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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2019
R. Gen. N. 1125/2019 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1125/2019 R.G., promossa
d a
nato a [...] s. MA (Bs) il 11.8.1946, residente Parte_1
OGGETTO: in Costa Volpino (BG), Via Nazionale 129, CF C.F._1
Contratti bancari rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Piercarlo Peroni e
(deposito bancario, dall'avv. Filippo Maria De Stefano Grigis ed elettivamente domiciliato in apertura di credito, Brescia presso lo studio degli stessi in via G. Savoldo n.12 Brescia (BS); cassetta di sicurezza) APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bettoni e dall'avv. Anita Bettoni
come da procura notarile in atti APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2238/2019 del
19.7.2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
In via principale e nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2238/2019 resa dal Tribunale di
Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Elda
GERACI, nel giudizio R.G. n. 17338/2015, notificata il 22 luglio 2019,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui integralmente si riportano:
“CONCLUSIONI
previo ogni accertamento del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Illustrissimo Tribunale adito,
In via principale:
accertato e dichiarato tutto quanto in atti, dichiararsi nullo e/o illegittimo o, comunque, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 6023/2015, emesso in data 03.09.2015 dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice
dott.ssa A. BUSATO, e, per l'effetto, disporsi la cancellazione, a cura e spese di CP_1 Controparte_2
[...
di tutte le ipoteche giudiziali iscritte da
[...] in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_3
6023/2015, e precisamente: Presentazione n. 84 del 21.09.2015 presso
Conservatoria RR.II. di Brescia, Reg. gen. n. 31561 e Reg. part. n. 5512,
importo di € 110.000,00=; Presentazione n. 10 del 23.09.2015 presso
Conservatoria RR.II. di Salò, Reg. gen. n. 5148 e Reg. part. n. 738, importo di € 110.000,00=; Presentazione n. 3 del 23.09.2015 presso Conservatoria
RR.II. di Breno, Reg. gen. n. 5245 e Reg. part. n. 579, importo di €
110.000,00=; e, comunque, per l'effetto, disporsi la cancellazione, a cura e spese di Controparte_3
di tutte le ipoteche giudiziali iscritte da
[...] [...]
in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_3
6023/2015 contro ma sui beni immobili in capo a Parte_1
per la nuda proprietà ed a per Controparte_4 Parte_2
l'usufrutto generale e vitalizio, e così nella loro piena titolarità per l'intero,
come di seguito descritti:
Comune di Cazzago San MA, Foglio 14, Mappali nn.ri 33/1, 33/2,
33/3; Comune di Cerveno, Foglio 15, Mappali nn.ri 210/15, 210/16,
210/17; Comune di Prevalle, Foglio GSP/9, Mappale nn.ro 577/26;
Comune di Cazzago San MA, Foglio 30, Mappale nn.ro 63; Comune
di Pisogne – Sez. Toline, Foglio 9, Mappali nn.ri 1331, 2375, 2378, 2380;
Comune di Esine, Foglio 1, Mappali nn.ri 6047, 6055; Comune di Cividate
Camuno, Foglio 1, Mappale nn.ro 417; Comune di Ome, Foglio 17,
Mappale nn.ro 264; Comune di Pisogne – Sez. Pisogne, Foglio 1, Mappali
nn.ri 1935, 4181, 5381, 1948; Comune di Pisogne – Sez. Toline, Foglio 9, Mappali nn.ri 2376, 2377; Comune di Esine, Foglio 6, Mappale nn.ro
5323/2; Comune di Cividate Camuno, Foglio 1, Mappale nn.ro 1127;
Comune di Roè Volciano, Foglio 4, Mappale nn.ro 1540/15;
impartendo pedissequo ordine al Conservatore RR.II. territorialmente competente, sollevando il medesimo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
In via subordinata e/o riconvenzionale:
accertato e dichiarato tutto quanto in narrativa, ed in particolare ma non solo: le plurime violazioni delle condizioni economiche di cui al contratto di c/c n. 5149/08 stipulato in data 12.04.2005, nonché di cui al contratto di
finanziamento fondiario 05.06.2008, a rogito Notaio dott. Persona_1
Rep. n. 103.079 e Racc. n. 21.483; la illegittimità e, comunque, la inefficacia ex art. 118 TUB di ogni e qualsiasi variazione contrattuale unilateralmente effettuata da Controparte_3
in costanza del rapporto di c/c n. 5149/08
[...]
rispetto alle condizioni economiche originariamente convenute,
dichiararsi nullo e/o illegittimo o, comunque, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 6023/2015, emesso in data 03.09.2015 dal Tribunale di
Brescia, in persona del Giudice dott.ssa A. BUSATO, e ricalcolarsi tutte le voci di costo (specie per interessi, commissioni e spese) addebitate sul c/c n. 5149/08, applicando le condizioni economiche originariamente convenute, rideterminando, così, l'effettivo saldo del c/c n. 5149/08; in ogni caso, disporsi la cancellazione, a cura e spese di
[...] di tutte le ipoteche Controparte_3
giudiziali iscritte da CP_3 CP_3 Controparte_2
in forza del decreto ingiuntivo n. 6023/2015 come sopra
[...]
descritte.
In via istruttoria:
si chiede ammettersi CTU tecnico / contabile affinché il CTU, premesso tutto quanto in atti:
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi corrispettivi sul c/c n. 5149-4 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5) del contratto di finanziamento di cui
è causa, e cioè applicando il tasso d'interesse pattuito: spread fisso dell'1,30% rispetto alla media del tasso EURIBOR 6 mesi (base 365)
rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il primo giorno utile lavorativo dopo la data del 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre e 31 marzo di ogni anno;
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi di mora /sconfino sul c/c n. 5149-
4 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7) del contratto di finanziamento di cui è causa, e cioè applicando il tasso di mora / sconfino pattuito: misura fissa del 3% in più rispetto al tasso corrispettivo medio tempore vigente;
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi passivi senza anatocismo dal giorno 01 gennaio 2014;
- ridetermini, alla luce di tutto quanto così ricalcolato, il saldo debitore/creditore del rapporto di c/c n. 5149-4.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, in prima battuta, ove rilevata, anche ex officio, la nullità del contratto di finanziamento, senza applicazione di alcuna condizione economica;
in seconda battuta, secondo il quesito formulato nel giudizio di primo grado e qui riportato:
si chiede ammettersi CTU tecnico / contabile affinché il CTU, premesso tutto quanto in atti:
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi corrispettivi sul c/c n. 5149-4 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5) del contratto di finanziamento di cui
è causa, e cioè applicando il tasso d'interesse pattuito: spread fisso dell'1,30% rispetto alla media del tasso EURIBOR 6 mesi (base 365)
rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il primo giorno utile lavorativo dopo la data del 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre e 31 marzo di ogni anno;
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi di mora /sconfino sul c/c n. 5149-
4 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7) del contratto di finanziamento di cui è causa, e cioè applicando il tasso di mora / sconfino pattuito: misura fissa del 3% in più rispetto al tasso corrispettivo medio tempore vigente;
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi passivi senza anatocismo dal giorno 01 gennaio 2014;
- ridetermini, alla luce di tutto quanto così ricalcolato, il saldo debitore/creditore del rapporto di c/c n. 5149-4”.
Dell'appellata
Rigettarsi l'impugnazione con conferma integrale della impugnata sentenza e, comunque, condannarsi l'Appellante sig. a Parte_1
corrispondere alla la somma di €.85.000,00 oltre interessi CP_3
contrattuali dal 1.7.2015 quale quota parte del maggiore credito derivante dal finanziamento fondiario n.5149/4 di cui all'atto 5.6. 2008 n. 103079
Rep.Not.Dott. Spese rifuse. Persona_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_3
(di seguito in data 3.9.2015 otteneva decreto
[...] CP_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di per la Parte_1
somma capitale di Euro 85.000,00=, oltre interessi e spese, quale parziale minore importo del complessivo credito di euro 423.696,70 vantato dalla banca per un finanziamento fondiario in conto corrente di cui all'atto
5.6.2008 Notaio rappresentando la necessità di iscrivere Persona_1 ulteriore garanzia ipotecaria per insufficienza di quella prestata dal debitore, segnalato a sofferenza sul sistema e spogliatosi di tutti i suoi beni.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione e Parte_1
sosteneva:
-che la aveva ottenuto il decreto ingiuntivo quando il correntista CP_3
non aveva ancora ritirato la raccomandata per revoca dell'apertura di credito, ritirata soltanto in data 18.09.2015;
-che la revoca costituisce atto unilaterale ricettizio, che produce effetti soltanto dal momento in cui sia pervenuto a conoscenza del destinatario;
-che il contratto di conto corrente prevede un preavviso di cinque giorni dalla ricezione;
-che, pertanto, difettava il presupposto della esigibilità del credito;
-che non rispondeva al vero che il valore del bene immobile a garanzia del finanziamento fondiario fosse diminuito al punto da giustificare una implementazione della garanzia;
-che fin tanto che il rapporto di proporzione tra il valore del bene ipotecato e l'esposizione debitoria sia congruo, il creditore non ha diritto di iscrivere ipoteca su altri beni;
-che la variazione del parametro dello spread e delle altre condizioni economiche era illegittima ed illegittima era anche la capitalizzazione degli interessi passivi in dispregio alla novella dell'art. 120, comma 2,
TUB, introdotta dall'art. 1, comma 629, Legge 27.12.2013, n. 147, per cui gli interessi andavano ricalcolati dall'01.01.2014 senza anatocismo,
trattandosi di un principio di immediata applicazione;
-che la revoca del decreto ingiuntivo opposto doveva comportare anche la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza di esso;
tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, sospendersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto;
nel merito ed in via principale chiedeva la revoca dell'opposto decreto o, in via subordinata, la revoca dell'opposto decreto con ricalcolo dell'esposizione debitoria.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle CP_3
ragioni dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Al riguardo sosteneva che il credito era esigibile in quanto l'intimazione di agosto 2015 era stata preceduta da altra intimazione di pagamento di maggio 2014 rimasta senza alcun riscontro, oltre che alla luce di quanto previsto dall'art. 6) del contratto di finanziamento;
che il credito era, altresì, esigibile, non potendosi applicare quanto previsto dall'art. 2743 cod. civ., non trattandosi di un debitore in bonis con bene dato in garanzia e perito, bensì
di un debitore insolvente da lungo tempo, con beni trasferiti a terzi;
che le variazioni unilaterali delle condizioni economiche erano state ritualmente comunicate al correntista, il quale le aveva approvate tacitamente, senza recesso;
che la aveva legittimamente applicato il tasso per scoperto CP_3
di conto corrente sullo sconfino, anziché il tasso di mora, avendo i due tassi due diverse ratio;
che la capitalizzazione degli interessi passivi era perfettamente legittima, essendo la novella dell'art. 120 TUB di non immediata applicabilità, in assenza della delibera attuativa del CICR;
che l'iscrizione ipotecaria era legittima anche in vista del futuro esperimento di un'azione revocatoria.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con sentenza n.2238/19 del 19.7.2019 il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Affermava il Tribunale:
-che il credito azionato era divenuto esigibile ben prima della scadenza del termine per proporre opposizione in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 18.9.2015 ed il termine per proporre opposizione scadeva il 28.10.2015, mentre il 18.9.2015 era decorso il termine di 5 giorni ai fini della revoca degli affidamenti e della conseguente esigibilità del credito,
non potendo all'uopo rilevare la lettera del 22.5.2014 inviata dalla Cassa
Padana non contenendo la comunicazione della revoca dell'affidamento con termine di preavviso per il pagamento;
-che la insufficienza della garanzia ipotecaria atteneva ai motivi per i quali la aveva richiesto il decreto ingiuntivo e non già al fondamento CP_3
della pretesa creditoria fatta valere, per cui era irrilevante l'indagine volta a verificare se effettivamente la garanzia ipotecaria fosse divenuta insufficiente, rilevando la prova del credito e non già la ragione per cui il creditore aveva ritenuto di proporre l'azione;
-che aveva agito al fine di ottenere il titolo esecutivo in CP_3 relazione solo ad una parte del proprio credito e a fronte dell'importo del passivo di c/c di euro 423.696,70, la doglianza era del tutto generica ed inidonea a paralizzare la pretesa di non essendo Parte_1
accompagnata da una consulenza di parte determinativa di un diverso e negativo saldo in favore dell'opposta e la richiesta di ctu era esplorativa,
in mancanza di specifiche allegazioni anche a mezzo di consulenze di parte.
Avverso la sentenza proponeva appello sulla base di 4 motivi Parte_1
di gravame;
si costituiva in giudizio e contestava la CP_3
fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata l'8 gennaio 2020, all'udienza collegiale del 21 giugno 2023 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva pubblicata il 19.12.23, n. 1872/2023 la Corte
d'Appello di Brescia decideva come segue:
“-in accoglimento del primo e quarto motivo di appello, assorbito il
secondo, in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto
ingiuntivo n. 6023/2015 emesso dal Tribunale di Brescia in data
03.09.2015;
-ordina al Conservatore dei RRII territorialmente competente la
cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da
[...]
– contro in forza Controparte_3 Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 6023/2015, e precisamente: Presentazione n. 84
del 21.09.2015 presso Conservatoria RR.II. di Brescia, Reg. gen. n. 31561
e Reg. part. n. 5512, importo di € 110.000,00=; Presentazione n. 10 del
23.09.2015 presso Conservatoria RR.II. di Salò, Reg. gen. n. 5148 e Reg.
part. n. 738, importo di € 110.000,00=; Presentazione n. 3 del 23.09.2015
presso Conservatoria RR.II. di Breno, Reg. gen. n. 5245 e Reg. part. n.
579, importo di € 110.000,00, nonché contro ma sui beni Parte_1
immobili in capo a per la nuda proprietà ed Controparte_4
a per l'usufrutto generale e vitalizio come di seguito Parte_2
descritti:
Comune di Cazzago San MA, Foglio 14, Mappali nn.ri 33/1, 33/2,
33/3; Comune di Cerveno, Foglio 15, Mappali nn.ri 210/15, 210/16,
210/17; Comune di Prevalle, Foglio GSP/9, Mappale nn.ro 577/26;
Comune di Cazzago San MA, Foglio 30, Mappale nn.ro 63; Comune
di Pisogne – Sez. Toline, Foglio 9, Mappali nn.ri 1331, 2375, 2378, 2380;
Comune di Esine, Foglio 1, Mappali nn.ri 6047, 6055; Comune di
Cividate Camuno, Foglio 1, Mappale nn.ro 417; Comune di Ome, Foglio
17, Mappale nn.ro 264; Comune di Pisogne – Sez. Pisogne, Foglio 1,
Mappali nn.ri 1935, 4181, 5381, 1948; Comune di Pisogne – Sez. Toline,
Foglio 9, Mappali nn.ri 2376, 2377; Comune di Esine, Foglio 6, Mappale
nn.ro 5323/2; Comune di Cividate Camuno, Foglio 1, Mappale nn.ro
1127; Comune di Roè Volciano, Foglio 4, Mappale nn.ro 1540/15;
-dispone rimettersi sul ruolo il presente giudizio disponendo con separata ordinanza per la sua istruzione con riferimento alla domanda di condanna
proposta da . CP_3
Spese con la sentenza definitiva.”
In particolare stabiliva che:
- era innanzitutto pacifico in fatto che solo con due raccomandate spedite in data 26 agosto 2015 aveva esercitato il recesso ad nutum CP_3
dall'apertura di credito avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 12 del contratto di conto corrente n. 5149/08, revocando l'affidamento concesso a previo preavviso di 5 giorni, decorso il quale il correntista Parte_1
era tenuto a pagare quanto dovuto. Le raccomandate erano state ritirate dal destinatario prima del perfezionamento della compiuta giacenza e, tenuto conto del termine di preavviso decorrente dal ricevimento, il credito della banca era divenuto esigibile solo in data 18 settembre 2015,
successivamente quindi all'emissione del decreto ingiuntivo;
CP_3
non aveva proposto appello incidentale sul punto, che pertanto era
[...]
passato in giudicato;
- accertato che il credito di non era ancora esigibile alla data CP_3
di emissione del decreto ingiuntivo, non rilevava che esso fosse diventato esigibile in seguito;
infatti con orientamento risalente ma costante il
Supremo Collegio aveva stabilito che il decreto ingiuntivo andava revocato qualora fosse stato richiesto in difetto di uno dei requisiti stabiliti dalla legge per la sua emissione, indipendentemente dall'accoglimento della successiva domanda dell'opposto in sede di opposizione;
non operava inoltre il disposto dell'articolo 653 cpc, il quale prevede,
presenza di accoglimento parziale dell'opposizione, la proporzionale
conservazione degli atti d'esecuzione in precedenza compiuti e, quindi,
per analogia, anche dell'iscrizione ipotecaria effettuata a norma dell'art.
655 cod.proc.civ.>>, sicché
l'ipoteca giudiziale è necessariamente travolta dalla revoca
dell'ingiunzione, di modo che il giudice, pronunciando la revoca stessa,
anche d'ufficio deve ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria,
trattandosi di statuizione strettamente conseguenziale>> (Cass.
4.12.1997 n. 12318. Cfr. anche Cass. 21.3.1997 n. 13552);
- pertanto il decreto era da revocare e la causa doveva essere rimessa sul ruolo per l'esame delle censure svolte con l'opposizione e riprodotte con il terzo motivo d'appello.
All'udienza collegiale in data 17.1.24 depositava, col CP_3
consenso del Bara, copia della consulenza tecnica svoltasi nel giudizio di primo grado RG 8169/2019, e formulava riserva di impugnazione in
Cassazione della sentenza parziale;
la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 16.10.2024, udienza alla quale le parti concludevano come in epigrafe e in cui la causa era posta in decisione con termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto è necessario verificare l'eccezione, sollevata dal con la Pt_1
comparsa conclusionale, di novità della domanda posta in sede di precisazione delle conclusioni dalla Banca:“Rigettarsi l'impugnazione
con conferma integrale della impugnata sentenza e, comunque,
condannarsi l'Appellante sig. a corrispondere alla Banca la Parte_1
somma di € 85.000,00 oltre interessi contrattuali dal 1.7.2015 quale quota
parte del maggior credito derivante dal finanziamento fondiario n. 5149/4
di cui all'atto 5.6.2008 n. 103079 Rep. Not. Dott. Spese Persona_3
rifuse”.
In particolare, secondo l'appellante, la domanda di condanna sarebbe nuova, in quanto in primo grado la aveva domandato solo il rigetto CP_3
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e con la comparsa di costituzione nel presente grado solo il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata, e non la condanna, che sarebbe perciò
inammissibile. Inoltre, non sarebbe comunque necessario procedere al suo esame poiché la domanda di rigetto integrale dell'appello sarebbe stata ritenuta infondata in sede di sentenza non definitiva, dunque non vi sarebbe alcuna necessità di analizzare la domanda di condanna in questa sede.
L'eccezione è inammissibile e comunque infondata.
Innanzitutto, la sentenza non definitiva stabilisce esplicitamente che “In
questi termini la sentenza di primo grado va, pertanto, riformata,
dovendosi rimettere sul ruolo il presente giudizio per la sua istruzione con
riferimento alla domanda di condanna riproposta dalla nel CP_3
giudizio di opposizione e all'esame delle censure svolte con l'opposizione, riprodotte nel terzo motivo di gravame.”.
La pronuncia sulla riproposizione della domanda di condanna da parte della non può essere oggetto di modifica essendo la sentenza CP_3
parziale vincolante e non modificabile nell'ambito del giudizio in cui è
stata emessa;
essa inoltre, sul punto, è anche passata in giudicato, non avendo il formulato riserva d'impugnazione in Cassazione. Pt_1
In ogni caso, rileva la Corte come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere dal creditore con la domanda monitoria, sicchè se nel corso del giudizio si accerti che il credito sia inferiore a quello ingiunto o che il decreto ingiuntivo non potesse essere concesso per altri motivi – come nella specie, in cui il credito non era ancora esigibile al momento della sua emissione – il decreto va revocato,
ma va comunque pronunciata sentenza di condanna dell'opponente al pagamento della somma, anche minore, eventualmente accertata. La
domanda di emissione di un decreto ingiuntivo esprime, dunque, una domanda di condanna, su cui la ha insistito chiedendo la conferma CP_3
del decreto opposto con la costituzione nel giudizio di opposizione.
Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte, “non è necessario che la
parte, che richieda il decreto ingiuntivo, formuli una specifica ed espressa
domanda intesa ad ottenere una pronuncia sul merito della propria
pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che essa resista alla opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (giurisprudenza
consolidata, di cui tra le tante Cass. n. 9021/05)” (cfr. Cass. 7.10.2011
n.20613).
Parimenti, nella richiesta della di conferma della sentenza di primo CP_3
grado impugnata, che aveva rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, è implicitamente ricompresa la richiesta di condanna della somma ingiunta, di tal che la richiesta di condanna dell'“Appellante sig. a corrispondere alla la somma di Parte_1 CP_3
€.85.000,00 oltre interessi contrattuali dal 1.7.2015 quale quota parte del maggiore credito derivante dal finanziamento fondiario n.5149/4” è una semplice specificazione della predetta domanda.
Alcuna violazione, dunque, dell'art. 112 c.p.c. è configurabile nel procedere all'esame della domanda di condanna della Banca,
implicitamente contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, nonostante la revoca dello stesso e la riforma della sentenza impugnata.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
Sempre in via preliminare si rileva che con la comparsa conclusionale il difensore di ha lamentato che: Parte_1
- l'assorbimento del secondo motivo dichiarato con la sentenza non definitiva sarebbe erroneo, in quanto ai sensi dell'art.2743cc come ripreso dall'articolo 1844 cc l'allargamento della garanzia e la domanda di adempimento sarebbero domande tra loro alternative;
- la Banca inoltre non avrebbe mai implementato una richiesta di estensione della garanzia;
- il valore asseverato e mai contestato tempestivamente dell'immobile era paria € 680.502,00, il patrimonio era dunque capiente.
La eccezione non può essere condivisa.
La sentenza non definitiva (n. 1872/2023) con la quale la Corte d'Appello
di Brescia definitivamente pronunciando ha stabilito che “Il primo e il
quarto motivo sono fondati e vanno accolti, in ciò rimanendo assorbito il
secondo motivo di appello”, come si è già detto, è vincolante nell'ambito del giudizio in cui è emessa, sicchè il secondo motivo, dichiarato assorbito,
non può più essere oggetto di esame da parte di questa Corte e, in verità,
anche tale statuizione è passata in giudicato non avendo il fatto Pt_1
riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva.
Parimenti il rilievo di parte appellante (cfr. comparsa conclusionale nel presente grado) secondo cui con la sentenza non definitiva questa Corte
avrebbe omesso di pronunciarsi con riferimento alla censura che sarebbe stata proposta con il primo motivo di appello, secondo cui nel contratto di finanziamento non sarebbe contenuto alcun riferimento al contratto di conto corrente n. 5149/08, e pertanto lo stesso sarebbe nullo, non può
essere esaminato, posto che sul primo motivo questa Corte si è già
pronunciata e ogni censura alla predetta sentenza può essere proposta solo con ricorso per Cassazione.
Pertanto restano da decidere le questioni relative al terzo motivo d'appello ed alla quantificazione del saldo, non essendo più modificabili le altre statuizioni.
Con il terzo motivo di appello censura la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui essa stabiliva che la doglianza di incertezza del credito era infondata in quanto l'Istituto aveva agito solo per parte del proprio credito, pari complessivamente ad € 426.696,70 complessivi;
che le doglianze non erano idonee a paralizzare l'azione monitoria avversaria in quanto non erano state accompagnate da una perizia di parte volta ad accertare il controcredito opposto;
e che pertanto la domanda di consulenza tecnica a riguardo era comunque esplorativa.
In particolare, argomenta che:
- non potrebbe ritenersi accertato il saldo parziale in quanto le doglianze dell'allora opponente, odierno appellante, avevano ad oggetto tutta la somma risultante dagli estratti conto;
dunque, la domanda di consulenza non sarebbe esplorativa, poiché sarebbe funzionale ad accertare l'assenza di sconfini;
- le eccezioni nel merito non erano generiche, ma ben circostanziate;
dunque il giudice avrebbe dovuto rilevare le relative nullità anche d'ufficio, e in particolare che:
1) le condizioni economiche espresse nel contratto di mutuo sarebbero state illegittimamente modificate, e in particolare sarebbe stato modificato lo spread in pejus per il mutuatario senza giustificato motivo specifico,
come lamentato dal mutuatario sin dal giugno 2013; pertanto la modifica sarebbe inefficace ai sensi dell'art.118 c.3 e i relativi addebiti dovrebbero essere accreditati nuovamente sul conto corrente n.5149;
2) la avrebbe inoltre applicato tassi di sconfino “abnormi” in CP_3
quanto la avrebbe applicato contemporaneamente tasso di mora e CP_3
tasso di sconfino, quando invece la disciplina del mutuo avrebbe dovuto sostituire del tutto la disciplina del contratto di corrente;
ai sensi dell'art.6
del contratto di mutuo non era previsto alcun tasso di sconfino e l'articolo
7 del contratto di mutuo applicava gli interessi di mora a “ogni somma
dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non
pagata”, pertanto anche la somma extrafido sarebbe una somma dovuta a un “titolo” di cui all'art.7; anche tali addebiti sarebbero pertanto da ricalcolare e accreditare;
3) la avrebbe illegittimamente variato senza nulla motivare la voce CP_3
“Spesa Scaglione 1” da 0,00% a 1,600% con decorrenza 1.6.2012; dunque le somme relative dovrebbero essere espunte;
4) la avrebbe continuato ad applicare illegittima capitalizzazione CP_3
degli interessi passivi anche nel periodo successivo all'1.1.2014;
- a fronte di queste specifiche doglianze, non sarebbe stata necessaria l'allegazione di alcuna perizia di parte;
- pertanto il decreto opposto avrebbe dovuto essere comunque revocato per inesigibilità del credito, ovvero il credito relativo dovrebbe essere rideterminato ed espunte le voci illegittime.
Il motivo è infondato. Vero è che secondo la giurisprudenza corrente del Supremo Collegio la perizia di parte non ha valore probatorio, ma di mera allegazione (da ultimo
Sez. 3, Ordinanza n. 25783 del 2024), e dunque la sua mancata produzione non impediva l'espletamento della c.t.u. né l'esame dei motivi di opposizione.
Non possono inoltre dirsi generiche le censure sollevate in primo grado dall'odierno appellante, in quanto esse indicano analiticamente quali modifiche sarebbero state applicate illegittimamente, e quali articoli del contratto avrebbero colpito, e, pertanto, la chiesta c.t.u. non sarebbe stata esplorativa.
La censura in ordine alla mancata ammissione della c.t.u. al fine di rideterminare il saldo previa eliminazione delle denunciate poste illegittime risulta, comunque, superata.
Con il consenso delle parti (cfr. verbale di udienza del 17.01.2024) è stata acquisita agli atti la consulenza tecnica d'ufficio esperita in altro procedimento tra le medesime parti (n.8919/2019 RG Trib. Brescia), nella quale il c.t.u., con l'accordo dei c.t.p. nominati, ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 5149 acceso da presso la banca Parte_1
appellata, detraendo le medesime poste illegittime denunciate nel presente giudizio, nella somma a debito per il correntista di euro 373.723,76.
La somma così quantificata comprende anche quella oggetto della domanda di condanna della banca in questo giudizio: con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la banca aveva chiesto il pagamento dell'importo di euro 85.000,00 indicandolo quale parziale minore importo del complessivo credito di euro 423.696,70 derivante dal finanziamento fondiario sul conto corrente n. 5149-4, azionato nell'altro giudizio.
Ciò risulta anche dalla sentenza di primo grado emessa in quel procedimento, prodotta dal in allegato alle note in data 8.6.2023, in Pt_1
cui si dà atto che le parti concordemente ritenevano che la somma di €
85.000,00, oggetto del presente giudizio, fosse parte di tale saldo, tanto che la ha ridotto proporzionalmente la propria domanda e il CP_3
Tribunale ha condannato il al pagamento della somma decurtata dalle Pt_1
poste illegittime applicate dalla e detratta la somma oggetto del CP_3
presente giudizio, e segnatamente alla somma di euro 287.532,07.
Poiché nel presente giudizio le parti concordemente hanno depositato la c.t.u. svolta nell'altro giudizio, manifestando entrambe la volontà di aderire alla rideterminazione del saldo del conto corrente al quale il c.t.u.
è pervenuto a seguito della eliminazione delle medesime poste illegittime oggetto dell'opposizione prima e del terzo motivo di appello proposto dal poi, ed essendo pacifico e risultando, comunque, dal ricorso per Pt_1
decreto ingiuntivo che la somma oggetto del presente giudizio era parte di quel saldo, detta somma deve ritenersi dovuta in quanto pari alla differenza tra il saldo rideterminato e la somma oggetto di condanna nel predetto giudizio.
Con la comparsa conclusionale nel presente grado il difensore di
[...] ha eccepito la illegittimità della revoca dell'affidamento rilevando: Pt_1
- che il godeva di un affidamento di € 400.000,00 che la con Pt_1 CP_3
lettera del 2015 (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado) ha revocato adducendo un “utilizzo del conto in difformità alle norme contrattuali” a seguito dello sconfinamento dovuto ad un debito di conto corrente “pari a
€ 423.696,70”;
- che nell'altro giudizio n. 8169/2019 RG la ha concordato sul fatto CP_3
che il suo credito complessivo andasse rideterminato nella minor somma di € 373.723,76 e non nella somma inizialmente richiesta di euro
423.696,70;
-che, pertanto, essendo il complessivo credito, per dichiarazione dello stesso creditore, a tutto concedere, pari alla minor somma di € 373.723,76
a fronte di un affidamento di € 400.000,00, non sussisteva alcuno sconfinamento, di talchè la revoca di tale affidamento e la richiesta di immediato rientro era stata illegittima;
- essendo stata illegittima la revoca dell'affidamento in assenza di qualunque sconfino o utilizzo difforme del conto, e persistendo tale illegittimità tanto nelle more del giudizio di primo grado quanto nel presente giudizio di appello, il credito non sarebbe mai divenuto esigibile;
L'eccezione è infondata.
Come si evince dall'art. 2 del contratto di “Finanziamento fondiario in conto corrente” (cfr. doc. 2 prodotto dall'appellante), il contratto aveva una durata di 24 mesi a decorrere dalla sua stipula (5.6.2008), prorogabile di ulteriori 24 mesi in assenza di recesso (e quindi fino al 5.6.2012);
decorso tale periodo, le parti potevano recedere in ogni momento dal contratto, previo preavviso di almeno 15 giorni.
Ne discende che la revoca intimata con lettera del 26.8.2015 non può
essere considerata illegittima posto che, a decorrere dal 5.6.2012 la CP_3
poteva recedere in ogni momento dal contratto di finanziamento senza la necessità di addurre alcuna giustificazione.
In riforma della sentenza impugnata, va dunque condannato Parte_1
a pagare alla banca appellata la somma di euro 85.000,00 oltre interessi contrattuali dall'1.7.2015 al saldo.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre, pertanto, procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il potere
del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle
spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata,
sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata,
poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito
complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la
decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame
soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di
specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n. 14916 del 2020)” (cfr.
Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
L'esito complessivo della lite vede, da un lato, l'accoglimento parziale dell'opposizione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, e dall'altro l'accoglimento della domanda di condanna proposta dalla e dunque una parziale CP_3
soccombenza di quest'ultima che giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/4. Spese residue a carico di nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto della Parte_1
nota spese in atti, conforme alle tabelle di cui al DM 147/22, scaglione da
52.001 a 260.000, senza liquidazione della fase istruttoria/di trattazione del presente grado non richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Brescia n. 2238/2019 del 19.7.21, nel contraddittorio con così provvede: Controparte_3
1) rigetta il terzo motivo di gravame e condanna a pagare a Parte_1
a.r.l., la somma Controparte_3
di € 85.000,00, oltre interessi contrattuali a decorrere dalla data del
1.7.2015;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/4, e condanna al pagamento in favore della banca Parte_1
appellata della residua parte, spese che nel complesso liquida in euro 2552,00 per la fase di studio, euro 1628,00 per la fase introduttiva, euro
2835,00 per la fase istruttoria ed euro 4253,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa per il giudizio di primo grado, ed euro 2977,00 per la fase di studio, euro 1911,00 per la fase introduttiva ed euro 5103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa per il presente grado.
Così deciso in Brescia all'udienza del 5 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
R. Gen. N. 1125/2019 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1125/2019 R.G., promossa
d a
nato a [...] s. MA (Bs) il 11.8.1946, residente Parte_1
OGGETTO: in Costa Volpino (BG), Via Nazionale 129, CF C.F._1
Contratti bancari rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Piercarlo Peroni e
(deposito bancario, dall'avv. Filippo Maria De Stefano Grigis ed elettivamente domiciliato in apertura di credito, Brescia presso lo studio degli stessi in via G. Savoldo n.12 Brescia (BS); cassetta di sicurezza) APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bettoni e dall'avv. Anita Bettoni
come da procura notarile in atti APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2238/2019 del
19.7.2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
In via principale e nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2238/2019 resa dal Tribunale di
Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Elda
GERACI, nel giudizio R.G. n. 17338/2015, notificata il 22 luglio 2019,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui integralmente si riportano:
“CONCLUSIONI
previo ogni accertamento del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Illustrissimo Tribunale adito,
In via principale:
accertato e dichiarato tutto quanto in atti, dichiararsi nullo e/o illegittimo o, comunque, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 6023/2015, emesso in data 03.09.2015 dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice
dott.ssa A. BUSATO, e, per l'effetto, disporsi la cancellazione, a cura e spese di CP_1 Controparte_2
[...
di tutte le ipoteche giudiziali iscritte da
[...] in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_3
6023/2015, e precisamente: Presentazione n. 84 del 21.09.2015 presso
Conservatoria RR.II. di Brescia, Reg. gen. n. 31561 e Reg. part. n. 5512,
importo di € 110.000,00=; Presentazione n. 10 del 23.09.2015 presso
Conservatoria RR.II. di Salò, Reg. gen. n. 5148 e Reg. part. n. 738, importo di € 110.000,00=; Presentazione n. 3 del 23.09.2015 presso Conservatoria
RR.II. di Breno, Reg. gen. n. 5245 e Reg. part. n. 579, importo di €
110.000,00=; e, comunque, per l'effetto, disporsi la cancellazione, a cura e spese di Controparte_3
di tutte le ipoteche giudiziali iscritte da
[...] [...]
in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_3
6023/2015 contro ma sui beni immobili in capo a Parte_1
per la nuda proprietà ed a per Controparte_4 Parte_2
l'usufrutto generale e vitalizio, e così nella loro piena titolarità per l'intero,
come di seguito descritti:
Comune di Cazzago San MA, Foglio 14, Mappali nn.ri 33/1, 33/2,
33/3; Comune di Cerveno, Foglio 15, Mappali nn.ri 210/15, 210/16,
210/17; Comune di Prevalle, Foglio GSP/9, Mappale nn.ro 577/26;
Comune di Cazzago San MA, Foglio 30, Mappale nn.ro 63; Comune
di Pisogne – Sez. Toline, Foglio 9, Mappali nn.ri 1331, 2375, 2378, 2380;
Comune di Esine, Foglio 1, Mappali nn.ri 6047, 6055; Comune di Cividate
Camuno, Foglio 1, Mappale nn.ro 417; Comune di Ome, Foglio 17,
Mappale nn.ro 264; Comune di Pisogne – Sez. Pisogne, Foglio 1, Mappali
nn.ri 1935, 4181, 5381, 1948; Comune di Pisogne – Sez. Toline, Foglio 9, Mappali nn.ri 2376, 2377; Comune di Esine, Foglio 6, Mappale nn.ro
5323/2; Comune di Cividate Camuno, Foglio 1, Mappale nn.ro 1127;
Comune di Roè Volciano, Foglio 4, Mappale nn.ro 1540/15;
impartendo pedissequo ordine al Conservatore RR.II. territorialmente competente, sollevando il medesimo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
In via subordinata e/o riconvenzionale:
accertato e dichiarato tutto quanto in narrativa, ed in particolare ma non solo: le plurime violazioni delle condizioni economiche di cui al contratto di c/c n. 5149/08 stipulato in data 12.04.2005, nonché di cui al contratto di
finanziamento fondiario 05.06.2008, a rogito Notaio dott. Persona_1
Rep. n. 103.079 e Racc. n. 21.483; la illegittimità e, comunque, la inefficacia ex art. 118 TUB di ogni e qualsiasi variazione contrattuale unilateralmente effettuata da Controparte_3
in costanza del rapporto di c/c n. 5149/08
[...]
rispetto alle condizioni economiche originariamente convenute,
dichiararsi nullo e/o illegittimo o, comunque, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 6023/2015, emesso in data 03.09.2015 dal Tribunale di
Brescia, in persona del Giudice dott.ssa A. BUSATO, e ricalcolarsi tutte le voci di costo (specie per interessi, commissioni e spese) addebitate sul c/c n. 5149/08, applicando le condizioni economiche originariamente convenute, rideterminando, così, l'effettivo saldo del c/c n. 5149/08; in ogni caso, disporsi la cancellazione, a cura e spese di
[...] di tutte le ipoteche Controparte_3
giudiziali iscritte da CP_3 CP_3 Controparte_2
in forza del decreto ingiuntivo n. 6023/2015 come sopra
[...]
descritte.
In via istruttoria:
si chiede ammettersi CTU tecnico / contabile affinché il CTU, premesso tutto quanto in atti:
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi corrispettivi sul c/c n. 5149-4 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5) del contratto di finanziamento di cui
è causa, e cioè applicando il tasso d'interesse pattuito: spread fisso dell'1,30% rispetto alla media del tasso EURIBOR 6 mesi (base 365)
rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il primo giorno utile lavorativo dopo la data del 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre e 31 marzo di ogni anno;
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi di mora /sconfino sul c/c n. 5149-
4 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7) del contratto di finanziamento di cui è causa, e cioè applicando il tasso di mora / sconfino pattuito: misura fissa del 3% in più rispetto al tasso corrispettivo medio tempore vigente;
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi passivi senza anatocismo dal giorno 01 gennaio 2014;
- ridetermini, alla luce di tutto quanto così ricalcolato, il saldo debitore/creditore del rapporto di c/c n. 5149-4.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, in prima battuta, ove rilevata, anche ex officio, la nullità del contratto di finanziamento, senza applicazione di alcuna condizione economica;
in seconda battuta, secondo il quesito formulato nel giudizio di primo grado e qui riportato:
si chiede ammettersi CTU tecnico / contabile affinché il CTU, premesso tutto quanto in atti:
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi corrispettivi sul c/c n. 5149-4 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5) del contratto di finanziamento di cui
è causa, e cioè applicando il tasso d'interesse pattuito: spread fisso dell'1,30% rispetto alla media del tasso EURIBOR 6 mesi (base 365)
rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il primo giorno utile lavorativo dopo la data del 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre e 31 marzo di ogni anno;
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi di mora /sconfino sul c/c n. 5149-
4 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7) del contratto di finanziamento di cui è causa, e cioè applicando il tasso di mora / sconfino pattuito: misura fissa del 3% in più rispetto al tasso corrispettivo medio tempore vigente;
- ricalcoli tutti gli addebiti per interessi passivi senza anatocismo dal giorno 01 gennaio 2014;
- ridetermini, alla luce di tutto quanto così ricalcolato, il saldo debitore/creditore del rapporto di c/c n. 5149-4”.
Dell'appellata
Rigettarsi l'impugnazione con conferma integrale della impugnata sentenza e, comunque, condannarsi l'Appellante sig. a Parte_1
corrispondere alla la somma di €.85.000,00 oltre interessi CP_3
contrattuali dal 1.7.2015 quale quota parte del maggiore credito derivante dal finanziamento fondiario n.5149/4 di cui all'atto 5.6. 2008 n. 103079
Rep.Not.Dott. Spese rifuse. Persona_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_3
(di seguito in data 3.9.2015 otteneva decreto
[...] CP_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di per la Parte_1
somma capitale di Euro 85.000,00=, oltre interessi e spese, quale parziale minore importo del complessivo credito di euro 423.696,70 vantato dalla banca per un finanziamento fondiario in conto corrente di cui all'atto
5.6.2008 Notaio rappresentando la necessità di iscrivere Persona_1 ulteriore garanzia ipotecaria per insufficienza di quella prestata dal debitore, segnalato a sofferenza sul sistema e spogliatosi di tutti i suoi beni.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione e Parte_1
sosteneva:
-che la aveva ottenuto il decreto ingiuntivo quando il correntista CP_3
non aveva ancora ritirato la raccomandata per revoca dell'apertura di credito, ritirata soltanto in data 18.09.2015;
-che la revoca costituisce atto unilaterale ricettizio, che produce effetti soltanto dal momento in cui sia pervenuto a conoscenza del destinatario;
-che il contratto di conto corrente prevede un preavviso di cinque giorni dalla ricezione;
-che, pertanto, difettava il presupposto della esigibilità del credito;
-che non rispondeva al vero che il valore del bene immobile a garanzia del finanziamento fondiario fosse diminuito al punto da giustificare una implementazione della garanzia;
-che fin tanto che il rapporto di proporzione tra il valore del bene ipotecato e l'esposizione debitoria sia congruo, il creditore non ha diritto di iscrivere ipoteca su altri beni;
-che la variazione del parametro dello spread e delle altre condizioni economiche era illegittima ed illegittima era anche la capitalizzazione degli interessi passivi in dispregio alla novella dell'art. 120, comma 2,
TUB, introdotta dall'art. 1, comma 629, Legge 27.12.2013, n. 147, per cui gli interessi andavano ricalcolati dall'01.01.2014 senza anatocismo,
trattandosi di un principio di immediata applicazione;
-che la revoca del decreto ingiuntivo opposto doveva comportare anche la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza di esso;
tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, sospendersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto;
nel merito ed in via principale chiedeva la revoca dell'opposto decreto o, in via subordinata, la revoca dell'opposto decreto con ricalcolo dell'esposizione debitoria.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle CP_3
ragioni dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Al riguardo sosteneva che il credito era esigibile in quanto l'intimazione di agosto 2015 era stata preceduta da altra intimazione di pagamento di maggio 2014 rimasta senza alcun riscontro, oltre che alla luce di quanto previsto dall'art. 6) del contratto di finanziamento;
che il credito era, altresì, esigibile, non potendosi applicare quanto previsto dall'art. 2743 cod. civ., non trattandosi di un debitore in bonis con bene dato in garanzia e perito, bensì
di un debitore insolvente da lungo tempo, con beni trasferiti a terzi;
che le variazioni unilaterali delle condizioni economiche erano state ritualmente comunicate al correntista, il quale le aveva approvate tacitamente, senza recesso;
che la aveva legittimamente applicato il tasso per scoperto CP_3
di conto corrente sullo sconfino, anziché il tasso di mora, avendo i due tassi due diverse ratio;
che la capitalizzazione degli interessi passivi era perfettamente legittima, essendo la novella dell'art. 120 TUB di non immediata applicabilità, in assenza della delibera attuativa del CICR;
che l'iscrizione ipotecaria era legittima anche in vista del futuro esperimento di un'azione revocatoria.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con sentenza n.2238/19 del 19.7.2019 il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Affermava il Tribunale:
-che il credito azionato era divenuto esigibile ben prima della scadenza del termine per proporre opposizione in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 18.9.2015 ed il termine per proporre opposizione scadeva il 28.10.2015, mentre il 18.9.2015 era decorso il termine di 5 giorni ai fini della revoca degli affidamenti e della conseguente esigibilità del credito,
non potendo all'uopo rilevare la lettera del 22.5.2014 inviata dalla Cassa
Padana non contenendo la comunicazione della revoca dell'affidamento con termine di preavviso per il pagamento;
-che la insufficienza della garanzia ipotecaria atteneva ai motivi per i quali la aveva richiesto il decreto ingiuntivo e non già al fondamento CP_3
della pretesa creditoria fatta valere, per cui era irrilevante l'indagine volta a verificare se effettivamente la garanzia ipotecaria fosse divenuta insufficiente, rilevando la prova del credito e non già la ragione per cui il creditore aveva ritenuto di proporre l'azione;
-che aveva agito al fine di ottenere il titolo esecutivo in CP_3 relazione solo ad una parte del proprio credito e a fronte dell'importo del passivo di c/c di euro 423.696,70, la doglianza era del tutto generica ed inidonea a paralizzare la pretesa di non essendo Parte_1
accompagnata da una consulenza di parte determinativa di un diverso e negativo saldo in favore dell'opposta e la richiesta di ctu era esplorativa,
in mancanza di specifiche allegazioni anche a mezzo di consulenze di parte.
Avverso la sentenza proponeva appello sulla base di 4 motivi Parte_1
di gravame;
si costituiva in giudizio e contestava la CP_3
fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata con ordinanza depositata l'8 gennaio 2020, all'udienza collegiale del 21 giugno 2023 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva pubblicata il 19.12.23, n. 1872/2023 la Corte
d'Appello di Brescia decideva come segue:
“-in accoglimento del primo e quarto motivo di appello, assorbito il
secondo, in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto
ingiuntivo n. 6023/2015 emesso dal Tribunale di Brescia in data
03.09.2015;
-ordina al Conservatore dei RRII territorialmente competente la
cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da
[...]
– contro in forza Controparte_3 Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 6023/2015, e precisamente: Presentazione n. 84
del 21.09.2015 presso Conservatoria RR.II. di Brescia, Reg. gen. n. 31561
e Reg. part. n. 5512, importo di € 110.000,00=; Presentazione n. 10 del
23.09.2015 presso Conservatoria RR.II. di Salò, Reg. gen. n. 5148 e Reg.
part. n. 738, importo di € 110.000,00=; Presentazione n. 3 del 23.09.2015
presso Conservatoria RR.II. di Breno, Reg. gen. n. 5245 e Reg. part. n.
579, importo di € 110.000,00, nonché contro ma sui beni Parte_1
immobili in capo a per la nuda proprietà ed Controparte_4
a per l'usufrutto generale e vitalizio come di seguito Parte_2
descritti:
Comune di Cazzago San MA, Foglio 14, Mappali nn.ri 33/1, 33/2,
33/3; Comune di Cerveno, Foglio 15, Mappali nn.ri 210/15, 210/16,
210/17; Comune di Prevalle, Foglio GSP/9, Mappale nn.ro 577/26;
Comune di Cazzago San MA, Foglio 30, Mappale nn.ro 63; Comune
di Pisogne – Sez. Toline, Foglio 9, Mappali nn.ri 1331, 2375, 2378, 2380;
Comune di Esine, Foglio 1, Mappali nn.ri 6047, 6055; Comune di
Cividate Camuno, Foglio 1, Mappale nn.ro 417; Comune di Ome, Foglio
17, Mappale nn.ro 264; Comune di Pisogne – Sez. Pisogne, Foglio 1,
Mappali nn.ri 1935, 4181, 5381, 1948; Comune di Pisogne – Sez. Toline,
Foglio 9, Mappali nn.ri 2376, 2377; Comune di Esine, Foglio 6, Mappale
nn.ro 5323/2; Comune di Cividate Camuno, Foglio 1, Mappale nn.ro
1127; Comune di Roè Volciano, Foglio 4, Mappale nn.ro 1540/15;
-dispone rimettersi sul ruolo il presente giudizio disponendo con separata ordinanza per la sua istruzione con riferimento alla domanda di condanna
proposta da . CP_3
Spese con la sentenza definitiva.”
In particolare stabiliva che:
- era innanzitutto pacifico in fatto che solo con due raccomandate spedite in data 26 agosto 2015 aveva esercitato il recesso ad nutum CP_3
dall'apertura di credito avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 12 del contratto di conto corrente n. 5149/08, revocando l'affidamento concesso a previo preavviso di 5 giorni, decorso il quale il correntista Parte_1
era tenuto a pagare quanto dovuto. Le raccomandate erano state ritirate dal destinatario prima del perfezionamento della compiuta giacenza e, tenuto conto del termine di preavviso decorrente dal ricevimento, il credito della banca era divenuto esigibile solo in data 18 settembre 2015,
successivamente quindi all'emissione del decreto ingiuntivo;
CP_3
non aveva proposto appello incidentale sul punto, che pertanto era
[...]
passato in giudicato;
- accertato che il credito di non era ancora esigibile alla data CP_3
di emissione del decreto ingiuntivo, non rilevava che esso fosse diventato esigibile in seguito;
infatti con orientamento risalente ma costante il
Supremo Collegio aveva stabilito che il decreto ingiuntivo andava revocato qualora fosse stato richiesto in difetto di uno dei requisiti stabiliti dalla legge per la sua emissione, indipendentemente dall'accoglimento della successiva domanda dell'opposto in sede di opposizione;
non operava inoltre il disposto dell'articolo 653 cpc, il quale prevede,
presenza di accoglimento parziale dell'opposizione, la proporzionale
conservazione degli atti d'esecuzione in precedenza compiuti e, quindi,
per analogia, anche dell'iscrizione ipotecaria effettuata a norma dell'art.
655 cod.proc.civ.>>, sicché
l'ipoteca giudiziale è necessariamente travolta dalla revoca
dell'ingiunzione, di modo che il giudice, pronunciando la revoca stessa,
anche d'ufficio deve ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria,
trattandosi di statuizione strettamente conseguenziale>> (Cass.
4.12.1997 n. 12318. Cfr. anche Cass. 21.3.1997 n. 13552);
- pertanto il decreto era da revocare e la causa doveva essere rimessa sul ruolo per l'esame delle censure svolte con l'opposizione e riprodotte con il terzo motivo d'appello.
All'udienza collegiale in data 17.1.24 depositava, col CP_3
consenso del Bara, copia della consulenza tecnica svoltasi nel giudizio di primo grado RG 8169/2019, e formulava riserva di impugnazione in
Cassazione della sentenza parziale;
la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 16.10.2024, udienza alla quale le parti concludevano come in epigrafe e in cui la causa era posta in decisione con termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto è necessario verificare l'eccezione, sollevata dal con la Pt_1
comparsa conclusionale, di novità della domanda posta in sede di precisazione delle conclusioni dalla Banca:“Rigettarsi l'impugnazione
con conferma integrale della impugnata sentenza e, comunque,
condannarsi l'Appellante sig. a corrispondere alla Banca la Parte_1
somma di € 85.000,00 oltre interessi contrattuali dal 1.7.2015 quale quota
parte del maggior credito derivante dal finanziamento fondiario n. 5149/4
di cui all'atto 5.6.2008 n. 103079 Rep. Not. Dott. Spese Persona_3
rifuse”.
In particolare, secondo l'appellante, la domanda di condanna sarebbe nuova, in quanto in primo grado la aveva domandato solo il rigetto CP_3
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e con la comparsa di costituzione nel presente grado solo il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata, e non la condanna, che sarebbe perciò
inammissibile. Inoltre, non sarebbe comunque necessario procedere al suo esame poiché la domanda di rigetto integrale dell'appello sarebbe stata ritenuta infondata in sede di sentenza non definitiva, dunque non vi sarebbe alcuna necessità di analizzare la domanda di condanna in questa sede.
L'eccezione è inammissibile e comunque infondata.
Innanzitutto, la sentenza non definitiva stabilisce esplicitamente che “In
questi termini la sentenza di primo grado va, pertanto, riformata,
dovendosi rimettere sul ruolo il presente giudizio per la sua istruzione con
riferimento alla domanda di condanna riproposta dalla nel CP_3
giudizio di opposizione e all'esame delle censure svolte con l'opposizione, riprodotte nel terzo motivo di gravame.”.
La pronuncia sulla riproposizione della domanda di condanna da parte della non può essere oggetto di modifica essendo la sentenza CP_3
parziale vincolante e non modificabile nell'ambito del giudizio in cui è
stata emessa;
essa inoltre, sul punto, è anche passata in giudicato, non avendo il formulato riserva d'impugnazione in Cassazione. Pt_1
In ogni caso, rileva la Corte come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere dal creditore con la domanda monitoria, sicchè se nel corso del giudizio si accerti che il credito sia inferiore a quello ingiunto o che il decreto ingiuntivo non potesse essere concesso per altri motivi – come nella specie, in cui il credito non era ancora esigibile al momento della sua emissione – il decreto va revocato,
ma va comunque pronunciata sentenza di condanna dell'opponente al pagamento della somma, anche minore, eventualmente accertata. La
domanda di emissione di un decreto ingiuntivo esprime, dunque, una domanda di condanna, su cui la ha insistito chiedendo la conferma CP_3
del decreto opposto con la costituzione nel giudizio di opposizione.
Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte, “non è necessario che la
parte, che richieda il decreto ingiuntivo, formuli una specifica ed espressa
domanda intesa ad ottenere una pronuncia sul merito della propria
pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che essa resista alla opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (giurisprudenza
consolidata, di cui tra le tante Cass. n. 9021/05)” (cfr. Cass. 7.10.2011
n.20613).
Parimenti, nella richiesta della di conferma della sentenza di primo CP_3
grado impugnata, che aveva rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, è implicitamente ricompresa la richiesta di condanna della somma ingiunta, di tal che la richiesta di condanna dell'“Appellante sig. a corrispondere alla la somma di Parte_1 CP_3
€.85.000,00 oltre interessi contrattuali dal 1.7.2015 quale quota parte del maggiore credito derivante dal finanziamento fondiario n.5149/4” è una semplice specificazione della predetta domanda.
Alcuna violazione, dunque, dell'art. 112 c.p.c. è configurabile nel procedere all'esame della domanda di condanna della Banca,
implicitamente contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, nonostante la revoca dello stesso e la riforma della sentenza impugnata.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
Sempre in via preliminare si rileva che con la comparsa conclusionale il difensore di ha lamentato che: Parte_1
- l'assorbimento del secondo motivo dichiarato con la sentenza non definitiva sarebbe erroneo, in quanto ai sensi dell'art.2743cc come ripreso dall'articolo 1844 cc l'allargamento della garanzia e la domanda di adempimento sarebbero domande tra loro alternative;
- la Banca inoltre non avrebbe mai implementato una richiesta di estensione della garanzia;
- il valore asseverato e mai contestato tempestivamente dell'immobile era paria € 680.502,00, il patrimonio era dunque capiente.
La eccezione non può essere condivisa.
La sentenza non definitiva (n. 1872/2023) con la quale la Corte d'Appello
di Brescia definitivamente pronunciando ha stabilito che “Il primo e il
quarto motivo sono fondati e vanno accolti, in ciò rimanendo assorbito il
secondo motivo di appello”, come si è già detto, è vincolante nell'ambito del giudizio in cui è emessa, sicchè il secondo motivo, dichiarato assorbito,
non può più essere oggetto di esame da parte di questa Corte e, in verità,
anche tale statuizione è passata in giudicato non avendo il fatto Pt_1
riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva.
Parimenti il rilievo di parte appellante (cfr. comparsa conclusionale nel presente grado) secondo cui con la sentenza non definitiva questa Corte
avrebbe omesso di pronunciarsi con riferimento alla censura che sarebbe stata proposta con il primo motivo di appello, secondo cui nel contratto di finanziamento non sarebbe contenuto alcun riferimento al contratto di conto corrente n. 5149/08, e pertanto lo stesso sarebbe nullo, non può
essere esaminato, posto che sul primo motivo questa Corte si è già
pronunciata e ogni censura alla predetta sentenza può essere proposta solo con ricorso per Cassazione.
Pertanto restano da decidere le questioni relative al terzo motivo d'appello ed alla quantificazione del saldo, non essendo più modificabili le altre statuizioni.
Con il terzo motivo di appello censura la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui essa stabiliva che la doglianza di incertezza del credito era infondata in quanto l'Istituto aveva agito solo per parte del proprio credito, pari complessivamente ad € 426.696,70 complessivi;
che le doglianze non erano idonee a paralizzare l'azione monitoria avversaria in quanto non erano state accompagnate da una perizia di parte volta ad accertare il controcredito opposto;
e che pertanto la domanda di consulenza tecnica a riguardo era comunque esplorativa.
In particolare, argomenta che:
- non potrebbe ritenersi accertato il saldo parziale in quanto le doglianze dell'allora opponente, odierno appellante, avevano ad oggetto tutta la somma risultante dagli estratti conto;
dunque, la domanda di consulenza non sarebbe esplorativa, poiché sarebbe funzionale ad accertare l'assenza di sconfini;
- le eccezioni nel merito non erano generiche, ma ben circostanziate;
dunque il giudice avrebbe dovuto rilevare le relative nullità anche d'ufficio, e in particolare che:
1) le condizioni economiche espresse nel contratto di mutuo sarebbero state illegittimamente modificate, e in particolare sarebbe stato modificato lo spread in pejus per il mutuatario senza giustificato motivo specifico,
come lamentato dal mutuatario sin dal giugno 2013; pertanto la modifica sarebbe inefficace ai sensi dell'art.118 c.3 e i relativi addebiti dovrebbero essere accreditati nuovamente sul conto corrente n.5149;
2) la avrebbe inoltre applicato tassi di sconfino “abnormi” in CP_3
quanto la avrebbe applicato contemporaneamente tasso di mora e CP_3
tasso di sconfino, quando invece la disciplina del mutuo avrebbe dovuto sostituire del tutto la disciplina del contratto di corrente;
ai sensi dell'art.6
del contratto di mutuo non era previsto alcun tasso di sconfino e l'articolo
7 del contratto di mutuo applicava gli interessi di mora a “ogni somma
dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non
pagata”, pertanto anche la somma extrafido sarebbe una somma dovuta a un “titolo” di cui all'art.7; anche tali addebiti sarebbero pertanto da ricalcolare e accreditare;
3) la avrebbe illegittimamente variato senza nulla motivare la voce CP_3
“Spesa Scaglione 1” da 0,00% a 1,600% con decorrenza 1.6.2012; dunque le somme relative dovrebbero essere espunte;
4) la avrebbe continuato ad applicare illegittima capitalizzazione CP_3
degli interessi passivi anche nel periodo successivo all'1.1.2014;
- a fronte di queste specifiche doglianze, non sarebbe stata necessaria l'allegazione di alcuna perizia di parte;
- pertanto il decreto opposto avrebbe dovuto essere comunque revocato per inesigibilità del credito, ovvero il credito relativo dovrebbe essere rideterminato ed espunte le voci illegittime.
Il motivo è infondato. Vero è che secondo la giurisprudenza corrente del Supremo Collegio la perizia di parte non ha valore probatorio, ma di mera allegazione (da ultimo
Sez. 3, Ordinanza n. 25783 del 2024), e dunque la sua mancata produzione non impediva l'espletamento della c.t.u. né l'esame dei motivi di opposizione.
Non possono inoltre dirsi generiche le censure sollevate in primo grado dall'odierno appellante, in quanto esse indicano analiticamente quali modifiche sarebbero state applicate illegittimamente, e quali articoli del contratto avrebbero colpito, e, pertanto, la chiesta c.t.u. non sarebbe stata esplorativa.
La censura in ordine alla mancata ammissione della c.t.u. al fine di rideterminare il saldo previa eliminazione delle denunciate poste illegittime risulta, comunque, superata.
Con il consenso delle parti (cfr. verbale di udienza del 17.01.2024) è stata acquisita agli atti la consulenza tecnica d'ufficio esperita in altro procedimento tra le medesime parti (n.8919/2019 RG Trib. Brescia), nella quale il c.t.u., con l'accordo dei c.t.p. nominati, ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 5149 acceso da presso la banca Parte_1
appellata, detraendo le medesime poste illegittime denunciate nel presente giudizio, nella somma a debito per il correntista di euro 373.723,76.
La somma così quantificata comprende anche quella oggetto della domanda di condanna della banca in questo giudizio: con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la banca aveva chiesto il pagamento dell'importo di euro 85.000,00 indicandolo quale parziale minore importo del complessivo credito di euro 423.696,70 derivante dal finanziamento fondiario sul conto corrente n. 5149-4, azionato nell'altro giudizio.
Ciò risulta anche dalla sentenza di primo grado emessa in quel procedimento, prodotta dal in allegato alle note in data 8.6.2023, in Pt_1
cui si dà atto che le parti concordemente ritenevano che la somma di €
85.000,00, oggetto del presente giudizio, fosse parte di tale saldo, tanto che la ha ridotto proporzionalmente la propria domanda e il CP_3
Tribunale ha condannato il al pagamento della somma decurtata dalle Pt_1
poste illegittime applicate dalla e detratta la somma oggetto del CP_3
presente giudizio, e segnatamente alla somma di euro 287.532,07.
Poiché nel presente giudizio le parti concordemente hanno depositato la c.t.u. svolta nell'altro giudizio, manifestando entrambe la volontà di aderire alla rideterminazione del saldo del conto corrente al quale il c.t.u.
è pervenuto a seguito della eliminazione delle medesime poste illegittime oggetto dell'opposizione prima e del terzo motivo di appello proposto dal poi, ed essendo pacifico e risultando, comunque, dal ricorso per Pt_1
decreto ingiuntivo che la somma oggetto del presente giudizio era parte di quel saldo, detta somma deve ritenersi dovuta in quanto pari alla differenza tra il saldo rideterminato e la somma oggetto di condanna nel predetto giudizio.
Con la comparsa conclusionale nel presente grado il difensore di
[...] ha eccepito la illegittimità della revoca dell'affidamento rilevando: Pt_1
- che il godeva di un affidamento di € 400.000,00 che la con Pt_1 CP_3
lettera del 2015 (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado) ha revocato adducendo un “utilizzo del conto in difformità alle norme contrattuali” a seguito dello sconfinamento dovuto ad un debito di conto corrente “pari a
€ 423.696,70”;
- che nell'altro giudizio n. 8169/2019 RG la ha concordato sul fatto CP_3
che il suo credito complessivo andasse rideterminato nella minor somma di € 373.723,76 e non nella somma inizialmente richiesta di euro
423.696,70;
-che, pertanto, essendo il complessivo credito, per dichiarazione dello stesso creditore, a tutto concedere, pari alla minor somma di € 373.723,76
a fronte di un affidamento di € 400.000,00, non sussisteva alcuno sconfinamento, di talchè la revoca di tale affidamento e la richiesta di immediato rientro era stata illegittima;
- essendo stata illegittima la revoca dell'affidamento in assenza di qualunque sconfino o utilizzo difforme del conto, e persistendo tale illegittimità tanto nelle more del giudizio di primo grado quanto nel presente giudizio di appello, il credito non sarebbe mai divenuto esigibile;
L'eccezione è infondata.
Come si evince dall'art. 2 del contratto di “Finanziamento fondiario in conto corrente” (cfr. doc. 2 prodotto dall'appellante), il contratto aveva una durata di 24 mesi a decorrere dalla sua stipula (5.6.2008), prorogabile di ulteriori 24 mesi in assenza di recesso (e quindi fino al 5.6.2012);
decorso tale periodo, le parti potevano recedere in ogni momento dal contratto, previo preavviso di almeno 15 giorni.
Ne discende che la revoca intimata con lettera del 26.8.2015 non può
essere considerata illegittima posto che, a decorrere dal 5.6.2012 la CP_3
poteva recedere in ogni momento dal contratto di finanziamento senza la necessità di addurre alcuna giustificazione.
In riforma della sentenza impugnata, va dunque condannato Parte_1
a pagare alla banca appellata la somma di euro 85.000,00 oltre interessi contrattuali dall'1.7.2015 al saldo.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre, pertanto, procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il potere
del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle
spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata,
sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata,
poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito
complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la
decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame
soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di
specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n. 14916 del 2020)” (cfr.
Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
L'esito complessivo della lite vede, da un lato, l'accoglimento parziale dell'opposizione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, e dall'altro l'accoglimento della domanda di condanna proposta dalla e dunque una parziale CP_3
soccombenza di quest'ultima che giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/4. Spese residue a carico di nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto della Parte_1
nota spese in atti, conforme alle tabelle di cui al DM 147/22, scaglione da
52.001 a 260.000, senza liquidazione della fase istruttoria/di trattazione del presente grado non richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Brescia n. 2238/2019 del 19.7.21, nel contraddittorio con così provvede: Controparte_3
1) rigetta il terzo motivo di gravame e condanna a pagare a Parte_1
a.r.l., la somma Controparte_3
di € 85.000,00, oltre interessi contrattuali a decorrere dalla data del
1.7.2015;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/4, e condanna al pagamento in favore della banca Parte_1
appellata della residua parte, spese che nel complesso liquida in euro 2552,00 per la fase di studio, euro 1628,00 per la fase introduttiva, euro
2835,00 per la fase istruttoria ed euro 4253,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa per il giudizio di primo grado, ed euro 2977,00 per la fase di studio, euro 1911,00 per la fase introduttiva ed euro 5103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa per il presente grado.
Così deciso in Brescia all'udienza del 5 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli