Ordinanza cautelare 8 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 6 maggio 2022
Sentenza 24 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/03/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02078/2025REG.PROV.COLL.
N. 06286/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6286 del 2024, proposto da IO AN VA, NA AN VA, LE AN VA, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Francesco Braga, Paola Chirulli, con domicilio eletto presso lo studio Paola Chirulli in Roma, via Emilia 88;
contro
Comune di Desenzano del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ballerini con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Brescia, viale della Stazione n. 37;
nei confronti
Guido Malinverno, Regione Lombardia, E.S.O. Strade S.r.l., non costituiti in giudizio;
PA CH S.r.l. in Liquidazione, PA AR S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Barbara Ferrari, Corrado Maria Nuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 53/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Desenzano del Garda e di Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e di PA CH S.r.l. in Liquidazione e di PA AR S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Carlo Francesco Braga e Barbara Ferrari;
Viste le conclusioni del Comune appellato e della parte appellata, Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla parte appellante, per l’annullamento, con il ricorso principale: A. della delibera di Giunta del Comune di Desenzano del Garda n. 328 del 22 ottobre 2019 pubblicata all’Albo pretorio del Comune a far data dal 30 ottobre 2019, con il quale la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica delle opere di “Manutenzione straordinaria passeggiata a lago Maratona – Spiaggia d’Oro 1° lotto” predisposto dall’Autorità di Bacino, pervenuto al Comune di Desenzano il 17 ottobre 2019 al prot. 52545, nella parte in cui prevede l’attraversamento della struttura portuale privata denominata “Darsena PA”.
Nonché: B. del progetto intitolato “Manutenzione straordinaria passeggiata a lago Maratona – Spiaggia d’oro 1° lotto” predisposto dall’Autorità di Bacino pervenuto al Comune di Desenzano il 17 ottobre 2019 al prot. 52545; C. della delibera della Giunta Comunale di Desenzano del Garda nr. 252 dell’1 agosto 2019 avente ad oggetto “Approvazione protocollo d'intesa tra Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e Comune di Desenzano d/g per intervento denominato Lavori di manutenzione straordinaria passeggiata a lago tratto Maratona”; D. del Protocollo di intesa tra Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e Comune di Desenzano del Garda per intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria passeggiata a lago tratto Maratona” approvato con la delibera indicata al punto C; E. della delibera del Consiglio Comunale di Desenzano del Garda n. 26 del 25 settembre 2019 avente ad oggetto “Modifica ed integrazione elenco opere e ll.pp. anno 2019 e triennale 2019-2021 - aggiornamento n.3”; F. della richiesta presentata dal Comune di Desenzano all’Autorità di Bacino in data 24 ottobre 2019 prot. 9480 di rilascio della concessione demaniale prodromica alla realizzazione dei suddetti lavori; G. dell’ordinanza dell’Autorità di Bacino n. 139 del 5 novembre 2019, avente ad oggetto l’istanza di rilascio di concessione presentata alla medesima Autorità dal Comune di Desenzano in data 24 ottobre 2019 prot. 9480 e per ottenere la condanna del Comune di Desenzano al risarcimento del danno subito dai ricorrenti per violazione dei doveri di correttezza e lealtà e buona fede.
Con i primi motivi aggiunti: L. del provvedimento 9 gennaio 2020 con cui l’Autorità di Bacino ha riscontrato e rigettato le osservazioni presentate dai ricorrenti in data 3 dicembre 2019; M. del provvedimento 16 gennaio 2020 con cui l’Autorità di Bacino ha riscontrato e rigettato la richiesta datata 8 gennaio 2020 diretta ad ottenere il rilascio della concessione demaniale; N. della determinazione dell’Autorità di Bacino n. 2 del 8 gennaio 2020 con la quale è stata rilasciata alla controinteressata PA CH SR la concessione demaniale relativa alla struttura portuale ed all’area antistante; O. della deliberazione dell’Autorità di Bacino n. 2 del 23 gennaio 2020 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo di intesa con il Comune di Desenzano; P. della deliberazione dell’Autorità di Bacino n. 3 del 23 gennaio 2020 con cui è stato approvato il progetto definitivo “Manutenzione straordinaria passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro I lotto” per l’importo stimato di euro 2.610.000,00; Q. della delibera della Giunta Comunale di Desenzano n. 27/2020 del 31 gennaio 2020 con cui è stata approvata l’appendice al protocollo di intesa relativo alla “Manutenzione straordinaria passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro I lotto”; R. della delibera della Giunta Comunale di Desenzano n. 44/2020 del 12 febbraio 2020 con cui è stato approvato il progetto definitivo “Manutenzione straordinaria passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro I lotto” per l’importo stimato di euro 2.610.000,00; S. del progetto definitivo “Manutenzione straordinaria passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro I lotto”; T. nonché, se ed in quanto necessario, dell’ordinanza dell’Autorità di Bacino n. 128 del 4 ottobre 2019 relativa alla istanza prot. 7203 del 25 giugno 2019 presentata dalla ditta PA CH.
Con i secondi motivi aggiunti
U. della determina dell’Autorità di Bacino n. 490 del 24 giugno 2020 con la quale : U1. è stata rilasciata al Comune di Desenzano la concessione ai fini dell’occupazione dell’area demaniale lacuale extra-portuale del Lago di Garda sita in Desenzano del Garda ad uso passeggiata pubblica, nella parte in cui la stessa concessione interessa il tratto di attraversamento della Darsena PA; U2. è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica “Manutenzione straordinaria Passeggiata a Lago Maratona Spiaggia d’Oro I lotto” alla luce dei pareri espressi in occasione della conferenza dei servizi 22 gennaio 2020, anch’essa impugnata, nella parte in cui lo stesso progetto prevede l’attraversamento della Darsena PA.
V. della delibera n. 116 del 23 giugno 2020 della Giunta del Comune di Desenzano con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria della Passeggiata a Lago tratto Maratona Spiaggia d’oro I lotto, nella parte in cui il progetto prevede l’attraversamento della Darsena PA.
