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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO di POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
R.G. 416 /2025
IL CONSIGLIERE
Dott. Cataldo C. Collazzo, all'esito della riserva assunta dopo l'audizione dell'interessato, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Premesso che:
a) è gravato da decreto di espulsione del Prefetto di Parte_1
Imperia reso in data 7.4.2025, reso esecutivo con provvedimento del Questore di Imperia in pari data, convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 9.4.2025;
b) il Questore di Torino ha emesso decreto di trattenimento del medesimo, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 142/2015, in data 6.2.2025, convalidato dalla Corte di Appello di Torino in data 17.4.2025 per giorni 60, decorrenti dal 14 aprile 2025 (e quindi con scadenza al 13 giugno 2025); c) in data 10 giugno 2025 il Questore di Potenza ha richiesto la convalido del provvedimento di proroga del trattenimento (reso in data 9 giugno 2025) per ulteriori 60 giorni;
d) emerge, dal provvedimento di convalida del trattenimento, reso dalla Corte di
Appello di Torino e sopra richiamato, che il trattenuto ha avanzato domanda di protezione internazionale in data 14 aprile 2025, reiterando la domanda già presentata in precedenza e rigettata definitivamente con decreto del Tribunale di Genova in data 27 febbraio 2024;
e) non risulta, dal provvedimento di proroga del trattenimento adottato dal
Questore di Potenza, se tale altra domanda sia stata definita dalla
Commissione Territoriale e, di conseguenza, se il richiedente abbia proposto ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008; f) nel provvedimento da ultimo richiamato del Questore di Potenza si fa esclusivo riferimento alla domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente in data 25 giugno 2019, rigettata dalla Commissione con decisione notificata il 28 gennaio 2020, definitivamente respinta dal Tribunale di Genova in data 27 febbraio 2024;
ritenuta la tempestività della richiesta di proroga, giacché il termine di 60 giorni del trattenimento disposto il 14 aprile 2025 e convalidato il 17 aprile 2025 scade il 13 giugno 2025;
considerato che:
• il trattenimento del prevenuto è stato disposto ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D. Lgs. n. 142/2015, sussistendo fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione;
• l'art. 6 co. 6 del D. Lgs. n. 142/2015 dispone che “Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento”;
• l'art. 28 bis del D. Lgs. n. 25/2008 disciplina la “Procedura accelerata”, disposta (come nel caso che occupa) nel caso di domanda reiterata ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. b) (ovvero quando “il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale))”;
• l'art. 29-bis del D. Lgs. n. 25/2008 stabilisce che, in caso di presentazione di domanda reiterata “nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale” (come nel caso che occupa), la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione Territoriale competente, “che procede all'esame preliminare entro tre giorni” e “contestualmente ne dichiara l'inammissibilità”;
• in ogni caso, l'art. 28-bis co.1 D. Lgs. n. 25/2008 prevede che la Commissione provvede entro cinque giorni dalla trasmissione della domanda nel caso di “domanda reiterata ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b)” (a), ovvero al co. 2 stesso D. Lgs. che la Commissione provveda all'audizione del richiedente entro sette giorni dalla ricezione della domanda e decida entro i successivi due giorni, nel caso di richiedente “che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento” (co. 2 lett. e);
• non viene in conto, nel caso in esame, il disposto dell'art. 6 co. 7 del D. Lgs. n. 142/2015, che stabilisce che “il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35- bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”, giacché non risulta che la Commissione Territoriale abbia deciso sulla domanda da lui proposta e, di conseguenza, nemmeno risulta se egli abbia proposto ricorso giurisdizionale avverso una eventuale decisione di rigetto della stessa;
• il termine di cinque giorni previsto dal richiamato art. 28-bis co. 1 D. Lgs. 25/2008 per la decisione della Commissione Territoriale, in presenza di domanda reiterata, risulta abbondantemente superato, dovendo ritenere che la domanda proposta dal richiedente in data 14 aprile 2025 sia stata trasmessa
“senza ritardo” alla stessa Commissione, secondo quando previsto dalla stessa norma;
• risultano in ogni caso anche superati anche i termini previsti dall'art. 28-bis co. 2 D. Lgs. 25/2008;
• l'art. 6 co. 5 del D. Lgs. 142/2015 prevede inequivocabilmente che
“Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento”;
• nessun elemento è stato evidenziato, nel provvedimento di proroga del trattenimento adottato dal Questore di Potenza, dal quale possa emergere l'imputabilità al richiedente dell'esame della domanda da lui proposta.
Tanto premesso, è stato chiarito:
a) che la durata del trattenimento non può che essere che quella stabilita dal decreto di convalida del trattenimento, ai sensi dell'art. 6 co. 5 D. Lgs. n. 142/2015 (“Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti ((alla corte d'appello competente)) per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda”); b) che il co. 6 dello stesso articolo prevede insieme un ulteriore limite di durata, che si somma al primo, ma non prevale su di esso: detto altrimenti, il comma 6 stabilisce soltanto che comunque il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario a definire il procedimento amministrativo di esame accelerato della domanda, ai sensi dell'art.28-bis, una volta definito il quale, pertanto, il trattenimento decade;
c) che i termini previsti dall'art. 28-bis D. Lgs. n. 25/2008 non hanno natura perentoria.
Si osserva, conclusivamente:
a) che, anche a voler ritenere non perentori i termini di cui all'art. 28-bis, il termine per il trattenimento disposto a seguito di presentazione della domanda, quando già il trattenimento era in corso al momento di tale presentazione, è comunque di 60 giorni;
b) che, in tale termine, deve essere comunque esaurito l'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, giacché “eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda ... non giustificano la proroga del trattenimento”, a meno che il ritardo non sia imputabile al richiedente, e perché il termine di cui al comma 6, se si somma al primo, tuttavia non può prevalere su di esso;
c) che il “tempo strettamente necessario all'esame della domanda” deve essere valutato dal giudice della convalida, che non può avallare ritardi superiori ai 60 giorni di validità del trattenimento, allorquando non siano esplicitamente allegate e provate le cause di tale ritardo.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato la natura non perentoria dei termini assegnati alle Commissioni Territoriali per l'esame della domanda (cfr. in part. Cass. Civ. n. 17834/2022), affermare ancora che “Il trattenimento, da contenere entro il tempo necessario per l'esame della domanda” è soggetto alla “clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni fino alla prima decisione sulla domanda. La procedura accelerata davanti la Commissione territoriale da conformare all'esame adeguato della domanda, senza escludere la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28 bis d.lgs n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere” (così Cass. Civ. ord. n. 14/2024, in motivazione pag. 25).
P. Q. M.
RIGETTA la convalida del provvedimento di proroga del trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio di SOLOMON ESOSA, in atti generalizzato, per ulteriori 60 giorni. Potenza 10/06/2025
Il Consigliere Dott. Cataldo C. Collazzo