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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/12/2025, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 20102 dell'anno 2016
Tra
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo De Franceschi ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Salvemini
ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché ( ) in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Salvemini ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico,
intervenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta all'udienza del 18.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.12.2016, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4387/2016 emesso dal
Tribunale di Bari in data 25.10.2016, su istanza della Controparte_1
con il quale si ingiungeva il pagamento in solido della somma di € 113.420,87 oltre
[...]
interessi e le spese di procedura.
Gli opponenti deducevano: 1) il difetto dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la mancata esibizione del documento negoziale originario e degli estratti conto del c/c ordinario;
2) la nullità del rapporto bancario di c/c ordinario per violazione dell'art. 117 TUB e l'illegittimità dell'applicazione dei tassi di interesse ultralegali;
3) la nullità dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'errata determinazione delle valute e la illegittima applicazione di spese e commissioni non pattuite;
4) la mancata pattuizione dei tassi di interesse creditori;
5) la nullità della fideiussioni prestata dalla garante in quanto obbligazione accessoria rispetto Parte_2
a quella principale.
Pag. 2 di 9 Gli opponenti spiegavano domanda riconvenzionale per la dichiarazione di nullità del rapporto di c/c n. 631930.85 e della fideiussione.
Chiedevano, quindi, la condanna al pagamento di quelle somme che verranno ritenute eque e/o provate in corso di causa oltre rivalutazione e interessi nonché al pagamento di tutte quelle somme illegittimamente addebitate a titolo di interesse, cms, oneri e commissioni non dovute.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava tutte le richieste di parte CP_1
opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Disposta la mediazione obbligatoria, che sortiva esito negativo, venivano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie.
In data 28.10.2022 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_2
[... cessionaria del credito originariamente vantato da . Controparte_1
Disposta ed espletata CTU contabile, la causa precisate le conclusioni veniva riservata per la decisione.
Con ordinanza del 30.10.2023 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo ai fini di una integrazione dell'elaborato peritale, risultato carente dell'ipotesi di calcolo relativa alla eccepita prescrizione.
All'esito del deposito della relazione integrativa e della mancata conciliazione, con ordinanza del 01.12.2024 il Giudice fissava la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 18.12.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 9 La richiese decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1
e per l'importo di € 113.420,87 a fronte del saldo Parte_1 Parte_2
debitore del rapporto di apertura di credito del 21.02.2003 ed analogo contratto del
14.12.2004. La calcolò detto importo applicando, a partire dal 01.10.2004, il CP_1
saldo zero iniziale, escludendo tutte le commissioni di massimo scoperto e le variazioni in pejus dei tassi di interesse. Applicando la capitalizzazione semplice degli interessi ed eliminando tutte le spese trimestrali.
Gli opponenti hanno sostenuto che il rapporto era stato aperto in origine presso la
[...]
ed hanno prodotto gli estratti conto dal 31.07.1990 al Controparte_3
30.09.2004.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di
Pag. 4 di 9 provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
La ha agito in forza del contratto di apertura di credito del 21.02.2003 e CP_1
dell'affidamento concesso per € 75.000,00 elevato poi ad € 200.000,00 come da contratto del 14.12.2004.
Gli opponenti hanno prodotto gli estratti conto relativi al conto corrente ordinario n.
631930.85 e hanno contestato la mancanza del contratto.
Per verificare l'esatto dare/avere tra le parti è stata ammessa ed espletata CTU contabile con successiva integrazione disposta con ordinanza del 01.08.2024 per la verifica della eccezione di prescrizione.
La CTU Dr.ssa con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, Per_1
ha ricalcolato il saldo come da relazione integrativa del 10.12.2024.
La consulente ha concluso elaborando due ipotesi di ricalcolo, entrambe a debito per il correntista.
La prima con un saldo debitore di € 89.126,32, applicando i tassi debitori in misura legale dall'apertura del conto fino alla pattuizione del 21.02.2003 e, successivamente secondo le variazioni da estratto conto;
tasso creditore in misura legale;
nessuna capitalizzazione ed eliminazione di c.m.s. e C.d.a.