W. della deliberazione del Consiglio di Amministrazione l’Autorità di Bacino n. 25 del 30 giugno 2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica “Manutenzione straordinaria Passeggiata a Lago, Maratona – Spiaggia d’Oro I lotto”, nella parte in cui il progetto prevede l’attraversamento della Darsena PA.
X. della determina dell’Autorità di Bacino n. 196 del 2 marzo 2020, conosciuta a seguito di accesso documentale effettuato dai ricorrenti in data 7 agosto 2020, con la quale l’Autorità di Bacino ha autorizzato la società PA CH SR ad affidare alla società PA AR SR la gestione dell’area demaniale oggetto della concessione, rilasciata con determinazione n. 2 del 8 gennaio 2020, già impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti.
A supporto del gravame la parte appellante espone le seguenti circostanze:
- la controversia ha origine dall’impegno a salvaguardare l’attività aziendale da lei gestita, avente ad oggetto l’erogazione di servizi di assistenza tecnica e di manutenzione per la nautica da diporto, insediata dal 1963 sull’area in sua proprietà, posta nel comune di Desenzano del Garda, in fregio al Lago di Garda ed a confine con la struttura portuale ivi insistente, costruita su concessione demaniale nel 1990 dal padre degli odierni appellanti e da allora utilizzata a servizio della struttura aziendale, denominata “Darsena PA”;
- l’azienda di proprietà dei ricorrenti era composta da un capannone, da fabbricati accessori ed area circostante ed aveva un collegamento diretto con la struttura portuale;
- l’integrità aziendale era pregiudicata dalla realizzazione del percorso pedonale al lago, promossa dall’Autorità di bacino appellata;
il progetto dell'opera prevedeva non solo il rifacimento di un tratto della preesistente passeggiata, ma anche la realizzazione di un nuovo tratto del percorso, che attraversava l'azienda, con un tracciato che separava il capannone di rimessaggio dalla struttura portuale, nonostante il pre-esistente collegamento funzionale tra le due aree;
gli odierni appellanti impugnavano, con il ricorso principale, detto progetto, evidenziandone illogicità e criticità e spiegando, al contempo, domanda di risarcimento danni;
per evitare danni all'attività aziendale, formulavano due proposte alternative che prevedevano un diverso collegamento pedonale tra le due rive, dichiarandosi disponibili ad accollarsi i relativi oneri;
le suddette proposte venivano tuttavia rigettate dall'autorità di bacino, senza svolgere adeguata attività istruttoria, sicché i provvedimenti di rigetto venivano impugnati con i primi motivi aggiunti;
poiché il compendio aziendale era stato concesso in affitto fino al 31 dicembre del 2019 alla società PA marine, l’8 gennaio del 2020 la parte appellante chiedeva all'autorità di bacino il rinnovo, a suo nome, della concessione demaniale;
la richiesta di rinnovo veniva rigettata dall'Autorità di bacino che, dopo aver accatastato e frazionato in due porzioni l'area demaniale antistante la proprietà della parte appellante, un tempo oggetto di un'unica concessione demaniale, individuava, con autonomo mappale, la struttura portuale vera e propria e, con altro mappale, una striscia di aria posta tra la struttura portuale e la proprietà fronteggiante dei ricorrenti;
rilasciava quindi in concessione demaniale alla società PA CH S.r.l. in liquidazione l'utilizzo della sola struttura portuale e, con altra concessione, concedeva al comune di Desenzano del Garda la suddetta striscia di terreno fronteggiante la proprietà dei ricorrenti per realizzare l'attraversamento pedonale della darsena;
il diniego e le concessioni demaniali di cui sopra venivano impugnati con i secondi motivi aggiunti nel frattempo, poiché l’Autorità di bacino non aveva rispettato, nello svolgimento di quella attività, il contraddittorio con la parte appellante, si rendeva necessario procedere all'accertamento dei confini tra proprietà privata e demaniale, così veniva introdotto un contenzioso dinanzi al Tribunale regionale acque pubbliche, in primo grado, poi trasposto in grado d’appello dinanzi al tribunale superiore acque pubbliche che accertavano che le aree in questione erano tutte di proprietà demaniale.
La sentenza qui impugnata ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti proposti.
Tanto premesso, la parte deduce avverso quest’ultima i seguenti motivi di appello:
I. travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria, nelle parti in cui: non sono stati adeguatamente valutati e valorizzati i progetti alternativi proposti dalla parte appellante e di converso è stato ritenuto congruo il progetto approvato, oltretutto in contrasto con le previsioni urbanistiche; il detto progetto è stato qualificato come intervento di manutenzione straordinaria, mentre invece realizzava una nuova opera pubblica, implicando altresì un’espropriazione indiretta in danno della parte appellante, con effetti negativi sulla sua realtà aziendale, per la quale non è stato previsto alcun indennizzo; sottovalutazione degli interessi aziendali della parte appellante, ed eccessiva valorizzazione di quelli della società PA CH, malgrado fosse cessata nel 2013, della cui attività la parte appellante è rientrata in possesso;
II. Illegittimità delle concessioni rilasciate sia al comune di Desenzano del Garda che alle società contro-interessate PA CH e PA AR, nonché illegittimità del rigetto della richiesta di concessione formulata dalla parte appellante; violazione dell’art.17 e dell’art.22 comma 2 e dell’art.23. del regolamento regionale n.9 del 2015 per mancato avvio della procedura di evidenza pubblica; violazione dell’art.16 del ridetto regolamento, con riferimento alla concessione rilasciata al comune; illegittimità della concessione rilasciata alla PA CH S.r.L. per avere la stessa rilasciato dichiarazioni inveritiere; violazione dell’art.2487 c.c.
III. Infine la parte appellante insiste con la richiesta di risarcimento dei danni patiti per la violazione del dovere di correttezza da parte del Sindaco del Comune di Desenzano che, dopo aver fornito rassicurazioni alla parte appellante, avrebbe inopinatamente adottato determinazioni del tutto diverse.
2. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità di Bacino dei Laghi di Garda ed Idro, il comune di Desenzano del Garda e la società PA CH S.r.l. tutti contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello contesta – sotto diversi profili – la collocazione prescelta dal progetto per realizzare il raccordo sul passaggio pedonale fronte lago (585 metri, “passeggiata a lago Maratona- Spiaggia d’oro”) perché impedirebbe la comunicazione tra l’area in proprietà della parte appellante e la darsena, adibita a zona portuale ed utilizzata per la messa a mare delle imbarcazioni rimessate presso la suddetta area.
Viene contestata sia, in sé, l’individuazione dell’area di passaggio, che la sua prossimità al luogo di svolgimento dell’attività aziendale che, in passato, era gestita dagli appellanti, dove insiste un capannone destinato al deposito delle imbarcazioni.
Attualmente l’attività è gestita da PA AR S.r.L., quale cessionaria del ramo d’azienda originariamente nella titolarità di PA CH S.r.L.
Con la doglianza principale del primo motivo di impugnazione, la parte appellante contesta all’Autorità di Bacino di avere, da un lato, sopravvalutato i benefici, pressoché inesistenti per l’interesse pubblico, del progetto approvato, e, dall’altro, di avere omesso di valutare approfonditamente le due alternative progettuali da lei proposte –si era anche offerta di farsi carico dei relativi costi – nonostante queste ultime rappresentassero opzioni ragionevoli, che, diversamente da quella adottata, salvaguardavano la predetta realtà aziendale.
E che il progetto approvato non fosse adeguato, secondo il motivo in esame, sarebbe dimostrato dal fatto di non aver previsto una qualsivoglia regolamentazione del trasporto delle imbarcazioni da e verso la darsena, con il conseguente probabile rischio che pedoni e passeggeri in transito, ostacolandosi reciprocamente, rendano difficile sia il passaggio che le manovre di sbarco e di imbarco dai battelli.
3.1. Il motivo è complessivamente infondato.
3.1.1. Va necessariamente premesso che la parte appellante allo stato non è titolare di concessione demaniale, in quanto di quella in atto – avente ad oggetto il demanio lacuale – è titolare la controinteressata Società PA CH S.r.L. che, come detto, ha ceduto il ramo d’azienda, ma non la concessione, alla Società PA Marina S.r.L..
E’ dunque attualmente quest’ultima che – incontestatamente – svolgeva e svolge tuttora l’attività aziendale originariamente condotta dalla parte appellante.
Infatti, almeno dal 2006 (ma l’affittuaria di azienda sostiene di farlo dal 1988) e fino al 2014, data della cessione di ramo d’azienda, la PA CH, oltre ad essere tuttora concessionaria della darsena, ha svolto attività di rimessaggio nel ridetto capannone, dunque, in tesi, sarebbe al più quest’ultima a potersi/doversi dolere del progetto approvato, e non gli appellanti, quali meri proprietari dell’area antistante quella demaniale.
Di tal che è seriamente dubitabile che sussista, in capo a costoro, un interesse diretto ed immediato alla contestazione delle decisioni impugnate per la mancanza di qualsivoglia utilità che gliene deriverebbe, in caso di accoglimento dell’appello.
A maggior ragione, considerando che sia la PA CH che la PA AR, e cioè la concessionaria e la sub-affidataria dell’attività aziendale ivi svolta, nulla hanno obiettato con riferimento al ridetto progetto, il che dimostra che, ancorché imponendo un sacrificio – perché il progetto preclude la via diretta di accesso tra la darsena e il capannone – il progettato passaggio pedonale è comunque compatibile con la suddetta attività.
Pertanto anche se, in futuro, ipotizzando un loro interesse potenziale, gli appellanti volessero re-intraprendere la precedente attività, potrebbero tranquillamente farlo senza incontrare insormontabili ostacoli, e dunque, anche se intesa in chiave dinamica, è parimenti dubbia l’esistenza dei presupposti per configurare una loro legittimatio ad causam .
3.1.2. Sempre in relazione alla (in)sussistenza di un interesse a ricorrere, va ancora aggiunto che, incontestatamente, l’area interessata dal progetto appartiene integralmente al demanio pubblico: ciò è attestato dal decreto del Prefetto di Brescia del 9 ottobre del 1956, n. 66034 ed è stato confermato dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.55 del 16 marzo del 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche adìto dalla parte appellante, che contestava che tutta l’area interessata dal progetto appartenesse al pubblico demanio.
3.2. Anche a voler trascurare quanto precede, il motivo in esame è infondato perché tende, impropriamente, a mettere in discussione scelte di merito della pubblica amministrazione - peraltro assunte in un settore largamente permeato da discrezionalità tecnica - che hanno impresso una destinazione pubblica ad un’area demaniale, ossia hanno rispettato la vocazione funzionale naturale del bene, e che si fondano su argomentazioni che, all’esito di un sindacato di legittimità anche intrinseco, non possono definirsi né abnormi né irragionevoli o non proporzionate.
3.2.1. La scelta di realizzare un passaggio pedonale pubblico su di un sentiero lungo il lago di Garda su suolo interamente demaniale corrisponde infatti ad un’opzione del tutto congrua rispetto all’interesse pubblico, che diventa già in sé difficilmente contestabile laddove si consideri che l’amministrazione non ha sacrificato aree di proprietà privata ed ha al contempo ottenuto un risparmio di spesa.
3.2.2. D’altronde l’innesto progettato riguarda un’area di alto pregio paesaggistico ed ambientale, ricadendo in una zona a ridosso del lago, e, sia la funzione impressa (appunto il passaggio pedonale) che le modalità attuative adottate, hanno ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, della regione Lombardia e della provincia di Brescia, il che conferma l’adeguatezza dell’intervento e la ragionevolezza delle scelte adottate.
