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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 94/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. Maurizia Giusta Giudice rel. dott. Carlotta Pittaluga Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 94/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ) con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Grugliasco, Via Santorelli 8, in persona del legale rappresentante sig.
; Parte_1
* * * * *
Letto il ricorso presentato da Parte_2
(C.F. );
[...] P.IVA_2
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ritenuto che parte debitrice sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40
CCII.; rilevato che si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con CP_1 la quale la debitrice eccepisce che il credito azionato dalla ricorrente non avrebbe i
1 requisiti di certezza ed esigibilità in quanto non sarebbe stata preventivamente esperita una procedura giudiziale volta all'accertamento del debito stesso e all'ottenimento di un titolo esecutivo;
che inoltre parte resistente avrebbe subito una condotta asseritamente vessatoria, connotata da sudditanza, squilibrio contrattuale e abuso di posizione dominante, assumendo che sarebbe necessario esperire un giudizio (se del caso previa presentazione di denuncia querela nei confronti dei soggetti responsabili delle condotte indicate), volto a verificare la presenza di clausole abusive e di presunti patti in violazione di legge fra e terze Parte_2 società che, secondo la prospettazione della debitrice, sarebbero state interconnesse e avrebbero operato congiuntamente a danno della stessa debitrice;
con la conseguenza che il lamentato atteggiamento di prevaricazione e le richieste economiche sempre più esorbitanti da parte di e di altre società alla stesa riconducibili avrebbero Parte_2 altresì comportato gravi danni alla salute psico-fisica dell'amministratore Sig.
[...]
Parte_1 ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, titolare di un credito debitamente documentato dalla produzione di plurimi contratti di somministrazione lavoro perfezionati tra le parti (docc.ti dal n.1 al n.8 allegati al ricorso), nonché delle relative fatture e del piano di rientro del debito sottoscritto dalla debitrice in data 16.04.2024, rimasto inadempiuto (doc.9 ric.).
Si aggiunga che non risulta siano state formulate contestazioni o doglianze nel corso del rapporto negoziale nè al ricevimento della diffida di pagamento, avendo la debitrice svolto eccezioni solo nel presente procedimento. In forza delle produzioni sopra indicate, si deve ritenere che la ricorrente sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della resistente, se pure tale credito non sia riconosciuto da un titolo esecutivo.
Sul punto, non può che richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'iniziativa volta all'apertura della procedura concorsuale non presuppone un definitivo accertamento del credito, in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass. S.U. n. 1521/ 2013; Cass. n. 11421/ 2014; Cass. n. 23420/ 2016; Cass. n.33347/ 2018). In applicazione di tale principio va affermata la legittimazione della ricorrente a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale potendo l'esistenza del credito essere valutata incidenter tantum dal Tribunale a cui viene proposta l'istanza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
2 rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, avuto riguardo al credito della parte ricorrente di € 90.749,98; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono -quantomeno in via presuntiva- i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
al contrario, dai bilanci prodotti in giudizio, relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 si evince il superamento dei parametri dimensionali delineati dall'art.
2. co 1 lett. d) CCII in relazione all'attivo, al passivo e ai ricavi;
ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento del credito della ricorrente, debitamente documentato, non tempestivamente contestato e riconosciuto dal piano di rientro rimasto inadempiuto;
• l'esistenza di plurime posizioni debitorie nei confronti di Controparte_2
e
[...] CP_3
• la rilevante entità del debito tributario scaduto, poiché dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi sono emersi crediti per € 398.329,28;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
si rivela ininfluente, ai fini che qui interessano, oltre che del tutto indimostrata, la tesi difensiva della debitrice secondo cui vi sarebbe stata una condotta asseritamente vessatoria, connotata da abuso di posizione dominante da parte di e altre società alla stesa riconducibili che, Parte_2 secondo la prospettazione della debitrice, avrebbero operato congiuntamente a danno della stessa debitrice;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice convenuta;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 C.C.I.I. e dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
3 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. ) con sede legale in Grugliasco, Via Santorelli 8, CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante sig. ; Parte_1
nomina Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maurizia Giusta;
nomina Curatore la dott. ssa , con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 28 ottobre 2025 ore
10,00 , nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
4 assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente Il Giudice est.
