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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 5459/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5459 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 20 marzo 2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], residente in [...]Parte_1
(CE) alla via V. Emanuele III n. 30/A, C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via N. Pelliccia 100, presso lo studio dell'Avv. Pecorario Paolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 5 RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], residente in Controparte_1
Aversa (CE) alla via Magenta 51, C.F.: C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente, unica costituita, con note di trattazione scritta per l'udienza del 10/3/2025, si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/7/2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Villa Literno, in data 8/7/2010, con
[...]
e riferendo che in data 14/7/2023 veniva pubblicata CP_1
sentenza di separazione consensuale dei coniugi n.3148/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione , come di seguito trascritte:
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Per_1
- assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, quale collocataria del figlio minore, con residenza privilegiata del figlio presso la madre e con il diritto di visita del padre secondo il calendario già stabilito;
pagi na 2 di 5 - corresponsione, a carico del resistente, dell'importo mensile di €
200,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore da versare alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie e con il diritto per la ricorrente a percepire interamente l'assegno unico per il figlio.
All'udienza del 3/2/2025, la Giudice delegata, rilevata la regolarità della notifica a mani proprie del resistente, non costituitosi, ne dichiarava la contumacia, onerava la ricorrente al deposito della documentazione patrimoniale e, in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, confermava, allo stato, le condizioni della separazione, fissando l'udienza del 10/3/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 20/3/2025, la Giudice delegata, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio senza termini, stante l'espressa rinuncia dell'unica parte costituita, previa trasmissione al PM per le sue conclusioni.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Giudice relatore (8/6/2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale omologata con sentenza n. 3148/2023, pubblicata il 14.7.2023 e passata in giudicato, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie della domanda di divorzio, il
Collegio ritiene di dover confermare integralmente quanto, in maniera pagi na 3 di 5 concordata tra le parti, è stato statuito in sede di separazione, come da domanda.
Nel caso di specie, quanto al regime di affido, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte e in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c. l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso Per_1
la madre, è conforme all'interesse del minore del quale si è ritenuto superfluo l'ascolto, in assenza di profili critici, in quanto preferibile nell'interesse del minore evitare contatti superflui con l'autorità giudiziaria.
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente che l'abita con il figlio , con conferma del diritto del padre di vedere il figlio Per_1
secondo il calendario così come stabilito in sede di separazione consensuale.
In merito al quantum del contributo richiesto per il mantenimento del minore , il Collegio ritiene che, in totale assenza di dati Per_1
reddituali attuali relativi al resistente e in assenza di dedotti mutamenti rispetto alla situazione già vagliata in sede separativa, possa confermarsi, a carico del resistente, la corresponsione dell'importo di €
200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare alla ricorrente nelle modalità già stabilite, con il diritto di quest'ultima a percepire interamente l'assegno unico per il figlio.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non pagi na 4 di 5 ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata a [...] l'[...] e , Parte_1 Controparte_2
nato in Avellino (NA) il 22/6/1973, in [...] l'[...] (Atto
n.23 P.II S. A, anno 2010) alle condizioni di cui alla sentenza di separazione del Tribunale di Napoli Nord n. 3148/2023, pubblicata il
14.7.2023, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Literno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
f) spese non ripetibili.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 6/5/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 5 di 5