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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1571/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/03/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. COPPOLINO
LETTERIO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. COPPOLINO
LETTERIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti chiedono che il Tribunale di Mantova, previ gli incombenti di rito, a modifica delle condizioni di divorzio riguardanti il mantenimento della figlia
di cui al provvedimento n. 3688/2018 Cron. (n. 1107/2018 R.G.) Per_1 pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 17/04/2018, pubblicato in pari data:
- dichiari cessato l'obbligo gravante su entrambi i ricorrenti di provvedere al mantenimento della figlia con decorrenza dalla data di deposito del Per_1 presente ricorso, per essere la stessa divenuta economicamente autosufficiente;
- confermi l'impegno dei ricorrenti di concorrere in egual misura e nel limite dell'importo di € 6.000,00 ciascuno, all'acquisto di un'autovettura alla figlia
, a semplice richiesta di quest'ultima; Per_1
- immutato il resto;
- spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge, né a norme di carattere imperativo.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
576/2013 pubblicata in data 23.08.2013 dal Tribunale di Mantova, già modificata con decreto n. 3688/2018 del Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025.
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1571/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/03/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. COPPOLINO
LETTERIO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. COPPOLINO
LETTERIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti chiedono che il Tribunale di Mantova, previ gli incombenti di rito, a modifica delle condizioni di divorzio riguardanti il mantenimento della figlia
di cui al provvedimento n. 3688/2018 Cron. (n. 1107/2018 R.G.) Per_1 pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 17/04/2018, pubblicato in pari data:
- dichiari cessato l'obbligo gravante su entrambi i ricorrenti di provvedere al mantenimento della figlia con decorrenza dalla data di deposito del Per_1 presente ricorso, per essere la stessa divenuta economicamente autosufficiente;
- confermi l'impegno dei ricorrenti di concorrere in egual misura e nel limite dell'importo di € 6.000,00 ciascuno, all'acquisto di un'autovettura alla figlia
, a semplice richiesta di quest'ultima; Per_1
- immutato il resto;
- spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge, né a norme di carattere imperativo.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
576/2013 pubblicata in data 23.08.2013 dal Tribunale di Mantova, già modificata con decreto n. 3688/2018 del Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025.
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
2