La seconda con un saldo debitore di € 90.009,46, applicando i tassi debitori in misura legale dall'apertura del conto fino alla pattuizione del 21.02.2003 e, successivamente tassi debitori extrafido azzerati fino al 14.12.2004, poi tassi extrafido secondo estratto conto;
tasso creditore in misura legale;
nessuna capitalizzazione ed eliminazione di c.m.s. e C.d.A.
Pag. 5 di 9 Deve ritenersi più corretta la prima ipotesi che considera i tassi debitori in misura legale dall'apertura del conto fino alla pattuizione del 21.02.2003 e, successivamente secondo le variazioni da estratto conto;
tasso creditore in misura legale;
nessuna capitalizzazione ed eliminazione di c.m.s. e C.d.a.
Il CTU nella relazione integrativa ha evidenziato l'usura originaria dei soli tassi extrafido con riferimento al contratto del 20.02.2003. Il consulente ha, quindi,
correttamente azzerato tali interessi dal 20.02.2003 e fino al 14.12.2004, data di stipula del nuovo contratto di apertura di credito, privo di ogni superamento del tasso soglia usura.
L'eccezione di difetto di legittimazione della intervenuta società che Controparte_2
è subentrata alla nella titolarità del credito, Controparte_1
sollevata dagli opponenti è infondata.
Deve osservarsi al riguardo che la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. con l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco prova la titolarità del credito in capo al cessionario.
Nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D.lgs.
385/1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" basta a provare la titolarità del credito in capo cessionario, senza che necessiti una specifica enumerazione di ogni rapporto oggetto della cessione, quando gli elementi che accomunano le singole categorie permettano di individuarli senza incertezze;
comunque, compete al giudice di merito valutare l'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del succitato avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in Cassazione in difetto dei presupposti ex art.
Pag. 6 di 9 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Corte d'Appello di Bari 06/02/2025 n. 151). Dalle
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2017 si evince che l'avviso contiene l'indicazione delle categorie dei rapporti ceduti e il rimando al sito internet liberamente consultabile dai debitori ceduti per individuare la loro specifica posizione. Inoltre, la società ha prodotto non soltanto l'avviso di cessione ex art. 58 TUB ma CP_2
anche l'attestazione del 24.10.2022 della cedente dove Controparte_1
viene specificato che il credito vantato nei confronti di è rientrato Parte_1
nell'operazione di cessione pro-soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco e conclusa in data 20.12.2017.
Detta certificazione, unitamente alla pubblicazione ex art. 58 e agli elementi sopra riportati, può essere validamente considerata come prova della avvenuta cessione e della legittimazione ad agire.
Anche l'eccezione di parte opponente sulla carenza di legittimazione della in CP_2
quanto società non iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB è
infondata.
Infatti, in materia di recupero crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. Civ. 18/03/2024 n. 7243).
Per quanto riguarda la eccepita invalidità della fideiussione rilasciata da
[...]
deve rilevarsi che è stata proposta soltanto nella comparsa Parte_2
Pag. 7 di 9 conclusionale per cui è inammissibile e tardiva. Nell'atto di opposizione, infatti, la stessa opponente aveva soltanto sollevato la nullità della fideiussione sulla base del rapporto di accessorietà con il debito principale del Pt_1
Né è possibile rilevare una nullità d'ufficio.
Deve osservarsi che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (Cassazione civile sez. III - 13/03/2024, n.
6685). Prova che gli opponenti non hanno offerto.
Considerato che è stato accertato un credito della opposta per € 89.126,32 e che la somma ingiunta ammonta ad € 113.420,87, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti condannati al pagamento della somma di € 89.126,32 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
La domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, in conseguenza dell'accertata debitoria degli stessi va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando, per lo scaglione di riferimento, le tariffe medie.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
Pag. 8 di 9 e nei confronti di e Pt_1 Parte_2 Controparte_1
con l'intervento di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_2
assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4387/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data
25.10.2016;
2) Condanna gli opponenti in solido verso l'opposta al pagamento della complessiva somma di € 89.126,32 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna gli opponenti in solido, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opponenti;
Così deciso in Bari il 12.12.2025
Il Giudice
Savino MB
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 20102 dell'anno 2016
Tra
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo De Franceschi ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Salvemini
ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché ( ) in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Salvemini ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico,
intervenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta all'udienza del 18.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.12.2016, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4387/2016 emesso dal
Tribunale di Bari in data 25.10.2016, su istanza della Controparte_1
con il quale si ingiungeva il pagamento in solido della somma di € 113.420,87 oltre
[...]
interessi e le spese di procedura.