3.3. Né è vero che i progetti alternativi proposti dalla parte appellante, cd. “soluzioni D e E”, non siano stati valutati dalle competenti amministrazioni. Per contro, dopo averle esaminate, le amministrazioni appellate le hanno scartate, ritenendo che le suddette proposte non rappresentassero valide alternative.
D’altronde quando la parte appellante le ha prospettate, non ha accompagnato le sue deduzioni con adeguati supporti, quali ad esempio studi dell’area, o un progetto analitico, dal quale desumere i costi di realizzazione, né ha individuato quali fossero le necessarie verifiche preliminari da svolgere; il che ne ha reso comunque difficile la valutazione.
3.3.1. In ogni caso, scendendo nel dettaglio, l’amministrazione statale appellata ha disatteso la cd. “soluzione D”, perché prevedeva che, parte del transito pedonale avrebbe dovuto passare su proprietà di terzi, e non esclusivamente su proprietà demaniale.
Questa proposta, oltre ad imporre un significativo restringimento del passaggio - ritenuto (ragionevolmente) non consono rispetto alla finalità dell’intervento, che era quella di promuovere l’utilizzo della passeggiata - contemplava maggiori oneri economici, connessi ai costi per l’esproprio.
Aggiungasi che, nella parte in cui avrebbe dovuto deviare, per evitare di passare per l’area frontistante la proprietà della parte appellante, il progetto imponeva un allontanamento dal percorso fronte lago, ponendosi così in obiettivo contrasto con la finalità del progetto, che proponeva una fruizione diretta del bene paesaggistico-ambientale rappresentato dal lago, grazie alla passeggiata lungo le sue sponde.
3.3.2. Anche la “soluzione E” presentava inconvenienti non superabili, perché comportava oneri maggiori (circa 300.000,00 euro in più secondo le stime dell’amministrazione) rispetto al progetto prescelto, oltre ad essere più impattante sull’ambiente circostante.
3.3.3. Infine nessuna di queste due soluzioni aveva ottenuto, diversamente da quella prescelta, il parere favorevole della Soprintendenza.
3.4. Anche la critica mossa al progetto di non avere regolamentato il trasporto su lago e le modalità di sbarco ed imbarco dei passeggeri dai battelli di trasporto non coglie nel segno perché contiene un’obiezione che non ha un impatto decisivo ed immediato sulla scelta di allocare il nuovo innesto pedonale in prossimità della darsena.
Infatti, la suddetta regolazione – che è indubbiamente necessaria – potrà essere successivamente adottata concertandola con le imprese che svolgono il suddetto servizio. E questa scelta di rinviare solo ad un secondo momento l’adozione di una regolazione del transito non appare per vero neppure illogica.
La ridetta regolamentazione, prima di essere adottata, esige infatti uno studio preventivo dei rispettivi flussi, quello pedonale e quello dei viaggiatori, che prevedibilmente variano, quanto alla loro consistenza, in ragione dei diversi periodi dell’anno, imponendo dunque regole differenziate che presentino anche un margine di elasticità, e che dunque possono essere puntualmente calibrate solo sulla base di dati empirici, e non su scelte aprioristiche che potrebbero rivelarsi fallaci.
In definitiva, non configurando una ragione di contrasto frontale, e dunque una totale incompatibilità della scelta allocativa, la carenza di detta regolazione non fa divenire illegittima quest’ultima.
4. Il primo sub-motivo al primo motivo d’appello contesta al progetto approvato di essere difforme dallo strumento urbanistico adottato dal comune di Desenzano sul Garda.
La parte appellante evidenzia che il Piano di Governo del territorio comunale (PGT) non conterrebbe alcun riferimento né alla disciplina, né tantomeno alla destinazione della ridetta area demaniale; per di più esso, nelle tavole di progetto, prevedeva che la passeggiata a lago avrebbe dovuto avere una diversa collocazione.
4.1. Il motivo è infondato innanzitutto perché omette di considerare che il progetto di cui si discute attribuisce (rectius : riconosce) a quel bene demaniale la sua destinazione naturale, che è quella di perseguire un interesse pubblico, qual è indiscutibilmente il completamento del passaggio pedonale sul lungo lago.
Pertanto, in ragione di siffatta destinazione – che è tipizzata dall’art.2 comma 2 del “Regolamento regionale in materia di demanio lacuale e idroviario n.9 del 2015” - non vi era evidentemente la necessità di un’apposita previsione nella regolazione urbanistica perché la ridetta destinazione rappresenta, per il comune regolatore dell’uso del territorio - che oltretutto non è il titolare del bene, appartenendo questo all’Autorità di bacino –un dato assiologico.
4.2. Quanto al contrasto con le indicazioni contenute nel PGT, aventi ad oggetto la passeggiata sul lungo lago, il comune ha ritenuto che la collocazione di cui si discute fosse equivalente a quella originariamente prescelta. E questa opzione non può dirsi irragionevole, sia tenendo conto di quanto sopra osservato in ordine al rispetto della destinazione pubblica, comunque impressa sull’area, e sia evidenziando che il PGT perseguiva espressamente la finalità di valorizzare la passeggiata lungo il lago.
Detta finalità, prevista in via programmatica dalla pianificazione urbanistica, era tra l’altro divenuta urgente, dopo che una lagheggiata aveva distrutto una parte del cammino, prospettando la necessità di ripristinarne la funzionalità.
Anche in questa ottica contingente, dunque, e ribaditane la corrispondenza funzionale agli obiettivi di piano, la scelta de qua si rivela coerente e ragionevole, e soprattutto non incompatibile con la regolazione urbanistica.
4.3. Neppure valutando l’eccezione in esame da una prospettiva per così dire, privatistica, se ne ravvisa la fondatezza, perché la scelta allocativa non ha leso interessi giuridicamente rilevanti facenti capo alla parte appellante.
4.3.1. In disparte l’insussistenza di una lesione immediata e diretta della sua sfera, si è già invero osservato che l’attività di rimessaggio barche - cui la parte appellante tuttora aspira, benché non la svolga nell’attualità - non sarebbe preclusa dalla mancanza di un accesso diretto, ma diverrebbe solo maggiormente onerosa.
