Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Pauli e Simona Stefanutto, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Luca De Pauli in Udine, via Vittorio Veneto n. 39 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
nei confronti
della signora -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Prefetto di Trieste d.d. 10.1.2025, notificato in data 13.1.2025, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento di ammonimento del Questore di Trieste prot. -OMISSIS- adottato in data 16.7.2024;
b) per quanto occorrer possa, del presupposto provvedimento di ammonimento orale del Questore di Trieste Prot. -OMISSIS- d.d. 16.7.2024;
c) per quanto occorrer possa, della presupposta comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 della Questura di Trieste, prot. -OMISSIS-, d.d. 2.5.2024;
d) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AU MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, impugna il provvedimento del Prefetto di Trieste dd 10.1.2025, compiutamente indicato in epigrafe, di rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento con cui il Questore di Trieste in data 16.7.2024 lo ha ammonito ai sensi dell’art. 3 del D.L. 14.8.2013 n. 93, “ invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e a non porre più in essere atti di violenza domestica nei confronti della sig.ra -OMISSIS-”.
2. Il provvedimento gravato è stato emesso a seguito di istanza presentata il 17.4.2024 dalla ex compagna, del pari Assistente della Polizia di Stato, odierna controinteressata, che avrebbe riferito di condotte asseritamente illecite del ricorrente, consistenti nella mancata consegna del documento di identità della figlia minore ai fini di uno spostamento in vista delle festività pasquali (essendo rimasto il documento in suo possesso nella borsa della propria madre) ed in un episodio accaduto il 29.3.2024 in cui il ricorrente, nel consegnare la bambina alla madre, avrebbe aperto violentemente il cancello di casa, spingendo la figlia in uno spazio ristretto al fine di farla entrare nel cortile “ con un gesto molto brutto a mio dire di genitore”.
3. A tale segnalazione ha fatto seguito la notifica in data 7.5.2024 della comunicazione dell’avvio del procedimento di ammonizione, a riscontro della quale il ricorrente ha prodotto il 17.5.2024 le proprie controdeduzioni, in particolare evidenziando che la ex compagna lo diffamerebbe in ogni sede ed in particolare in ambito lavorativo (tanto che a causa di una precedente segnalazione, poi archiviata, avrebbe già subito la sospensione dell’uso dell’arma, disposta anche nei confronti della ex compagna, poi restituita ad entrambi), riferirebbe notizie false in merito ai suoi comportamenti, avrebbe preso possesso del documento di identità della figlia nell’estate del 2023 e, prospettando di averlo smarrito, si rifiuterebbe di consegnare il documento sostitutivo in suo possesso.
Nel contempo il ricorrente ha precisato di non aver mai agito in maniera violenta o sgarbata nei confronti della controinteressata e, sulla base delle delucidazioni fornite, ha chiesto a sua volta al Questore di ammonire la ex compagna, richiesta che è stata però archiviata.
4. Il 16.7.2024 è stato notificato al ricorrente l’ammonimento orale, ove si evidenzia che la denunciante ha segnalato:
- “ di essere da tempo vittima di atteggiamenti vessatori, aggressivi e provocatori esercitati da parte del sig. -OMISSIS- nell’ambito del rapporto di gestione condivisa della figlia minore”;
- “in particolare e per ultimo che, nello scorso periodo pasquale, alla richiesta di poter ricevere il documento di identità della bambina, in quel momento in possesso dell’uomo, al fine di poter trascorrere dei giorni di vacanza fuori città, egli le ha negato reiteratamente la disponibilità di tale titolo”;
- “ che il successivo 29.03.2024, al momento della riconsegna della minore, il sig. -OMISSIS- ha aperto con veemenza il cancello elettrico che adduceva al cortile, dove la madre era in attesa della bambina, e ha spinto energicamente la piccola al di là di esso, usando ancora una volta toni alterati, provocatori e sfidanti” nei suoi confronti ;
- “che tale istanza si inserisce in un quadro di accesa conflittualità all’interno della coppia, documentato anche da precedenti interventi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico avvenuti in data 6 agosto 2020 e 15 agosto 2020, per diverbio tra conviventi, passato nella seconda circostanza alle vie di fatto, come documentato dal referto del Pronto soccorso dell’Ospedale di Cattinara rilasciato alla sig.ra -OMISSIS- con una prognosi di 10 giorni”;