Gli opponenti deducevano: 1) il difetto dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la mancata esibizione del documento negoziale originario e degli estratti conto del c/c ordinario;
2) la nullità del rapporto bancario di c/c ordinario per violazione dell'art. 117 TUB e l'illegittimità dell'applicazione dei tassi di interesse ultralegali;
3) la nullità dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'errata determinazione delle valute e la illegittima applicazione di spese e commissioni non pattuite;
4) la mancata pattuizione dei tassi di interesse creditori;
5) la nullità della fideiussioni prestata dalla garante in quanto obbligazione accessoria rispetto Parte_2
a quella principale.
Pag. 2 di 9 Gli opponenti spiegavano domanda riconvenzionale per la dichiarazione di nullità del rapporto di c/c n. 631930.85 e della fideiussione.
Chiedevano, quindi, la condanna al pagamento di quelle somme che verranno ritenute eque e/o provate in corso di causa oltre rivalutazione e interessi nonché al pagamento di tutte quelle somme illegittimamente addebitate a titolo di interesse, cms, oneri e commissioni non dovute.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava tutte le richieste di parte CP_1
opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Disposta la mediazione obbligatoria, che sortiva esito negativo, venivano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie.
In data 28.10.2022 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_2
[... cessionaria del credito originariamente vantato da . Controparte_1
Disposta ed espletata CTU contabile, la causa precisate le conclusioni veniva riservata per la decisione.
Con ordinanza del 30.10.2023 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo ai fini di una integrazione dell'elaborato peritale, risultato carente dell'ipotesi di calcolo relativa alla eccepita prescrizione.
All'esito del deposito della relazione integrativa e della mancata conciliazione, con ordinanza del 01.12.2024 il Giudice fissava la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 18.12.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 9 La richiese decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1
e per l'importo di € 113.420,87 a fronte del saldo Parte_1 Parte_2
debitore del rapporto di apertura di credito del 21.02.2003 ed analogo contratto del
14.12.2004. La calcolò detto importo applicando, a partire dal 01.10.2004, il CP_1
saldo zero iniziale, escludendo tutte le commissioni di massimo scoperto e le variazioni in pejus dei tassi di interesse. Applicando la capitalizzazione semplice degli interessi ed eliminando tutte le spese trimestrali.
Gli opponenti hanno sostenuto che il rapporto era stato aperto in origine presso la
[...]
ed hanno prodotto gli estratti conto dal 31.07.1990 al Controparte_3
30.09.2004.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di
Pag. 4 di 9 provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
La ha agito in forza del contratto di apertura di credito del 21.02.2003 e CP_1
dell'affidamento concesso per € 75.000,00 elevato poi ad € 200.000,00 come da contratto del 14.12.2004.
Gli opponenti hanno prodotto gli estratti conto relativi al conto corrente ordinario n.
631930.85 e hanno contestato la mancanza del contratto.
Per verificare l'esatto dare/avere tra le parti è stata ammessa ed espletata CTU contabile con successiva integrazione disposta con ordinanza del 01.08.2024 per la verifica della eccezione di prescrizione.
La CTU Dr.ssa con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, Per_1
ha ricalcolato il saldo come da relazione integrativa del 10.12.2024.
La consulente ha concluso elaborando due ipotesi di ricalcolo, entrambe a debito per il correntista.
La prima con un saldo debitore di € 89.126,32, applicando i tassi debitori in misura legale dall'apertura del conto fino alla pattuizione del 21.02.2003 e, successivamente secondo le variazioni da estratto conto;
tasso creditore in misura legale;
nessuna capitalizzazione ed eliminazione di c.m.s. e C.d.a.
