Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 474/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 19
febbraio 2025
d a
titolare della ditta individuale Parte_1
omonima, e per esso il suo procuratore generale Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Bottoli
[...]
del Foro di Verona, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del procuratore dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Filippo Controparte_2
Carimati e dall'Avv.to Stefano Cavallini del Foro di Monza,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in calce
alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n.
723/2019 pubblicata il 15 ottobre 2019 in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione, produzione ed eccezione, in accoglimento del gravame proposto da riformare Parte_1
l'impugnata sentenza n. 723/2019 Sent. del Tribunale di Mantova
pubblicata in data 15.10.2019 e non notificata e, per l'effetto,
conformemente alle conclusioni tutte, anche istruttorie, così come precisate da nel corso dell'udienza ex art. 189 Parte_1
c.p.c.:
Nel merito: accertare e dichiarare che il conto corrente n.
684182 (già n. 684) acceso presso (già Controparte_3 CP_4
e quindi , Filiale di Moglia (MN), è stato
[...] Controparte_5
regolato da condizioni e/o modalità e/o pattuizioni nulle e/o inefficaci e/o inopponibili al correntista con particolare riferimento: a)
all'applicazione di interessi passivi usurari e/o, comunque, ad un tasso ultralegale, b) all'applicazione di interessi passivi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, c) all'applicazione della commissione di massimo scoperto, d) all'applicazione degli interessi c.d. giorni –
valuta, dei costi, delle competenze a qualsiasi titolo pretese e, ciò, per violazione degli artt. 1283, 2297 e 1418 c.c. e/o per carenza di forma - 3 -
scritta e/o determinatezza e/o per contrarietà a norme imperative e/o inderogabili di legge e/o perchè regolate da condizioni non previste ed approvate per iscritto o comunque non pattuite. Conseguentemente,
previa rideterminazione dei saldi finali dei conti correnti: a) per il caso di applicazione di interessi usurari e/o ultrasoglia (ex art. 1815 c.c.) e/o qualsiasi altro onere, spesa, commissione o provvigione applicati dalla banca, senza applicazione di interessi ovvero, b) per il caso in cui è
stato applicato anatocismo senza presenza di usura ricalcolando dapprima gli interessi al tasso legale e, successivamente, a partire dal
1992, gli interessi ai tassi minimi dei Bot dell'anno precedente ai sensi dell'art. 117 Tub, condannare al pagamento, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., della somma che sarà accertata in corso di causa che si quantifica, ad oggi, nella misura di Euro
29.725,07 oltre ad Euro 2.838,49 per illegittimi addebiti operati a titolo di Commissioni ed Euro 500,44 per illegittimi Parte_3
addebiti operati per Commissioni e, così, Parte_4
complessivamente, Euro 33.064,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque, ricompresa nello scaglione di valore indicato, oltre interessi legali decorrenti dalla data di maturazione in estratto conto sino all'effettivo saldo.
Ancora, nel merito: condannare, altresì, la convenuta
[...]
al pagamento, a favore di Controparte_1 CO
, del maggior danno di cui all'art. 1224, II comma,
[...]
c.c. da determinare, a decorrere dalla data di insorgenza della mora,
nella differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato - 4 -
di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio di interessi legali determinato per ogni anno, salvo diversa percentuale ritenuta di giustizia, ai sensi del I comma dell'art. 1284 c.c.. In ogni caso: spese e compenso di lite rifusi, con gli accessori di legge e con il rimborso delle spese generali.
In via istruttoria: previa modifica e/o revoca dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Mantova in data 12.09.2017 nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per quanto concerne la domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente di parte attrice prima del
09.02.2006 e, ancora, previa modifica e/o revoca della successiva ordinanza pronunciata in data 19.09.2017 con la quale ha disposto l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio secondo il quesito di cui all'ordinanza del 12.09.2017, disporre consulenza tecnica d'ufficio anche in rinnovazione di quella già espletata, sul seguente quesito:
“Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, il conto corrente in contestazione, i libri e le scritture contabili di
[...]
nonché l'eventuale ulteriore CO
documentazione reperita nel merito ed ogni altro documento utile,
assunta ogni opportuna informazione, a) indichi l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca a
[...]