- “che in data 07.05.2024 è stata notificata all’interessato (…) la comunicazione di avvio del procedimento (…)” e che successivamente a tale comunicazione “ risulta che il sig. -OMISSIS- abbia perseverato nel porre in essere atteggiamenti vessatori nei confronti della donna, come documentato dall’integrazione depositata dalla signora -OMISSIS- in data 31 maggio u.s.”;
- “che il medesimo, nella prima mattina del 24.05.2024, dopo aver replicato il giorno precedente, con tono secco e noncurante, ad un messaggio della donna che gli comunicava che l’indomani si sarebbe dovuta recare in ospedale per un intervento chirurgico urgente, chiedendogli pertanto di occuparsi della bambina in quanto impossibilitata a farlo pur se nella giornata di sua spettanza secondo il calendario stabilito per via giudiziale, si è presentato comunque presso l’abitazione dove la sig.ra -OMISSIS- è attualmente domiciliata (…) tentando di riconsegnare la bambina a terzi”;
- “che alcuni giorni dopo, il medesimo riconsegnava alla madre gli abiti utilizzati dalla bambina nel periodo trascorso presso la di lui abitazione, non lavati ed in condizioni igieniche precarie, denotando, oltre all’incuria nei confronti dell’accudimento della minore, anche un carente livello di collaborazione genitoriale”;
- “che i comportamenti posti in essere dal signor -OMISSIS- hanno ingenerato nel tempo nell’esponente un sentimento di prevaricazione e disagio, tanto da farla vivere in una perenne angoscia, allerta e preoccupazione anche per il benessere della figlia in comune”.
4.1 Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, che è stato respinto con atto notificato il 13.1.2025, provvedimento gravato con il presente ricorso.
5. Il ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“ I. Violazione di legge (art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11; art. 3 D.L. 14 agosto 2013, n. 93; art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Difetto di istruttoria – Difetto dei presupposti – Eccesso di potere – Irragionevolezza manifesta”, deducendo che egli non è autore di alcuna delle condotte riconducibili ai reati richiamati dall’art. 3 D.L. 93/2013, norma sulla cui base risulta adottato il provvedimento di ammonimento (nella specie artt. 581, 582, 610, 612 secondo comma, 612 bis, 612 ter, 614 e 635 c.p.), né è comunque rinvenibile nel caso di specie un’ipotesi di violenza domestica, risultando le accuse mosse nei suoi confronti strumentali, prive di riscontro e smentite dalle registrazioni in atti. A supporto della tesi sulla non credibilità della controinteressata, richiama i provvedimenti adottati dal Tribunale civile di Trieste nell’ambito della causa concernente le condizioni di affidamento della figlia minore.
“II. Violazione di legge (art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11; art. 3 D.L. 14 agosto 2013, n. 93; artt. 3 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Difetto di istruttoria e del contraddittorio – Violazione del principio del giusto procedimento – Difetto dei presupposti – Eccesso di potere – Irragionevolezza manifesta sotto altro profilo”, deducendo che la comunicazione di avvio del procedimento dd 2.5.2024 conteneva il richiamo ai fatti occorsi nel periodo pasquale 2024 (rifiuto di consegnare il documento di identità della figlia) e l’asserito “spintonamento” della bambina attraverso il cancello di casa, oltre ad un generico riferimento ad interventi delle Forze di Polizia presso il precedente domicilio comune. Il provvedimento di ammonimento sarebbe stato invece motivato anche sulla base di ulteriori fatti, nella specie la circostanza che il ricorrente non avrebbe voluto occuparsi della figlia mentre la sig.ra -OMISSIS- era in ospedale e che alcuni giorni dopo avrebbe riconsegnato la bambina alla madre insieme ad un fagotto di “ abiti non lavati e in condizioni igieniche precarie ”, alla cui smentita si era concentrata la difesa dello stesso in sede di ricorso gerarchico. Il provvedimento di rigetto del ricorso da parte del Prefetto sarebbe però motivato sulla base di un fatto nuovo e mai rappresentato nei provvedimenti e nelle comunicazioni precedenti, con conseguente difetto del contraddittorio e di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento.
6. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza, producendo memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
7. La controinteressata, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
8. In vista dell’udienza di discussione, il ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. e replica.
9. All’udienza pubblica del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il gravato provvedimento di ammonimento è stato emesso ai sensi dell'art. 3 del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in legge 15 ottobre 2013, n. 119, ove si dispone: “ 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto [...] ”.
Il richiamato art. 8 del D. L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2009 n. 38, ha introdotto il potere di ammonimento del Questore. La norma stabilisce che “ fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizion i”.
Come risulta dal dato testuale ed evidenziato dalla giurisprudenza, “ seppur, ai fini dell'adozione di tale provvedimento non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, è comunque necessario che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi di uno o più “gravi” ovvero “non episodici” comportamenti violenti, dovendo l'autorità procedente acquisire, anche attraverso l'audizione personale, la versione di coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti che possono determinare l'adozione del provvedimento di ammonimento e acquisire ogni documentazione utile al riguardo” ( ex multis Tar Lecce, 7.7.2025, n. 1167).
11. Tanto premesso in ordine all’istituto dell’ammonimento, rileva il Collegio che il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione del contraddittorio procedimentale e dei diritti partecipativi del destinatario dei gravati provvedimenti, oltre che di un evidente difetto di istruttoria.
Risulta infatti che il provvedimento dd 10.1.2025 con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ammonimento, contiene a pag. 2 l’indicazione del seguente fatto: “ vi è una richiesta di aiuto della -OMISSIS- anche nel 2021 allorquando in evidente stato di agitazione chiamava telefonicamente un suo collega, l’Ass.te C. -OMISSIS- con la modalità vivavoce, per chiedere aiuto, in quanto il -OMISSIS- non le permetteva di accedere alla cantina per prendere alcuni effetti personali; nella circostanza ne nasceva una discussione durante la quale -OMISSIS- usava, come rappresentato nella relazione dell’-OMISSIS-, ‘un tono a tratti provocatorio ed a tratti di scherno’ specificando che ‘per tutta la durata della telefonata e della discussione intercorsa tra le due parti, era chiaramente udibile il pianto della loro figlia minore di 22 mesi circa”.
Trattasi pertanto di circostanza del tutto nuova , mai contestata prima e sulla quale pertanto il ricorrente non è stato posto nella condizione di controdedurre, né in sede di osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’ammonimento, né in sede di ricorso gerarchico, con evidente compressione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa.
11.1 Va peraltro rilevato come già il provvedimento di ammonimento del Questore fosse stato adottato senza il rispetto del principio del contraddittorio, come si evince documentalmente dal confronto tra le contestazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento dd 2.5.2024, concernenti l’episodio relativo al documento di identità nel periodo delle vacanze pasquali del 2024 e quello delle modalità di consegna della bambina alla madre il 29.3.2024.
L’ammonimento risulta invece motivato sulla base di fatti ulteriori, rappresentati nella specie dal comportamento scarsamente collaborativo del ricorrente in occasione del ricovero ospedaliero della ex compagna il 24.5.2024 e da due interventi delle Forze di polizia “ avvenuti in data 6 agosto 2020 e 15 agosto 2020, per diverbio tra conviventi, passato nella seconda circostanza alle vie di fatto, come documentato dal referto del Pronto soccorso dell’Ospedale di Cattinara rilasciato alla sig.ra -OMISSIS- con una prognosi di 10 giorni”, che vengono per la prima volta individuati in termini precisi, essendo contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento solo un generico riferimento a non ben identificati interventi della polizia nel precedente domicilio comune.
12. Risulta pertanto ex tabulas che al ricorrente è stata preclusa la possibilità di esercitare pienamente le proprie facoltà partecipative, non essendo stato posto nelle condizioni di fornire la propria versione dei fatti in relazione alle contestazioni che sono state poste alla base dei gravati provvedimenti.
In tal modo si è realizzata una obliterazione del contraddittorio procedimentale, che ha condotto all’adozione di un provvedimento di ammonimento, confermato in sede di ricorso gerarchico, gravemente lesivo nei confronti del destinatario (si pensi all’attività professionale che il ricorrente svolge, ove si trova quotidianamente a contatto con il pubblico, ed al suo ruolo di genitore, su cui pesa la stigmatizzazione del provvedimento “che dà luogo a un giudizio di pericolosità della sua condotta di vita, perché minacciosa e molesta nei confronti di terze persone”, cfr. Cons St 4127/2015), senza che fossero tenute in considerazione le sue tesi difensive e senza che fosse stato disposto né l’ascolto del medesimo, né di altre persone informate dei fatti non appartenenti alla cerchia della controinteressata, in aperta violazione dell’art. 3 D.L. 93/2013 e art. 8 del D.L. 11/2009.
