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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 376 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Nazionale 54/A – Giampilieri, elettivamente domiciliata in Messina, via Dei Mille n. 243 is.101, presso lo studio dell'Avv. Antonio Arena, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi residente CP_1 C.F._2 in via Roma n° 21 – Santo Stefano Briga;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 30.01.2024, Parte_1 nata a [...] il [...], premesso:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con , nato a [...] il CP_1
25.01.1974, dalla quale era nata in data [...] Persona_1
- che la minore non era stata inizialmente riconosciuta dal padre, il quale, dopo la notizia della gravidanza, nell'aprile 2010 aveva deciso di interrompere la relazione con la ricorrente;
-che la con ricorso del 6.05.2011, adiva il Tribunale per i Minorenni di Messina Parte_1 per ottenere la dichiarazione dello stato di filiazione intercorrente tra il e la figlia;
CP_1 -che il procedimento si concludeva con la sentenza n. 20/2012 in cui si riconosceva lo status filiationis, sicché il veniva condannato al pagamento degli arretrati per il mantenimento della CP_1 minore e all'obbligo di corrispondere un mantenimento mensile dell'importo di € 250,00;
-che il interrompeva ogni rapporto con la figlia e non provvedeva alla sua assistenza CP_1 morale e materiale;
-che nel 2013 la sporgeva querela per mancata assistenza morale e materiale nei Parte_1 riguardi della minore e il resistente veniva condannato;
-che il in ogni caso rimaneva disinteressato alla gestione della minore;
CP_1 tutto ciò premesso, chiedeva la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore, disponendo la decadenza o, in subordine, la limitazione dalla responsabilità genitoriale del ovvero in via ulteriormente gradata statuendo il regime di CP_1 affido esclusivo della minore alla ricorrente;
chiedeva inoltre che venisse stabilito il divieto degli incontri tra padre e figlia;
chiedeva, infine, che venisse stabilito, un assegno di mantenimento mensile a carico del padre nella misura di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la corresponsione sempre carico del padre delle spese straordinarie in misura del 50%, o, in subordine, la somma mensile di € 400,00 comprensiva di spese straordinarie, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 19.02.2024.
Instaurato il contraddittorio, , seppur ritualmente citato in giudizio, non si CP_1 costituiva, restando contumace.
Alla prima udienza celebrata il 13.05.2024, la ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza e/o limitazione dalla responsabilità genitoriale, dopodiché il Giudice procedeva all'ascolto della minore all'esito, il Giudice disponeva l'acquisizione delle informazioni Persona_1 economiche sul dando termine all'INPS e all'Agenzia delle Entrate di fornire indicazioni CP_1 entro il 10.06.2024 e rinviava la causa all'udienza del 24.06.2024, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 01.07.2024, stante il mancato riscontro da parte dell'INPS, sollecitava l'invio delle informazioni e rinviava la causa all'udienza del 09.09.2024 per la decisione.
L'udienza veniva differita d'ufficio al 23.12.2024. A tale udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 15.01.2025. A tale ultima data, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
*******
Occorre premettere che la normativa di riferimento in materia di affidamento dei figli minori è contenuta nell'art. 337 ter c.c. che riafferma il principio della “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. In particolare, il comma 2° del suddetto articolo stabilisce che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I,
18.06.2008, n. 16593).
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame, tuttavia, sono emersi elementi che inducono questo decidente, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, di derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore.
Infatti, da un lato, è stato accertato un riscontro positivo in ordine alle capacità genitoriali della avendo i Servizi Sociali, con relazione pervenuta presso questo Ufficio Giudiziario Parte_1 in data 22.04.2024, rilevato che “Specificatamente nell'accudimento affettivo e materiale, nella relazione con la figlia e nell'esercizio del ruolo di normazione sociale, la signora dimostra di possedere adeguate competenze genitoriali. […] La relazione tra e la mamma è solida. La sig.ra costituisce un punto di Per_1 Parte_1 riferimento importante per la figlia. Il loro rapporto basato sulla reciprocità e sulla fiducia consente a , Per_1 che affronta la fase adolescenziale, di potersi sperimentare nell'ambiente esterno consapevole di avere dei punti di riferimento sicuri e stabili.”.
