TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 30
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale e difetto di istruttoria

    Il Collegio rileva che il provvedimento del Prefetto ha introdotto un nuovo fatto (richiesta di aiuto nel 2021 con pianto della figlia minore) non contestato in precedenza. Inoltre, il provvedimento di ammonimento del Questore si è basato su fatti ulteriori rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento (ricovero ospedaliero della ex compagna, interventi delle Forze di polizia nel 2020), senza che il ricorrente avesse avuto modo di controdedurre. Viene evidenziato un sostanziale difetto di istruttoria, poiché i provvedimenti si basano sulle sole dichiarazioni della controinteressata senza approfondimenti.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio e difetto di istruttoria

    Il Collegio rileva che il provvedimento di ammonimento è stato motivato sulla base di fatti ulteriori rispetto a quelli indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, come gli interventi delle Forze di polizia del 2020 e il comportamento durante il ricovero ospedaliero della ex compagna, senza che il ricorrente avesse avuto modo di fornire la propria versione dei fatti. Viene sottolineato un difetto di istruttoria, dato che i provvedimenti si fondano sulle dichiarazioni della controinteressata senza adeguati riscontri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 30
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 30
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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