Ne consegue un sostanziale difetto di istruttoria, in quanto i provvedimenti gravati risultano fondati sulle sole dichiarazioni della controinteressata, senza il compimento dei necessari approfondimenti, volti ad acquisire riscontri obiettivi delle affermazioni contenute nelle istanze della ex compagna.
13. Il coinvolgimento del possibile ammonito nel procedimento ed una istruttoria completa ed approfondita devono ritenersi indispensabili così come evidenziato dal costante orientamento giurisprudenziale, che richiama sul punto anche la sentenza CEDU sez I n. 10794/12 dd 22.6.2023.
E’ stato infatti affermato che “ L’approfondimento istruttorio deve ritenersi indispensabile attesi gli effetti negativi che l’ammonimento produce nei confronti del destinatario, non soltanto di natura processuale penale (non necessità di querela e aumento della pena edittale), ma anche, come puntualizza la Corte EDU, per l’effetto stigmatizzante del provvedimento, idoneo a compromette la reputazione del destinatario, con possibili effetti negativi anche sulla sua vita professionale. Anche per tale ragione la CEDU valorizza, nella sentenza citata, il diritto del destinatario di partecipare al procedimento, e più precisamente il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole. Per la CEDU si tratta di una regola basilare negli Stati democratici, che trova riconoscimento non solo nei riti di carattere giurisdizionale, ma anche in quelli di natura amministrativa. Il diritto a un’efficace partecipazione procedimentale è stato, notoriamente, affermato dalla CGUE. Il diritto di essere ascoltato, per non trasformarsi in un vuoto simulacro, implica anche il diritto di indicare i testi a discolpa. Facendo applicazione dei principi ora indicati, il Collegio ritiene che le argomentazioni della difesa erariale, ove si afferma che basterebbe la semplice dichiarazione della parte offesa per legittimare l’adozione del decreto di ammonimento, non meritino condivisione” (CGARS 29.5.2024, n. 387).
14. Tanto più che si deve rilevare che la versione dei fatti, che sono stati posti a base del provvedimento di ammonimento, così come sostenuta dalla controinteressata, non trova conferma nella documentazione prodotta agli atti del giudizio.
14.1 Con riferimento al primo dei due episodi dell’agosto 2020 (con evidenza molto risalenti e ritenuti all’epoca irrilevanti, salvo essere rivalutati appena nel 2024), periodo di forte conflittualità nella coppia che aveva poi condotto alla fine della relazione sentimentale, nella Relazione di servizio dd 6.8.2020 del personale della Polizia di Stato intervenuta su richiesta della controinteressata, si legge che “ la richiedente (…) specificando di essere appena tornata da alcuni giorni trascorsi a Napoli dai parenti con la propria figlia, riferiva di avere fondati sospetti che il proprio convivente, con il quale peraltro sta interrompendo il rapporto sentimentale, approfittando della sua assenza abbia avuto rapporti sessuali con altre donne nel loro appartamento di residenza; di qui nasceva un acceso alterco a seguito del quale la -OMISSIS-, a suo dire al fine di evitare l’aggravarsi della situazione, si rivolgeva alle Forze dell’ordine”.
Dall’ascolto della registrazione prodotta dal ricorrente ed agli atti del presente giudizio, si evince la reazione scomposta della controinteressata al sospetto di tradimento, ritenendo addirittura di sottoporre la questione ai colleghi delle Forze di polizia, non curandosi del pianto della bambina che aveva percepito lo stato di agitazione, e che veniva invece rassicurata ed accudita dal padre, il quale, diversamente, aveva sempre mantenuto un comportamento pacato ed accomodante (oltre ad aver peraltro fornito la prova dell’infondatezza e pretestuosità della predetta accusa formulata dalla ex compagna).
Gli stessi poliziotti intervenuti si sentono dire nella registrazione che “ Dal punto di vista di polizia, qui non c’è nulla. Lei pensa che l’abbia tradita”.