Aggravio che, tuttavia, non integra un contrasto, né diretto, né indiretto, con la disciplina urbanistica e che, soprattutto, sarebbe a tutto concedere qualificabile quale interesse di mero fatto, privo di giuridica tutela.
4.3.2. Il suddetto accesso diretto, di cui in passato la parte appellante fruiva, del resto, rappresentava un’agevolazione ottenuta in ragione di un provvedimento concessorio, ossia di un atto temporaneo e revocabile, dunque non poteva configurarsi quale utilità definitivamente acquisita al suo patrimonio.
Per tali motivi non si vede come essa si possa dolere del venir meno di questa possibilità, che peraltro ha inciso su di una concessione rilasciata ad un terzo, (e non alla parte appellante), che, una volta appreso del ridimensionamento che la sua originaria richiesta aveva subìto per scelta dell’amministrazione, non si è neppure doluto della circostanza.
4.4. Ad ulteriore dimostrazione dell’infondatezza della doglianza, va infine evidenziato – riprendendo un’osservazione contenuta nella memoria di costituzione del comune di Desenzano – che la maggior parte delle attività aziendali che svolgono, in zona, attività imprenditoriale consimile a quella in questione, non fruisce di un accesso diretto al lago, il che conferma la non indispensabilità, per l’azienda, del relativo collegamento tramite accesso diretto alla darsena.
5. Il terzo sub-motivo al primo motivo di impugnazione contesta che, in ogni caso, la scelta localizzativa dell’amministrazione si sarebbe risolta, indirettamente, in un’espropriazione larvata in danno degli appellanti, avendogli sottratto l’area di collegamento con la darsena, e che questo obbligherebbe le amministrazioni intimate quanto meno a corrisponder loro un indennizzo.
5.1. Il motivo è infondato innanzitutto perché la ricordata sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche n.55 del 2023 ha definitivamente accertato la natura demaniale dell’intera area su cui insiste il passaggio, il che esclude che fosse necessario un provvedimento di esproprio e, a fortiori , che dovesse corrispondersi un indennizzo agli appellanti.
Correttamente pertanto quella frazione di terreno è stata data in concessione al comune, che, di intesa con l’autorità di bacino - è stato raggiunto un accordo in tal senso - sosterrà i costi per la realizzazione dell’intervento.
5.2. Né il fatto che, in epoca passata, fosse stata concessionaria dell’area, rappresenta, evidentemente, un fatto costitutivo di un diritto della parte appellante ad una pretesa economica, tanto meno sotto il profilo di un indennizzo, per i miglioramenti apportati al bene, in occasione del mancato rinnovo della concessione. Infatti, a tacere che non vi è prova di migliorie, né dei costi sostenuti per apportarle, la parte non ha mai formulato un’apposita richiesta in tal senso.
6. Il quarto sub-motivo al primo motivo d’appello evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti appellate, e validato dal primo giudice, l’opera realizzata non può qualificarsi come intervento di manutenzione straordinaria.
Sostiene la parte appellante che, in ragione delle sue caratteristiche strutturali, nonché del fatto che, in quel punto, il passaggio pedonale è stato realizzato ex novo , l’intervento avrebbe dovuto qualificarsi quale nuova costruzione, e pertanto, necessitando del permesso di costruire, sarebbe stato edificato in violazione delle norme edilizie, oltre tutto risultando in parte occupare aree non demaniali.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. Innanzitutto il progetto in questione è intervenuto su di una struttura ( rectius : un’opera) pre-esistente, ossia la passeggiata a lago, che già esisteva e che richiedeva un significativo intervento manutentivo, essendo stata danneggiata, come detto, da una “lagheggiata”.
In sostanza, seppure è indiscutibile che lo specifico tratto realizzato non esisteva dapprima, è altrettanto vero che, al suo posto, esisteva altro punto di passaggio che è stato da esso sostituito, il che fa rientrare il progetto nella definizione di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art.3 del D.P.R. n.380 del 2001.
6.1.2. Anche a voler trascurare il rilievo, per vero assorbente, di cui sopra, la censura in esame omette di considerare che la classificazione tipologica dell’intervento presuppone che quest’ultimo sia calato nel complessivo contesto architettonico ed urbanistico nel quale è inserito; e dunque, valutato in questa prospettiva unitaria, è evidente che, con esso, fu posta in essere una manutenzione straordinaria del percorso pedonale del lungo lago.
6.1.3. Aggiungasi che l’intervento è stato oggetto di una progettazione di dettaglio che ha rispettato sia i parametri dettati per i progetti costruttivi, dall’art. 26 del d. lgs. n. 50 del 2016, che quelli connessi ai costi economici di cui alle previsioni contenute nell’art.16 del DPR 207 del 2010 e, come tale, è stato validato in tutte le competenti sedi amministrative.
6.1.4. Infine, quanto alla contestazione dei confini e all’avere l’opera debordato dall’area demaniale, la questione, come già osservato, risulta definita, stante la delimitazione dell’area ad opera del decreto prot. 66034 del 1951 del Prefetto della provincia di Brescia e la definitività delle ricordate decisioni assunte dalla competente autorità giurisdizionale (sentenza TSAP n.55 del 2023).
7. Il quinto sub-motivo al primo motivo d’appello contesta alla decisione localizzativa impugnata di aver valutato le sole aspettative della società PA CH S.r.L., trascurando completamente quelle riferibili alla parte appellante, nonostante l’azienda inserita nella darsena fosse di sua proprietà e il contratto con la ridetta PA fosse cessato sin dal 2013.
7.1. Il motivo è infondato perché la pretesa legittima privata che fronteggiava i provvedimenti impugnati non era, con tutta evidenza, la proprietà dell’area, che in nulla avrebbe potuto essere danneggiata dal luogo dove sarebbe stata collocata la passeggiata, ma piuttosto i diritti connessi alla concessione della darsena, che indiscutibilmente erano riferibili agli interessi del concessionario, ossia la Marina CH S.r.L. .