E invero, i Servizi hanno appurato che la minore “è ben inserita in una rete di relazioni di natura intergenerazionale. Intrattiene rapporti costanti con la sorella maggiore, con la famiglia del compagno della mamma e,in particolar modo, con i nonni materni che abitano nelle vicinanze. I Sigg.ri (70 CP_2 anni) e (71 anni), nonni materni di , infatti, svolgono un importante ruolo di Parte_2 Per_1 supporto al nucleo, in termini economici e ancor di più affettivi. Dal riferito della signora Parte_1 Per_1 parrebbe essere molto legata a loro e agli zii materni. Rispettivamente al contesto esterno, la partecipazione costante a scuola e alle attività extrascolastiche costituiscono un'importante risorsa nel percorso di maturazione personale e relazionale della minore. […] Il contesto familiare è in grado di fornire alla ragazza stimoli adeguati rispettivamente all'età e alle sue inclinazioni. Il clima familiare è sereno e sono stati osservati momenti di interazione madre-figlia costruttivi. La genitrice è accudente e attenta ai bisogni della figlia e riesce ad empatizzare con i sentimenti e le emozioni provati da , operando risposte costruttive. Nell'esercizio del Per_1 suo ruolo genitoriale, inoltre, esercita una capacità normativa adeguata alla fase di crescita della minore e alle caratteristiche della stessa. Il nucleo, come sopra esplicitato, è supportato da una valida rete parentale e amicale che rafforzano l'acquisizione di idonei modelli valoriali e stili di vita improntati alla legalità.”.
Al contrario, i Servizi non hanno potuto svolgere l'indagine demandata sulla figura paterna, il essendosi sottratto alle convocazioni dei servizi territoriali. Nella citata relazione, invero, è CP_1 dato leggere che “In merito al Sig. questo Servizio Sociale non ha potuto adempiere al CP_1 mandato disposto da codesta Autorità Giudiziaria. Non essendo riportato alcun riferimento telefonico o indirizzo mail del e non essendo quest'ultimo rappresentato da alcun legale, si è provveduto in data CP_1
9/04/2024 a inoltrare convocazione ufficiale mezzo telegramma (v.allegato) al quale il signor non ha dato
CP_1 riscontro. Cionondimeno, nel tardo pomeriggio del 11/04/2024, verso le ore 18:30 circa, la Scrivente è effettuato un sopralluogo presso l'indirizzo di residenza del signor Anche questo tentativo non ha dato esito
CP_1 positivo, non trovandosi familiare alcuno presso l'abitazione. Cosicchè, si è provveduto a depositare nella buca delle lettere un ulteriore invito a contattare gli uffici del Servizio Sociale senza, però, avere riscontro. […] la mancata presenza del Sig. alla convocazione da parte della Scrivente e il nullo interesse nel
CP_1 contattare la Scrivente ai recapiti forniti nell'invito consegnato delineano una mancata assunzione di responsabilità, la volontà di non esercitare il ruolo paterno nei confronti di , nonché il disconoscimento Per_1 dell'autorità in relazione al ruolo rivestito dal Servizio Sociale Professionale in qualità di ausiliario alle attività esercitate da codesta Autorità Giudiziaria. Altresì, per la minore la presentazione del signor ai Servizi
CP_1
Sociali avrebbe rivestito una valenza chiarificatrice relativamente alla rielaborazione del trauma dell'abbandono vissuto-irovando risposta ai tanti "perché" irrisolti che si nascondono dietro l'assenza di questo padre.”
Orbene, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che un totale disinteresse di uno dei genitori nei confronti della prole, in particolare quando esso arrechi un pregiudizio al minore, possa giustificare la scelta del Giudice di disporre l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore (cfr. ex multis Tribunale , Torino , sez. VII , 20/01/2023 , n. 205; Tribunale , Palermo , sez. I , 22/02/2023 ,
n. 858; Tribunale , Bari , sez. I , 05/10/2021 , n. 3486; Tribunale , Vicenza , sez. II , 11/11/2019 , n.
2328).