(dr. Enrico Astuni) (dr. ssa Maurizia Giusta )
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. Maurizia Giusta Giudice rel. dott. Carlotta Pittaluga Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 94/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ) con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Grugliasco, Via Santorelli 8, in persona del legale rappresentante sig.
; Parte_1
* * * * *
Letto il ricorso presentato da Parte_2
(C.F. );
[...] P.IVA_2
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ritenuto che parte debitrice sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40
CCII.; rilevato che si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con CP_1 la quale la debitrice eccepisce che il credito azionato dalla ricorrente non avrebbe i
1 requisiti di certezza ed esigibilità in quanto non sarebbe stata preventivamente esperita una procedura giudiziale volta all'accertamento del debito stesso e all'ottenimento di un titolo esecutivo;
che inoltre parte resistente avrebbe subito una condotta asseritamente vessatoria, connotata da sudditanza, squilibrio contrattuale e abuso di posizione dominante, assumendo che sarebbe necessario esperire un giudizio (se del caso previa presentazione di denuncia querela nei confronti dei soggetti responsabili delle condotte indicate), volto a verificare la presenza di clausole abusive e di presunti patti in violazione di legge fra e terze Parte_2 società che, secondo la prospettazione della debitrice, sarebbero state interconnesse e avrebbero operato congiuntamente a danno della stessa debitrice;
con la conseguenza che il lamentato atteggiamento di prevaricazione e le richieste economiche sempre più esorbitanti da parte di e di altre società alla stesa riconducibili avrebbero Parte_2 altresì comportato gravi danni alla salute psico-fisica dell'amministratore Sig.
[...]
Parte_1 ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, titolare di un credito debitamente documentato dalla produzione di plurimi contratti di somministrazione lavoro perfezionati tra le parti (docc.ti dal n.1 al n.8 allegati al ricorso), nonché delle relative fatture e del piano di rientro del debito sottoscritto dalla debitrice in data 16.04.2024, rimasto inadempiuto (doc.9 ric.).
Si aggiunga che non risulta siano state formulate contestazioni o doglianze nel corso del rapporto negoziale nè al ricevimento della diffida di pagamento, avendo la debitrice svolto eccezioni solo nel presente procedimento. In forza delle produzioni sopra indicate, si deve ritenere che la ricorrente sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della resistente, se pure tale credito non sia riconosciuto da un titolo esecutivo.
Sul punto, non può che richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'iniziativa volta all'apertura della procedura concorsuale non presuppone un definitivo accertamento del credito, in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass. S.U. n. 1521/ 2013; Cass. n. 11421/ 2014; Cass. n. 23420/ 2016; Cass. n.33347/ 2018). In applicazione di tale principio va affermata la legittimazione della ricorrente a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale potendo l'esistenza del credito essere valutata incidenter tantum dal Tribunale a cui viene proposta l'istanza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
2 rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, avuto riguardo al credito della parte ricorrente di € 90.749,98; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono -quantomeno in via presuntiva- i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
al contrario, dai bilanci prodotti in giudizio, relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 si evince il superamento dei parametri dimensionali delineati dall'art.
2. co 1 lett. d) CCII in relazione all'attivo, al passivo e ai ricavi;
ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento del credito della ricorrente, debitamente documentato, non tempestivamente contestato e riconosciuto dal piano di rientro rimasto inadempiuto;
• l'esistenza di plurime posizioni debitorie nei confronti di Controparte_2
e
[...] CP_3
• la rilevante entità del debito tributario scaduto, poiché dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi sono emersi crediti per € 398.329,28;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
si rivela ininfluente, ai fini che qui interessano, oltre che del tutto indimostrata, la tesi difensiva della debitrice secondo cui vi sarebbe stata una condotta asseritamente vessatoria, connotata da abuso di posizione dominante da parte di e altre società alla stesa riconducibili che, Parte_2 secondo la prospettazione della debitrice, avrebbero operato congiuntamente a danno della stessa debitrice;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice convenuta;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 C.C.I.I. e dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
3 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. ) con sede legale in Grugliasco, Via Santorelli 8, CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante sig. ; Parte_1
nomina Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maurizia Giusta;
nomina Curatore la dott. ssa , con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 28 ottobre 2025 ore
10,00 , nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
4 assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente Il Giudice est.
(dr. Enrico Astuni) (dr. ssa Maurizia Giusta )
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