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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/11/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 399/2021 di R.G., promossa da
(C.F.: ), con gli Avv.ti Felice Parte_1 C.F._1
NI e GI EL
Attrice opponente
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Serraiocco
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione e contestuale domanda riconvenzionale, notificato in data 24/03/2021 e iscritto a ruolo in data 25/03/2021, promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 33/2021, pubblicato il 26/01/2021, notificatogli in data 11/02/2021, emesso dal Tribunale di Avezzano, con il quale le veniva ingiunto il Part pagamento in favore di . della somma di € 5.933,40 oltre interessi e spese CP_2 della procedura monitoria, quale corrispettivo portato nella fattura n. 172 del 17/10/2017 a titolo di saldo lavori edili eseguiti presso l'immobile di proprietà.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Avezzano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano,
a) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa della e, per l'effetto, per Parte_3 le motivazioni di cui in premessa, disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 33/2021 del 28/1/2021; in via riconvenzionale,
b) condannare la al risarcimento dei danni patiti dalla CP_3 Parte_1
, quantificati in € 10.000,00 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
[...]
c) condannare la ai danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c., da CP_1 determinarsi con apprezzamento equitativo dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
d) con vittoria di spese e competenze del giudizio” . Part 3) Si costituiva in giudizio . deducendo preliminarmente la tardività CP_2 dell'opposizione e quindi l'inammissibilità della stessa, al pari della domanda riconvenzionale, perché promossa oltre il termine di 40 giorni dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo;
nel merito, deduceva sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto tardiva;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato inammissibile e/o improcedibile;
- per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 33/21;
- condannare l'opponente all'integrale pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio oltre accessori come per legge e spese di registrazione della sentenza e successive occorrende;
- condannare parte opponente al pagamento di una somma pari ad Euro 10.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc ovvero in via equitativa e/o della diversa somma ritenuta di giustizia” .
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) All'udienza del 25/04/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi giova preliminarmente rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
7) Nella fattispecie in esame, si rileva che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 11/02/2021, mentre l'atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale è stata notificato in data 24/03/2021 e quindi ben oltre il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., con la conseguenza che la domanda deve essere ritenuta intempestiva e quindi improcedibile.
8) Dall'improcedibilità dell'opposizione, ne consegue l'impossibilità di esaminare nel merito la domanda proposta in via riconvenzionale nell'atto di citazione dall'opponente, posto che il vizio inficiante la domanda principale travolge inevitabilmente anche tutte le domande accessorie.
9) Alla luce di quanto sopra, ne discende, quindi, l'inammissibilità dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui ne va dichiarata la definitiva esecutorietà.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. anche in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e l'attività professionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
Part
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di . Parte_1
[...] che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano il 25/11/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 399/2021 di R.G., promossa da
(C.F.: ), con gli Avv.ti Felice Parte_1 C.F._1
NI e GI EL
Attrice opponente
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Serraiocco
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione e contestuale domanda riconvenzionale, notificato in data 24/03/2021 e iscritto a ruolo in data 25/03/2021, promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 33/2021, pubblicato il 26/01/2021, notificatogli in data 11/02/2021, emesso dal Tribunale di Avezzano, con il quale le veniva ingiunto il Part pagamento in favore di . della somma di € 5.933,40 oltre interessi e spese CP_2 della procedura monitoria, quale corrispettivo portato nella fattura n. 172 del 17/10/2017 a titolo di saldo lavori edili eseguiti presso l'immobile di proprietà.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Avezzano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano,
a) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa della e, per l'effetto, per Parte_3 le motivazioni di cui in premessa, disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 33/2021 del 28/1/2021; in via riconvenzionale,
b) condannare la al risarcimento dei danni patiti dalla CP_3 Parte_1
, quantificati in € 10.000,00 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
[...]
c) condannare la ai danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c., da CP_1 determinarsi con apprezzamento equitativo dell'Ill.mo Sig. Giudice adito;
d) con vittoria di spese e competenze del giudizio” . Part 3) Si costituiva in giudizio . deducendo preliminarmente la tardività CP_2 dell'opposizione e quindi l'inammissibilità della stessa, al pari della domanda riconvenzionale, perché promossa oltre il termine di 40 giorni dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo;
nel merito, deduceva sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto tardiva;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato inammissibile e/o improcedibile;
- per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 33/21;
- condannare l'opponente all'integrale pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio oltre accessori come per legge e spese di registrazione della sentenza e successive occorrende;
- condannare parte opponente al pagamento di una somma pari ad Euro 10.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc ovvero in via equitativa e/o della diversa somma ritenuta di giustizia” .
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) All'udienza del 25/04/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi giova preliminarmente rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
7) Nella fattispecie in esame, si rileva che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 11/02/2021, mentre l'atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale è stata notificato in data 24/03/2021 e quindi ben oltre il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., con la conseguenza che la domanda deve essere ritenuta intempestiva e quindi improcedibile.
8) Dall'improcedibilità dell'opposizione, ne consegue l'impossibilità di esaminare nel merito la domanda proposta in via riconvenzionale nell'atto di citazione dall'opponente, posto che il vizio inficiante la domanda principale travolge inevitabilmente anche tutte le domande accessorie.
9) Alla luce di quanto sopra, ne discende, quindi, l'inammissibilità dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui ne va dichiarata la definitiva esecutorietà.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. anche in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e l'attività professionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
Part
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di . Parte_1
[...] che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano il 25/11/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4