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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPPI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE;
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROTA Controparte_1 C.F._1
GUIDO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROTA Controparte_2 C.F._2
GUIDO;
CONVENUTI
avente ad oggetto: contratti bancari;
fideiussione omnibus conforme allo schema ABI del
2003;
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da citazione in riassunzione pagina 1 di 7 “- rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri nato a [...] il 23 febbraio Controparte_2
1960 (c.f. ) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Controparte_1
) avverso il decreto ingiuntivo n. 578/2021 emesso dal Tribunale di C.F._1
Torre Annunziata, perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
- rigettare, in ogni caso, l'opposizione del sig. poiché proposta Controparte_1 [...]
che ha sottoscritto fideiussione omnibus, che costituisce contratto autonomo di Parte_2
garanzia per cui nulla può obiettare neanche in ipotesi di obbligazioni nulle e/o annullabili, con la conseguente inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione.
- in via subordinata, in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo, determinare le somme dovute dai sig.ri nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Controparte_1
) alla opposta e condannare gli stessi al C.F._1 Parte_1
pagamento di tali somme, che saranno accertate anche a seguito di CTU che, in via istruttoria si chiede.
Il tutto con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note per l'udienza 11/12/2024
“Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione e, in subordine, la estinzione della stessa ai sensi dell'art. 1957 c.c.; In via incidentale e riconvenzionale, accertare e dichiarare il controcredito del correntista Sig. della somma di € 29.952,00 ovvero Controparte_2
accertare che il predetto opponente sia tenuto al versamento della minore somma indicata dal
CTU; conseguentemente dichiarare l'estinzione della fideiussione;
Accertare e dichiarare non dovuta la somma invocata dalla parte opposta in ragione del difetto della legittimazione attiva, della inefficacia e della inopponibilità nei confronti dell'opponente delle cessioni di credito richiamate in ricorso ex art. 633 c.p.c., dell'errata quantificazione del preteso credito;
Accertare e dichiarare, in ogni caso, la carenza di prova a sostegno della pretesa creditoria e la estinzione della garanzia per i motivi esposti in atti;
vinte le spese con attribuzione”.
pagina 2 di 7
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
Con atto di citazione notificato in data 5 maggio 2021, i sig.ri e Controparte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 578/2021, emesso dal CP_1
Tribunale di Torre Annunziata in data 23 aprile 2021 su ricorso della società
[...]
quale mandataria per il pagamento della somma di € Parte_1 CP_3
27.384,64, oltre interessi e spese monitorie, quale saldo debitore derivante da un rapporto di conto corrente n. 400567419 (già n. 22128/97) intestato a e garantito da Controparte_2
fideiussione omnibus prestata da ingiunti in solido. Controparte_1
Nel giudizio di opposizione radicato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, gli opponenti hanno dedotto, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito. In particolare,
in qualità di consumatore, ha invocato l'applicazione del foro speciale di Controparte_1 cui all'art. 66 del d.lgs. 206/2005, in favore del Tribunale di Trieste, quale foro del proprio domicilio. Quanto a in qualità di imprenditore individuale, è stata invece Controparte_2
censurata la mancata osservanza dei fori convenzionalmente previsti nel contratto bancario.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, dichiarandosi territorialmente incompetente a favore del Tribunale di Trieste in virtù della clausola determinativa del foro convenzionale prevista dall'art. 12 del contratto di fideiussione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e assegnando termine per la riassunzione della causa davanti al giudice ritenuto competente. La società opposta ha provveduto alla riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Trieste, dove, costituitisi e CP_2 [...]
sono state riproposte le medesime questioni di merito. CP_1
Quanto a queste ultime – in estrema sintesi - gli opponenti hanno contestato la fondatezza della pretesa monitoria, deducendo la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, in quanto conforme al modello ABI del 2003 giudicate in contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza (art. 2 L. 287/1990) dalla NC d'IT con provvedimento n. 55 del 2005, nonché eccepita l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. È stato altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva della società
pagina 3 di 7 opposta, per mancata dimostrazione della titolarità del credito, non essendo stata fornita prova documentale della cessione in suo favore da parte di né risultando la notifica Controparte_4 agli opponenti dell'atto di cessione;
è stata pertanto dedotta l'inefficacia e inopponibilità della cessione del credito.