E poiché vi è prova in atti che quel bene demaniale era stato dato in concessione alla suddetta società contro-interessata sin dal 1991, da ciò deriva la legittimità della valutazione comparativa esperita dalla amministrazione, che, prima di procedere all’individuazione del sito, ha tenuto in conto le aspettative di quest’ultima che, peraltro, diversamente dalla parte appellante, aveva manifestato il suo interesse alla concessione dell’area demaniale.
8. Il secondo motivo d’appello contesta le modalità con le quali sono state rilasciate le due concessioni relative al bene in questione, ossia sia quella ottenuta dalla contro-interessata PA CH S.r.L., che quella avente ad oggetto l’area assentita alla destinazione pubblica indicata dal comune di Desenzano sul Garda.
Al contempo la parte appellante ha impugnato il diniego opposto dall’Autorità di bacino alla sua richiesta di concederle la ridetta darsena, formulata successivamente alle richieste dei primi due enti.
Viene contestata, in entrambe le fattispecie, la violazione delle norme del regolamento regionale n.9 del 2015, per omessa attivazione della procedura di evidenza pubblica, ritenuta necessaria anche perché la ridetta concessione aveva ad oggetto l’affidamento della realizzazione di un’opera pubblica, caso in cui il regolamento – evidenzia la parte appellante - imponeva espressamente il necessario ricorso alla gara pubblica.
8.1. Il motivo è complessivamente infondato.
8.1.1. Innanzitutto le due concessioni sono state rilasciate dopo che l’Autorità di bacino aveva valutato, ritenendole opportune, le esigenze connesse alla realizzazione del percorso pedonale; infatti, dopo aver frazionato in due porzioni l’area demaniale, ha rilasciato in concessione alla PA CH la darsena e la struttura portuale ivi esistente, concedendo la parte di terreno residua al comune, per la passeggiata sul lungo lago.
Tale opzione è pienamente in linea con le finalità indicate dall’art. 2 del Regolamento Regionale 27 ottobre 2015, n. 9 recante la disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione, che appunto individua, fra di esse, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività esercitabili, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso del demanio, che poi individua tra le altre, anche specificamente nella “passeggiata pedonale”.
In quest’ottica, la tendenziale preferenza accordata dalla concedente al comune richiedente, nell’ottica della realizzazione di quel progetto, non può ritenersi né irragionevole né ingiusta.
8.1.2. Non vi era necessità di attivare una procedura ad evidenza pubblica perché l’art.22 del ridetto regolamento prevede, al comma 1, che l’autorità portuale se non sono pervenute manifestazioni di interesse nel termine perentorio di giorni quindici dalla pubblicazione della domanda di concessione, può procedere senz’altro al rilascio della concessione demaniale, dopo aver svolto le verifiche prescritte, ossia non deve indire una gara.
8.1.3. A questo punto converrà brevemente ricostruire i fatti di causa, che dimostrano che è proprio quest’ultimo il caso verificatosi nell’occorso.
8.1.3.1. L’Autorità di bacino disponeva – con durata dal 10 al 25 ottobre del 2019 - la pubblicazione sull’Albo Pretorio della istanza del 25 giugno 2019 con cui la PA CH s.r.l. aveva domandato il rilascio della concessione demaniale per mq.2000,82, comprensivi, oltre che della darsena PA, anche della striscia di terra che collegava il capannone adibito a rimessaggio con la sponda del lago.
A seguito della ridetta pubblicazione, il comune di Desenzano presentava tempestivamente osservazioni, nelle quali, dopo aver evidenziato le esigenze di riqualificazione e valorizzazione del territorio, manifestava l’intenzione, e l’esigenza, di voler completare la passeggiata a lago utilizzando parte delle aree demaniali oggetto della richiesta di PA CH, catastalmente identificate al fg. 15, mapp. 567 (parte) N.C.T., per una complessiva superficie di 189 mq. .
In sostanza le istanze di concessione, con questo intervento, erano divenute due, aventi oggetto parzialmente coincidente: una era quella originariamente presentata dalla PA CH, e l’altra era contenuta nella richiesta formulata dal comune in sede di osservazioni opposte in occasione della richiesta di provvedimento ampliativo avanzata dalla prima.
8.1.3.2. Aderendo alla prospettazione del comune di Desenzano, l’Autorità di Bacino si determinava nel senso di: a) denegare parzialmente la concessione chiesta dalla PA CH, rappresentandole che parte dell’area richiesta era interessata dall’intervento pubblico della passeggiata del lungo lago; b) di rilasciare la concessione del solo spazio acqueo interno alla darsena, delle relative strutture e moli che la costituivano e della porzione di banchina posta verso l’entroterra per una profondità di mt.0,60 alla PA yachting S.r.L., originariamente richiedente l’intera area.
Quest’ultima non muoveva obiezione avverso il disposto ridimensionamento, facendovi così acquiescenza, sicché l’Autorità, con la determinazione dell’8 gennaio del 2020, concedeva alla suddetta società il suddetto bene demaniale, per una consistenza complessiva pari a mq. 1845,87 per il periodo dal 16 giugno del 2021 al 31 dicembre del 2035, cioè, come aveva anticipato all’interessata, riducendone l’estensione rispetto alla richiesta originariamente presentata.
Con la successiva determinazione n.490 del 26 giugno del 2020, la medesima autorità concedeva al comune di Desenzano sul Garda la striscia di terreno necessaria alla realizzazione del passaggio pedonale che aveva, come ricordato, precedentemente frazionato in sede catastale, nell’ottica del progetto che, nel frattempo, era stato oggetto delle preliminari valutazioni degli organi e degli uffici competenti.
