Articolo 5 della Legge 11 dicembre 1984, n. 839
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1985
Art. 5.
Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo e' pubblicato nella prima parte della Gazzetta Ufficiale anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.
Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell' articolo 77 della Costituzione e' respinto, la deliberazione e' subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella Gazzetta Ufficiale.
Se il decreto non viene convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato e' predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985