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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1336/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1336 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Parte_1
Giannuzzi Cardone, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e il , in persona del ministro pro tem- Controparte_1 pore, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1741/2023 del 16 maggio 2023 il Tribunale del lavoro di Foggia ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Parte_2
[...
– la quale aveva dedotto di essere stata dipendente a tempo determinato del , in qualità di docente non di ruolo del c.c.n.l. Controparte_1 comparto scuola: nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 dal 10 ottobre
2020 al 30 giugno 2021; nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 dal 4 set- tembre 2021 al 30 giugno 2022; nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 dal 7 settembre 2022 al 30 giugno 2023, lamentando di non aver fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 – e per l'effetto, ha: I) dichiarato il di-
- 1 - ritto della parte ricorrente a fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
II) condannato il all'accredito in favore di della somma di 1.000,00 euro CP_1 Pt_1 sulla carta elettronica a generarsi, limitatamente agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023; III) rigettato, nel resto, il ricorso;
IV) compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Giudice di prime cure ha rilevato che la carta docente costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti – elemento essenziale della loro attività di lavoro – ed ha quindi ritenuto l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui aveva escluso dai destinata- ri dell'attribuzione della carta i docenti assunti mediante contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato. Il Tribunale ha infatti rilevato che nella specie non era stato provato nulla che potesse giustificare il diverso trattamento dei docen- ti, considerato peraltro che la formazione e l'aggiornamento dev'essere identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assun- ti a tempo determinato.
Quanto al fatto che la carta docenti è stata concepita come strumento vincolato che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, il Giudice ha affermato che il non poteva essere con- CP_1 dannato al pagamento di una somma equivalente al valore nominale della carta del docente, posto che la legge non aveva previsto in favore dei docen- ti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un determinato valore nominale utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi specificatamente individuati dall'ordinamento; pertanto, l'eventuale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato avreb- be finito per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato ri- spetto a quelli a tempo indeterminato.
Il Tribunale ha poi osservato che, sulla scorta della disciplina conte- nuta nei d.P.C.M. che regolano la materia, la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato soggiace a precisi limiti temporali;
in particolare, tale beneficio è strettamente connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, sicché un do- cente a tempo indeterminato non ha diritto al beneficio oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso;
di
- 2 - conseguenza, dovendosi evitare che, nel caso concreto, l'applicazione del principio di non discriminazione finisca per attribuire ai precari condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, doveva essere dichiarato il diritto della ricorrente a fruire della complessiva somma di 1.000 euro limitatamente agli anni scola- stici 2021/2022 e 2022/2023 (somma accreditabile e fruibile, rispettivamen- te, entro il 31 agosto 2023 ed il 31 agosto 2024), perché riconoscere l'accredito correlato anche all'anno scolastico 2020/2021 (durante il quale la parte era rimasta inerte) avrebbe comportato una discriminazione “alla rove- scia” in danno dei docenti di ruolo.
Ha disatteso, inoltre, la distinzione prospettata dalla ricorrente tra di- ritto a percepire la carta docente (incondizionato) e diritto alla fruizione del- la stessa (automatica in capo al docente di ruolo), perché svilisce la ratio della normativa di riferimento, volta alla concessione di un'effettiva e ulte- riore modalità di accrescimento del bagaglio professionale, anche in ragione dell'analitica procedura di cui al d.P.C.M. del 2016 che il docente di ruolo deve seguire al fine di generare i buoni spesa.
Pertanto, la fruizione della carta docente, se per un verso non costi- tuiva un automatismo legato al rapporto di lavoro, per l'altro un accredito ancorato agli anni di servizio ancora utilizzabili dai docenti di ruolo, allinea, sul piano della generazione temporale del beneficio e delle connesse esigen- ze periodiche di aggiornamento, i docenti di ruolo e quelli non di ruolo.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che le spese di lite dovessero essere compensate per intero, stante l'assoluta novità delle questioni trattate, sulle quali si registravano pronunce di merito di segno parzialmente difformi.
2. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello Pt_1 mediante ricorso depositato il 13 novembre 2023.
[...]