8.1.3.3. Sennonché, in occasione della determinazione con cui l’Autorità portuale, accogliendo le osservazioni del comune, si era orientata a ridimensionare l’originaria istanza di concessione proposta dalla PA CH - determinazione resa nota con la pubblicazione dell’ordinanza dell’Autorità n.139 del 5 novembre del 2019 sull’Albo Pretorio dal 6 al 21 novembre del 2019 - la parte appellante, che fino a quel momento era rimasta silente, anche dopo la pubblicazione della manifestazione di interesse di PA CH S.r.L., proponeva questa volta osservazioni rispetto alla richiesta del comune di Desenzano, evidenziando l’esistenza di alcune criticità, e procedimentali e sostanziale, nell’iniziativa intrapresa dall’ente locale.
Queste osservazioni, converrà subito precisarlo, si palesano contraddittorie, oltre che non sorrette, anche in questo caso, da una legittimazione ad opponendum.
A tal proposito basta osservare che, mentre la parte appellante nulla aveva opposto, nell’arco dei quindici giorni previsti, alla manifestazione di interesse avente ad oggetto l’area demaniale palesata dalla PA CH S.r.L., ritenne di doversi opporre al ridimensionamento della richiesta di concessione proposta da quest’ultima, ossia si oppose a tutela di un patrimonio del tutto estraneo alla propria sfera giuridica, con un comportamento che, di conseguenza, alcun vantaggio avrebbe potuto recargli, e per di più, malgrado la stessa PA CH, ossia il soggetto teoricamente danneggiato dalla limitazione del bene in concessione, avesse prestato acquiescenza alla determinazione della pubblica autorità.
In definitiva, stando così le cose, può escludersi che la parte appellante, sia nel momento in cui ebbe a presentare le ricordate osservazioni, sia a fortiori in questa sede processuale, vantasse o vanti un interesse diretto, concreto ed attuale a sollevare le relative deduzioni. Come detto, si tratta di provvedimenti emessi nei confronti di altro soggetto giuridico che a dette limitazioni aveva consentito e che in alcun modo producevano effetti giuridici nella sfera giuridica degli appellanti, neppure in via indiretta.
8.1.4. Quanto alla contestata violazione del regolamento regionale, si osserva che, entro i quindici giorni dalla pubblicazione della manifestazione di interesse da parte di PA CH, se si eccettuano quelle proposte dal comune – che condussero al ricordato ridimensionamento del contenuto della concessione – nessun’altra osservazione giunse tempestivamente, la qual cosa esonerava, da regolamento, l’Autorità dal procedere ad una gara ad evidenza pubblica.
Per quanto riguarda, poi la concessione del bene rilasciata al comune, si è già evidenziato come le osservazioni provenienti dalla parte appellante, innanzitutto erano irricevibili in quanto provenienti da soggetto non legittimato; e comunque non avrebbero potuto imporre l’avvio di una procedura di evidenza pubblica, perché, a quel momento la parte non aveva (ancora) richiesto in concessione il ridetto bene e in ogni caso è evidente che la concessione al comune rappresentava quella maggiormente rispondente all’interesse pubblico conseguente alla definizione del tracciato della passeggiata lungo lago, oggetto del primo motivo del ricorso in appello, già ritenuto infondato.
In disparte che l’opportunità della realizzazione dell’intervento rendeva evidentemente, a tutto concedere, recessiva la pretesa da lei azionata.
8.1.5. Tanto meno è sostenibile che, nel caso di specie, poiché l’obiettivo finale della concessione era quello di realizzare un’opera pubblica, sarebbe stata necessaria la gara, ai sensi di quanto previsto dal regolamento.
Il motivo è infondato perché l’oggetto della concessione non era evidentemente un’opera pubblica, ma, più semplicemente, un’area demaniale. Area demaniale, a tutto concedere, costituita da una struttura portuale che non è destinata ad uso pubblico, ma privato, essendone consentito l’uso solo ai clienti della società concessionaria.
8.1.6. Venendo all’impugnativa del diniego di concessione, opposto alla parte appellante, si osserva che la relativa richiesta fu da questa presentata solo l’8 gennaio del 2020 – senza che, come detto, la parte avesse proposto osservazioni tempestive in occasione della pubblicazione sull’Albo Pretorio, della manifestazione di interesse della PA CH – dunque il rigetto rappresentava un atto pressoché dovuto, conseguente alla presa d’atto che il bene stava per essere concesso in uso ad altro soggetto, e che comunque, su parte di esso, era stata rappresentata una manifestazione di interesse del comune, impegnatosi ad utilizzare una parte dell’area per realizzare un segmento della passeggiata sul lungo lago.
In altre parole, al momento della presentazione dell’istanza degli appellanti, il bene aveva già assunto – all’esito di un laborioso iter procedimentale - una precisa conformazione pubblico-privata, rispetto alla quale la richiesta della parte appellante di concedergliela era del tutto incompatibile, oltre che tardiva.
9. Il primo sub-motivo al secondo motivo d’appello contesta che la PA CH, avendo reso false dichiarazioni al momento di presentazione dell’istanza – omettendo di riferire di essere in stato di liquidazione giudiziaria – non avrebbe potuto ottenere la concessione, per carenza dei requisiti soggettivi, con conseguente illegittimità del provvedimento di rilascio.
9.1. Il motivo è infondato.
9.1.1. Innanzitutto le dichiarazioni inveritiere, per essere preclusive al rilascio della concessione, o per imporne la revoca, avrebbero dovuto riferirsi all’uso che, del bene, la parte intendeva fare.
Nel caso di specie, questa inveridicità non è ravvisabile, dal momento che la parte ha fatto del bene un uso conforme a quello da lei indicato in sede di domanda, avendolo adibito a darsena portuale.
10. Il secondo sub-motivo al secondo motivo di appello sostiene che la PA CH avrebbe operato illegittimamente, perché, cedendo il ramo d’azienda nel quale era ricompresa la concessione di cui si discute alla PA AR, avrebbe posto in essere una illegittima sub-concessione, eludendo l’art.28 del Regolamento che impone, in caso di cessione della concessione, l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica, giusto quanto previsto dall’art.28 del Regolamento regionale n.9 del 2015.
