CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 509/2021
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 509/2021 vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Zurzolo (C.F. ); pec C.F._2 Email_1
Opponente
CONTRO
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._3
Bombardieri (CF: pec C.F._4 Email_2
Opposto
Oggetto: opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 cpc avverso la sentenza della Corte di
Appello di Reggio Calabria n. 511/2021, pubblicata il 07/09/2021, resa a definizione del procedimento n. 6/2019 RG.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione di terzo ex art. 404 cpc, notificato in data
30/09/2021 e iscritto a ruolo il 09/10/2021, conveniva in giudizio Parte_2 [...]
per ottenere la riforma della sentenza n. 511/2021, pubblicata in data 07/09/2021 dalla CP_2
Corte di Appello di Reggio Calabria.
1 Preliminarmente l'opponente formulava istanza di sospensione ex art 407 c.p.c dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e nel merito rappresentava che la decisione di rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla madre fosse lesiva dei suoi interessi Persona_1
avendo egli da sempre coabitato con la mamma nella casa familiare sita in Roccella Jonica in Via
Dogana, n.10.
Con decreto del 12 ottobre 2021, ritualmente comunicato all'unica parte costituita, veniva fissata la prima udienza di trattazione alla data del 20/01/2022. Con successivo provvedimento del 5 gennaio 2022, comunicato tempestivamente, veniva disposto lo svolgimento dell'udienza collegiale mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Rilevato il mancato deposito delle note di trattazione scritta alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 20/01/2022 il Collegio fissava altra udienza, ex art. 309 c.p.c. o art. 348, secondo comma cpc, per la data del 08/04/2022, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, anche l'udienza del 23/01/2025 è andata deserta, non essendo state depositate note, pertanto, con provvedimento del 29 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Questo Collegio deve ordinare ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. nonché
127 ter comma IV cpc la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disporre l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da (CF: ), contro Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ), avverso la sentenza della Corte di Appello di CP_1 C.F._3
Reggio Calabria n. 511/2021, pubblicata il 07/09/2021, nel procedimento recante N.R.G. 6/2019, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29.1.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
2
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 509/2021 vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Zurzolo (C.F. ); pec C.F._2 Email_1
Opponente
CONTRO
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._3
Bombardieri (CF: pec C.F._4 Email_2
Opposto
Oggetto: opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 cpc avverso la sentenza della Corte di
Appello di Reggio Calabria n. 511/2021, pubblicata il 07/09/2021, resa a definizione del procedimento n. 6/2019 RG.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione di terzo ex art. 404 cpc, notificato in data
30/09/2021 e iscritto a ruolo il 09/10/2021, conveniva in giudizio Parte_2 [...]
per ottenere la riforma della sentenza n. 511/2021, pubblicata in data 07/09/2021 dalla CP_2
Corte di Appello di Reggio Calabria.
1 Preliminarmente l'opponente formulava istanza di sospensione ex art 407 c.p.c dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e nel merito rappresentava che la decisione di rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla madre fosse lesiva dei suoi interessi Persona_1
avendo egli da sempre coabitato con la mamma nella casa familiare sita in Roccella Jonica in Via
Dogana, n.10.
Con decreto del 12 ottobre 2021, ritualmente comunicato all'unica parte costituita, veniva fissata la prima udienza di trattazione alla data del 20/01/2022. Con successivo provvedimento del 5 gennaio 2022, comunicato tempestivamente, veniva disposto lo svolgimento dell'udienza collegiale mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Rilevato il mancato deposito delle note di trattazione scritta alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 20/01/2022 il Collegio fissava altra udienza, ex art. 309 c.p.c. o art. 348, secondo comma cpc, per la data del 08/04/2022, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, anche l'udienza del 23/01/2025 è andata deserta, non essendo state depositate note, pertanto, con provvedimento del 29 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Questo Collegio deve ordinare ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. nonché
127 ter comma IV cpc la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disporre l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da (CF: ), contro Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ), avverso la sentenza della Corte di Appello di CP_1 C.F._3
Reggio Calabria n. 511/2021, pubblicata il 07/09/2021, nel procedimento recante N.R.G. 6/2019, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29.1.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
2