a far tempo dalla prima contabile CO
disponibile (I trimestre 1978), distinguendo tra quelle addebitate a titolo di interessi, commissioni o spese a qualsiasi titolo applicate in relazione alla concessione del credito, con esclusione delle imposte - 5 -
dovute per legge;
b) accerti il tasso effettivo trimestrale globale su base annua applicato dall'istituto bancario convenuto, tenuto conto, oltreché
del tasso applicato, anche delle eventuali commissioni di massimo scoperto e delle spese, ad eccezione di quelle per imposte e tasse
(secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art. 644 c.p. e ribaditi dalla Cassazione con la decisione n. 12028 del 26
marzo 2010); c) accerti se il tasso effettivo come calcolato al quesito precedente rientri all'interno dei tassi soglia periodicamente individuati con Decreto Ministeriale e diffusi dalla Banca d'Italia; nel caso in cui il tasso applicato sia superiore al tasso soglia, ricalcoli il
CTU il saldo trimestrale e dei trimestri successivi dopo aver sottratto gli interessi (ovvero dopo aver sostituito al tasso applicato nessun tasso), le commissioni e le spese non dovute in quanto usurarie;
d) ove risulti eccepita dalla banca la prescrizione decennale, relativamente alle operazioni annotate sul conto corrente negli anni oltre il decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (o comunque l'atto di interruzione della prescrizione), il CTU dovrà eseguire il calcolo computando le operazioni con esclusione di quelle su conto corrente
“scoperto” ovvero su conto in cui il passivo abbia superato la soglia dell'eventuale affidamento concesso al cliente trattandosi di rimesse solutorie prescritte;
e) nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, operi il CTU la ricostruzione dell'andamento del rapporto partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito del cliente;
nel caso, invece, in cui il primo estratto conto disponibile presenti un saldo a debito per il - 6 -
cliente, il CTU opererà una duplice ricostruzione del conto corrente, la prima partendo dal saldo negativo del primo estratto conto disponibile,
la seconda partendo dal saldo “zero”; nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino degli estratti conto successivi,
effettui il CTU la ricostruzione dell'andamento del conto corrente soltanto sulla base degli estratti conto disponibili”. f) distingua tra gli interessi passivi applicati, quanti siano dovuti ad effetto anatocistico,
ossia prodotti per conseguenza di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi;
accertata l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici, tenuto conto che i rapporti sono iniziati prima del
30.06.2000, calcoli la differenza di quanto in meno spettante a
[...]
rispetto al credito di cui al rapporto oggetto di causa Controparte_1
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 T.U.B., applicando gli interessi legali speciali (tassi nominali minimi dei B.O.T. a 12 mesi relativi all'anno precedente).
Dell'appellata
Se e nella parte in cui lo si ritenesse ammissibile, rigettare l'appello avversario ed in ogni caso - confermata la prescrizione delle domande di parte attrice/appellante nella misura in cui riferite alle competenze addebitate prima del 9 febbraio 2006 – rigettare ogni ulteriore pretesa del Sig. in quanto infondata in CO
fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum. Con vittoria di competenze e spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio avanti il Tribunale Parte_1 - 7 -
di Mantova la soc. (già e poi Controparte_1 CP_4 [...]
, assumendo che l'istituto di credito nel corso del rapporto CP_5
con il correntista aveva applicato una serie di addebiti illegittimi, e chiedendo la ripetizione dell'indebito.
La soc. si opponeva all'accoglimento Controparte_1
della domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione.
Con sentenza n. 723/2019 pubblicata il 15 ottobre 2019 il
Tribunale di Mantova così decideva:
- condanna a pagare all'attore l'importo Controparte_1
di € 960,28= oltre agli interessi legali dal 14-11-2016 sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ponendo a carico di ciascuna di esse per la metà quelle di consulenza tecnica.
Riteneva il primo giudice:
- che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta era fondata, posto che le rimesse erano di tipo solutorio, non avendo l'attore provato la stipulazione di un contratto di apertura di credito e non condividendosi l'assunto concernente il c.d. fido di fatto;
- che, pertanto, le censure potevano essere esaminate soltanto per quel che concerne il periodo successivo al 9-2-2006, data a ritroso della quale era maturata la prescrizione, interrotta soltanto con l'inoltro dell'invito alla mediazione di cui al d. lgs. 28/2010;
- che, inoltre, le censure potevano essere esaminate soltanto per quel che concerne il periodo dal 9-2-2006 al 10-2006, atteso che la regolamentazione pattizia del rapporto intervenuta il 5-10-2006 aveva - 8 -
reso legittimi tutti gli addebiti effettuati in epoca successiva;
- che la clausola sulla commissione di massimo scoperto non era nulla, mentre quella sulla commissione disponibilità fondi trovava un fondamento direttamente nella legge;
- che occorreva procedere alla rielaborazione del conto,
limitatamente al periodo suindicato, rideterminando gli interessi non pattuiti ex art. 117/7 d. lgs. 385/93 (tub), e depurandolo dalle commissioni, spese e anatocismo non pattuite;
- che ne risultava un saldo di € 960,28= a favore del correntista;
- che la domanda concernente l'applicazione degli interessi c.d.
giorni – valuta era inammissibile, in quanto nuova;
- che non vi era stata l'applicazione di interessi usurari;
- che la domanda di risarcimento danni era infondata per carenza di prova, anche in relazione al minimo importo che la banca doveva restituire.
Il interponeva appello avverso la suddetta decisione Parte_1
per i seguenti motivi:
- 1) Contraddittorietà della motivazione per errata valutazione delle prove documentali;
- 2) Errata valutazione delle prove documentali in punto C.M.S.
e/o C.D.F.;
- 3) Errata applicazione della Legge n. 108/1996.
Resisteva l' . Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 19 febbraio 2025 la causa passava in decisione. - 9 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il lamenta Parte_1
contraddittorietà della motivazione per errata valutazione delle prove documentali. Osserva che, attraverso la produzione degli estratti conto e degli scalari, egli ha debitamente provato l'esistenza di un'apertura di credito, di guisa che l'indagine da affidarsi al consulente contabile deve essere estesa a tutto il rapporto, e non solo al periodo ritenuto d'interesse dal giudice;
che, in linea di diritto, il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta, e può essere concluso anche per
facta concludentia, tanto più che, nel caso di specie, si tratta di un rapporto sorto prima dell'entrata in vigore del tub;
che la predeterminazione del limite massimo del fido non costituisce un elemento essenziale del contratto di apertura credito, ben potendo essere individuato nel massimo scoperto di fatto consentito dalla banca prima dell'adozione di qualsivoglia iniziativa di rientro, al contrario gravando sulla banca l'onere di provare l'esistenza nelle forme di legge di un fido di diverso ammontare predeterminato;
che, pertanto, le rimesse effettuate sono di tipo ripristinatorio, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il motivo è infondato.
La Corte intende uniformarsi ai seguenti principi:
- a) l'onere della prova circa la natura della rimessa, solutoria o ripristinatoria, ai fini della prescrizione, incombe al correntista (Cass.
n. 26897/2024: “In tema di contratto di conto corrente, la banca che
eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di - 10 -
allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse
contestate (anche senza indicare specificamente quali siano),
dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti
dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista
l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente
ripristinatoria”);
- b) l'onere della prova circa l'esistenza di un'apertura di credito, al fine di supportare l'assunto circa il tipo ripristinatorio della rimessa, pure incombe al correntista (Cass. n. 2660/2019: “In materia
di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della
prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente
ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura
sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e
non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i
versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti
dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la
prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del
termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare
l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel
versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”);
- c) nella fattispecie concreta, trattandosi di rapporto di conto corrente sorto anteriormente all'entrata in vigore del tub, ove la conclusione dell'apertura di credito poteva avvenire anche per facta
concludentia, la prova dell'apertura di credito può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (Cass. n. 16445/2024: “Nel regime previgente - 11 -
all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo
della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi
bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un
contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della
concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita
con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il
divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2,
c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un
periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena
di nullità”; Cass. n. 2338/2024: “In tema di contratto
di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso
della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del
contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione
di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di
fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla
produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i
riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della
Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in
assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di
una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi
possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un
accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista
d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale
utilizzazione”); - 12 -
- d) occorre, tuttavia, che vengano dimostrati gli elementi del suddetto contratto, tra cui in particolare l'ammontare del fido,
trattandosi di un elemento imprescindibile per verificare se la rimessa
è stata effettuata entro oppure oltre il fido, e quindi per stabilire se la rimessa ha carattere ripristinatorio oppure solutorio (Cass. n.
11016/2024: “In tema di apertura di credito in conto corrente,
stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992,
la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia,
purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo
invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca
in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo
riconosciuto”. Nello stesso senso Corte d'Appello di Brescia - sentenza n. 674 del 1 Luglio 2020, la quale ha affermato che “la mera
indicazione di tassi a debito “per util. ” e la previsione della CP_7
commissione di massimo scoperto non permettono di accertare
l'effettivo ammontare del fido concesso, che neppure la difesa della
società appellata è stata in grado di indicare o desumere. Tale
elemento è imprescindibile per la verifica delle rimesse effettuate entro
il fido rispetto a quelle oltre il fido e, quindi, per poter dire se una
rimessa abbia carattere ripristinatorio oppure solutorio. Deve quindi
concludersi che, a fronte di tale quadro probatorio, è precluso ogni
accertamento delle rimesse che possano considerarsi ripristinatorie
del fido, e come tali non soggette alla prescrizione decennale
decorrente dalla data delle medesime, per cui l'eccezione di
prescrizione sollevata dalla Banca deve ritenersi fondata”). - 13 -
Calando tali principi nel caso di specie, è sufficiente osservare che l'appellante non ha dimostrato l'ammontare del fido, e così la natura ripristinatoria della rimessa.
Infatti, l'appellante pretende inammissibilmente di ribaltare sulla controparte l'onere della prova, laddove invece tutti gli elementi del contratto, ivi compreso il limite dell'affidamento, devono essere compiutamente dimostrati dalla parte che lo invoca. L'ammontare del fido è un elemento essenziale al fine di stabilire se la rimessa è solutoria oppure ripristinatoria, giacchè la rimessa è solutoria soltanto qualora avvenga extra o in assenza di fido. La tesi secondo cui l'ammontare del fido andrebbe identificato con la più elevata esposizione debitoria raggiunta, dopodiché e semmai incomberebbe alla banca l'onere di provare l'esistenza di un diverso limite dell'affidamento, si pone in netto contrasto con il principio generale secondo cui, nelle azioni di ripetizione dell'indebito, l'onere della prova è a carico del correntista e investe tutti i fatti costitutivi della pretesa (Cass. n. 37800/2022: “Nei
rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in
giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla
banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia
possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti
rappresentativi delle movimentazioni (come le
contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle
scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo,
il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile
o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle - 14 -
risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote
tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova
degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la
sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del
correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli
estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)”); di guisa che il correntista, se è tenuto a provare l'esistenza di un affidamento, è tenuto a provarne anche il limite.
In conclusione, gli elementi dedotti dall'appellante non consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di un'apertura di credito;
al più essi valgono a ritenere dimostrata la mera tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti di conto corrente, ma ciò non equivale alla prova della stipulazione di un'apertura di credito. In particolare, non è
stata fornita la prova del limite dell'affidamento, di talchè non è
possibile stabilire se la rimessa è di tipo ripristinatorio.
Corretta appare, dunque, la decisione del Tribunale che ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sul presupposto che le rimesse effettuate dal correntista erano di tipo solutorio.
Con il secondo motivo di appello il lamenta errata Parte_1
valutazione delle prove documentali in punto C.M.S. e/o C.D.F..
Osserva che la commissione di massimo scoperto è valida soltanto in relazione allo scoperto di conto, di guisa che, non sussistendo uno scoperto entro il limite del fido, la clausola è illegittima siccome priva di causa;
che la previsione di una commissione anche per il credito - 15 -
affidato o per il credito utilizzato esige una pattuizione esplicita,
dimostrativa della causa giuridica che la sorregge;
che, inoltre,
l'oggetto deve essere determinato o determinabile, a pena di nullità
della clausola.
Il motivo è infondato.
La Corte intende uniformarsi ai seguenti principi:
- a) la commissione di massimo scoperto è valida, attesa la funzione dell'istituto di remunerare l'onere posto a carico della banca di tenere a disposizione del correntista il denaro necessario per gli utilizzi da lui tempo per tempo effettuati (Cass. n. 12965/2016: “La
commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in
vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di
conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine
del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti
ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM)
- dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate
dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare
il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio
2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di
interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione
con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare -
per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare
(richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre
il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva,
inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio - 16 -
2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo
rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma
occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di
elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire
alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato”);
- b) la relativa pattuizione deve farsi per iscritto;
- c) la clausola deve essere determinata. Si ha nullità nel caso in cui la clausola indica la percentuale, ma non il valore su cui detta percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 1373/2024: “La clausola
di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può
essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il
valore sul quale la percentuale di commissione deve essere
calcolata”); non si ha nullità nel caso in cui la clausola indica la percentuale, ma non la periodicità di calcolo (Cass. n. 1373/2024: “In
tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale
che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola
specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla
periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque
determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del
contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto
delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo
compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune
volontà delle parti”).
Calando tali principi nel caso di specie, pare utile innanzitutto sintetizzare le risultanze del primo grado di giudizio per quel che - 17 -
concerne le commissioni tacciate di nullità.
