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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2330/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARANO Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARANO MASSIMILIANO
ATTORE/I in opposizione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSI GIULIA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA AZARIO 1 NOVARA, presso il difensore avv. ORSI GIULIA
CONVENUTO/I in opposizione
Causa avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito derivante da obbligazioni contrattuali
(finanziamento per acquisto strumenti aziendali) Opposizione basata su pretesa infondatezza / insussistenza / mancata prova del credito azionato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice in opposizione, le conclusioni sono state precisate come da apposito atto depositato in data 26 settembre 2024 (nel termine a tal fine concesso a ritroso dall'udienza di rimessione in decisione), comunque richiamate nella stessa udienza del 27 novembre 2024; conclusioni – quindi - ivi precisate / richiamate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state precisate sostanzialmente come da comparsa di costituzione e risposta (vedasi conclusioni rassegnate in conclusionale pagina 1 di 5 coincidenti con le stesse), in assenza di deposito foglio nel termine a tal fine e a ritroso dall'udienza di rimessione;
udienza nella quale il procuratore comparso per l'opposta ha precisato semplicemente richiamando le conclusioni già rassegnate in atti;
conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2023 la (con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO MARANO) proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo richiesto da ed emesso dal Tribunale di Novara (n. 767/2023 R.g. 1650/2023, con il CP_1 quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 12.659,94= per rate scadute e non pagate, oltre quelle a scadere, previste da contratto per l'acquisto di una attrezzatura per estetica). Parte opponente – in particolare – eccepiva la violazione degli artt. 125 e 638 cpc, per “omessa specifica delle somme versate e richieste” e la non riferibilità della sottoscrizione del contratto di acquisto alla società e quindi l'inefficacia della clausola di decadenza dal benefico del termine. Peraltro, sempre in citazione, eccepiva il mancato esperimento della mediazione ex D.Lgs 28/2010.
In data 11 aprile 2024, si costituiva (con il patrocinio dell'avv. GIULIA ORSI) la CP_1
, contestando gli assunti avversari e sostenendo che il contratto fosse concluso e assolutamente
[...]
vincolante, in conclusione, chiedendo la conferma del decreto e comunque la condanna della debitrice al pagamento dell'importo richiesto.
Depositate nei termini memorie ex art. 171 ter cpc, alla prima udienza di trattazione, tenutasi effettivamente il 17 luglio 2024, e all'esito della stessa, veniva concessa la provvisoria esecuzione e fissata udienza del 27 novembre 2024 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini di legge (termini a ritroso rispetto all'udienza stessa per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali ed eventuali repliche).
In detta occasione, i procuratori precisavano le conclusioni / richiamavano le conclusioni già precisate e lo scrivente giudice tratteneva la causa a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Già superata la questione del mancato espletamento della mediazione (per non trattarsi di materia sottoposta a mediazione obbligatoria), sotto un profilo strettamente fattuale, i rapporti contrattuali tra le parti paiono essere ragionevolmente emersi / provati: la documentazione agli atti, le posizioni assunte pagina 2 di 5 dalle parti sul punto, il pagamento di alcune rate da parte di a , Parte_1 CP_1 dimostrano in concreto il fatto che l'odierna opponente abbia acquistato delle attrezzature con pagamento rateizzato all'odierno opposta non possono esservi dubbi.
Veniamo – tuttavia – ad uno dei motivi su cui si fonda l'opposizione proposta e rappresentata da un'asserita “non riconducibilità” alla della firma apposta in contratto. Simile Parte_1
“disconoscimento” viene contestato dalla difesa dell'opposta, che propone le seguenti (peraltro, ragionevoli) considerazioni: “La firma è stata raccolta da un incaricato della società che ha prodotto i beni, il signor , che ha consegnato alla anche uno speciement di Testimone_1 CP_1 firma nel quale attesta di aver accertato chi abbia apposto la firma (doc. 6).”
Trattasi di considerazioni prettamente di merito che potrebbero anche confutare l'eccezione di parte attrice in opposizione (che, peraltro, ai fini di un valido e non solo generico disconoscimento avrebbe dovuto, non solo indicare i soggetti con “potere di firma”, ma anche dimostrare ciò con idonea documentazione); ma – a prescindere da ciò – valga l'orientamento giurisprudenziale (cui lo scrivente si conforma e che, ancor più, lo stesso scrivente ritiene ragionevole e condivisibile) a mente del quale la “ratifica”, che può avvenire anche per fatti concludenti (nel caso de quo, pagamenti seppur parziali e per un determinato periodo…) determina comunque l'efficacia del negozio giuridico posto in essere dal soggetto diverso dal legale rappresentante (in tal senso, Cassazione 408/2006 e 11509/2008, come peraltro da richiamo di parte convenuta opposta).