14.2 Il Collegio non può non rilevare, nelle dichiarazioni riportate nella predetta relazione di servizio, una palese incongruenza tra la esagitata reazione della controinteressata dopo la scoperta del presunto tradimento e l’affermazione che “ peraltro sta interrompendo il rapporto sentimentale ”, che tradisce invece la strumentalità della chiamata della Polizia per precostituirsi una prova ai fini della separazione, da lei già prefigurata, con l’obiettivo di ottenere l’affidamento esclusivo della minore (come verrà meglio chiarito nel prosieguo della presente decisione) e l’uscita del padre dall’appartamento (nella registrazione si sente infatti la controinteressata affermare più volte “ Ho scoperto il tradimento, te ne devi andare !”)
14.3 Circa l’episodio del 15.8.2020, che ha determinato un intervento delle Forze di Polizia al Pronto soccorso sulla base della unilaterale prospettazione da parte della controinteressata della causa di una lesione al piede, asseritamente provocata dal ricorrente (nella Relazione di servizio si legge “ a dire della donna, durante la discussione con il convivente, quest’ultimo tramite una finestra le procurava una ferita al piede destro ”), tale versione risulterebbe invece smentita dalla registrazione prodotta. In essa si sente un improvviso rumore di un urto, a cui fa seguito l’affermazione con tono rassegnato del ricorrente, nel mentre intento ad accudire la bambina, “ La finestra? Dì pure che sono stato io, così è tutto a posto, tanto con le invenzioni ormai…” e la replica stizzita della controinteressata che ripete “Non ti preoccupare!” e “Ancora non hai visto niente!”.
14.4 Anche gli episodi più recenti assumono una connotazione ben diversa da quella prospettata dalla controinteressata, basti considerare la registrazione del 29.3.2024, dove si sente il ricorrente (che doveva recarsi al lavoro) invitare più volte la bambina, con modi gentili e garbati, ad entrare nel cortile al fine di consegnarla alla madre (che invece non veniva mai a prenderla), ben lontani da quello “ spintonamento ” e “ gesto molto brutto ” asseriti dalla ex compagna, che restano solo dichiarati ed indimostrati.
14.5 Circa le accuse di ostacolare la libertà di movimento della bambina e della ex compagna, esse non trovano riscontro nello scambio delle comunicazioni tra i legali delle parti risalenti ancora al 2023, da cui si evince, con il supporto dei chiarimenti forniti dal ricorrente nella memoria partecipativa dd 17.5.2024, che entrambi i genitori disponevano di un modulo BT, e le problematiche insorte in merito erano per l’ennesima volta conseguenza dei rapporti conflittuali tra i genitori e del conseguente difetto di corretta comunicazione tra gli stessi.
15. In merito all’asserita sussistenza nella vicenda che ci occupa dell’insorgenza nella ex compagna di uno stato di “ perenne angoscia, allerta e preoccupazione” , rileva il Collegio come si configuri almeno un legittimo dubbio, in quanto la controinteressata per la professione che svolge (Assistente presso la Polizia di Stato), deve presumersi addestrata ed in grado di adeguatamente fronteggiare i comportamenti che addebita all’odierno ricorrente (in tal senso, v. Tar Toscana sezione II, 1366/2015).
16. Si veda altresì il provvedimento dd 7.2.2025 del Giudice -OMISSIS-, nel “ procedimento promosso da -OMISSIS- contro -OMISSIS- avente ad oggetto ipotesi di violenza domestica e nuova regolamentazione dell’affido e del mantenimento della figlia minore ” avanti al Tribunale di Trieste Sezione civile.
16.1 Pur trattandosi di provvedimento intervenuto dopo l’emanazione degli atti impugnati, esso risulta particolarmente significativo per l’esito della valutazione dei fatti e per le considerazioni formulate in merito alla controinteressata dal Giudice competente, il quale evidenzia che:
- “ la narrazione della ricorrente non è esente da incongruenze, oltre che da un qualche spirito autoreferenziale”;
- “il racconto dei fatti dell’agosto 2020 appare unilaterale, non suffragato da riscontri obiettivi”;
- “la scelta di andare poi ad abitare al civico 21, vicino alla casa al civico 23 del compagno preteso maltrattante appare poco compatibile con l’assunto e la spiegazione fornita al riguardo non convince”;
- “le registrazioni audio prodotte, oltre che far trasparire forse una tendenza manipolativa, sono contraddette da altrettante dimesse dal resistente, che sembrano confermare piuttosto il desiderio della bambina di stare col papà”;
- “non vi è evidenza univoca o sufficiente di comportamenti maltrattanti, e addirittura violenti del padre a danno della figlia”;
“inoltre appare del tutto plausibile la sussistenza di una condizione di disagio e malessere della bambina, quale frutto – piuttosto che di comportamenti paterni - del clima di aspra ed elevata conflittualità tra i genitori”.
