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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2613/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Marengo Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina CP_1 C.F._2
Donato giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero PARTE NECESSARIA
avente per oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note congiunte depositate in data 18.03.2025 quanto alla ricorrente e 17.03.2025 quanto al resistente Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Pronunciare la separazione personale dei coniugi
e , ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere Parte_1 CP_1 alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non necessitare di contributi per il loro mantenimento;
Dare atto che i coniugi hanno già definito ogni diversa e ulteriore questione d'ordine economico e patrimoniale;
pagina 1 di 3 Dare atto che le spese legali sono compensate tra le parti.
Per il P.M. Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di aver contratto matrimonio con in 18.9.1999, unione dalla quale CP_1 nascevano, rispettivamente in data 9.10.2003 e 8.9.2006, i figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, premesso altresì di aver subito in costanza di matrimonio violenze e soprusi posti in essere dal marito anche alla presenza dei figli, tanto che il subiva condanna per il reato di cui all'art 612 bis c.p. (procedimento RGNR 9481/2022 CP_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino) e, nonostante la cessazione della convivenza nel dicembre 2020, continuava nel proprio comportamento aggressivo e minaccioso, Parte_1 citava in giudizio per sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al CP_1 marito.
si costituiva in giudizio dando atto che le parti erano addivenute alla decisione di CP_1 chiedere l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate come in epigrafe. La controparte si associava alla richiesta di accoglimento delle conclusioni di cui sopra con memoria del 10.3.2025. Il PM in sede, dato atto della assenza di cause pendenti a carico del , concludeva come in Pt_1 epigrafe con nota del 17.3.2025.
All'esito della udienza del 26.03.2025, tenutasi con trattazione scritta stante l'istanza congiunta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte debbano essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e non contrarie all'ordine pubblico.
Ed infatti consta, per allegazione della parte ricorrente non contestata dalla parte resistente (ed anzi confermata dalla sentenza penale 6.11.2023 emessa ai danni del doc. 5 ric.te), che la CP_1 convivenza tra i coniugi è divenuta, da molti anni, assolutamente intollerabile né vi sono elementi per ritenerla utilmente ricostruibile, onde deve ritenersi la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'articolo 151, c. c., domanda come anzi detto dallo stesso Pubblico Ministero nella sostanza fatta propria. In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Viste le allegazioni in punto protrazione delle condotte di aggressione e minaccia poste in essere dal nei confronti della , il Collegio dispone trasmettersi gli atti al PM per ogni valutazione CP_1 Pt_1
e per la eventuale assunzione dei provvedimenti ritenuti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi e spostatisi in Villar Parte_1 CP_1
Perosa (TO) in data 18.09.1999, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Perosa (TO) di procedere alle incombenze di legge;
dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.,
pagina 2 di 3 dispone trasmettersi gli atti al PM in sede per ogni valutazione e per la eventuale assunzione dei provvedimenti ritenuti di competenza.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati
Così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 2.4.2025
Il Giudice Relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2613/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Marengo Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina CP_1 C.F._2
Donato giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero PARTE NECESSARIA
avente per oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note congiunte depositate in data 18.03.2025 quanto alla ricorrente e 17.03.2025 quanto al resistente Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Pronunciare la separazione personale dei coniugi
e , ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere Parte_1 CP_1 alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non necessitare di contributi per il loro mantenimento;
Dare atto che i coniugi hanno già definito ogni diversa e ulteriore questione d'ordine economico e patrimoniale;
pagina 1 di 3 Dare atto che le spese legali sono compensate tra le parti.
Per il P.M. Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di aver contratto matrimonio con in 18.9.1999, unione dalla quale CP_1 nascevano, rispettivamente in data 9.10.2003 e 8.9.2006, i figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, premesso altresì di aver subito in costanza di matrimonio violenze e soprusi posti in essere dal marito anche alla presenza dei figli, tanto che il subiva condanna per il reato di cui all'art 612 bis c.p. (procedimento RGNR 9481/2022 CP_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino) e, nonostante la cessazione della convivenza nel dicembre 2020, continuava nel proprio comportamento aggressivo e minaccioso, Parte_1 citava in giudizio per sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al CP_1 marito.
si costituiva in giudizio dando atto che le parti erano addivenute alla decisione di CP_1 chiedere l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate come in epigrafe. La controparte si associava alla richiesta di accoglimento delle conclusioni di cui sopra con memoria del 10.3.2025. Il PM in sede, dato atto della assenza di cause pendenti a carico del , concludeva come in Pt_1 epigrafe con nota del 17.3.2025.
All'esito della udienza del 26.03.2025, tenutasi con trattazione scritta stante l'istanza congiunta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte debbano essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e non contrarie all'ordine pubblico.
Ed infatti consta, per allegazione della parte ricorrente non contestata dalla parte resistente (ed anzi confermata dalla sentenza penale 6.11.2023 emessa ai danni del doc. 5 ric.te), che la CP_1 convivenza tra i coniugi è divenuta, da molti anni, assolutamente intollerabile né vi sono elementi per ritenerla utilmente ricostruibile, onde deve ritenersi la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'articolo 151, c. c., domanda come anzi detto dallo stesso Pubblico Ministero nella sostanza fatta propria. In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Viste le allegazioni in punto protrazione delle condotte di aggressione e minaccia poste in essere dal nei confronti della , il Collegio dispone trasmettersi gli atti al PM per ogni valutazione CP_1 Pt_1
e per la eventuale assunzione dei provvedimenti ritenuti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi e spostatisi in Villar Parte_1 CP_1
Perosa (TO) in data 18.09.1999, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Perosa (TO) di procedere alle incombenze di legge;
dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.,
pagina 2 di 3 dispone trasmettersi gli atti al PM in sede per ogni valutazione e per la eventuale assunzione dei provvedimenti ritenuti di competenza.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati
Così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 2.4.2025
Il Giudice Relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
.
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