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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 22088/2022; promossa da: , nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Giampiero Clementino;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. . Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.12.2022 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 9.7.2021 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, dell' indennità di accompagnamento, nonché' il riconoscimento della definizione di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo, senza tuttavia integrare i requisiti necessari ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento, e ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 104/92 art.3 co.3, determinando esclusivamente il riconoscimento per l'istante della invalidità al 100% dall'Aprile 2023.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e le condizioni del periziando possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suddetti e il convenuto deve essere condannato CP_1
esclusivamente al riconoscimento in favore del ricorrente della pensione di invalidità dal 1.04.2023.
Le spese, atteso il riconoscimento della pensione di invalidità soltanto a far data dal 1.04.2023, dunque in data successiva rispetto alla domanda di inabilità del 28.5.2020 , vanno compensate per metà, ponendosi il residuo a carico dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- Rigetta la domanda del ricorrente relativa all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dei benefici ex L. 104/92 art.3 comma 3;
- Accoglie la domanda del ricorrente relativa al riconoscimento in proprio favore della invalidità 100% dall'Aprile 2023., e per l'effetto, condanna l' , all'erogazione di tali benefici, a decorrere dal CP_1
1.4.2023; - Compensa le spese per metà, e pone il residuo, che liquida in euro
1314,00 a carico dell , con attribuzione. CP_1
Così deciso in data 16 /4/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 22088/2022; promossa da: , nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Giampiero Clementino;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. . Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.12.2022 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 9.7.2021 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, dell' indennità di accompagnamento, nonché' il riconoscimento della definizione di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo, senza tuttavia integrare i requisiti necessari ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento, e ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 104/92 art.3 co.3, determinando esclusivamente il riconoscimento per l'istante della invalidità al 100% dall'Aprile 2023.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e le condizioni del periziando possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suddetti e il convenuto deve essere condannato CP_1
esclusivamente al riconoscimento in favore del ricorrente della pensione di invalidità dal 1.04.2023.
Le spese, atteso il riconoscimento della pensione di invalidità soltanto a far data dal 1.04.2023, dunque in data successiva rispetto alla domanda di inabilità del 28.5.2020 , vanno compensate per metà, ponendosi il residuo a carico dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- Rigetta la domanda del ricorrente relativa all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dei benefici ex L. 104/92 art.3 comma 3;
- Accoglie la domanda del ricorrente relativa al riconoscimento in proprio favore della invalidità 100% dall'Aprile 2023., e per l'effetto, condanna l' , all'erogazione di tali benefici, a decorrere dal CP_1
1.4.2023; - Compensa le spese per metà, e pone il residuo, che liquida in euro
1314,00 a carico dell , con attribuzione. CP_1
Così deciso in data 16 /4/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio