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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. RA PA IZ Presidente dr.ssa IA ZZ Giudice rel. ed est. dr. Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1465/2024 del ruolo generale, vertente tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Pt_1
RI CC, giusta procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
(pec: ); Email_1
- ricorrente -
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giuseppina Giacalone, giusta procura allegata in memoria di costituzione (pec: ; Email_2
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, premettendo di aver contratto matrimonio Pt_1 con presso La HE (Tunisia) in data 10/08/2003, trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Mazara del Vallo al n. 1, parte II, serie C, dell' anno
2006; che dalla loro unione sono nati i figli (il 11/06/2007 a Mazara del Vallo), Persona_1
(il 05/06/2008 a Mazara del Vallo) (il 15/09/2009 a Mazara del Persona_2 Persona_3
1 Vallo) e (il 05/02/2018 a Mazara del Vallo); con sentenza n. 533/2021 r.g., Per_4 pubblicata in data 14/07/2021, nell'ambito del procedimento n. 2211/2019 r.g., il Tribunale di
Marsala pronunciava la separazione personale dei coniugi;
che dalla comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Marsala in data 27/01/2020 le stesse non si sono più riconciliate;
che si è definitivamente trasferito in Francia ove svolge la professione di cuoco e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.000; che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale;
che la resistente ha dismesso la casa coniugale e si è trasferita presso altro immobile;
che, per ragioni di ordine pratico e logistico e in considerazione della distanza geografica tra il ricorrente ed i figli, non contesta il regime di affidamento super esclusivo dei figli minori già disposto in favore della resistente;
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
di revocare l'assegnazione dell'immobile sito in Marsala C/daTerrenove n. 2, di proprietà del ricorrente, di confermare, per il resto, le condizioni di cui alla pronunciata separazione personale dei coniugi sia in punto di affidamento super- esclusivo dei figli minori in favore della resistente sia in punto di quantificazione dell'importo dovuto dal ricorrente a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori (euro 800,00 complessivi ovvero Euro 200,00 per ciascuno dei quattro figli), oltre alle spese straordinarie;
ha chiesto, infine, di rigettare ogni altra richiesta ex adverso avanzata relativa alla previsione di un assegno divorzile in favore della resistente.
Con memoria di costituzione depositata in data 08/01/2025, si costituiva Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla richiesta di affidamento super-esclusivo dei figli minori;
di pagamento del contributo di Euro 800,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (Euro 200,00 cadauno), formulando contestuale richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento in suo favore di Euro 200,00; ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa familiare sita in Mazara del Vallo, nella Via Ferrovia
n. 32 e di disporre che gli incontri padre-figli si svolgano presso lo spazio neutro del Comune di Marsala.
Il Pubblico Ministero è stato notiziato della procedura mediante la trasmissione degli atti in data 30/10/2024.
Con istanza congiunta, depositata in data 05/05/2025, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni stabilite nella sentenza n.
533/2021 R.G. Sent. di seguito elencate:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra , ordinando Pt_2 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2 2) disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli nato a [...]_1
l'11/06/2007, nato a [...] il [...], nato a [...]_3
Mazara del Vallo il 15/09/09 e nato a [...] il [...], alla madre, Per_4 con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
3) disporre obbligo in capo al di corrispondere mensilmente in favore della moglie la Pt_2
somma di Euro 1.200,00 (euro milleduecento/00), di cui Euro 1.000,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (Euro 250,00 cadauno) ed Euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie, oltre al rimborso del 70 % delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive attestate da idonea documentazione;
5) disporre che gli incontri padre-figli si svolgano presso lo spazio neutro del Comune di
Marsala”.
Orbene, l'accordo raggiunto tra le parti risulta tutelante per i minori sia per quanto concerne la misura del mantenimento sia per quanto riguarda il regime di affidamento e gli incontri previsti in spazio neutro quando il padre sarà in Sicilia e dunque con la vigilanza dei servizi, in conformità a quanto già disposto in sede di sentenza di separazione pronunciata tra le parti.
Ne discende che l'accordo può essere recepito in sentenza.
La natura della causa e l'esito del presente giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (nato a [...] il Pt_1
04/07/1982) e (nata a [...] il [...]) trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Mazara del Vallo al n. 1, parte II, serie
C, dell'anno 2006;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• prende atto dell'accordo intervenuto tra e , come sopra Pt_1 Controparte_1 generalizzati, e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti dei figli minori avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte motiva;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai servizi sociali del
[...]
. Parte_3
3 Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, il 20.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
IA ZZ RA PA IZ
4