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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1416/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 1416/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, riservata per la decisione all'udienza del
10/09/2025, e promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in ROCCASECCA alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'Avv. CAPRIO
ANGELA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
nata in [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in CASSINO alla P.zza San Giovanni n. 23, presso lo studio dell'Avv. MACCARELLI ELEONORA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 10/09/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 30/06/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in CASTROCIELO (FR) il 05/10/2024 e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1416/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 10/09/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in CASTROCIELO il 05/10/2024, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTROCIELO dell'anno 2024, al n.
5, parte I, serie_);
2 3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 10/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 1416/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, riservata per la decisione all'udienza del
10/09/2025, e promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in ROCCASECCA alla via Piave n. 1, presso lo studio dell'Avv. CAPRIO
ANGELA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
nata in [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in CASSINO alla P.zza San Giovanni n. 23, presso lo studio dell'Avv. MACCARELLI ELEONORA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 10/09/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 30/06/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in CASTROCIELO (FR) il 05/10/2024 e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1416/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 10/09/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in CASTROCIELO il 05/10/2024, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTROCIELO dell'anno 2024, al n.
5, parte I, serie_);
2 3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 10/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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