Il ha resistito depositando Controparte_1 memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Con il primo motivo di doglianza censura la sen- Parte_1 tenza gravata laddove, accogliendo parzialmente la domanda, ha riconosciu- to il suo diritto a beneficiare della carta elettronica esclusivamente in rela- zione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, escludendo invece l'accredito per l'anno 2020/2021.
- 3 - L'appellante osserva innanzitutto che la limitazione della fruizione del beneficio economico della carta docente sulla base di una sorta di “de- cadenza” dal diritto – in quanto strettamente connesso il beneficio ad una annualità scolastica o, al più, a quella successiva – si risolverebbe nell'imposizione di una vera e propria causa estintiva di un diritto espressa- mente attribuito per legge, al di fuori di qualsiasi previsione normativa.
A giudizio dell'appellante, l'interpretazione accolta dal Tribunale, oltre ad essere contraria alla clausola 4 dell'accordo-quadro allegato alla di- rettiva 1999/70/CE, è irragionevole, in quanto viziata da un evidente errore nell'individuazione del tertium comparationis; il Tribunale di Foggia, difat- ti, non avrebbe posto a confronto situazioni omogenee, ovvero il diritto del docente precario con quello del docente di ruolo a percepire il beneficio, ma aveva contrapposto quello dell'insegnante precario a percepire il beneficio con il diritto del docente di ruolo a spendere e utilizzare la carta già erogata- gli, limitato al più a due anni scolastici;
viceversa, l'esatta equiparazione tra le due tipologie di lavoratori, in applicazione del principio di non discrimi- nazione, doveva portare a riconoscere anche al docente precario il limite biennale di spesa (per ciascuna annualità scolastica), con decorrenza, però, dall'effettiva disponibilità del beneficio, senza limitare il diritto di fruire del beneficio economico erogato tramite la carta alle stesse condizioni del do- cente di ruolo.
In secondo luogo, l'appellante sottolinea che la carta docente costi- tuisce un beneficio economico di natura retributiva che, come ogni diritto di credito, può estinguersi per prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., nella specie non trascorso in relazione all'annualità 2020/2021, dato che il relativo dies a quo va individuato nel conferimento dell'incarico, o se anteriore, da quando
è possibile procedere alla registrazione telematica.
3.1. Il motivo è da ritenersi fondato in forza delle ragioni già enun- ciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti relativi a controversie sovrapponibili a quella in esame (cfr. tra le tante App. Bari sent. n.
1486/2024 pubblicata il 4 novembre 2024, est. Ariola;
App. Bari sent. n.
518/2024 pubblicata il 21 maggio 2024, est. Orlando;
App. Bari sent. n.
521/2024 pubblicata il 14 maggio 2024, est. Saracino;
App. Bari sent. n.
673/2024 pubblicata il 6 maggio 2024, est. Mastrorilli) e che questo Colle- Pa
condivide e fa proprie.
In materia di riconoscimento del diritto dei docenti precari alla frui- zione della c.d. “carta docente” ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
- 4 - 2015, la Corte aderisce ai principi interpretativi affermati dalla Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. nella sentenza n. 29961 depositata il 27 ottobre 2023, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il contenuto essenziale della citata sentenza può essere sintetizzato nei seguenti termini:
1) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124 del 1999, oppure incari- chi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giu- gno ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente ricono- sciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano in- terni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, se- condo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello per- duto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liqui- da, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verreb- be vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicu- rare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sia- no state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interes- se rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi per- sista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che de- termina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- 5 - 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancel- lazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibi- le”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi even- tualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarci- mento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonoma- mente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chan- ces formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della pro- fessionalità, salvo altro;
il pregiudizio «va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio»;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adem- pimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi
1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giu- diziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza an- nuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, conse- guente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del diritto interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo-quadro al- legato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato:
- 6 - «ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eu- rounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applica- zione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»; b) l'azione ri- sarcitoria per mancata attribuzione della carta docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriusci- ta dal sistema scolastico.
3.2. Alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ul- trabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discri- minato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile.
Non convince, infatti, l'interpretazione di certa giurisprudenza di merito la quale ha affermato che, se il beneficio – secondo la previsione di legge – è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggio- se rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe compor- tato una discriminazione “alla rovescia” in danno dei docenti di ruolo.
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determi- nato senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scaden- za, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla viola- zione accertata dalla CGUE.
Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del d.P.C.M. del 28 giugno 2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme matura- te nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (ciò che qui non è in discussio- ne avendo la docente documentato di essere inserita nella graduatorie per le
- 7 - supplenze per il biennio 2024-2026: v. documentazione prodotta unitamente alla nota di deposito del 4 gennaio 2025).
Di ciò, del resto, è consapevole lo stesso , il quale si è co- CP_1 stituito richiamando esplicitamente gli insegnamenti di Cass. n. 29961 del
2023 – in cui si afferma che l'unica preclusione alla richiesta di riconosci- mento delle annualità pregresse è data dalla prescrizione quinquennale – e dichiarando, dunque, di non contestare in parte qua l'impugnazione propo- sta dal docente.
4. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello pro- posto da va accolto e quindi, in parziale riforma della senten- Parte_1 za impugnata, il va condannato all'accredito della somma com- CP_1 plessiva di 1.500 euro sulla carta elettronica a generarsi in relazione agli an- ni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Resta assorbita ogni altra questione.
5. L'esito finale della contesa giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese del doppio grado del giudizio ponendo la residua metà a carico del , parte sostanzialmente soccombente, considerato che CP_1
l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è intervenuto soltanto nel corso del giudizio.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è operata appli- cando i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (modifi- cate da ultimo mediante d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (con riferimento, quanto al grado d'appello, esclusivamente al valore economico del beneficio devoluto alla cognizione di questa Corte) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e dell' Controparte_1 Controparte_2 con ricorso depositato il 13.11.2023, avverso la sentenza emessa dal Tribu- nale di Foggia, sezione lavoro, in data 16.5.2023, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il all'accredito della somma complessiva di CP_1
1.500 euro sulla carta elettronica a generarsi in relazione agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; conferma nel resto la sentenza impugnata;
- 8 - condanna il al pagamento della metà delle spese del dop- CP_1 pio grado del giudizio, che liquida per l'intero in € 1.500,00 per il primo grado ed € 500,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese genera- li nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in fa- vore del difensore dichiaratosi antistatario, compensando la restante metà.
Così deciso in Bari, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 9 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1336 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Parte_1
Giannuzzi Cardone, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e il , in persona del ministro pro tem- Controparte_1 pore, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1741/2023 del 16 maggio 2023 il Tribunale del lavoro di Foggia ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Parte_2
[...
– la quale aveva dedotto di essere stata dipendente a tempo determinato del , in qualità di docente non di ruolo del c.c.n.l. Controparte_1 comparto scuola: nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 dal 10 ottobre
2020 al 30 giugno 2021; nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 dal 4 set- tembre 2021 al 30 giugno 2022; nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 dal 7 settembre 2022 al 30 giugno 2023, lamentando di non aver fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 – e per l'effetto, ha: I) dichiarato il di-
- 1 - ritto della parte ricorrente a fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
II) condannato il all'accredito in favore di della somma di 1.000,00 euro CP_1 Pt_1 sulla carta elettronica a generarsi, limitatamente agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023; III) rigettato, nel resto, il ricorso;
IV) compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Giudice di prime cure ha rilevato che la carta docente costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti – elemento essenziale della loro attività di lavoro – ed ha quindi ritenuto l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui aveva escluso dai destinata- ri dell'attribuzione della carta i docenti assunti mediante contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato. Il Tribunale ha infatti rilevato che nella specie non era stato provato nulla che potesse giustificare il diverso trattamento dei docen- ti, considerato peraltro che la formazione e l'aggiornamento dev'essere identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assun- ti a tempo determinato.
Quanto al fatto che la carta docenti è stata concepita come strumento vincolato che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, il Giudice ha affermato che il non poteva essere con- CP_1 dannato al pagamento di una somma equivalente al valore nominale della carta del docente, posto che la legge non aveva previsto in favore dei docen- ti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un determinato valore nominale utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi specificatamente individuati dall'ordinamento; pertanto, l'eventuale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato avreb- be finito per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato ri- spetto a quelli a tempo indeterminato.