Il Tribunale ha distinto tre periodi:
- il periodo ante 9 febbraio 2006 (10 anni prima dell'istanza di mediazione), in cui è stata ritenuta operante la prescrizione;
- il periodo post 5 ottobre 2006 (data di stipulazione del contratto scritto, doc. 2 appellata), in cui è stata ritenuta operante la disciplina convenzionale e le commissioni sono state ritenute ritualmente pattuite per iscritto. In particolare, quanto alla commissione di massimo scoperto, si legge nel contratto: “commissione trimestrale sul massimo
scoperto di conto corrente, aliquota 0,7500 %, giorni di scoperto nel
trimestre solare anche non consecutivi 1”;
- e il periodo intermedio (9 febbraio 2006/5 ottobre 2006), in cui il conto è già stato depurato dalle commissioni nulle, in quanto non ritualmente pattuite per iscritto, grazie alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure.
L'appellante si limita a eccepire genericamente la nullità della commissione di massimo scoperto (non una parola, invece, sulla commissione disponibilità fondi), ignorando che la commissione, per i periodi non scrutinati (ante 9 febbraio 2006 e post 5 ottobre 2006), o non è ripetibile, in ragione dell'intervenuta prescrizione, o è dovuta, in ragione della sua rituale pattuizione per iscritto nel contratto.
Per quanto concerne la prescrizione, si rimanda alla disamina del primo motivo di appello.
Per quanto concerne il contratto, si osserva che esso indica tutti gli elementi necessari ai fini della determinatezza/determinabilità della - 18 -
commissione, ossia la percentuale (0,7500 %), la base di calcolo (sulla punta di massimo scoperto) e la periodicità (trimestrale), sicchè
l'importo al suddetto titolo per il periodo successivo alla stipulazione del contratto è pienamente dovuto.
Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza resa dal
Tribunale merita piena conferma.
Con il terzo motivo di appello il lamenta errata Parte_1
applicazione della Legge n. 108/1996. Osserva che il metodo impiegato dal Tribunale per la verifica circa il superamento della soglia per l'usura, consistito nell'applicazione delle istruzioni della Banca
d'Italia, non è corretto, non essendo consentito ad un ente pubblico di derogare con i propri provvedimenti alle norme legislative vigenti.
Il motivo è infondato.
La Corte intende uniformarsi al seguente principio: in ordine alla verifica circa il superamento del tasso soglia per l'usura, per ragioni di simmetria, è corretto il riferimento alle istruzioni della Banca
d'Italia (Cass. n. 29794/2024: “In tema di rapporti bancari, ai fini del
rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG
applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del
periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti
nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale
raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga
determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per
determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena,
diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori - 19 -
tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente
inattendibile e fine a sé stesso”). Infatti, pare del tutto coerente, per logica e metodologia, impiegare la stessa formula seguita dal
[...]
sia per rilevare trimestralmente il TEGM Controparte_8
applicato dalle banche, e così individuare il tasso soglia, sia per verificare il TEG applicato dalla singola banca nel caso specifico, onde appurare se, in concreto, vi è stato o meno il superamento della soglia.
Opinando diversamente si finirebbe con il procedere ad una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con la conseguenza di pervenire ad un risultato palesemente inattendibile.
Calando tale principio nella fattispecie concreta, è agevole osservare che il consulente tecnico d'ufficio, nel procedere alla verifica circa il superamento del tasso soglia per l'usura, ha correttamente applicato le istruzioni della Banca d'Italia. Tra l'altro, il consulente si
è uniformato ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità
sulla c.d. CSM - soglia (Cass. S.U. n. 16303/2018: “In tema di contratti
bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel
periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle
disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla
legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del
superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in
base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la
separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi
praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS)
eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - - 20 -
ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n.
108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della
metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti
ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS
applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla
differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e
quello degli interessi in concreto praticati”).
Non è stata accertata l'applicazione di interessi usurari.
L'unica critica mossa all'elaborato peritale è quella che concerne l'impiego della formula della Banca d'Italia. Per il resto i calcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio non sono stati minimamente contestati.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
L'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non
è meritevole di accoglimento, giacchè l'appellante pretende di estendere l'esame già compiuto dal perito nominato d'ufficio ad un periodo rispetto al quale opera la prescrizione nonché pretende di applicare criteri di calcolo per l'usura non conformi alle istruzioni della
Banca d'Italia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 8.469 ,00= (di cui € 2.058,00= per la fase di studio, €
1.418 ,00= per la fase introduttiva, € 1.523,00 = per la fase - 21 -
istruttoria/trattazione ed € 3.470,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite,
liquidate in complessivi € 8.469,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 marzo
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti