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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. VG. 11450/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.sa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.10.2025 da
1) Parte_1 nata: a Chiaravalle (AN), l'1.11.1984 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Missaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato: a Catania, il 18.11.1986 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con il Prof. Avv. Filippo Danovi e l'Avv. Serena Canestrelli presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 13.5.2016 (anno 2016, atto n. 633, reg. 01, parte I), in regime di separazione dei beni. Con le seguenti figlie: nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. Persona_1
, e nata a [...] l'[...], cittadina italiana, C.F. C.F._3 Parte_2
. C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori secondo la Per_1 Parte_2 disciplina dell'affido condiviso.
3. Per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale, mentre le questioni di gestione straordinaria e, in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse riguardanti educazione, istruzione e salute delle minori dovranno essere discusse preventivamente ed assunte in accordo tra i genitori nell'interesse principale delle figlie minori e . Per_1 Parte_2
4. Le figlie minori saranno collocate prevalentemente presso la residenza della madre, signora alla quale viene a tal fine assegnato l'immobile adibito a casa Parte_1 familiare, sito in Milano, Via Rutilia n. 14, di proprietà di entrambi i coniugi, con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, esclusi i beni strettamente personali del signor che lo stesso CP_1 terminerà di asportare entro il 31.10.2025. Sino a quando l'auto di proprietà del signor (già posta in vendita) sarà venduta, in ogni caso entro e non oltre il 28.2.2026, la CP_1 stessa potrà continuare ad essere parcheggiata presso il box di pertinenza della casa familiare. Eventuali accessi del signor o dei suoi familiari presso la casa familiare in CP_1 comproprietà dovranno essere previamente concordati con la signora Parte_1
5. Sino a quando la signora vivrà con le figlie minori presso la casa familiare sita in Parte_1
Milano, Via Rutilia n. 14, come da precedente punto 4, tutti i costi ordinari relativi alla stessa Per_ casa familiare (a titolo esemplificativo: utenze, spese condominiali ordinarie, verranno sostenuti integralmente dalla stessa signora Il mutuo cointestato fra le parti e Parte_1 gravante sulla casa familiare verrà sostenuto al 50% dai signori e che a tal Parte_1 CP_1 fine manterranno acceso a tale unico fine il conto corrente cointestato e su cui poggia il suddetto mutuo. Parimenti le spese condominiali straordinarie della casa familiare in comproprietà verranno sostenute al 50% di signori e Le parti dichiarano Parte_1 CP_1 reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per il pregresso.
6. I tempi di permanenza delle figlie minori con e presso il padre vengono stabiliti con le seguenti modalità, a conferma delle abitudini sperimentate sinora dai genitori, tenuto conto dell'attuale età della figlia più piccola e fatto comunque sempre salvo ogni eventuale diverso accordo di volta in volta raggiunto tra i genitori:
* fine settimana alternati dal venerdì ore 18.30 sino alla domenica sera ore 18.00, prelevando e riaccompagnando le figlie minore da/presso la casa materna. Le parti danno atto sin d'ora che gli orari dei fine settimana paterni potranno essere diversamente concordati al fine di consentire al signor di trascorrere fine settimana fuori Milano con le figlie CP_1 minori;
* martedì sera per cena. A far tempo da gennaio 2026 le minori si tratterranno dal padre anche per il pernottamento con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
* accompagnamento a scuola la mattina, con suddivisione del relativo compito con la Signora Parte_1
Per quanto riguarda le festività e periodi di vacanze scolastiche:
- durante le festività natalizie per l'anno 2025 i genitori alterneranno la sera del 24 dicembre sino alle ore 10.30 della mattina del 25 dicembre, con la mattina del 25 dicembre dalle ore 10.30 sino alla mattina del 26 dicembre alla stessa ora, alternando poi il restante periodo di vacanze dal 26/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro. A far tempo dalle festività natalizie dell'anno 2026 i genitori alterneranno le vacanze con le figlie minori in due separati periodi, l'uno dalla fine della scuola sino al 30 dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
* le vacanze di Pasqua verranno trascorse dalle minori con ciascun genitore ad anni alterni e Carnevale/settimana bianca con l'altro genitore;
* durante le vacanze estive le figlie minori trascorreranno con il padre una settimana durante il mese di luglio (da concordare con la madre entro il 30/4) e due settimane consecutive nel mese di agosto (le due settimane del mese di agosto verranno alternate di anno in anno fra i genitori sicché il padre un anno terrà le bambine dall'1 al 15 agosto e l'anno a seguire terrà con sé le bambine dal 16 al 31 agosto, e così via di anno in anno). Durante il periodo di vacanze scolastiche estive, con eccezione dei periodi di vacanza delle minori con ciascuno dei genitori, vigerà il calendario ordinario di cui sopra;
* i c.d. ponti spetteranno al genitore al quale già spetta il fine settimana collegato;
* i giorni coincidenti con il compleanno delle figlie minori verranno suddivisi in modo paritetico dai genitori in modo da consentire ad entrambi di poter trascorrere del tempo con la figlia e ciò fatta sempre salva la possibilità per i genitori di concordare dei festeggiamenti da trascorrere insieme. Entrambi i genitori, nei periodi di propria spettanza, consentiranno di mantenere contatti telefonici quotidiani tra le figlie e l'altro genitore, tenendo conto dei desideri delle bambine ma cercando comunque di contenere l'utilizzo degli scambi telefonici a non più di un paio al giorno.
7. Il signor fermo il concorso al pagamento del mutuo e spese condominiali CP_1 straordinarie della casa familiare assegnata alla signora concorrerà al Parte_1 mantenimento delle figlie minori:
* versando alla signora l'importo mensile di € 1.300,00 (€ 650,00 per Parte_1 ciascuna figlia) e ciò a decorrere dalla mensilità successiva alla sottoscrizione del presente ricorso. Detto importo verrà versato mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat. A far tempo dal mese di settembre 2027 il suddetto importo mensile verrà elevato a € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (base settembre 2027, prima rivalutazione settembre 2028). Le parti specificano che il suddetto importo mensile (come anche già previsto in aumento a far tempo da settembre 2027) è da intendersi già comprensivo del contributo paterno per la tata che seguirà le figlie anche nei tempi di spettanza paterna. Poiché l'attuale tata soffre di un'allergia che le impedisce di stare presso l'abitazione del sig. ove CP_1 quest'ultimo nei suoi tempi di competenza con le figlie minori fosse impossibilitato a stare con le stesse, la tata, pur sempre nel rispetto dei suoi orari di lavoro, presterà servizio in favore delle bambine anche in detti tempi restando presso la casa materna con loro sino a quando verranno accompagnate presso la casa del padre al rientro dello stesso dal suo impedimento. Entro 15 giorni successivi alla sottoscrizione del presente accordo le parti formalizzeranno quanto necessario per consentire l'interruzione del rapporto di lavoro dell'attuale tata/collaboratrice domestica in capo al signor (che si farà carico di tutti gli oneri a CP_1 ciò connessi) e l'assunzione a nome della signora A far tempo dalla mensilità Parte_1 coincidente con l'inizio del versamento dell'importo mensile di € 1.300,00 di cui sopra, dunque, tutti gli oneri (nessuno escluso) relativi alla retribuzione della tata/collaboratrice domestica verranno sostenuti direttamente e integralmente dalla signora Parte_1
* sostenendo/rimborsando il 60% delle spese straordinarie delle figlie minori (il restante 40% sarà a carico della signora e ciò come da Linee Guida del Tribunale Parte_1 di Milano da intendersi qui integralmente trascritte. Con riferimento specifico alle spese straordinarie delle bambine, da concordarsi previamente fra i genitori, questi ultimi si impegnano, ove possibile e sostenibile, a garantire a entrambe le figlie lo svolgimento annuale di almeno un'attività sportiva nonché a garantire a di completare il ciclo di studi della Per_1 scuola primaria presso l'Istituto Zaccaria;
* a far tempo dal mese di settembre 2025, l'assegno unico sarà suddiviso nella misura del 50% fra i Signori e e, a tal fine, le parti si impegnano a dare corso ad Parte_1 CP_1 ogni adempimento all'uopo necessario. Sino a quando l'assegno unico continuerà a essere formalmente percepito (come tuttora) dal signor lo stesso signor provvederà CP_1 CP_1
a rimborsare la metà di esso alla signora Poiché, tuttavia, quest'ultima è tuttora Parte_1 tenuta al rimborso al signor dell'importo di € 300,00 (relativo al differenziale delle CP_1 somme sinora anticipate dai genitori per l'iscrizione scolastica), il signor avrà diritto CP_1
a trattenere detta quota parte della somma da quanto percepito a titolo di assegno unico a far tempo da settembre 2025 ovvero a ricevere detto importo di € 300,00 mediante bonifico da parte della signora Parte_1
8. Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e che con la definizione degli accordi patrimoniali concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con il corretto e puntuale adempimento dell'accordo di cui sopra e con la puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni che precedono, hanno regolato, anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, del loro divorzio, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
9. I genitori confermano l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi alle figlie minori.
10. Spese di lite compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Milano, il 13.5.2016; CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore. dr. Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG