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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 12695/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato ad [...], l'[...], e residente ad Aradeo (LE), Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Pantaleo Catalano
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi CP_1 dell'art. 10, comma 6, del Decreto Legge 30/9/2005 n. 203, convertito in Legge
2/12/2005 n. 248, dai Funzionari Dott.ri , Controparte_2 CP_3 CP_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6
Resistente
Oggetto: Liquidazione Indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 16/11/2023 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stato riconosciuto, a seguito di accertamento tecnico preventivo, con Decreto di Omologa del 14/5/2023 quale avente diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1/6/2021, espone di aver presentato, tramite Patronato, Modello AP70 in data
7/6/2023 e lamenta che la prestazione non risulta ancora liquidata, pur essendo decorsi 120 giorni dall'invio del predetto Modello AP70.
Tanto premesso, esposto e lamentato, parte ricorrente chiede dichiararsi il suo diritto alla liquidazione della indennità di accompagnamento con condanna dell'
[...]
al pagamento dei ratei maturati, maturandi e non corrisposti, con vittoria CP_7 di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rappresentando e documentando che l'Istituto ha proceduto alla liquidazione della prestazione richiesta con Modello Te08 emesso in data 20/11/2023, con pagamento incassato con il rateo della Mensilità del mese di Dicembre 2023, ed evidenziando che il suddetto pagamento è stato effettuato prima della notificazione del ricorso.
Parte ricorrente nelle note depositate in data 7/5/2025 ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, ma con vittoria di spese, rappresentando che la liquidazione della prestazione è avvenuta oltre i termini di legge. Tanto premesso, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, stante l'intervenuta liquidazione della indennità di accompagnamento, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Infatti, alla memoria di è allegato il Modello Te08 del 20/11/2023 con il quale è stata liquidata la prestazione con decorrenza 1/6/2021 e sono stati riconosciuti arretrati per € 15.743,38.
Considerata la condotta processuale tenuta dal resistente - che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso (il provvedimento di comunicazione di liquidazione allegato alla memoria di parte resistente è datato
20/11/2023), ma prima delle notificazione dello stesso - appare equo compensare le spese di lite tra le parti per 1/3, mentre la parte residua segue la soccombenza virtuale e CP_ va quindi posta a carico dell' e liquidata, tenuto conto della serialità della questione proposta, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della parte residua di spese processuali, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 9/5/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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