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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 37/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 17.01.2023 da elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. Marco Cappelletto che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliate presso gli avv.ti Francesco Palumbo e Ida
Deidonè che le rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellate-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 490/2022 del Tribunale di
Verona
In punto: risarcimento danno terminale e perdita rapporto parentale
Causa trattata all'udienza del 27.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “- Accogliersi il presente appello e, quindi, riformare la sentenza n. 490/2022, pubblicata in data
15.12.2022, resa inter partes dal Tribunale di Verona nel giudizio
R.G. n. 649/2018, notificata presso il domicilio eletto a mezzo pec in data 19.12.2022, con ogni conseguente statuizione di legge. - Con vittoria di spese e compensi di lite”
Conclusioni per parte appellata: “Respingersi l'appello proposto da
avverso la sentenza 490 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Verona.
In via di appello incidentale: liquidarsi il maggior danno subito dalle parti ricorrenti, qui appellate, nello specifico del danno catastrofale e del pregiudizio morale ex delicto a sensi dell'art. 2059 cod. civ., con conseguente condanna di in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore al relativo risarcimento da determinarsi in via equitativa.
Sempre in via di appello incidentale, condannarsi l'appellante al rimborso delle maggiori spese di lite da distrarsi in favore della sottoscritta avv. Ida Deidonè, che si dichiara antistataria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 17.01.2023, la società Pt_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale
[...]
di Verona ha accertato la responsabilità della società in ordine alla malattia contratta dal sig. (mesotelioma pleurico Persona_1
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che l'ha condotto al decesso) e l'ha condannata al risarcimento del danno iure hereditatis nella misura di Euro 86.000 in favore delle eredi, nonché al risarcimento del danno iure proprio, liquidato nella misura di Euro 300.530 in favore di Euro 219.900 in Controparte_1
favore di ed Euro 285.870 in favore di Controparte_2 CP_3
Il giudice di prime cure, in particolare, ha accertato l'origine professionale della malattia contratta dal de cuius e riconosciuto la responsabilità di (escludendola, invece, nei confronti Pt_1
dell'altra convenuta ). Ha quindi provveduto alla CP_4
liquidazione del danno iure hereditatis quantificandone l'ammontare applicando i criteri di liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta dalla data della diagnosi alla morte ed applicando una maggiorazione pari al triplo del valore base con riferimento alla seconda metà del periodo preso in considerazione. Il danno iure proprio è stato, invece, liquidato secondo le previsioni della tabella a punti elaborata dal Tribunale di IL (edizione 2022) per il danno da perdita del rapporto parentale, valorizzando, nel differenziare gli importi, il rapporto di convivenza tra la vittima, la moglie e la figlia
. CP_3
Propone appello sulla base di tre motivi, tutti riguardanti la Pt_1
liquidazione del danno.
Con il primo motivo censura la sentenza, relativamente alla quantificazione del danno iure hereditatis, per aver indicato il periodo intercorrente tra la diagnosi e la morte in giorni 479 anziché 342 e per aver quantificato il danno senza rispettare o, comunque, senza applicare correttamente i principi di unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale, di durata limitata del danno c.d. terminale
(non eccedente i cento giorni), di intensità decrescente della sofferenza in coerenza con il metodo tabellare, di onere della prova in
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merito alle circostanze che possono giustificare una personalizzazione del danno. Inoltre, non sarebbero stati rispettati i valori convenzionali previsti dalle tabelle di IL, secondo cui tra il quarto e il centesimo giorno dall'evento può essere liquidato un danno terminale massimo di Euro 53.235, salva personalizzazione. La sentenza, nella prospettazione offerta, avrebbe liquidato il danno in maniera crescente, ben oltre il limite massimo di cento giorni e, in assenza di specifica prova, avrebbe operato una personalizzazione.
Con il secondo motivo si contesta la liquidazione del danno iure proprio in favore della moglie e delle figlie del de cuius. In primo luogo, lamenta che del tutto erroneamente il giudice di prime Pt_1
cure avrebbe ritenuto pari ad Euro 3.665 il valore del punto base da utilizzare al fine del calcolo del risarcimento, in luogo del minore importo di Euro 3.365 previsto dalle tabelle di IL. In secondo luogo, contesta la valorizzazione del punteggio riferito alla qualità e intensità del rapporto parentale in assenza di specifiche allegazioni e prove sul punto.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per non aver scomputato dal risarcimento del danno liquidato quanto erogato dall'INAIL al sig. e/o ai superstiti. CP_2
Si sono costituite in giudizio le originarie ricorrenti sostenendo l'infondatezza del gravame e proponendo, a loro volta, appello incidentale sulla base di tre motivi: a) con il primo si censura la sentenza per non aver tenuto conto del danno c.d. catastrofale nella liquidazione del danno iure hereditatis;
b) con il secondo si lamenta la mancata attribuzione del risarcimento del c.d. danno morale ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi del delitto di cui all'art. 589
c.p.; c) con il terzo viene impugnato il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, operata senza tener conto dell'effettiva
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entità del risarcimento accordato, superiore ad Euro 520.000, cui corrisponderebbe una liquidazione delle paese pari ad Euro 23.419 (in luogo dei 9.257 riconosciuti in sentenza).
, la cui responsabilità era stata espressamente esclusa CP_4
dalla sentenza di primo grado, è rimasta estranea al giudizio d'appello e alcuna domanda è stata svolta nei suoi confronti.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio disposto in ragione del transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 27.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo di appello principale è infondato nei termini che ora verranno esposti.
1.1 – Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che i giorni intercorrenti tra la data della diagnosi e il decesso fossero 479, mentre
è corretto il rilievo di parte appellante in merito al fatto che la prima diagnosi certa di mesotelioma pleurico risaliva al 20.12.2016, come si evince dalla documentazione medica in atti, con conseguente riduzione del periodo qui rilevante a 342 giorni. In precedenza, i vari certificati medici in atti hanno fatto riferimento solo ad un sospetto di mesotelioma, poi definitivamente confermato a dicembre 2016.
È altrettanto vero che nella sentenza gravata la liquidazione del danno viene eseguita in via equitativa senza tener conto dei criteri specificamente previsti dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno terminale. Il giudice di primo grado ha conteggiato il valore dell'invalidità assoluta temporanea per ciascun giorno sino alla morte, procedendo ad una personalizzazione con aumento del medesimo valore sino al triplo per la seconda metà del periodo in discussione
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(sul presupposto che, avvicinandosi l'esito infausto della malattia, doveva presumersi una sempre più seria e irrimediabile compromissione dello stato psicofisico del sig. . CP_2
Tuttavia, una corretta applicazione dei criteri di liquidazione delle tabelle milanesi restituisce – in concreto – un risultato coerente con la valutazione equitativa effettuata nella sentenza gravata. Secondo le tabelle del Tribunale di IL (nell'edizione applicabile all'epoca della decisione di primo grado) si chiarisce che il danno terminale, per sua stessa definizione, non possa protrarsi per un tempo esteso e viene suggerita l'individuazione di un numero massimo di giorni
(convenzionalmente individuato in 100), al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando – tuttavia – ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Nello specifico, per i giorni dal quarto successivo alla diagnosi sino al centesimo, senza operare alcuna personalizzazione in aumento, le tabelle prevedono un risarcimento del danno, riferito anche alla componente biologica temporanea, pari a complessivi Euro 53.234.
Per il periodo successivo l'importo riconoscibile è pari a quanto riconosciuto ordinariamente nella tabella per il danno biologico temporaneo standard, al netto di eventuale personalizzazione, entro il limite massimo del 50%. Nel caso di specie, escludendo i primi cento giorni dalla diagnosi, residuano ulteriori 242 giorni che, moltiplicati per il valore standard previsto per l'invalidità temporanea assoluta, pari ad Euro 99,00, conducono ad un risarcimento di ulteriori Euro
23.958 che, sommati ad Euro 53.234, determinano un ammontare pari ad Euro 77.192 per il periodo dal quarto giorno dalla diagnosi sino al decesso. In relazione ai primi tre giorni dalla diagnosi le tabelle milanesi prevedono che il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata
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ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 30.000 euro, non ulteriormente personalizzabile, introducendo così un correttivo per valorizzare quelle situazioni di eccezionale gravità correlato allo sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso. Nel caso di specie, si ritiene che nei primi tre giorni l'importo previsto per il quarto giorno (Euro
1.000) possa essere aumentato quanto meno sino al triplo tenuto conto dell'inevitabile sconvolgimento emotivo dato dalla diagnosi ormai certa di mesotelioma pleurico, cui è conseguita la piena consapevolezza dell'inevitabile, rappresentato dall'esito infausto e in tempi rapidi della patologia. Un conto, infatti, è la preoccupazione per un evento dannoso che potrebbe risolversi anche in senso positivo e che poi, invece, conduce alla morte (magari all'esito di complicanze), altro è invece ricevere la notizia di aver contratto una patologia che, dopo un periodo di grandi sofferenze, porta necessariamente alla morte. Sul punto, se ce ne fosse bisogno, la CTU espletata in primo grado chiarisce che il mesotelioma maligno è un tumore a prognosi invariabilmente infausta, caratterizzato da una breve sopravvivenza.
Riconoscendo, quini la somma di Euro 9.000 per i primi tre giorni dalla diagnosi, si giunge all'importo complessivo di Euro 86.192 che è sostanzialmente sovrapponibile a quello liquidato dal giudice di primo grado (Euro 86.000).
Ne deriva che, pur applicando in modo più rigoroso il metodo tabellare e, dunque, rispettando i principi ad esso sottesi che parte appellante ritiene violati dalla liquidazione operata dal giudice di prime cure, si giunge al medesimo risultato concreto. Come ricordato dalla Suprema Corte, infatti, “non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale operata con riferimento a tabelle diverse da quelle
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elaborate dal Tribunale di IL, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione” (Cass. n. 913 del 2018; Cass. n. 17577 del 2019). Di qui il rigetto del motivo d'appello.
2 – Venendo al secondo motivo d'appello principale, riferito alla liquidazione del danno iure proprio, parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe assegnato, nella liquidazione del danno secondo metodo tabellare (tabelle di IL 2022) il punteggio riferito alla qualità e intensità della relazione affettiva, nonostante le scarne allegazioni di cui al ricorso.
Come affermato giurisprudenza di legittimità “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. sez. III, n. 22397 del 15/07/2022, in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in
India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima). Più di recente è stato, inoltre, affermato che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri
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della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante
l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. sez. III. n.
5769 del 04/03/2024).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo di primo grado era stato dedotto che i rapporti del de cuius con la moglie e le figlie erano divenuti fonte di sofferenza reciproca a causa dell'inutilità delle cure praticate, che la moglie e le figlie lo accompagnavano alle visite, ai ricoveri e ai controlli medici, rimanendogli vicino anche la notte in ospedale, che la moglie e le figlie lo assistevano costantemente negli ultimi tempi della vita. Parte resistente non ha neppure contestato tali circostanze di fatto e, soprattutto, nel corso dell'istruttoria orale la teste ha confermato che il de cuius si raccomandava con la Tes_1
moglie perché lo andassero a trovare in ospedale solo la moglie e le figlie (oltre alla teste medesima) ed ha, altresì, dichiarato che le figlie si alternavano per andare a Padova ad assistere il padre;
a conferma del fatto che il rapporto di vicinanza e affetto era intenso all'interno del nucleo familiare.
A fronte di tali emergenze, non ha neppure fornito elementi Pt_1
per sostenere che sussistesse una condizione di indifferenza delle figlie e della moglie per le sorti del padre e del marito o delle ragioni
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di odio tra loro. Alla luce di tali circostanze, il giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale, procedendo ad una liquidazione che ha tenuto doverosamente conto anche dell'intensità e della qualità della relazione affettiva;
in misura superiore con riferimento alla moglie
(evidentemente coinvolta in maggior misura nella condivisione di vita con il marito) ma comunque secondo un punteggio di poco superiore alla metà del massimo riconoscibile (20 punti su 30), e in misura minore nei confronti delle figlie (10 punti su 30).
2.1 – Il motivo d'appello è invece fondato con riferimento all'errore in cui è incorso il Tribunale nell'indicare il valore del punto base che, secondo le tabelle di IL, va moltiplicato per la somma dei punteggi attribuiti ai vari parametri ivi indicati per la determinazione del quantum risarcitorio. Il Giudice ha erroneamente indicato l'importo di Euro 3.665, quando, invece, l'importo corretto è di Euro
3.365. Applicando il valore corretto al calcolo del danno iure proprio liquidabile si ottengono i seguenti valori: in favore di Controparte_1
Euro 275.930; in favore di Euro 201.900; in favore di Controparte_2
Euro 262.470. CP_3
3 – Il terzo motivo d'appello principale è, invece, infondato. In base a quanto prospettato da il giudice di prime cure avrebbe dovuto Pt_1
sottrarre dal risarcimento accordato (non è chiaro se quello iure hereditatis o quello iure proprio) l'importo liquidato dall'Inail al sig.
e/o ai superstiti a titolo di rendita. CP_2
In realtà, il danno biologico coperto dall' si riferisce CP_5
esclusivamente alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, secondo comma, T.U. INAIL). La quota di rendita riferita al danno
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patrimoniale, invece, va a ristorare il pregiudizio economico conseguente alla perdita della capacità lavorativa (si tratta, per l'appunto, di un danno avente natura patrimoniale) e anch'essa è estranea al pregiudizio non patrimoniale – biologico temporaneo e terminale – oggetto delle pretese risarcitorie oggetto di causa a titolo di danno iure hereditatis. Le somme liquidate dall'Inail agli eredi sono anch'esse parimenti estranee al danno non patrimoniale – da perdita del rapporto parentale, esistenziale, morale – azionato in questa controversia. Per tale ragione non si giustifica alcuno scomputo nei termini richiesti da Pt_1
D'altro canto, la Cassazione ha chiaramente affermato che “esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico temporaneo» che il cd. «danno morale». In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di «danno biologico terminale» e di «danno morale terminale
o catastrofale o catastrofico» (v., sul tema, Cass., Sez.un., nr. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso;
in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., nr. 8580 del 2019), trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall'INAIL” (Cass. n. 6503 del 2022 nonché, anche con riferimento alla rendita ai superstiti, Cass. n. 13594/24 e Cass. n.
26647 del 18/10/2019). Risulta parimenti esclusa dalla tutela assicurativa Inail la risarcibilità del danno biologico temporaneo
“comune”, atteso che l'indennità temporanea erogata dall'Inail indennizza il pregiudizio patrimoniale conseguente al periodo di inabilità lavorativa conseguente all'infortunio o alla malattia professionale. Nulla di quanto erogato dall' va, dunque, CP_5
scomputato dal risarcimento riconosciuto alle appellate.
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4 – Passando al primo motivo di appello incidentale, se ne deve affermare la manifesta infondatezza. Parte appellante sostiene che il giudice di prime cure non avrebbe riconosciuto alcuna somma a titolo di risarcimento del c.d. danno catastrofale. In realtà – è sufficiente leggere la motivazione della sentenza gravata – ha operato una liquidazione unitaria del danno iure hereditatis, comprendendovi sia il pregiudizio biologico temporaneo in senso stretto, sia la componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), operando proprio per tale ragione una quantificazione equitativa che ha giustificato un aumento sino al triplo del risarcimento spettante, in base alle tabelle di IL, per l'inabilità temporanea assoluta per un periodo pari alla metà dell'intero periodo compreso tra la data di diagnosi (almeno la data ritenuta tale dal giudice di primo grado) e quella della morte. Peraltro, come si ha avuto modo di vedere nell'esame del primo motivo di appello principale, la quantificazione operata risulta coerente anche con quella emergente da una più puntuale applicazione delle tabelle di
IL per la liquidazione del c.d. danno terminale che, come espressamente dichiarato nella tabella, si basano su una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Proprio per evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale è stata intesa come comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale, con conseguente esclusione anche di una separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario” (naturalmente per il periodo di cento giorni preso in considerazione dalla tabella quale limite temporale ai fini della liquidazione del danno terminale).
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5 – Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello incidentale in forza del quale si lamenta che il Tribunale, nella liquidazione del danno iure proprio erroneamente non avrebbe riconosciuto nulla a titolo di danno morale atteso che nel caso di specie ricorrerebbe l'ipotesi del delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p.. Come già si è visto, il risarcimento è stato liquidato sulla base delle tabelle di
IL per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e i valori in esse indicate sono stati individuati tenendo conto dell'intero pregiudizio non patrimoniale (e, dunque, anche morale) legato alla perdita del rapporto parentale. Nella parte illustrativa delle tabelle, inoltre, è stato puntualmente precisato che “per il danno da perdita del rapporto parentale, vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi;
la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dal danneggiato”. Il rilievo di parte appellante incidentale è, quindi, destituito di fondamento, tanto più se si considera che secondo la giurisprudenza di legittimità
“Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato -
e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato” (Cass. sez. III, n. 25351 del 17/12/2015).
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6 – L'ultimo motivo di appello incidentale riguarda la liquidazione delle spese di lite.
È ben vero che nel ricorso non era stata avanzata una domanda contenete una precisa indicazione della somma rivendicata demandandone la quantificazione all'esito del giudizio in via equitativa, con conseguente indicazione – da parte delle stesse ricorrenti – di un valore di causa indeterminato. Tuttavia, la somma complessivamente riconosciuta all'esito del giudizio si pone nello scaglione oltre 520.000 Euro Il Giudice di prime cure ha liquidato le spese di lite in Euro 9.257 che costituisce il valore medio nello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità, con conseguente violazione dell'art. 5 del D.M. n. 55/2014, in forza del quale “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. D'altro canto, il giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che “In caso di domanda di risarcimento danni con richiesta di quantificazione a mezzo c.t.u., deve escludersi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa possa considerarsi indeterminabile, giacché
l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria” (Cass. sez. II, n. 12531 del
10/05/2023). Il medesimo principio deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui la quantificazione del danno viene demandata al giudice secondo criteri equitativi.
Ad ogni buon conto, come già anticipato, atteso il parziale accoglimento dell'appello principale, si impone una complessiva
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rivalutazione della liquidazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente solo parziale accoglimento del motivo d'appello.
7 – Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della vicenda giudiziaria (con parziale accoglimento dell'appello principale), vengono compensate per un terzo e poste a carico di per i Pt_1
residui due terzi per entrambi i gradi di giudizio, liquidati come in dispositivo sulla base di valori medi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello principale, fermo quanto già riconosciuto a titolo di danno iure hereditatis nella sentenza gravata, in parziale riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla liquidazione del risarcimento del danno iure proprio, ridetermina gli importi in linea capitale liquidati a tale titolo e oggetto di statuizione di condanna a carico di in Pt_1
Euro 275.930 a favore di , Euro 201.900 a Controparte_1
favore di , Euro 262.470 a favore di Controparte_2 CP_3
;
[...]
− Rigetta i primi due motivi di appello incidentale;
− Accolto parzialmente il terzo motivo di appello incidentale e, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi e condanna al Pt_1
pagamento dei due terzi residui che si liquidano in Euro
16.394,66 per il primo grado ed Euro 12.340,66 per il grado
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d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore delle appellate dichiaratasi antistataria.
NE, 27.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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