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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15/04/2025 alle ore 11.02, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. LEONE CHRISTOFER oggi sostituito Parte_1 dall' Per ompare l'avv. MARTINI TANIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 12.3.2025.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 12.3.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1230/2022 promossa da:
p.iva ) con l'avv. LEONE Christopher (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
PARTE ATTRICE contro
Arch. (c.f. ) con gli avv.ti GRADI Cristina (c.f. CP_1 C.F._2
e MARTINI Tania (c.f. C.F._3 C.F._4
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Arch. deducendo: di aver concluso con la convenuta un contratto di noleggio per CP_1
l'allestimento dello stand fieristico 2020 in programma a Bologna dal 12 al 16 marzo 2020 al CP_2 prezzo complessivo di euro 23.000,00, oltre iva, di cui euro 11.500,00, oltre iva, da versarsi come acconto all'atto della sottoscrizione del contratto;
che in virtù di tale contratto l'architetta si è obbligata a progettare, realizzare e consegnare in noleggio il suddetto stand;
che, sempre in forza del contratto sottoscritto, è stato pattuito anche il prezzo pari ad € 21.500,00 oltre iva, di cui € 10.750,00 da versarsi come acconto, per la successiva edizione della fiera che si sarebbe tenuta nel 2021; che per l'edizione 2020 la società attrice ha versato all'Arch. la somma di euro 11.500,00, oltre iva, per un totale di euro 14.030,00 a titolo di CP_1 acconto per il noleggio dello stand;
che a causa dell'evento pandemico da Covid-19 entrambe le edizioni della fiera di Bologna 2020 e 2021 non si sono tenute, di talché l'architetta non ha potuto CP_2 adempiere alla propria prestazione essendo la stessa divenuta impossibile;
che la convenuta non ha restituito la somma di € 14.030,00 ricevuta a titolo di acconto. Parte attrice chiede, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: A. accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della pagina 2 di 13 prestazione contrattualmente assunta dall'Arch. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ripassato CP_1 tra le parti e l'estinzione dell'obbligazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c.; B. per l'effetto, dichiarare il diritto della ad ottenere la restituzione della somma di euro 14.030,00 versata Parte_1
a titolo di acconto all'Arch. sulla prestazione divenuta impossibile;
C. conseguentemente, condannare l'Arch. CP_1 al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_1 della somma di euro 14.030,00, o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
D. il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio l'Arch. eccependo l'improcedibilità della domanda attorea stante il CP_1 preventivo obbligo per la parte attrice di attivare la procedura per l'esperimento di negoziazione assistita e contestando l'avversaria domanda in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, la convenuta ha dedotto: che il contratto sottoscritto con la aveva ad oggetto la consulenza Parte_1 progettuale, grafica, tecnica, esecutiva e la consegna, con noleggio del materiale, dello stand della società attrice per la fiera 2020; che tale attività prevedeva una proposta progetto stand comprensiva di CP_2 planimetria e rendering, la progettazione esecutiva dello stand, l'impaginazione grafica, la logistica, il disbrigo delle pratiche e modulistica di fiera, il riadattamento grafico fornito dal cliente su stand e la direzione esecutiva, la direzione tecnica in loco e la supervisione dei lavori, la presenza in loco durante la consegna sino al congedo da parte del cliente e la firma di modulistica di presa consegna;
che, dunque, il contratto de quo è da qualificarsi misto e a prestazioni multiple, avendo la convenuta provveduto ad effettuare tutte le prestazioni sia di natura intellettuale, quale la redazione del progetto, sia tutte le opere necessarie alla consegna dello stand in fiera;
che, ai fini della consegna, oltre all'attività dell'architetto, si è reso necessario l'intervento di altre figure professionali quali quella della società Exhibit Design S.r.l. in qualità di allestitore per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature;
che per tale attività la convenuta ha versato alla suddetta società un acconto pari ad € 10.980,00; che la fiera è stata annullata a causa della pandemia a due settimane dalla data prevista e, dunque, quando tutta l'attività era stata eseguita, di talché la somma che la ha corrisposto all'Arch. non costituisce pagamento Parte_1 CP_1 indebito;
che, peraltro, prevedendo il contratto inter partes l'esecuzione del progetto anche per edizioni successive, parte attrice ha chiesto alla convenuta di eseguire per l'edizione 2022 della fiera un nuovo progetto, che l'architetta ha redatto e consegnato, chiedendo, altresì, il pagamento per l'attività svolta;
che, tuttavia, la anziché procedere al pagamento del dovuto, a ministero del Controparte_3 proprio legale, le ha chiesto la restituzione delle somme versate nell'anno 2020 per il primo progetto;
che, peraltro, alla manifestazione 2022 la ha utilizzato lo stand così CP_2 Parte_1 come progettato dall'Arch. La convenuta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti CP_1
pagina 3 di 13 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare dichiarare, ai sensi e per gli effetti dall'art. 3 comma 1 del d.l. n. 132 del 2014, l'improcedibilità della domanda svolta dalla società Nel merito, in via principale, respingere la domanda formulata dalla società Parte_1 [...] nell'atto di citazione notificato il 2 maggio 2022 perché infondata in fatto e in diritto, con ogni Parte_1 consequenziale pronuncia;
In via riconvenzionale condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'Arch. per il titolo descritto in premessa, la somma di € 43.920,00, o CP_1 quella somma maggiore o minore come verrà accertata all'esito del giudizio o che sarà ritenuta di giustizia (in relazione, in ogni caso, all'opera professionale svolta ed al risultato ottenuto) oltre interessi moratori di cui all'art. 5 L. 9 ottobre n, 231 del
2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, e oltre al risarcimento del danno per la violazione del diritto di autore che si quantifica in via equitativa in una somma pari ad € 5.000,00. Con vittoria di spese e di compenso, oltre cpa e iva”.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Accertare e dichiarare la competenza esclusiva per materia del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, quale unico organo competente a decidere ex art. 3 del d. lgs. 2003 n. 168; Nel merito: - Accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della prestazione contrattualmente assunta dall'Arch. e, per l'effetto, dichiarare CP_1 la risoluzione del contratto ripassato tra le parti e l'estinzione dell'obbligazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e
1256, comma 1, c.c.; - Per l'effetto, dichiarare il diritto della ad ottenere la restituzione della Parte_1 somma di euro 14.030,00 versata a titolo di acconto all'Arch. sulla prestazione divenuta impossibile;
- CP_1
Conseguentemente, condannare l'Arch. al pagamento, in favore della in CP_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 14.030,00, o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- Rigettare in ogni caso l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e diritto;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con note conclusive autorizzate del 12.3.2025 l'Arch. ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare e istruttoria: ammettere le richieste istruttorie formulate nelle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. e non ammesse nell'ordinanza del 13.10.2023; Nel merito: respingere la domanda formulata dalla società Parte_1 nell'atto di citazione notificato il 2 maggio 2022 perché infondata in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronuncia;
In via riconvenzionale: condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare all'Arch. per il titolo descritto in premessa, la somma di € 43.920,00, o quella somma maggiore o CP_1 minore come verrà accertata all'esito del giudizio o che sarà ritenuta di giustizia (in relazione, in ogni caso, all'opera professionale svolta ed al risultato ottenuto) oltre interessi moratori di cui all'art. 5 L. 9 ottobre n, 231 del 2002 dal dì del
pagina 4 di 13 dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e di compenso, oltre cpa e iva”.
