al piano di ammortamento allegato all'atto di quietanza del 29.9.2009 il capitale residuo alla data del 16.3.2017 risulta essere di 654.421,70, e non di euro 709.941.71 come indicato nell'atto di precetto, con una differenza a danno della mutuataria di euro 55.520,00.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per omessa pronuncia, o comunque viziata per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 132 cpc e
111 Costituzione, data l'assenza di motivazione in ordine agli ulteriori rilievi della Parte_3
e della .
[...] Pt_1
Il motivo deve ritenersi fondato, per le medesime considerazioni espresse al par. 4 in relazione alla impugnazione di . Pt_1
Come già precisato al paragrafo 4, il totale complessivo dovuto (654.421,70 + 295.054,96) è di euro 949.476,66. Detratto il versamento di euro 10.000,00, di cui viene dato atto nell'atto di precetto, la somma dovuta è pari a euro 939,476,66.
(III)
CONSIDERAZIONI FINALI E REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
Il gravame deve essere in parte accolto nei termini sopra esposti.
Ne deriva che, in accoglimento dell'opposizione ad esecuzione, l'importo azionato nell'atto di precetto deve essere ridotto a euro 939,476,66.
La deve essere condannata in via di regresso, alla restituzione di quanto Parte_3 versato da , subordinatamente al comprovato pagamento da parte dell'appellante Pt_1
. Pt_1
Vengono respinte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti in soli- do, stante la identità di interessi articolati nella difesa. L'accoglimento parziale dell'opposizione e la riduzione dell'importo del credito giustificano tuttavia la compensazione per un quinto del- le stesse.
I compensi professionali sono commisurati allo scaglione di riferimento, da euro 520.000,01 a euro 1.000.000,00.
P.Q.M.
21 LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1621/2021 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in totale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) accoglie l'opposizione all'esecuzione per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara che la somma dovuta dagli opponenti in forza dei titoli esecutivi (finanziamento agrario del 20 Aprile
2006, consolidato il 29 Settembre 2009) azionati in loro danno dalla creditrice
[...]
già per le imprese, ammonta alla Controparte_1 Controparte_2 complessiva somma di € 939,476,66 alla data della notifica dell'atto di precetto;
2) Condanna in via di regresso, alla Parte_3
restituzione in favore di di quanto sarà da questa versato alla convenuta appellata per Pt_1
le causali di cui alla parte motiva del presente provvedimento, subordinatamente al comprovato pagamento da parte dell'appellante e alla quietanza della Pt_1 [...]
già . Controparte_1 Controparte_2
3) compensa per un quinto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e condanna e Pt_1 in solido alla refusione in favore della Parte_3 convenuta appellata dei quattro quinti residui di dette spese, che vengono complessivamente liquidate per il primo grado in euro 14.600,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15
%.
Perugia, camera di consiglio del 17.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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