Tale circostanza si apprezza, in particolare, nelle dichiarazioni della minore la quale sebbene in un primo momento, in occasione delle indagini dei servizi sociali, aveva manifestato il bisogno di incontrare il padre, mai conosciuto, dichiarando che “negli ultimi tempi, sente il bisogno/desiderio di voler vedere il AP non solo per conoscerlo ("Se lo incrocio per strada nemmeno so chi è. Non lo riconoscerei"), mal soprattutto perché le mancano delle risposte che soltanto lui potrebbe darle. È consapevole che un eventuale incontro potrebbe aver un esito negativo ma la necessità di avere delle risposta è molto forte”, successivamente, in sede di audizione svolta all'udienza del 13.05.2024, ha espresso il proprio motivato ripensamento sul punto, chiarendo che “quando sono stata sentita dai servizi ho dichiarato che volevo vedere mio padre ma ora non la penso più così; ho incontrato da lontano AP quando ero più piccola ma mi è sembrato sfuggente;
ora non me la sento più di cercarlo perché ho capito che per il momento lui opporrebbe un rifiuto;
ritengo che la proposta del giudice relativa alla possibilità di costituire uno spazio neutro in zona lontana dalla residenza paterna (ma lo stesso sarebbe se fosse vicina alla residenza paterna) non sia al momento praticabile e comunque non desidero che ciò avvenga”.
Orbene, appare evidente che la prolungata assenza nel corso di tutti questi anni nella vita della figlia e il persistente disinteresse del nei confronti della stessa, vieppiù confermato dalla CP_1 condotta processuale di mancata costituzione nel presente giudizio nonché dal contegno assunto in occasione degli accertamenti demandati ai Servizi territoriali, costituisca per la minore un grave pregiudizio.
Conseguentemente, alla luce di quanto esposto, deve essere affidata in via Persona_1 esclusiva alla madre, in regime di affidamento esclusivo rafforzato, dovendosi riconoscere alla predetta il potere di adottare in autonomia anche le scelte di maggior interesse per la minore, avuto riguardo in particolare a quelle inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
Inoltre, dato atto che il , contumace nel giudizio e irreperibile nei confronti dei servizi, CP_1 non ha fatto pervenire alcuna manifestazione di volontà in ordine alla coltivazione di un rapporto con la figlia, sostanzialmente assente dalla nascita, per converso essendo evidente il suo disinteresse in ordine alle condizioni di vita e alla crescita della minore, la quale proprio in ragione di tale assenza della figura paterna ha espresso il desiderio di non intrattenere alcuna relazione con il padre, questo
Collegio non ritiene rispondente all'interesse della minore regolamentare in tale sede i tempi di permanenza della stessa presso il padre.
Quanto al mantenimento della minore, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065;
1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha, quindi, previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, infine, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza del figlio, le sue abitudini di vita, le sue esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Nel caso in esame, vista l'attuale e ridotta capacità reddituale paterna - considerato infatti che all'esito degli accertamenti espletati il è risultato pressoché nullatenente – non sussistono i CP_1 presupposti per disporre il chiesto aumento dell'importo dovuto a titolo di mantenimento dovendosi confermare la somma già disposta a titolo di mantenimento dal Tribunale per i Minorenni di Messina pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre il versamento del
50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia.
Infine, in ordine alla domanda avanzata dalla ricorrente affinché venga ordinato il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento in tale sede riconosciuto in favore della minore, va rammentato che, sulla falsariga di quanto già disposto nell'art. 8 comma 3, della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 12 della l. 6 marzo 1987 n. 74 – oggi abrogato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) – l'art. 473 –bis.37 c.p.c. attribuisce al beneficiario dell'assegno periodico per sé o per la prole, in presenza di una inadempienza protratta per almeno trenta giorni e previa messa in mora del soggetto obbligato, dei poteri di iniziativa autonoma nei confronti del terzo debitore (che sia esso datore di lavoro o ente previdenziale), riconoscendogli peraltro apposita azione esecutiva per l'ipotesi di inadempimento di quest'ultimo; pertanto, nulla sul punto deve essere in tale sede disposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa, applicati i parametri previsti dal D.M.
55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, possono liquidarsi in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a., il cui pagamento va disposto in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio alle spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 376/24 R.G. promossa da Parte_1 contro , così provvede: CP_1
1. Dispone l'affidamento di nata in data [...], in [...] Persona_1 affidamento esclusivo rafforzato, a con potere di adottare in Parte_1 autonomia anche le scelte di maggior interesse per la stessa, avuto riguardo in particolare a quelle inerenti istruzione, educazione, salute e la scelta della residenza abituale;
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento in favore della minore un assegno mensile pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, secondo quanto già disposto con sentenza n.
20/2012 dal Tribunale per i Minorenni di Messina;
3. Dispone che il contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere CP_1 per la minore;
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in CP_1
€ 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.