Premesso un tanto, il Tribunale di Trieste ha ritenuto di procedere con immediata CTU psicologica al fine di valutare “ le rispettive capacità ed eventuali comportamenti incongrui o pregiudizievoli dei genitori”.
16.2 A seguito del deposito di una relazione della Consulente dd 6.5.2025, il predetto Giudice civile in data 10.5.2025 ha ribadito il proprio legittimo dubbio in merito alla credibilità della controinteressata, richiamando “ perplessità e rilievi già espressi con l’ordinanza dd 7/02/2025 (…) in punto scarsa congruenza, parzialità ed unilateralità del racconto compiuto dalla ricorrente; tali rilievi non appaiono superati nemmeno dalle nuove deduzioni e produzioni (basti pensare ancora una volta alla non convincente spiegazione fornita sulla scelta di andare ad abitare vicino, ad un solo civico di distanza, dalla casa dell’ex compagno asserito maltrattante, stante anche la palese contraddizione tra quanto si legge nell’istanza 30/04/25 ‘cessata la convivenza more-uxorio -OMISSIS- non aveva più a temere le violente intemperanze dell’ex partner’ – rispetto all’affermazione contenuta nel ricorso introduttivo: ‘i gravi episodi di violenza domestica attribuibili al resistente in danno di madre e minore sono peraltro proseguiti anche successivamente alla cessazione della convivenza more-uxorio’”.
Il Tribunale civile ha pertanto demolito l’attendibilità delle accuse mosse dalla controinteressata, affermando altresì che “ nemmeno le registrazioni prodotte apportano elementi in concreto e realmente utili a corroborare le pesanti accuse di abusi e violenze”.
Nel provvedimento si evidenzia altresì, quale ulteriore elemento indicativo del comportamento della controinteressata, che la stessa avrebbe cambiato la residenza della bambina all’insaputa del padre, pur essendo la figlia in regime di affido condiviso, salvo poi giustificare un tanto sostenendo che la modifica anagrafica sarebbe avvenuta “ d’ufficio ”.
Il Giudice civile, infine, ribadita la tutela del “ bene della bigenitorialità ”, ha disposto che la CTU indichi “ al più presto modi e tempi per una ripresa immediata dei rapporti padre/figlia”, che risultano ostacolati in tutti modi dalla controinteressata .
17. Va evidenziato come le circostanze sopra richiamate non attengano solo alla problematica civilistica, ma assumano indubbia rilevanza fattuale nella vicenda che ci occupa, in cui, essendo l’emanazione del provvedimento di ammonimento stata determinata essenzialmente dalle sole dichiarazioni della controinteressata in assenza di approfondimento istruttorio, appare fondamentale accertare se sussistano elementi idonei ad evidenziare univocamente la pericolosità del ricorrente e gli atti di vessazione asseritamente commessi nei confronti della ex compagna, tali da rendere credibili le dichiarazioni rese dalla predetta.
18. Sul punto il Collegio deve rilevare come dalla documentazione agli atti emerga una situazione di conflittualità familiare (innegabile, nella fattispecie), ma non l’adozione di comportamenti di violenza domestica da parte del ricorrente ed altresì che, visto quanto sopra, non può non risultare evidente come il provvedimento di ammonimento ed il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico, rappresentino un ostacolo al percorso di riavvicinamento del ricorrente alla propria figlia, sinora avversato dall’altro genitore e allo stato invece fortemente incentivato dal Tribunale civile di Trieste.
19. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
20. Il Ministero dell’Interno va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
Il Ministero resistente sarà altresì tenuto a rimborsare al ricorrente, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida nell’importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che il predetto Ministero sarà inoltre tenuto a rimborsare al ricorrente, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti di causa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
AU MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.