La difesa di , sul punto, opportunamente evidenzia proprio come on CP_1 Parte_1
abbia contestato neppure, di aver provveduto a pagare regolarmente le prime 11 rate ( da dicembre
2021 a giugno 2022, oltre a quelle di settembre e ottobre 2022 gennaio e aprile 2023). Pagamenti peraltro avvenuti a mezzo SEPA e documentati (doc. 7 di parte opposta) ed anche disposti – sempre per quanto osservato e documentato dalla difesa di – dopo un formale sollecito… CP_1
Infine, oltre alla genericità del disconoscimento, oltre alla sua evidente strumentalità, oltre ai già rilevati effetti “sananti” dei pagamenti, appare pure pertinente l'ulteriore richiamo giurisprudenziale operato dall'opposta, in particolare, Cassazione sent. n. 5479 / 2023 (verificata dal giudicante), laddove si afferma che “la falsificazione della sottoscrizione del vero legale rappresentante dà luogo – sul piano dell'apparenza – alla riferibilità del negozio della società, alla persona giuridica, esattamente come la conclusione del negozio da parte di chi dichiari di rappresentare un soggetto che non è abilitato a rappresentare. Se l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, è tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica”.
pagina 3 di 5 Superata la questione della firma sul contratto, anche i motivi di opposizione incentrati sulla mancata prova dell'entità della debenza (ossia sull'asserita mancanza di chiarezza o dimostrazione delle rate pagate e di quelle non pagate) appaiono infondati: sarebbe pertoccato all'opponente dimostrare – per assurdo - l'esistenza di fatto impeditivo / modificativo / estintivo di simile obbligazione. In argomento, è appena il caso di richiamare il principio generale secondo il quale il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto (circostanza – di per sé – non contestata) e non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo
(la cui prova incombe al debitore e ciò anche in base al principio di “prossimità della prova”: vedi in tal senso vedi, Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 21512 / 2019). Incombe invece sul convenuto ed asserito debitore dimostrare e provare eventuali fatti, appunto, estintivi, modificativi o impeditivi
(come, tra il resto, l'illegittimità del contratto, sotto il profilo degli interessi applicati / previsti); infatti,
l'articolo 2697 C.C., rubricato proprio come “onere della prova”, recita: Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In altre parole, colui che contesta l'esistenza dei fatti evidenziati in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o di provare eventuali altri fatti che abbiano contribuito a modificare o far venire meno il diritto vantato (i cosiddetti fatti impeditivi, modificativi ed estintivi). Onere probatorio non assolto, sia alla luce della documentazione prodotta, sia anche alla luce del provvedimento istruttorio dello scrivente (ammesso che detti capi potessero in astratto dimostrare ipotesi come quelle sopra individuate e capaci di “paralizzare” la pretesa dell'odierna opposta).
A ben vedere, peraltro, fornisce pure chiari dettagli sull'entità della morosità di CP_1
Parte_1
Ciò posto, pare inevitabile l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
__________________________________________
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa;
per individuare lo stesso valore, lo scrivente ritiene che esso debba necessariamente coincidere con il capitale portato nel decreto ingiuntivo opposto (euro € 12.659,94=), che si pone nello scaglione tra i tra i 5.201,00= e i 26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò sia per la vicinanza del valore della causa più al minimo piuttosto che al massimo dello scaglione e sia alla luce pagina 4 di 5 della ridotta attività processuale effettivamente espletata), senza alcuna riduzione, neppure per la fase istruttoria (attività istruttoria comunque svolta, se non altro alla luce del deposito delle memorie ex art. 171 ter CPC e di integrazione documentale operata dall'opposta nei suddetti termini – vedasi, tra il resto, doc. 10 da ultimo versato in atti); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00=
(di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), nulla disponendo in punto esposti (e ciò in considerazione della posizione processuale di convenuta della parte vittoriosa), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- respinge integralmente l'opposizione proposta da , confermando Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 767/2023 RG 1650/2023 emesso dal Tribunale di Novara contro la stessa opponente ed in favore di . CP_1
- Condanna parte attrice in opposizione alla refusione delle spese legali in favore della convenuta in opposizione, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 11 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2330/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARANO Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARANO MASSIMILIANO
ATTORE/I in opposizione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSI GIULIA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA AZARIO 1 NOVARA, presso il difensore avv. ORSI GIULIA
CONVENUTO/I in opposizione
Causa avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito derivante da obbligazioni contrattuali
(finanziamento per acquisto strumenti aziendali) Opposizione basata su pretesa infondatezza / insussistenza / mancata prova del credito azionato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice in opposizione, le conclusioni sono state precisate come da apposito atto depositato in data 26 settembre 2024 (nel termine a tal fine concesso a ritroso dall'udienza di rimessione in decisione), comunque richiamate nella stessa udienza del 27 novembre 2024; conclusioni – quindi - ivi precisate / richiamate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state precisate sostanzialmente come da comparsa di costituzione e risposta (vedasi conclusioni rassegnate in conclusionale pagina 1 di 5 coincidenti con le stesse), in assenza di deposito foglio nel termine a tal fine e a ritroso dall'udienza di rimessione;
udienza nella quale il procuratore comparso per l'opposta ha precisato semplicemente richiamando le conclusioni già rassegnate in atti;
conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2023 la (con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO MARANO) proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo richiesto da ed emesso dal Tribunale di Novara (n. 767/2023 R.g. 1650/2023, con il CP_1 quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 12.659,94= per rate scadute e non pagate, oltre quelle a scadere, previste da contratto per l'acquisto di una attrezzatura per estetica). Parte opponente – in particolare – eccepiva la violazione degli artt. 125 e 638 cpc, per “omessa specifica delle somme versate e richieste” e la non riferibilità della sottoscrizione del contratto di acquisto alla società e quindi l'inefficacia della clausola di decadenza dal benefico del termine. Peraltro, sempre in citazione, eccepiva il mancato esperimento della mediazione ex D.Lgs 28/2010.
In data 11 aprile 2024, si costituiva (con il patrocinio dell'avv. GIULIA ORSI) la CP_1
, contestando gli assunti avversari e sostenendo che il contratto fosse concluso e assolutamente
[...]
vincolante, in conclusione, chiedendo la conferma del decreto e comunque la condanna della debitrice al pagamento dell'importo richiesto.
Depositate nei termini memorie ex art. 171 ter cpc, alla prima udienza di trattazione, tenutasi effettivamente il 17 luglio 2024, e all'esito della stessa, veniva concessa la provvisoria esecuzione e fissata udienza del 27 novembre 2024 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini di legge (termini a ritroso rispetto all'udienza stessa per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali ed eventuali repliche).
In detta occasione, i procuratori precisavano le conclusioni / richiamavano le conclusioni già precisate e lo scrivente giudice tratteneva la causa a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Già superata la questione del mancato espletamento della mediazione (per non trattarsi di materia sottoposta a mediazione obbligatoria), sotto un profilo strettamente fattuale, i rapporti contrattuali tra le parti paiono essere ragionevolmente emersi / provati: la documentazione agli atti, le posizioni assunte pagina 2 di 5 dalle parti sul punto, il pagamento di alcune rate da parte di a , Parte_1 CP_1 dimostrano in concreto il fatto che l'odierna opponente abbia acquistato delle attrezzature con pagamento rateizzato all'odierno opposta non possono esservi dubbi.
Veniamo – tuttavia – ad uno dei motivi su cui si fonda l'opposizione proposta e rappresentata da un'asserita “non riconducibilità” alla della firma apposta in contratto. Simile Parte_1
“disconoscimento” viene contestato dalla difesa dell'opposta, che propone le seguenti (peraltro, ragionevoli) considerazioni: “La firma è stata raccolta da un incaricato della società che ha prodotto i beni, il signor , che ha consegnato alla anche uno speciement di Testimone_1 CP_1 firma nel quale attesta di aver accertato chi abbia apposto la firma (doc. 6).”
Trattasi di considerazioni prettamente di merito che potrebbero anche confutare l'eccezione di parte attrice in opposizione (che, peraltro, ai fini di un valido e non solo generico disconoscimento avrebbe dovuto, non solo indicare i soggetti con “potere di firma”, ma anche dimostrare ciò con idonea documentazione); ma – a prescindere da ciò – valga l'orientamento giurisprudenziale (cui lo scrivente si conforma e che, ancor più, lo stesso scrivente ritiene ragionevole e condivisibile) a mente del quale la “ratifica”, che può avvenire anche per fatti concludenti (nel caso de quo, pagamenti seppur parziali e per un determinato periodo…) determina comunque l'efficacia del negozio giuridico posto in essere dal soggetto diverso dal legale rappresentante (in tal senso, Cassazione 408/2006 e 11509/2008, come peraltro da richiamo di parte convenuta opposta).
La difesa di , sul punto, opportunamente evidenzia proprio come on CP_1 Parte_1
abbia contestato neppure, di aver provveduto a pagare regolarmente le prime 11 rate ( da dicembre
2021 a giugno 2022, oltre a quelle di settembre e ottobre 2022 gennaio e aprile 2023). Pagamenti peraltro avvenuti a mezzo SEPA e documentati (doc. 7 di parte opposta) ed anche disposti – sempre per quanto osservato e documentato dalla difesa di – dopo un formale sollecito… CP_1
Infine, oltre alla genericità del disconoscimento, oltre alla sua evidente strumentalità, oltre ai già rilevati effetti “sananti” dei pagamenti, appare pure pertinente l'ulteriore richiamo giurisprudenziale operato dall'opposta, in particolare, Cassazione sent. n. 5479 / 2023 (verificata dal giudicante), laddove si afferma che “la falsificazione della sottoscrizione del vero legale rappresentante dà luogo – sul piano dell'apparenza – alla riferibilità del negozio della società, alla persona giuridica, esattamente come la conclusione del negozio da parte di chi dichiari di rappresentare un soggetto che non è abilitato a rappresentare. Se l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, è tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica”.
pagina 3 di 5 Superata la questione della firma sul contratto, anche i motivi di opposizione incentrati sulla mancata prova dell'entità della debenza (ossia sull'asserita mancanza di chiarezza o dimostrazione delle rate pagate e di quelle non pagate) appaiono infondati: sarebbe pertoccato all'opponente dimostrare – per assurdo - l'esistenza di fatto impeditivo / modificativo / estintivo di simile obbligazione. In argomento, è appena il caso di richiamare il principio generale secondo il quale il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto (circostanza – di per sé – non contestata) e non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo
(la cui prova incombe al debitore e ciò anche in base al principio di “prossimità della prova”: vedi in tal senso vedi, Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 21512 / 2019). Incombe invece sul convenuto ed asserito debitore dimostrare e provare eventuali fatti, appunto, estintivi, modificativi o impeditivi
(come, tra il resto, l'illegittimità del contratto, sotto il profilo degli interessi applicati / previsti); infatti,
l'articolo 2697 C.C., rubricato proprio come “onere della prova”, recita: Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In altre parole, colui che contesta l'esistenza dei fatti evidenziati in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o di provare eventuali altri fatti che abbiano contribuito a modificare o far venire meno il diritto vantato (i cosiddetti fatti impeditivi, modificativi ed estintivi). Onere probatorio non assolto, sia alla luce della documentazione prodotta, sia anche alla luce del provvedimento istruttorio dello scrivente (ammesso che detti capi potessero in astratto dimostrare ipotesi come quelle sopra individuate e capaci di “paralizzare” la pretesa dell'odierna opposta).
A ben vedere, peraltro, fornisce pure chiari dettagli sull'entità della morosità di CP_1
Parte_1
Ciò posto, pare inevitabile l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
__________________________________________
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa;
per individuare lo stesso valore, lo scrivente ritiene che esso debba necessariamente coincidere con il capitale portato nel decreto ingiuntivo opposto (euro € 12.659,94=), che si pone nello scaglione tra i tra i 5.201,00= e i 26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò sia per la vicinanza del valore della causa più al minimo piuttosto che al massimo dello scaglione e sia alla luce pagina 4 di 5 della ridotta attività processuale effettivamente espletata), senza alcuna riduzione, neppure per la fase istruttoria (attività istruttoria comunque svolta, se non altro alla luce del deposito delle memorie ex art. 171 ter CPC e di integrazione documentale operata dall'opposta nei suddetti termini – vedasi, tra il resto, doc. 10 da ultimo versato in atti); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00=
(di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), nulla disponendo in punto esposti (e ciò in considerazione della posizione processuale di convenuta della parte vittoriosa), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- respinge integralmente l'opposizione proposta da , confermando Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 767/2023 RG 1650/2023 emesso dal Tribunale di Novara contro la stessa opponente ed in favore di . CP_1
- Condanna parte attrice in opposizione alla refusione delle spese legali in favore della convenuta in opposizione, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 11 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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