D’altronde, aggiunge la parte appellante, gli organi liquidatori non avrebbero neppure potuto deliberare la suddetta operazione di cessione senza richiedere uno specifico mandato assembleare, del tutto inesistente nel caso di specie.
10.1. Il motivo è infondato.
10.1.1. Innanzitutto si osserva che la cessione del ramo d’azienda è intervenuta il 30 luglio del 2013, ossia quando ancora la PA CH non era stata messa in liquidazione, evento sopravvenuto solo il 20 maggio del 2014.
10.1.2. Quanto, più in generale, ai limiti dei poteri deliberativi del liquidatore – anche a voler trascurare che la parte appellante non ha un interesse immediato e diretto a sollevare la relativa questione – si osserva che, ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art.2487 c.c. , come rilevato dal primo giudice, quell’organo ha il dovere di porre in essere tutti gli atti necessari alla conservazione del valore di impresa, in funzione del miglior realizzo, e la concessione di cui era titolare la società in liquidazione rappresentava un importante asset dell’azienda, che fu opportunamente conservato, anche considerando che, ai sensi dell’art.2489 c.c. i liquidatori devono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, intendesi, “in bonis”.
Di conseguenza la scelta di conservare la titolarità della concessione e di affidare l’attività aziendale connessa alla gestione della darsena alla PA AR – malgrado la messa in liquidazione - rientrava fra le decisioni di competenza del liquidatore per la semplice ragione che, se invece di cedere il ramo d’azienda e consentire la continuazione dell’attività, avesse rinunciato al bene, restituendolo al concedente, il liquidatore avrebbe certamente cagionato un danno alla società, sotto il profilo del lucro cessante derivante dall’introito corrispondente al canone d’affitto, con ulteriori danni cagionati al patrimonio sociale, e, per esso, ai suoi creditori fra cui l’erario, oltre ad esporre la società alla responsabilità contrattuale per inadempimento nei confronti della cessionaria del ramo d’azienda, con la quale, come ricordato, la società aveva stipulato il contratto prima di essere messa in liquidazione.
Lo stesso liquidatore, a sua volta, se avesse così operato, sarebbe incorso in responsabilità professionale ex contractu , per violazione dei suoi doveri di diligenza, esponendosi al rischio delle relative azioni da parte degli organi societari.
10.1.3. Anche la doglianza secondo cui, per il tramite di questa operazione, la parte appellata avrebbe posto in essere un’illegittima cessione di concessione è infondata.
Si è già detto, infatti, che PA CH S.r.L. non ha ceduto la concessione, ma solo il ramo d’azienda, cioè si è limitata ad affidare ad altri soggetti le attività aziendali svolte anche utilizzando il bene in concessione, rimanendo tuttavia esclusiva titolare del rapporto pubblicistico relativo a quest’ultimo.
Dell’operazione di cessione di ramo d’azienda, la suddetta società ha notiziato l’autorità concedente che l’ha puntualmente autorizzata, in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell’art.29 del regolamento regionale, espressamente richiamato nel provvedimento.
11. Il terzo motivo d’appello insiste nella domanda di risarcimento danni asseritamente cagionati alla parte appellante, dall’illegittimo comportamento del comune di Desenzano sul Garda.
In particolare, sostiene la parte appellante che l’ente locale, nel corso di ripetuti colloqui con il Sindaco, avrebbe assunto impegni nei suoi confronti in ordine alle modalità con le quali sarebbe stata realizzata la passeggiata sul lungo lago che sarebbero poi stati, inopinatamente, disattesi.
Questo comportamento, ledendone il legittimo affidamento, avrebbe cagionato lesioni patrimoniali alle aspettative della parte appellante.
11.1. Il motivo è infondato innanzitutto perché le considerazioni che precedono consentono di escludere che alle due amministrazioni coinvolte dalla vicenda amministrativa controversa, e segnatamente al comune di Desenzano, siano addebitabili attività, o comunque comportamenti illegittimi.
Quest’ultimo, infatti, sin dalle prime iniziative, ha perseguito il legittimo obiettivo di ripristinare la funzionalità della passeggiata sul lungo lago.
11.2. In ogni caso non risulta provata la circostanza dedotta, e cioè che il Comune, per il tramite del Sindaco o di altri rappresentanti, abbia assunto concreti impegni nei confronti della parte appellante, idonei, in tesi, a fondare un legittimo affidamento e successivamente disattesi.
Il che significa che, a tutto concedere, le suddette interlocuzioni non avevano in alcun modo vincolato l’ente locale, che era pertanto libero di autodeterminarsi, nel perseguimento dell’interesse pubblico di cui era portatore, nel modo ritenuto più opportuno.
11.3. Quanto precede esclude dunque che si sia potuto produrre, in capo alla parte appellante, un legittimo affidamento, non essendovi la prova che si sia raggiunta un’intesa, neppure solo programmatica, fra costei e l’ente locale.
11.4. In ogni caso l’ iter che ha preceduto l’adozione della soluzione poi prescelta, nel corso del quale, come visto, sono state valutate anche le proposte alternative della parte appellante, esclude che sia ravvisabile una qualsivoglia forma di colpevolezza a carico del Comune, che pure rappresenterebbe un elemento necessario per delineare, a suo carico, la responsabilità extra-contrattuale invocata dal motivo in esame.
12. In definitiva questi motivi inducono al rigetto del gravame.
Le spese seguono la soccombenza, in relazione alla posizione processuale delle parti appellate pubbliche e vanno liquidate come da dispositivo.
Viceversa esse possono essere compensate con riferimento alla parte appellata privata, in ragione della complessità delle questioni trattate, avuto riguardo a quest’ultimo segmento di contenzioso e delle circostanze concrete che lo hanno occasionato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro e del comune di Desenzano sul Garda, che si liquidano in complessivi euro 6000,00 (euroseimila,00) da dividere in parti eguali fra le due suddette parti appellate.
Compensa le spese di giudizio fra la parte appellante e la società PA CH S.r.L. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO