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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9081/2021 R.G., chiamata all'udienza del 24/11/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. V.A. Alfarano Parte_1
Opponente
C O N T R O
, già rappresentato Controparte_1 Controparte_2
e difeso dal funzionario delegato, avv. L. Salvemini
Opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981, depositato in data 6/9/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione prot. n. 37064 del 28/5/2021, notificata in data 14/6/2021, emessa dallo
(già con la quale veniva CP_1 CP_1 Controparte_3 ingiunto il pagamento dell'importo di € 3.619,00, comprensivo delle spese di notifica, per la violazione di cui all'art. 3, comma 3 e 3-ter, D.L. 22/02/2002, n. 12, conv. in L. n.
73/2002, sost. dall'art. 22 comma 1, D. Lgs. n. 151/2015.
L'opponente invocava, in via preliminare, la declaratoria di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione opposta e, nel merito,
l'annullamento della stessa.
Con provvedimento datato 16/9/2021, il Tribunale sospendeva l'esecutività dell'ordinanza- ingiunzione opposta. Si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta, contestando gli avversi assunti ed invocando il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio, parte opponente dava prova di aver richiesto la rateizzazione del pagamento dell'importo dovuto allo che concedeva il beneficio dell'estinzione CP_1 dell'obbligazione mediante il pagamento rateale del dovuto (cfr. istanza depositata nel fascicolo telematico in data 30/9/2022 e concessione della rateizzazione richiesta, versata nel fascicolo cartaceo).
In data 8/1/2025 parte opponente depositava telematicamente le copie dei modelli F23 relativi ai versamenti effettuati dall'opponente nelle more del giudizio, rilasciati da
Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All'udienza del 12/5/2025, l'opponente depositava cartaceamente diversi pagamenti
F23, di cui alcuni in copia, altri in originale, rappresentando di aver effettuato in pari data il deposito telematico degli stessi.
Il Tribunale disponeva l'acquisizione ex officio, presso Agenzia delle Entrate, di informazioni in ordine all'avvenuto integrale pagamento di ciascuna rata e, all'uopo, rinviava la causa all'udienza del 24/11/2025.
All'udienza odierna il difensore di parte opponente evidenziava di aver depositato in data 21/11/2025, l'ultimo dei n. 24 F23 attestanti i pagamenti eseguiti, utili ai fini dell'estinzione della sanzione oggetto del presente giudizio, posto che Agenzia delle
Entrate, su richiesta del Tribunale, aveva attestato che, sino ai primi del mese di novembre 2025, risultavano n. 23 pagamenti su n. 24 dovuti. Invocava, pertanto,
l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, in ragione della condotta collaborativa tenuta dall'opponente-ingiunto in corso di causa.
Parte opposta prendeva atto dell'avvenuto integrale pagamento del dovuto e chiedeva l'estinzione del giudizio, insistendo per la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Pag. 2 di 4 Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo, nelle more della fissazione dell'odierna udienza, venuta meno la res litigiosa, in conseguenza dell'integrale pagamento della somma dovuta in virtù dell'ordinanza-ingiunzione opposta (cfr n. 24 F23 versati in atti) da parte dell'opponente.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
In ordine alle spese di lite, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, valorizzando la condotta collaborativa tenuta, in corso di causa, dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 3 di 4 in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da
[...]
nei confronti dello , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9081/2021 R.G., chiamata all'udienza del 24/11/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. V.A. Alfarano Parte_1
Opponente
C O N T R O
, già rappresentato Controparte_1 Controparte_2
e difeso dal funzionario delegato, avv. L. Salvemini
Opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981, depositato in data 6/9/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione prot. n. 37064 del 28/5/2021, notificata in data 14/6/2021, emessa dallo
(già con la quale veniva CP_1 CP_1 Controparte_3 ingiunto il pagamento dell'importo di € 3.619,00, comprensivo delle spese di notifica, per la violazione di cui all'art. 3, comma 3 e 3-ter, D.L. 22/02/2002, n. 12, conv. in L. n.
73/2002, sost. dall'art. 22 comma 1, D. Lgs. n. 151/2015.
L'opponente invocava, in via preliminare, la declaratoria di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione opposta e, nel merito,
l'annullamento della stessa.
Con provvedimento datato 16/9/2021, il Tribunale sospendeva l'esecutività dell'ordinanza- ingiunzione opposta. Si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta, contestando gli avversi assunti ed invocando il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio, parte opponente dava prova di aver richiesto la rateizzazione del pagamento dell'importo dovuto allo che concedeva il beneficio dell'estinzione CP_1 dell'obbligazione mediante il pagamento rateale del dovuto (cfr. istanza depositata nel fascicolo telematico in data 30/9/2022 e concessione della rateizzazione richiesta, versata nel fascicolo cartaceo).
In data 8/1/2025 parte opponente depositava telematicamente le copie dei modelli F23 relativi ai versamenti effettuati dall'opponente nelle more del giudizio, rilasciati da
Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All'udienza del 12/5/2025, l'opponente depositava cartaceamente diversi pagamenti
F23, di cui alcuni in copia, altri in originale, rappresentando di aver effettuato in pari data il deposito telematico degli stessi.
Il Tribunale disponeva l'acquisizione ex officio, presso Agenzia delle Entrate, di informazioni in ordine all'avvenuto integrale pagamento di ciascuna rata e, all'uopo, rinviava la causa all'udienza del 24/11/2025.
All'udienza odierna il difensore di parte opponente evidenziava di aver depositato in data 21/11/2025, l'ultimo dei n. 24 F23 attestanti i pagamenti eseguiti, utili ai fini dell'estinzione della sanzione oggetto del presente giudizio, posto che Agenzia delle
Entrate, su richiesta del Tribunale, aveva attestato che, sino ai primi del mese di novembre 2025, risultavano n. 23 pagamenti su n. 24 dovuti. Invocava, pertanto,
l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, in ragione della condotta collaborativa tenuta dall'opponente-ingiunto in corso di causa.
Parte opposta prendeva atto dell'avvenuto integrale pagamento del dovuto e chiedeva l'estinzione del giudizio, insistendo per la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Pag. 2 di 4 Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo, nelle more della fissazione dell'odierna udienza, venuta meno la res litigiosa, in conseguenza dell'integrale pagamento della somma dovuta in virtù dell'ordinanza-ingiunzione opposta (cfr n. 24 F23 versati in atti) da parte dell'opponente.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
In ordine alle spese di lite, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, valorizzando la condotta collaborativa tenuta, in corso di causa, dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 3 di 4 in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da
[...]
nei confronti dello , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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