Gli opponenti hanno inoltre evidenziato gravi carenze probatorie del credito, essendo stati prodotti meri duplicati degli estratti conto e mancando documentazione che consenta loro di ricostruire l'andamento del conto corrente.
La società ha contestato – ampiamente argomentando - tutte le eccezioni Parte_1
dei debitori, insistendo sulla legittimità della pretesa creditoria, sulla valenza probatoria della documentazione prodotta e sulla correttezza dei conteggi effettuati.
Decisione della causa.
I. Viene esaminata preliminarmente l'eccezione del difetto di legittimazione per mancanza di prova della cessione, con la quale in realtà viene contestata propriamente la titolarità della situazione giuridica soggettiva fatta valere. Si può iniziare con l'osservare che la
Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in maniera pienamente condivisibile, che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 - 01).
Dunque, il cessionario dei crediti deve fornire la prova della cessione e non limitarsi a comprovare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Deve però essere aggiunto che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, cosicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. Nel caso di specie l'opposta ha fornito un quadro probatorio indiziario pienamente compatibile con l'intervenuta cessione. Ci sono cioè elementi gravi precisi e concordanti dell'esistenza dell'intervenuta cessione: la pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale, il possesso da parte pagina 4 di 7 della cessionaria di tutta la documentazione relativa al sorgere delle obbligazioni e allo svolgimento del rapporto che deve necessariamente aver ricevuto dal cedente (i contratti di conto corrente e di fideiussione, lettere di revoca dell'affidamento e di diffida della banca nei confronti del debitore garantito e del fideiussore).
II. Passando ora a trattare le altre questioni di merito ed in particolare la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, vero è che la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.» (Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994). Nella decisione richiamata si fa chiaro riferimento alle clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI ed in particolare alle clausole 2, 6 e 8, dichiarate nulle dal provvedimento della NC d'IT n. 55 del 02.05.2005 per contrasto con la normativa antitrust (art. 2 L. 287/1990). Tra tali clausole vi è anche quella che prevede una deroga all'operatività dell'art. 1957 c.c., così come stabilita nel modello di fideiussione oggetto della controversia. Si tratta dell'art. 5, in base al quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Tuttavia, deve anche essere considerato che il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della NC d'IT (che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.), dovendo allegare che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate, che le abbia applicate in maniera generalizzata e che le clausole contenute nel pagina 5 di 7 contratto "a valle", oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust (Cass. 41994/2021; Cass. 21841/2024). Nulla di tutto è stato provato;
i debitori hanno prodotto il provvedimento della NC d'IT solo con la memoria di replica. Va inoltre provata l'attualità della stessa intesa anticoncorrenziale, non potendosi desumere la prova di tale fatto dal solo contratto di fideiussione versato in atti, atteso che la relativa produzione anche se contenente clausole analoghe, non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla NC d'IT nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione omnibus, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla stessa NC d'IT piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto
(vedi anche Trib. Pordenone, 12 gennaio 2021).
Va in definitiva disattesa anche l'eccezione di nullità per contrasto con la normativa antitrust.
III. L'eccezione di prescrizione non è fondata. Il contratto di fideiussione depositato dall'attrice in riassunzione prevede espressamente una deroga all'applicazione dell'art. 1957
c.c. all'art. 5, la cui nullità non è provata.
IV. Rimangono le censure relative alla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto per la mancanza di forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 117 Dc.
Lgs. 385/1993 e le altre censure riguardanti la legittimità di altri costi e spese del conto. La legittimità di tutte le operazioni regolate in conto corrente e dell'addebito delle spese è stata sottoposta a valutazione del c.t.u., il quale ha eseguito una ricostruzione dell'andamento del rapporto, epurando gli addebiti ritenuti non conformi a legge (si rinvia alla lettura della relazione del consulente tecnico). E' così stato rideterminato il saldo di conto corrente nella somma a debito di euro 16.688,68 alla data del 29.11.2013.
Rispetto a tale esito i consulenti di parte – significativamente - non hanno mosso nessun rilievo.
E' al pagamento di tale saldo che andranno quindi condannati, in solido, e CP_1 CP_2
[...]
V. Va infine fatta un'ultima precisazione, la circostanza che il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Tribunale di Torre Annunziata sia stato revocato in conseguenza pagina 6 di 7 della declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude al giudice davanti al quale la causa
è successivamente riassunta, di esaminare nel merito la domanda di pagamento azionata dalla parte opposta col ricorso monitorio. La revoca del decreto ingiuntivo pronunciata in sede di declaratoria di incompetenza, in conseguenza del difetto di potestas iudicandi, non preclude una rinnovata decisione sul merito della pretesa creditoria da parte del giudice competente (arg. ex Cass. Cass. Sez. 1, 26/01/2016, n. 1372, Rv. 638491 – 01).
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da € 26.001 a € 52.000, dovendo includersi anche la somma dovuta per gli interessi). Le spese della c.t.u., n considerazione dell'esito della lite, vanno poste a carico dei debitori nella misura di 2/3 e della NC nella restante parte.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. condanna e al pagamento di euro 16.688,68, oltre a CP_1 Controparte_2
interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito a far data dal 29.11.2013;
2. condanna e al pagamento delle spese processuali, CP_1 Controparte_2
liquidate in € € 7.616,00 per competenze di avvocato ed € 196,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di e nella CP_1 Controparte_2
misura di 2/3 e della NC nella restante parte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 30.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPPI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE;
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROTA Controparte_1 C.F._1
GUIDO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROTA Controparte_2 C.F._2
GUIDO;
CONVENUTI
avente ad oggetto: contratti bancari;
fideiussione omnibus conforme allo schema ABI del
2003;
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da citazione in riassunzione pagina 1 di 7 “- rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri nato a [...] il 23 febbraio Controparte_2
1960 (c.f. ) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Controparte_1
) avverso il decreto ingiuntivo n. 578/2021 emesso dal Tribunale di C.F._1
Torre Annunziata, perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
- rigettare, in ogni caso, l'opposizione del sig. poiché proposta Controparte_1 [...]
che ha sottoscritto fideiussione omnibus, che costituisce contratto autonomo di Parte_2
garanzia per cui nulla può obiettare neanche in ipotesi di obbligazioni nulle e/o annullabili, con la conseguente inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione.
- in via subordinata, in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo, determinare le somme dovute dai sig.ri nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Controparte_1
) alla opposta e condannare gli stessi al C.F._1 Parte_1
pagamento di tali somme, che saranno accertate anche a seguito di CTU che, in via istruttoria si chiede.
Il tutto con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note per l'udienza 11/12/2024
“Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione e, in subordine, la estinzione della stessa ai sensi dell'art. 1957 c.c.; In via incidentale e riconvenzionale, accertare e dichiarare il controcredito del correntista Sig. della somma di € 29.952,00 ovvero Controparte_2
accertare che il predetto opponente sia tenuto al versamento della minore somma indicata dal
CTU; conseguentemente dichiarare l'estinzione della fideiussione;
Accertare e dichiarare non dovuta la somma invocata dalla parte opposta in ragione del difetto della legittimazione attiva, della inefficacia e della inopponibilità nei confronti dell'opponente delle cessioni di credito richiamate in ricorso ex art. 633 c.p.c., dell'errata quantificazione del preteso credito;
Accertare e dichiarare, in ogni caso, la carenza di prova a sostegno della pretesa creditoria e la estinzione della garanzia per i motivi esposti in atti;
vinte le spese con attribuzione”.
pagina 2 di 7
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
Con atto di citazione notificato in data 5 maggio 2021, i sig.ri e Controparte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 578/2021, emesso dal CP_1
Tribunale di Torre Annunziata in data 23 aprile 2021 su ricorso della società
[...]
quale mandataria per il pagamento della somma di € Parte_1 CP_3
27.384,64, oltre interessi e spese monitorie, quale saldo debitore derivante da un rapporto di conto corrente n. 400567419 (già n. 22128/97) intestato a e garantito da Controparte_2
fideiussione omnibus prestata da ingiunti in solido. Controparte_1
Nel giudizio di opposizione radicato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, gli opponenti hanno dedotto, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito. In particolare,
in qualità di consumatore, ha invocato l'applicazione del foro speciale di Controparte_1 cui all'art. 66 del d.lgs. 206/2005, in favore del Tribunale di Trieste, quale foro del proprio domicilio. Quanto a in qualità di imprenditore individuale, è stata invece Controparte_2
censurata la mancata osservanza dei fori convenzionalmente previsti nel contratto bancario.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, dichiarandosi territorialmente incompetente a favore del Tribunale di Trieste in virtù della clausola determinativa del foro convenzionale prevista dall'art. 12 del contratto di fideiussione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e assegnando termine per la riassunzione della causa davanti al giudice ritenuto competente. La società opposta ha provveduto alla riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Trieste, dove, costituitisi e CP_2 [...]
sono state riproposte le medesime questioni di merito. CP_1
Quanto a queste ultime – in estrema sintesi - gli opponenti hanno contestato la fondatezza della pretesa monitoria, deducendo la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, in quanto conforme al modello ABI del 2003 giudicate in contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza (art. 2 L. 287/1990) dalla NC d'IT con provvedimento n. 55 del 2005, nonché eccepita l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. È stato altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva della società
pagina 3 di 7 opposta, per mancata dimostrazione della titolarità del credito, non essendo stata fornita prova documentale della cessione in suo favore da parte di né risultando la notifica Controparte_4 agli opponenti dell'atto di cessione;
è stata pertanto dedotta l'inefficacia e inopponibilità della cessione del credito.
Gli opponenti hanno inoltre evidenziato gravi carenze probatorie del credito, essendo stati prodotti meri duplicati degli estratti conto e mancando documentazione che consenta loro di ricostruire l'andamento del conto corrente.
La società ha contestato – ampiamente argomentando - tutte le eccezioni Parte_1
dei debitori, insistendo sulla legittimità della pretesa creditoria, sulla valenza probatoria della documentazione prodotta e sulla correttezza dei conteggi effettuati.
Decisione della causa.
I. Viene esaminata preliminarmente l'eccezione del difetto di legittimazione per mancanza di prova della cessione, con la quale in realtà viene contestata propriamente la titolarità della situazione giuridica soggettiva fatta valere. Si può iniziare con l'osservare che la
Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in maniera pienamente condivisibile, che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 - 01).
Dunque, il cessionario dei crediti deve fornire la prova della cessione e non limitarsi a comprovare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Deve però essere aggiunto che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, cosicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. Nel caso di specie l'opposta ha fornito un quadro probatorio indiziario pienamente compatibile con l'intervenuta cessione. Ci sono cioè elementi gravi precisi e concordanti dell'esistenza dell'intervenuta cessione: la pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale, il possesso da parte pagina 4 di 7 della cessionaria di tutta la documentazione relativa al sorgere delle obbligazioni e allo svolgimento del rapporto che deve necessariamente aver ricevuto dal cedente (i contratti di conto corrente e di fideiussione, lettere di revoca dell'affidamento e di diffida della banca nei confronti del debitore garantito e del fideiussore).
II. Passando ora a trattare le altre questioni di merito ed in particolare la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, vero è che la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.» (Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994). Nella decisione richiamata si fa chiaro riferimento alle clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI ed in particolare alle clausole 2, 6 e 8, dichiarate nulle dal provvedimento della NC d'IT n. 55 del 02.05.2005 per contrasto con la normativa antitrust (art. 2 L. 287/1990). Tra tali clausole vi è anche quella che prevede una deroga all'operatività dell'art. 1957 c.c., così come stabilita nel modello di fideiussione oggetto della controversia. Si tratta dell'art. 5, in base al quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Tuttavia, deve anche essere considerato che il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della NC d'IT (che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.), dovendo allegare che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate, che le abbia applicate in maniera generalizzata e che le clausole contenute nel pagina 5 di 7 contratto "a valle", oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust (Cass. 41994/2021; Cass. 21841/2024). Nulla di tutto è stato provato;
i debitori hanno prodotto il provvedimento della NC d'IT solo con la memoria di replica. Va inoltre provata l'attualità della stessa intesa anticoncorrenziale, non potendosi desumere la prova di tale fatto dal solo contratto di fideiussione versato in atti, atteso che la relativa produzione anche se contenente clausole analoghe, non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla NC d'IT nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione omnibus, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla stessa NC d'IT piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto
(vedi anche Trib. Pordenone, 12 gennaio 2021).
Va in definitiva disattesa anche l'eccezione di nullità per contrasto con la normativa antitrust.
III. L'eccezione di prescrizione non è fondata. Il contratto di fideiussione depositato dall'attrice in riassunzione prevede espressamente una deroga all'applicazione dell'art. 1957
c.c. all'art. 5, la cui nullità non è provata.
IV. Rimangono le censure relative alla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto per la mancanza di forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 117 Dc.
Lgs. 385/1993 e le altre censure riguardanti la legittimità di altri costi e spese del conto. La legittimità di tutte le operazioni regolate in conto corrente e dell'addebito delle spese è stata sottoposta a valutazione del c.t.u., il quale ha eseguito una ricostruzione dell'andamento del rapporto, epurando gli addebiti ritenuti non conformi a legge (si rinvia alla lettura della relazione del consulente tecnico). E' così stato rideterminato il saldo di conto corrente nella somma a debito di euro 16.688,68 alla data del 29.11.2013.
Rispetto a tale esito i consulenti di parte – significativamente - non hanno mosso nessun rilievo.
E' al pagamento di tale saldo che andranno quindi condannati, in solido, e CP_1 CP_2
[...]
V. Va infine fatta un'ultima precisazione, la circostanza che il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Tribunale di Torre Annunziata sia stato revocato in conseguenza pagina 6 di 7 della declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude al giudice davanti al quale la causa
è successivamente riassunta, di esaminare nel merito la domanda di pagamento azionata dalla parte opposta col ricorso monitorio. La revoca del decreto ingiuntivo pronunciata in sede di declaratoria di incompetenza, in conseguenza del difetto di potestas iudicandi, non preclude una rinnovata decisione sul merito della pretesa creditoria da parte del giudice competente (arg. ex Cass. Cass. Sez. 1, 26/01/2016, n. 1372, Rv. 638491 – 01).
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da € 26.001 a € 52.000, dovendo includersi anche la somma dovuta per gli interessi). Le spese della c.t.u., n considerazione dell'esito della lite, vanno poste a carico dei debitori nella misura di 2/3 e della NC nella restante parte.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. condanna e al pagamento di euro 16.688,68, oltre a CP_1 Controparte_2
interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito a far data dal 29.11.2013;
2. condanna e al pagamento delle spese processuali, CP_1 Controparte_2
liquidate in € € 7.616,00 per competenze di avvocato ed € 196,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di e nella CP_1 Controparte_2
misura di 2/3 e della NC nella restante parte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 30.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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