La seconda con un saldo debitore di € 90.009,46, applicando i tassi debitori in misura legale dall'apertura del conto fino alla pattuizione del 21.02.2003 e, successivamente tassi debitori extrafido azzerati fino al 14.12.2004, poi tassi extrafido secondo estratto conto;
tasso creditore in misura legale;
nessuna capitalizzazione ed eliminazione di c.m.s. e C.d.A.
Pag. 5 di 9 Deve ritenersi più corretta la prima ipotesi che considera i tassi debitori in misura legale dall'apertura del conto fino alla pattuizione del 21.02.2003 e, successivamente secondo le variazioni da estratto conto;
tasso creditore in misura legale;
nessuna capitalizzazione ed eliminazione di c.m.s. e C.d.a.
Il CTU nella relazione integrativa ha evidenziato l'usura originaria dei soli tassi extrafido con riferimento al contratto del 20.02.2003. Il consulente ha, quindi,
correttamente azzerato tali interessi dal 20.02.2003 e fino al 14.12.2004, data di stipula del nuovo contratto di apertura di credito, privo di ogni superamento del tasso soglia usura.
L'eccezione di difetto di legittimazione della intervenuta società che Controparte_2
è subentrata alla nella titolarità del credito, Controparte_1
sollevata dagli opponenti è infondata.
Deve osservarsi al riguardo che la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. con l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco prova la titolarità del credito in capo al cessionario.
Nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D.lgs.
385/1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" basta a provare la titolarità del credito in capo cessionario, senza che necessiti una specifica enumerazione di ogni rapporto oggetto della cessione, quando gli elementi che accomunano le singole categorie permettano di individuarli senza incertezze;
comunque, compete al giudice di merito valutare l'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del succitato avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in Cassazione in difetto dei presupposti ex art.
Pag. 6 di 9 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Corte d'Appello di Bari 06/02/2025 n. 151). Dalle
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2017 si evince che l'avviso contiene l'indicazione delle categorie dei rapporti ceduti e il rimando al sito internet liberamente consultabile dai debitori ceduti per individuare la loro specifica posizione. Inoltre, la società ha prodotto non soltanto l'avviso di cessione ex art. 58 TUB ma CP_2
anche l'attestazione del 24.10.2022 della cedente dove Controparte_1
viene specificato che il credito vantato nei confronti di è rientrato Parte_1
nell'operazione di cessione pro-soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco e conclusa in data 20.12.2017.
Detta certificazione, unitamente alla pubblicazione ex art. 58 e agli elementi sopra riportati, può essere validamente considerata come prova della avvenuta cessione e della legittimazione ad agire.
Anche l'eccezione di parte opponente sulla carenza di legittimazione della in CP_2
quanto società non iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB è
infondata.
Infatti, in materia di recupero crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. Civ. 18/03/2024 n. 7243).
Per quanto riguarda la eccepita invalidità della fideiussione rilasciata da
[...]
deve rilevarsi che è stata proposta soltanto nella comparsa Parte_2
Pag. 7 di 9 conclusionale per cui è inammissibile e tardiva. Nell'atto di opposizione, infatti, la stessa opponente aveva soltanto sollevato la nullità della fideiussione sulla base del rapporto di accessorietà con il debito principale del Pt_1
Né è possibile rilevare una nullità d'ufficio.
Deve osservarsi che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (Cassazione civile sez. III - 13/03/2024, n.
6685). Prova che gli opponenti non hanno offerto.
Considerato che è stato accertato un credito della opposta per € 89.126,32 e che la somma ingiunta ammonta ad € 113.420,87, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti condannati al pagamento della somma di € 89.126,32 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
La domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, in conseguenza dell'accertata debitoria degli stessi va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando, per lo scaglione di riferimento, le tariffe medie.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
Pag. 8 di 9 e nei confronti di e Pt_1 Parte_2 Controparte_1
con l'intervento di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_2
assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4387/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data
25.10.2016;
2) Condanna gli opponenti in solido verso l'opposta al pagamento della complessiva somma di € 89.126,32 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna gli opponenti in solido, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opponenti;
Così deciso in Bari il 12.12.2025
Il Giudice
Savino MB
Pag. 9 di 9