Il Tribunale ha poi osservato che, sulla scorta della disciplina conte- nuta nei d.P.C.M. che regolano la materia, la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato soggiace a precisi limiti temporali;
in particolare, tale beneficio è strettamente connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, sicché un do- cente a tempo indeterminato non ha diritto al beneficio oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso;
di
- 2 - conseguenza, dovendosi evitare che, nel caso concreto, l'applicazione del principio di non discriminazione finisca per attribuire ai precari condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, doveva essere dichiarato il diritto della ricorrente a fruire della complessiva somma di 1.000 euro limitatamente agli anni scola- stici 2021/2022 e 2022/2023 (somma accreditabile e fruibile, rispettivamen- te, entro il 31 agosto 2023 ed il 31 agosto 2024), perché riconoscere l'accredito correlato anche all'anno scolastico 2020/2021 (durante il quale la parte era rimasta inerte) avrebbe comportato una discriminazione “alla rove- scia” in danno dei docenti di ruolo.
Ha disatteso, inoltre, la distinzione prospettata dalla ricorrente tra di- ritto a percepire la carta docente (incondizionato) e diritto alla fruizione del- la stessa (automatica in capo al docente di ruolo), perché svilisce la ratio della normativa di riferimento, volta alla concessione di un'effettiva e ulte- riore modalità di accrescimento del bagaglio professionale, anche in ragione dell'analitica procedura di cui al d.P.C.M. del 2016 che il docente di ruolo deve seguire al fine di generare i buoni spesa.
Pertanto, la fruizione della carta docente, se per un verso non costi- tuiva un automatismo legato al rapporto di lavoro, per l'altro un accredito ancorato agli anni di servizio ancora utilizzabili dai docenti di ruolo, allinea, sul piano della generazione temporale del beneficio e delle connesse esigen- ze periodiche di aggiornamento, i docenti di ruolo e quelli non di ruolo.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che le spese di lite dovessero essere compensate per intero, stante l'assoluta novità delle questioni trattate, sulle quali si registravano pronunce di merito di segno parzialmente difformi.
2. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello Pt_1 mediante ricorso depositato il 13 novembre 2023.
[...]
Il ha resistito depositando Controparte_1 memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Con il primo motivo di doglianza censura la sen- Parte_1 tenza gravata laddove, accogliendo parzialmente la domanda, ha riconosciu- to il suo diritto a beneficiare della carta elettronica esclusivamente in rela- zione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, escludendo invece l'accredito per l'anno 2020/2021.
- 3 - L'appellante osserva innanzitutto che la limitazione della fruizione del beneficio economico della carta docente sulla base di una sorta di “de- cadenza” dal diritto – in quanto strettamente connesso il beneficio ad una annualità scolastica o, al più, a quella successiva – si risolverebbe nell'imposizione di una vera e propria causa estintiva di un diritto espressa- mente attribuito per legge, al di fuori di qualsiasi previsione normativa.
A giudizio dell'appellante, l'interpretazione accolta dal Tribunale, oltre ad essere contraria alla clausola 4 dell'accordo-quadro allegato alla di- rettiva 1999/70/CE, è irragionevole, in quanto viziata da un evidente errore nell'individuazione del tertium comparationis; il Tribunale di Foggia, difat- ti, non avrebbe posto a confronto situazioni omogenee, ovvero il diritto del docente precario con quello del docente di ruolo a percepire il beneficio, ma aveva contrapposto quello dell'insegnante precario a percepire il beneficio con il diritto del docente di ruolo a spendere e utilizzare la carta già erogata- gli, limitato al più a due anni scolastici;
viceversa, l'esatta equiparazione tra le due tipologie di lavoratori, in applicazione del principio di non discrimi- nazione, doveva portare a riconoscere anche al docente precario il limite biennale di spesa (per ciascuna annualità scolastica), con decorrenza, però, dall'effettiva disponibilità del beneficio, senza limitare il diritto di fruire del beneficio economico erogato tramite la carta alle stesse condizioni del do- cente di ruolo.
In secondo luogo, l'appellante sottolinea che la carta docente costi- tuisce un beneficio economico di natura retributiva che, come ogni diritto di credito, può estinguersi per prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., nella specie non trascorso in relazione all'annualità 2020/2021, dato che il relativo dies a quo va individuato nel conferimento dell'incarico, o se anteriore, da quando
è possibile procedere alla registrazione telematica.
3.1. Il motivo è da ritenersi fondato in forza delle ragioni già enun- ciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti relativi a controversie sovrapponibili a quella in esame (cfr. tra le tante App. Bari sent. n.
1486/2024 pubblicata il 4 novembre 2024, est. Ariola;
App. Bari sent. n.
518/2024 pubblicata il 21 maggio 2024, est. Orlando;
App. Bari sent. n.
521/2024 pubblicata il 14 maggio 2024, est. Saracino;
App. Bari sent. n.
673/2024 pubblicata il 6 maggio 2024, est. Mastrorilli) e che questo Colle- Pa
condivide e fa proprie.
In materia di riconoscimento del diritto dei docenti precari alla frui- zione della c.d. “carta docente” ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
- 4 - 2015, la Corte aderisce ai principi interpretativi affermati dalla Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. nella sentenza n. 29961 depositata il 27 ottobre 2023, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il contenuto essenziale della citata sentenza può essere sintetizzato nei seguenti termini:
1) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124 del 1999, oppure incari- chi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giu- gno ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente ricono- sciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano in- terni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, se- condo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello per- duto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liqui- da, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verreb- be vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicu- rare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sia- no state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interes- se rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi per- sista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che de- termina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- 5 - 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancel- lazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibi- le”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi even- tualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarci- mento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonoma- mente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chan- ces formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della pro- fessionalità, salvo altro;
il pregiudizio «va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio»;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adem- pimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi
1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giu- diziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza an- nuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, conse- guente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del diritto interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo-quadro al- legato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato:
- 6 - «ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eu- rounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applica- zione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»; b) l'azione ri- sarcitoria per mancata attribuzione della carta docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriusci- ta dal sistema scolastico.
3.2. Alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ul- trabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discri- minato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile.
Non convince, infatti, l'interpretazione di certa giurisprudenza di merito la quale ha affermato che, se il beneficio – secondo la previsione di legge – è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggio- se rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe compor- tato una discriminazione “alla rovescia” in danno dei docenti di ruolo.
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determi- nato senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scaden- za, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla viola- zione accertata dalla CGUE.
Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del d.P.C.M. del 28 giugno 2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme matura- te nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (ciò che qui non è in discussio- ne avendo la docente documentato di essere inserita nella graduatorie per le
- 7 - supplenze per il biennio 2024-2026: v. documentazione prodotta unitamente alla nota di deposito del 4 gennaio 2025).
Di ciò, del resto, è consapevole lo stesso , il quale si è co- CP_1 stituito richiamando esplicitamente gli insegnamenti di Cass. n. 29961 del
2023 – in cui si afferma che l'unica preclusione alla richiesta di riconosci- mento delle annualità pregresse è data dalla prescrizione quinquennale – e dichiarando, dunque, di non contestare in parte qua l'impugnazione propo- sta dal docente.
4. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello pro- posto da va accolto e quindi, in parziale riforma della senten- Parte_1 za impugnata, il va condannato all'accredito della somma com- CP_1 plessiva di 1.500 euro sulla carta elettronica a generarsi in relazione agli an- ni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Resta assorbita ogni altra questione.
5. L'esito finale della contesa giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese del doppio grado del giudizio ponendo la residua metà a carico del , parte sostanzialmente soccombente, considerato che CP_1
l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è intervenuto soltanto nel corso del giudizio.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è operata appli- cando i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (modifi- cate da ultimo mediante d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (con riferimento, quanto al grado d'appello, esclusivamente al valore economico del beneficio devoluto alla cognizione di questa Corte) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e dell' Controparte_1 Controparte_2 con ricorso depositato il 13.11.2023, avverso la sentenza emessa dal Tribu- nale di Foggia, sezione lavoro, in data 16.5.2023, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il all'accredito della somma complessiva di CP_1
1.500 euro sulla carta elettronica a generarsi in relazione agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; conferma nel resto la sentenza impugnata;
- 8 - condanna il al pagamento della metà delle spese del dop- CP_1 pio grado del giudizio, che liquida per l'intero in € 1.500,00 per il primo grado ed € 500,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese genera- li nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in fa- vore del difensore dichiaratosi antistatario, compensando la restante metà.
Così deciso in Bari, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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