Svolta istruttoria documentale ed orale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulla domanda principale di parte attrice
1.1 La società agisce in giudizio affinché, previo accertamento della Parte_1 impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della prestazione contrattualmente assunta nei di lei confronti dall'Arch. sia dichiarata la risoluzione del contratto inter partes e l'estinzione dell'obbligazione ai CP_1 sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e 1256 co. 1 c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 14.030,00 versatale a titolo di acconto sulla prestazione divenuta impossibile, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
La domanda di risoluzione del contratto inter partes è fondata per le ragioni di seguito esposte.
È documentale che, in data 11.02.2020, l'attrice ha accettato e sottoscritto il Parte_1 preventivo, proposto dalla convenuta Arch. avente ad oggetto “il noleggio di materiale per la CP_1 fiera 2020” prevista a Bologna in data 12-16 marzo 2020 (cfr. doc. 1 fasc. conv.). CP_2
In forza di tale contratto, a fronte di un “prezzo fornitura totale” di euro 23.000,00, oltre iva, per l'edizione
12-16 marzo 2020 (di cui euro 11.500,00, oltre iva, da versarsi come acconto all'atto della sottoscrizione del contratto e saldo dell'intero alla consegna dello stand in fiera), la convenuta si obbligava ad eseguire le prestazioni di consulenza progettuale, grafica, tecnica, esecutiva e consegna (nello specifico consistenti in:
– proposta progetto stand comprensiva di planimetria e viste rendering;
- progettazione esecutiva stand;
- impaginazione grafica;
- logistica, disbrigo pratiche e modulistica fiera;
- riadattamento grafica fornita da cliente su stand e direzione esecutiva;
- direzione tecnica in loco e supervisione lavori;
- presenza in loco durante la consegna fino al congedo da parte del cliente e la firma di modulistica di presa in consegna), in relazione alla fornitura dei materiali di seguito descritti:
- Superficie: mq 60,00 con lati m 8,00x7,50, due lati liberi;
- Pavimento: mq 60,00 pavimentazione laccata lucida 100x100 su pedana rialzata;
ml 15,50 di profilo in alluminio satinato su bordo pedana;
mq 60,00 di pellicola di protezione durante le fasi di allestimento;
- Strutture: ml 15,50 di pareti tamburate h400 cm in legno tinteggiato di colore bianco;
n. 01 parete-portale dim. 820 x h. 400 cm H 500 composto da una struttura per alloggio ledwall e porta a battente per ingresso ripostiglio in legno tinteggiato di colore bianco;
n. 01 parete frontale pagina 5 di 13 150x20xh400cm idropitturata colore bianco;
- Reception: n. 1 Pedana in laminato bianco (..); n. 02 reception (..);
-Arredi: n. 04 tavoli quadrati (..); n. 16 poltroncine per zona trattativa;
-Ripostiglio attrezzato: n. 01 lavello (..); n. 01 sgabello postazione make up;
n. 02 scaffali appendiabiti a parete;
n. 01 frigo;
n. 05 cestini;
- Impianto elettrico: n. 1 quadro elettrico (..); n. 07 fari led per illuminazione generale stand e ripostiglio;
n. 08 fari led ad incasso per travi;
n. 06 prese multiple di servizio;
cablaggi, connessioni e accessori vari;
– Grafica: n. 02 loghi “SHEIS Color” in rilievo finitura bianco lucido per decorazione parete frontale e laterale stand;
n. 02 loghi “Babylon” in rilievo finitura bianco lucido per decorazione parete frontale e laterale stand;
n. 02 loghi “YOUNIC” in rilievo finitura bianco lucido per decorazione parete frontale e laterale stand.
Alla luce del tenore letterale del contratto e dall'esame complessivo delle relative disposizioni, deve ritenersi che le parti abbiano inteso stipulare un contratto misto di opera e di locazione di beni mobili, nell'economia del quale la prestazione di dare (fornitura di stand) ha certamente carattere prevalente rispetto alla prestazione di facere (progettazione e realizzazione dello stand medesimo), avendo quest'ultima funzione strumentale ed accessoria alla prima.
La disciplina giuridica applicabile va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza).
Deve concludersi, pertanto, che la fattispecie contrattuale esaminata rientri nello schema causale di locazione di beni mobili (artt. 1571 ss. c.c.), rispetto alla quale le obbligazioni principali del locatore sono, tra l'altro, quelle di consegnare i beni oggetto del contratto e di garantirne il pacifico godimento, mentre quella del conduttore è di dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Ciò appurato si rileva che nella fattispecie sono incontestate tra le parti e documentali le seguenti circostanze:
- che la consegna dello stand fosse prevista in relazione all'inizio della fiera 2020 prevista a CP_2
Bologna nei giorni 12-16 marzo 2020;
- che l'evento fiera di Bologna 2020 non si è mai tenuto ed è stato definitivamente annullato a CP_2 causa della emergenza epidemiologica Covid – 19,
- che lo stand non è stato mai consegnato né tantomeno montato da incaricati della convenuta.
pagina 6 di 13 Tali circostanze sono idonee a supportare la domanda di parte attrice di estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. e di conseguente intervenuta risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
Come noto, l'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 e ss. c.c.), per causa non imputabile al debitore, a norma dell'art. 1256 c.c., è possibile solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri dell'assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, così da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile (cfr. Cass.
4016/2004: “può farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile”; Cass. 23618/2004 “mentre l'impossibilità giuridica dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto o per la sua trasformazione secondo le previste modalità, quando derivi da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione del contratto, rende nullo il contratto stesso per l'impossibilità dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c., nella diversa situazione in cui la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.,
l'obbligazione si estingue;
con la conseguenza che colui che non può più rendere la prestazione divenuta, intanto, definitivamente impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione, né può agire con l'azione di risoluzione allegando l'inadempimento della controparte”.).
Peraltro, la fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta si delinea anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione ovvero quando l'interesse dell'altra parte a riceverla sia venuto meno (Cass. 26958/2007: “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la: sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”).
Nel caso di specie, la mancata partecipazione della parte attrice alla fiera 2020, annullato a CP_2 causa del Covid, ha portato ad una mancanza di interesse a ricevere la prestazione della convenuta per la consegna e il montaggio dello stand che era funzionale all'evento anzidetto.
L'impossibilità sopravvenuta totale (emergenza Covid 19, provvedimenti statali che hanno disposto annullamento dell'evento e la mancata partecipazione della attrice all'evento annullato) nel ricevere la prestazione comporta la risoluzione di diritto del contratto inter partes (cfr. Cass. 18047/2018).
pagina 7 di 13 1.2 Va ora esaminata la domanda attorea volta alla condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 14.030,00, versatale a titolo di acconto sulla prestazione divenuta impossibile, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo di restituzione dell'importo.
La domanda è solo in parte fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
A norma dell'art. 1463 c.c. “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripartizione dell'indebito”.
A sostegno della richiesta di rigetto di tale domanda restitutoria, parte convenuta sostiene che nel contratto misto concluso con la controparte “(..) convivono sia prestazioni di natura intellettuale, sia prestazioni d'opera manuale, aventi entrambe la finalità di conseguire il risultato finale della consegna dello stand in fiera (..)” (cfr. comparsa di costituzione pag. 4). Secondo la prospettazione della convenuta, dunque, la somma di euro 14.030,00 (iva compresa), corrisposta in acconto dalla attrice, non costituirebbe un pagamento indebito, bensì, quanto alla somma di euro 3.050,00 (iva compresa), il corrispettivo dovuto all'arch. per l'opera intellettuale di progettazione svolta e, quanto alla somma di euro 10.980,00 (iva CP_1 compresa), l'esborso sostenuto in favore dell'allestitore Exhibit Design s.r.l. per la realizzazione del progetto fornito e concordato con la cliente (in questi termini si v. comparsa di costituzione pag. 4).
L'assunto è solo in parte fondato.
Quanto alla somma di euro 10.980,00 (compresa iva) è dirimente il rilievo per cui la convenuta non ha dato prova dell'effettività del relativo esborso in favore del suddetto allestitore, non potendo essa rinvenirsi nella fattura elettronica prodotta con causale “Acconto del 50% per l'allestimento stand // Rif. Fiera di Bologna
- Cosmoprof 2020 contratto n.1123/3 del 15.02.2020 cliente (cfr. doc. 10 fasc. conv.) che di per sé Pt_1 non costituisce prova dell'avvenuto pagamento. Né può essere valutata, al fine di ritenere assolto l'onere ricadente sulla convenuta, l'ulteriore documentazione prodotta oltre il termine di preclusione istruttoria di cui alla memoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c.
Ad ogni buon conto si osserva che la citata fattura è riferibile ai costi (asseritamente) sostenuti dalla convenuta per la realizzazione di materiali prodromici allo stand da noleggiare e, dunque, nulla rileva né con il corrispettivo per l'attività di noleggio né con l'esecuzione della prestazione, la quale ha ad oggetto il noleggio di beni e non la loro produzione e/o vendita. Merita ancora una volta rammentare che i predetti materiali non sono mai stati consegnati all'attrice, la quale non ha mai potuto beneficiare e godere degli stessi, così come prevede la norma dell'art. 1575 c.c.
Va invece ritenuto sussistente il diritto della convenuta a trattenere il restante importo di euro 3.050,00, iva compresa), quale corrispettivo dell'opera intellettuale di progettazione prestata.
pagina 8 di 13 Al riguardo, attesa la natura mista del negozio inter partes nonché appurato il carattere prevalente degli elementi della locazione ai fini della individuazione della disciplina giuridica applicabile, mette conto evidenziare come non possa essere esclusa ogni rilevanza degli altri elementi propri del contratto d'opera, che pure concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (cfr. Cass. Sez. Un. 11656/2008).
Sulla scorta di quanto osservato deve trovare allora applicazione il disposto di cui all'art. 2228 c.c. a mente del quale “Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta”.
Orbene, nella specie deve ritenersi sia pacifica l'effettuazione - da parte dell'arch. - dell'attività di CP_1 progettazione dello stand per la fiera 2020, sia l'utilità di tale opera compiuta per la parte CP_2 attrice, emergendo il positivo apprezzamento della stessa dalla mail inviata in data 24.4.2020 dal legale rappresentante della , con la quale autorizzava espressamente la convenuta a Pt_1 Parte_2 decurtare dall'acconto versato “.. il compenso della progettazione a te spettante per i lavori effettuati che riprenderemo per la prossima fiera del 2021” (cfr. doc. 12 fasc. att.).
In conclusione, parte convenuta va condannata a restituire alla parte attrice il minore importo di euro
10.980,00 (compresa iva).
Su tale somma sono dovuti interessi in misura di legge ai sensi dell'art. 2033 c.c. a decorrere dall'atto di costituzione in mora (cfr. Cass. S.U. 15895/2019) di cui alla diffida a mezzo PEC del 5.4.2022 (cfr. doc. 13 fasc. att.).
Ogni ulteriore questione è assorbita.
2. Sulle domande riconvenzionali di parte convenuta.
21. In via preliminare, deve ritenersi rinunciata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per violazione del diritto di autore, attesa la dichiarazione in tal senso resa dalla convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in uno con l'omessa riproposizione di tale domanda nelle conclusioni precisate all'udienza odierna (che richiamano quelle della nota autorizzata del 12.3.2024).
È dunque da ritenere assorbita, in relazione alla domanda rinunciata, l'eccezione di incompetenza per materia in favore del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, sollevata dalla parte attrice in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
2.2 Va invece vagliata la fondatezza della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento pagina 9 di 13 della somma di euro 43.920,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di compenso per l'opera professionale svolta , oltre interessi moratori di cui all'art. 5 L. 9 ottobre n, 231 del 2002 dal dì del saldo effettivo.
La convenuta, a sostegno della domanda riconvenzionale proposta, assume di aver ricevuto incarico dalla di realizzare lo stand per l'edizione 2022 che si sarebbe svolta dal 28 aprile al 2 maggio Pt_1 CP_2
2022.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Le circostanze dall'avvenuto conferimento dell'incarico professionale di progettazione dello stand in parola, così come l'effettivo svolgimento di attività di progettazione da parte della convenuta, possono ritenersi provate alla luce della copiosa corrispondenza via mail intercorsa tra le parti nel periodo da gennaio 2022 al marzo 2022 (cfr. docc.
5-10 fasc. conv.).
In tal senso si richiamano i seguenti documenti:
- Mail del 4.3.2022, con oggetto “progettazione stand”, con la quale il legale rappresentante della società attrice, , scriveva alla convenuta: “Ciao spero che proceda Parte_2 CP_1 tutto bene …visti i tempi che passano do per scontato che siamo in regola per arrivare come si deve per la fiera. Tanto per riepilogare i vari punti: - abbiamo confermato il progetto dello stand in base alla bozza che mi hai dato;
- dobbiamo sviluppare video da mandare in onda nei ledwall facendo conto sul tuo videomaker con il quale dobbiamo parlare per dargli degli indirizzi;
- hai parlato con la ditta che realizza le torrette in plexiglass che mi ha già dato conferma della disponibilità. In questo caso ho bisogno di sapere quanti ne dobbiamo mettere e dimensioni di ognuno;
- resta ancora sospeso il costo dello stand in base al tuo progetto che diventa urgente e importante per andare avanti. Sono tranquillo che tutto sia sotto il tuo controllo” (cfr. doc. 7 fasc. conv.);
- Mail trasmessa in pari data dall'Arch. al signor alla quale viene CP_1 Parte_2 allegato il progetto modificato come richiesto dallo stesso (cfr. doc. 8 fasc. conv.);
- Mail inviata il 10.3.2022, alle ore 16:06, dall'Arch. al signor con CP_1 Parte_2 allegato il progetto dello stand nuovamente modificato, ove viene comunicato altresì il costo finale di € 36.000,00 (oltre iva) (cfr. doc. 9 fasc. conv.).
Merita poi evidenziare che lo stesso legale rappresentante di parte attrice, , Parte_2 sottoposto a interrogatorio formale, ha confermato di aver conferito incarico all'Arch. di redigere il CP_1 progetto per lo stand della per l'edizione del 2022, tenutasi dal 28 Parte_1 CP_2 aprile al 2 maggio 2022, precisando testualmente “ è vero che l'Arch. aveva l'incarico di occuparsi di CP_1
pagina 10 di 13 tutto quanto riguardava l'allestimento del predetto stand, il quale doveva essere consegnato finito almeno tre-quattro mesi prima dell'inizio della fiera il giorno 28 aprile 2022”.
Ancora, lo stesso ha confermato le circostanze di cui ai capitoli n. 4, 5, 6 e 7 della memoria Parte_2 ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ovvero di aver ricevuto dall'Arch. il progetto definitivo CP_1 per lo stand edizione 2022 con l'indicazione del costo di € 36.000,00 (oltre iva), di aver ricevuto CP_2 il contratto per la sottoscrizione;
di aver conferito più volte, dal mese di gennaio a marzo 2022, in merito all'esecuzione del suddetto contratto con l'Arch. e altri professionisti, anche tramite messaggi mail e CP_1 call telefoniche;
che l'Arch. non aveva ricevuto alcun compenso per la fiera di bologna 2022. CP_1
Ciò rilevato mette conto evidenziare come sia pacifica la circostanza che la proposta di “contratto per il progetto e noleggio di materiale per la fiera Cosmoprof 2022 – Stand Sheis Beauty International srl” (cfr. doc. 10 fasc. conv.), inviata dall'arch. alla società attrice, non sia mai stata da quest'ultima accettata e CP_1 sottoscritta.
Si precisa che detta proposta contrattuale prevedeva, verso un corrispettivo fornitura totale di euro
36.000,00 oltre iva (euro 43.920,00), le seguenti prestazioni:
- “consulenza progettuale – grafica – tecnica – esecutiva – consegna”, consistenti in “-proposta progetto stand comprensiva di planimetria e viste rendering;
- progettazione esecutiva stand;
- logistica disbrigo pratiche e modulistica di fiera;
- riadattamento grafica fornita dal cliente su stand e direzione esecutiva;
- direzione tecnica in loco e supervisione lavori;
- presenza dello studio in loco durante la consegna fino al congedo da parte del cliente e la firma di modulistica di presa in consegna;
- progettazione di n. 2 video emozionali di per ledwall”;
- Realizzazione ledwall delle dimensioni di 10,00x8,00 m. mediante la fornitura di pannelli LED componibili (..) CALPESTABILE;
- Realizzazione di balcone ledwall delle dimensioni di 2,00 m di lunghezza 1m H e0,5 profondità (..);
- Assistenza tecnica (..);
- Costi trasporto-montaggio e smontaggio” (cfr. doc. 10 cit.).
È incontroversa la circostanza che, eccezion fatta per la prestazione professionale di progettazione dello stand, tutte le ulteriori prestazioni previste nella citata proposta contrattuale non hanno mai avuto esecuzione tra le parti.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appurata la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del compenso spettante per l'opera di progettazione dello stand prestata, deve tuttavia escludersi che il relativo quantum sia determinabile, come richiesto in tesi dalla convenuta, in misura corrispondente alla somma di euro 43.920,00 di cui al richiamato preventivo, pacificamente non accettato e pagina 11 di 13 non sottoscritto dalla controparte.
Nondimeno si rileva che la convenuta, in ipotesi, ha chiesto di quantificare l'ammontare del compenso dovutole “in relazione (..) all'opera professionale svolta ed al risultato ottenuto”.
Si osserva, al riguardo, che l'art. 2233 c.c., ai fini di determinazione del compenso di prestazione intellettuali, ammette il ricorso da parte del giudice, in mancanza di pattuizione delle parti, agli usi.
Giusta applicazione del citato disposto, attesa l'assenza di pattuizione tra le parti sul punto nonché la carenza di allegazioni da parte della convenuta di specifici e concreti elementi sulla cui base quantificare il compenso dovutole per l'opera di progettazione di stand prestata, esso può essere determinato in misura corrispondente al corrispettivo previsto nel precedente rapporto contrattuale inter partes in relazione alla prestazione intellettuale di analogo contenuto svolta in vista dell'evento fieristico dell'anno 2020, vale a dire in euro 3.050,00, iva compresa.
In conclusione, la società attrice va condannata al pagamento della somma di euro 3.050,00, iva inclusa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite si compensano integralmente attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 11.02.2020 per impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della prestazione contrattualmente assunta dall'Arch. e l'estinzione dell'obbligazione ai sensi e per gli CP_1 effetti degli artt. 1463 e 1256 co. 1 c.c. e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta Arch. a restituire alla società l'importo CP_1 Parte_1 di euro 10.980,00, oltre interessi in misura di legge dal 5.4.2022 al saldo;
c) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta, condanna la società
[...]
a pagare all'Arch. la somma di 3.050,00, oltre interessi moratori ex D. Parte_1 CP_1
Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.
d) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 12 di 13 Pistoia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15/04/2025 alle ore 11.02, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. LEONE CHRISTOFER oggi sostituito Parte_1 dall' Per ompare l'avv. MARTINI TANIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 12.3.2025.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 12.3.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1230/2022 promossa da:
p.iva ) con l'avv. LEONE Christopher (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
PARTE ATTRICE contro
Arch. (c.f. ) con gli avv.ti GRADI Cristina (c.f. CP_1 C.F._2
e MARTINI Tania (c.f. C.F._3 C.F._4
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Arch. deducendo: di aver concluso con la convenuta un contratto di noleggio per CP_1
l'allestimento dello stand fieristico 2020 in programma a Bologna dal 12 al 16 marzo 2020 al CP_2 prezzo complessivo di euro 23.000,00, oltre iva, di cui euro 11.500,00, oltre iva, da versarsi come acconto all'atto della sottoscrizione del contratto;
che in virtù di tale contratto l'architetta si è obbligata a progettare, realizzare e consegnare in noleggio il suddetto stand;
che, sempre in forza del contratto sottoscritto, è stato pattuito anche il prezzo pari ad € 21.500,00 oltre iva, di cui € 10.750,00 da versarsi come acconto, per la successiva edizione della fiera che si sarebbe tenuta nel 2021; che per l'edizione 2020 la società attrice ha versato all'Arch. la somma di euro 11.500,00, oltre iva, per un totale di euro 14.030,00 a titolo di CP_1 acconto per il noleggio dello stand;
che a causa dell'evento pandemico da Covid-19 entrambe le edizioni della fiera di Bologna 2020 e 2021 non si sono tenute, di talché l'architetta non ha potuto CP_2 adempiere alla propria prestazione essendo la stessa divenuta impossibile;
che la convenuta non ha restituito la somma di € 14.030,00 ricevuta a titolo di acconto. Parte attrice chiede, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: A. accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della pagina 2 di 13 prestazione contrattualmente assunta dall'Arch. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ripassato CP_1 tra le parti e l'estinzione dell'obbligazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c.; B. per l'effetto, dichiarare il diritto della ad ottenere la restituzione della somma di euro 14.030,00 versata Parte_1
a titolo di acconto all'Arch. sulla prestazione divenuta impossibile;
C. conseguentemente, condannare l'Arch. CP_1 al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_1 della somma di euro 14.030,00, o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
D. il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio l'Arch. eccependo l'improcedibilità della domanda attorea stante il CP_1 preventivo obbligo per la parte attrice di attivare la procedura per l'esperimento di negoziazione assistita e contestando l'avversaria domanda in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, la convenuta ha dedotto: che il contratto sottoscritto con la aveva ad oggetto la consulenza Parte_1 progettuale, grafica, tecnica, esecutiva e la consegna, con noleggio del materiale, dello stand della società attrice per la fiera 2020; che tale attività prevedeva una proposta progetto stand comprensiva di CP_2 planimetria e rendering, la progettazione esecutiva dello stand, l'impaginazione grafica, la logistica, il disbrigo delle pratiche e modulistica di fiera, il riadattamento grafico fornito dal cliente su stand e la direzione esecutiva, la direzione tecnica in loco e la supervisione dei lavori, la presenza in loco durante la consegna sino al congedo da parte del cliente e la firma di modulistica di presa consegna;
che, dunque, il contratto de quo è da qualificarsi misto e a prestazioni multiple, avendo la convenuta provveduto ad effettuare tutte le prestazioni sia di natura intellettuale, quale la redazione del progetto, sia tutte le opere necessarie alla consegna dello stand in fiera;
che, ai fini della consegna, oltre all'attività dell'architetto, si è reso necessario l'intervento di altre figure professionali quali quella della società Exhibit Design S.r.l. in qualità di allestitore per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature;
che per tale attività la convenuta ha versato alla suddetta società un acconto pari ad € 10.980,00; che la fiera è stata annullata a causa della pandemia a due settimane dalla data prevista e, dunque, quando tutta l'attività era stata eseguita, di talché la somma che la ha corrisposto all'Arch. non costituisce pagamento Parte_1 CP_1 indebito;
che, peraltro, prevedendo il contratto inter partes l'esecuzione del progetto anche per edizioni successive, parte attrice ha chiesto alla convenuta di eseguire per l'edizione 2022 della fiera un nuovo progetto, che l'architetta ha redatto e consegnato, chiedendo, altresì, il pagamento per l'attività svolta;
che, tuttavia, la anziché procedere al pagamento del dovuto, a ministero del Controparte_3 proprio legale, le ha chiesto la restituzione delle somme versate nell'anno 2020 per il primo progetto;
che, peraltro, alla manifestazione 2022 la ha utilizzato lo stand così CP_2 Parte_1 come progettato dall'Arch. La convenuta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti CP_1
pagina 3 di 13 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare dichiarare, ai sensi e per gli effetti dall'art. 3 comma 1 del d.l. n. 132 del 2014, l'improcedibilità della domanda svolta dalla società Nel merito, in via principale, respingere la domanda formulata dalla società Parte_1 [...] nell'atto di citazione notificato il 2 maggio 2022 perché infondata in fatto e in diritto, con ogni Parte_1 consequenziale pronuncia;
In via riconvenzionale condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'Arch. per il titolo descritto in premessa, la somma di € 43.920,00, o CP_1 quella somma maggiore o minore come verrà accertata all'esito del giudizio o che sarà ritenuta di giustizia (in relazione, in ogni caso, all'opera professionale svolta ed al risultato ottenuto) oltre interessi moratori di cui all'art. 5 L. 9 ottobre n, 231 del
2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, e oltre al risarcimento del danno per la violazione del diritto di autore che si quantifica in via equitativa in una somma pari ad € 5.000,00. Con vittoria di spese e di compenso, oltre cpa e iva”.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Accertare e dichiarare la competenza esclusiva per materia del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, quale unico organo competente a decidere ex art. 3 del d. lgs. 2003 n. 168; Nel merito: - Accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della prestazione contrattualmente assunta dall'Arch. e, per l'effetto, dichiarare CP_1 la risoluzione del contratto ripassato tra le parti e l'estinzione dell'obbligazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e
1256, comma 1, c.c.; - Per l'effetto, dichiarare il diritto della ad ottenere la restituzione della Parte_1 somma di euro 14.030,00 versata a titolo di acconto all'Arch. sulla prestazione divenuta impossibile;
- CP_1
Conseguentemente, condannare l'Arch. al pagamento, in favore della in CP_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 14.030,00, o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- Rigettare in ogni caso l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e diritto;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con note conclusive autorizzate del 12.3.2025 l'Arch. ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare e istruttoria: ammettere le richieste istruttorie formulate nelle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. e non ammesse nell'ordinanza del 13.10.2023; Nel merito: respingere la domanda formulata dalla società Parte_1 nell'atto di citazione notificato il 2 maggio 2022 perché infondata in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronuncia;
In via riconvenzionale: condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare all'Arch. per il titolo descritto in premessa, la somma di € 43.920,00, o quella somma maggiore o CP_1 minore come verrà accertata all'esito del giudizio o che sarà ritenuta di giustizia (in relazione, in ogni caso, all'opera professionale svolta ed al risultato ottenuto) oltre interessi moratori di cui all'art. 5 L. 9 ottobre n, 231 del 2002 dal dì del
pagina 4 di 13 dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e di compenso, oltre cpa e iva”.
Svolta istruttoria documentale ed orale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulla domanda principale di parte attrice
1.1 La società agisce in giudizio affinché, previo accertamento della Parte_1 impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della prestazione contrattualmente assunta nei di lei confronti dall'Arch. sia dichiarata la risoluzione del contratto inter partes e l'estinzione dell'obbligazione ai CP_1 sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e 1256 co. 1 c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 14.030,00 versatale a titolo di acconto sulla prestazione divenuta impossibile, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
La domanda di risoluzione del contratto inter partes è fondata per le ragioni di seguito esposte.
È documentale che, in data 11.02.2020, l'attrice ha accettato e sottoscritto il Parte_1 preventivo, proposto dalla convenuta Arch. avente ad oggetto “il noleggio di materiale per la CP_1 fiera 2020” prevista a Bologna in data 12-16 marzo 2020 (cfr. doc. 1 fasc. conv.). CP_2
In forza di tale contratto, a fronte di un “prezzo fornitura totale” di euro 23.000,00, oltre iva, per l'edizione
12-16 marzo 2020 (di cui euro 11.500,00, oltre iva, da versarsi come acconto all'atto della sottoscrizione del contratto e saldo dell'intero alla consegna dello stand in fiera), la convenuta si obbligava ad eseguire le prestazioni di consulenza progettuale, grafica, tecnica, esecutiva e consegna (nello specifico consistenti in:
– proposta progetto stand comprensiva di planimetria e viste rendering;
- progettazione esecutiva stand;
- impaginazione grafica;
- logistica, disbrigo pratiche e modulistica fiera;
- riadattamento grafica fornita da cliente su stand e direzione esecutiva;
- direzione tecnica in loco e supervisione lavori;
- presenza in loco durante la consegna fino al congedo da parte del cliente e la firma di modulistica di presa in consegna), in relazione alla fornitura dei materiali di seguito descritti:
- Superficie: mq 60,00 con lati m 8,00x7,50, due lati liberi;
- Pavimento: mq 60,00 pavimentazione laccata lucida 100x100 su pedana rialzata;
ml 15,50 di profilo in alluminio satinato su bordo pedana;
mq 60,00 di pellicola di protezione durante le fasi di allestimento;
- Strutture: ml 15,50 di pareti tamburate h400 cm in legno tinteggiato di colore bianco;
n. 01 parete-portale dim. 820 x h. 400 cm H 500 composto da una struttura per alloggio ledwall e porta a battente per ingresso ripostiglio in legno tinteggiato di colore bianco;
n. 01 parete frontale pagina 5 di 13 150x20xh400cm idropitturata colore bianco;
- Reception: n. 1 Pedana in laminato bianco (..); n. 02 reception (..);
-Arredi: n. 04 tavoli quadrati (..); n. 16 poltroncine per zona trattativa;
-Ripostiglio attrezzato: n. 01 lavello (..); n. 01 sgabello postazione make up;
n. 02 scaffali appendiabiti a parete;
n. 01 frigo;
n. 05 cestini;
- Impianto elettrico: n. 1 quadro elettrico (..); n. 07 fari led per illuminazione generale stand e ripostiglio;
n. 08 fari led ad incasso per travi;
n. 06 prese multiple di servizio;
cablaggi, connessioni e accessori vari;
– Grafica: n. 02 loghi “SHEIS Color” in rilievo finitura bianco lucido per decorazione parete frontale e laterale stand;
n. 02 loghi “Babylon” in rilievo finitura bianco lucido per decorazione parete frontale e laterale stand;
n. 02 loghi “YOUNIC” in rilievo finitura bianco lucido per decorazione parete frontale e laterale stand.
Alla luce del tenore letterale del contratto e dall'esame complessivo delle relative disposizioni, deve ritenersi che le parti abbiano inteso stipulare un contratto misto di opera e di locazione di beni mobili, nell'economia del quale la prestazione di dare (fornitura di stand) ha certamente carattere prevalente rispetto alla prestazione di facere (progettazione e realizzazione dello stand medesimo), avendo quest'ultima funzione strumentale ed accessoria alla prima.
La disciplina giuridica applicabile va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza).
Deve concludersi, pertanto, che la fattispecie contrattuale esaminata rientri nello schema causale di locazione di beni mobili (artt. 1571 ss. c.c.), rispetto alla quale le obbligazioni principali del locatore sono, tra l'altro, quelle di consegnare i beni oggetto del contratto e di garantirne il pacifico godimento, mentre quella del conduttore è di dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Ciò appurato si rileva che nella fattispecie sono incontestate tra le parti e documentali le seguenti circostanze:
- che la consegna dello stand fosse prevista in relazione all'inizio della fiera 2020 prevista a CP_2
Bologna nei giorni 12-16 marzo 2020;
- che l'evento fiera di Bologna 2020 non si è mai tenuto ed è stato definitivamente annullato a CP_2 causa della emergenza epidemiologica Covid – 19,
- che lo stand non è stato mai consegnato né tantomeno montato da incaricati della convenuta.
pagina 6 di 13 Tali circostanze sono idonee a supportare la domanda di parte attrice di estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. e di conseguente intervenuta risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
Come noto, l'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 e ss. c.c.), per causa non imputabile al debitore, a norma dell'art. 1256 c.c., è possibile solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri dell'assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, così da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile (cfr. Cass.
4016/2004: “può farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile”; Cass. 23618/2004 “mentre l'impossibilità giuridica dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto o per la sua trasformazione secondo le previste modalità, quando derivi da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione del contratto, rende nullo il contratto stesso per l'impossibilità dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c., nella diversa situazione in cui la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.,
l'obbligazione si estingue;
con la conseguenza che colui che non può più rendere la prestazione divenuta, intanto, definitivamente impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione, né può agire con l'azione di risoluzione allegando l'inadempimento della controparte”.).
Peraltro, la fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta si delinea anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione ovvero quando l'interesse dell'altra parte a riceverla sia venuto meno (Cass. 26958/2007: “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la: sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”).
Nel caso di specie, la mancata partecipazione della parte attrice alla fiera 2020, annullato a CP_2 causa del Covid, ha portato ad una mancanza di interesse a ricevere la prestazione della convenuta per la consegna e il montaggio dello stand che era funzionale all'evento anzidetto.
L'impossibilità sopravvenuta totale (emergenza Covid 19, provvedimenti statali che hanno disposto annullamento dell'evento e la mancata partecipazione della attrice all'evento annullato) nel ricevere la prestazione comporta la risoluzione di diritto del contratto inter partes (cfr. Cass. 18047/2018).
pagina 7 di 13 1.2 Va ora esaminata la domanda attorea volta alla condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 14.030,00, versatale a titolo di acconto sulla prestazione divenuta impossibile, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo di restituzione dell'importo.
La domanda è solo in parte fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
A norma dell'art. 1463 c.c. “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripartizione dell'indebito”.
A sostegno della richiesta di rigetto di tale domanda restitutoria, parte convenuta sostiene che nel contratto misto concluso con la controparte “(..) convivono sia prestazioni di natura intellettuale, sia prestazioni d'opera manuale, aventi entrambe la finalità di conseguire il risultato finale della consegna dello stand in fiera (..)” (cfr. comparsa di costituzione pag. 4). Secondo la prospettazione della convenuta, dunque, la somma di euro 14.030,00 (iva compresa), corrisposta in acconto dalla attrice, non costituirebbe un pagamento indebito, bensì, quanto alla somma di euro 3.050,00 (iva compresa), il corrispettivo dovuto all'arch. per l'opera intellettuale di progettazione svolta e, quanto alla somma di euro 10.980,00 (iva CP_1 compresa), l'esborso sostenuto in favore dell'allestitore Exhibit Design s.r.l. per la realizzazione del progetto fornito e concordato con la cliente (in questi termini si v. comparsa di costituzione pag. 4).
L'assunto è solo in parte fondato.
Quanto alla somma di euro 10.980,00 (compresa iva) è dirimente il rilievo per cui la convenuta non ha dato prova dell'effettività del relativo esborso in favore del suddetto allestitore, non potendo essa rinvenirsi nella fattura elettronica prodotta con causale “Acconto del 50% per l'allestimento stand // Rif. Fiera di Bologna
- Cosmoprof 2020 contratto n.1123/3 del 15.02.2020 cliente (cfr. doc. 10 fasc. conv.) che di per sé Pt_1 non costituisce prova dell'avvenuto pagamento. Né può essere valutata, al fine di ritenere assolto l'onere ricadente sulla convenuta, l'ulteriore documentazione prodotta oltre il termine di preclusione istruttoria di cui alla memoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c.
Ad ogni buon conto si osserva che la citata fattura è riferibile ai costi (asseritamente) sostenuti dalla convenuta per la realizzazione di materiali prodromici allo stand da noleggiare e, dunque, nulla rileva né con il corrispettivo per l'attività di noleggio né con l'esecuzione della prestazione, la quale ha ad oggetto il noleggio di beni e non la loro produzione e/o vendita. Merita ancora una volta rammentare che i predetti materiali non sono mai stati consegnati all'attrice, la quale non ha mai potuto beneficiare e godere degli stessi, così come prevede la norma dell'art. 1575 c.c.
Va invece ritenuto sussistente il diritto della convenuta a trattenere il restante importo di euro 3.050,00, iva compresa), quale corrispettivo dell'opera intellettuale di progettazione prestata.
pagina 8 di 13 Al riguardo, attesa la natura mista del negozio inter partes nonché appurato il carattere prevalente degli elementi della locazione ai fini della individuazione della disciplina giuridica applicabile, mette conto evidenziare come non possa essere esclusa ogni rilevanza degli altri elementi propri del contratto d'opera, che pure concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (cfr. Cass. Sez. Un. 11656/2008).
Sulla scorta di quanto osservato deve trovare allora applicazione il disposto di cui all'art. 2228 c.c. a mente del quale “Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta”.
Orbene, nella specie deve ritenersi sia pacifica l'effettuazione - da parte dell'arch. - dell'attività di CP_1 progettazione dello stand per la fiera 2020, sia l'utilità di tale opera compiuta per la parte CP_2 attrice, emergendo il positivo apprezzamento della stessa dalla mail inviata in data 24.4.2020 dal legale rappresentante della , con la quale autorizzava espressamente la convenuta a Pt_1 Parte_2 decurtare dall'acconto versato “.. il compenso della progettazione a te spettante per i lavori effettuati che riprenderemo per la prossima fiera del 2021” (cfr. doc. 12 fasc. att.).
In conclusione, parte convenuta va condannata a restituire alla parte attrice il minore importo di euro
10.980,00 (compresa iva).
Su tale somma sono dovuti interessi in misura di legge ai sensi dell'art. 2033 c.c. a decorrere dall'atto di costituzione in mora (cfr. Cass. S.U. 15895/2019) di cui alla diffida a mezzo PEC del 5.4.2022 (cfr. doc. 13 fasc. att.).
Ogni ulteriore questione è assorbita.
2. Sulle domande riconvenzionali di parte convenuta.
21. In via preliminare, deve ritenersi rinunciata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per violazione del diritto di autore, attesa la dichiarazione in tal senso resa dalla convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in uno con l'omessa riproposizione di tale domanda nelle conclusioni precisate all'udienza odierna (che richiamano quelle della nota autorizzata del 12.3.2024).
È dunque da ritenere assorbita, in relazione alla domanda rinunciata, l'eccezione di incompetenza per materia in favore del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, sollevata dalla parte attrice in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
2.2 Va invece vagliata la fondatezza della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento pagina 9 di 13 della somma di euro 43.920,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di compenso per l'opera professionale svolta , oltre interessi moratori di cui all'art. 5 L. 9 ottobre n, 231 del 2002 dal dì del saldo effettivo.
La convenuta, a sostegno della domanda riconvenzionale proposta, assume di aver ricevuto incarico dalla di realizzare lo stand per l'edizione 2022 che si sarebbe svolta dal 28 aprile al 2 maggio Pt_1 CP_2
2022.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Le circostanze dall'avvenuto conferimento dell'incarico professionale di progettazione dello stand in parola, così come l'effettivo svolgimento di attività di progettazione da parte della convenuta, possono ritenersi provate alla luce della copiosa corrispondenza via mail intercorsa tra le parti nel periodo da gennaio 2022 al marzo 2022 (cfr. docc.
5-10 fasc. conv.).
In tal senso si richiamano i seguenti documenti:
- Mail del 4.3.2022, con oggetto “progettazione stand”, con la quale il legale rappresentante della società attrice, , scriveva alla convenuta: “Ciao spero che proceda Parte_2 CP_1 tutto bene …visti i tempi che passano do per scontato che siamo in regola per arrivare come si deve per la fiera. Tanto per riepilogare i vari punti: - abbiamo confermato il progetto dello stand in base alla bozza che mi hai dato;
- dobbiamo sviluppare video da mandare in onda nei ledwall facendo conto sul tuo videomaker con il quale dobbiamo parlare per dargli degli indirizzi;
- hai parlato con la ditta che realizza le torrette in plexiglass che mi ha già dato conferma della disponibilità. In questo caso ho bisogno di sapere quanti ne dobbiamo mettere e dimensioni di ognuno;
- resta ancora sospeso il costo dello stand in base al tuo progetto che diventa urgente e importante per andare avanti. Sono tranquillo che tutto sia sotto il tuo controllo” (cfr. doc. 7 fasc. conv.);
- Mail trasmessa in pari data dall'Arch. al signor alla quale viene CP_1 Parte_2 allegato il progetto modificato come richiesto dallo stesso (cfr. doc. 8 fasc. conv.);
- Mail inviata il 10.3.2022, alle ore 16:06, dall'Arch. al signor con CP_1 Parte_2 allegato il progetto dello stand nuovamente modificato, ove viene comunicato altresì il costo finale di € 36.000,00 (oltre iva) (cfr. doc. 9 fasc. conv.).
Merita poi evidenziare che lo stesso legale rappresentante di parte attrice, , Parte_2 sottoposto a interrogatorio formale, ha confermato di aver conferito incarico all'Arch. di redigere il CP_1 progetto per lo stand della per l'edizione del 2022, tenutasi dal 28 Parte_1 CP_2 aprile al 2 maggio 2022, precisando testualmente “ è vero che l'Arch. aveva l'incarico di occuparsi di CP_1
pagina 10 di 13 tutto quanto riguardava l'allestimento del predetto stand, il quale doveva essere consegnato finito almeno tre-quattro mesi prima dell'inizio della fiera il giorno 28 aprile 2022”.
Ancora, lo stesso ha confermato le circostanze di cui ai capitoli n. 4, 5, 6 e 7 della memoria Parte_2 ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ovvero di aver ricevuto dall'Arch. il progetto definitivo CP_1 per lo stand edizione 2022 con l'indicazione del costo di € 36.000,00 (oltre iva), di aver ricevuto CP_2 il contratto per la sottoscrizione;
di aver conferito più volte, dal mese di gennaio a marzo 2022, in merito all'esecuzione del suddetto contratto con l'Arch. e altri professionisti, anche tramite messaggi mail e CP_1 call telefoniche;
che l'Arch. non aveva ricevuto alcun compenso per la fiera di bologna 2022. CP_1
Ciò rilevato mette conto evidenziare come sia pacifica la circostanza che la proposta di “contratto per il progetto e noleggio di materiale per la fiera Cosmoprof 2022 – Stand Sheis Beauty International srl” (cfr. doc. 10 fasc. conv.), inviata dall'arch. alla società attrice, non sia mai stata da quest'ultima accettata e CP_1 sottoscritta.
Si precisa che detta proposta contrattuale prevedeva, verso un corrispettivo fornitura totale di euro
36.000,00 oltre iva (euro 43.920,00), le seguenti prestazioni:
- “consulenza progettuale – grafica – tecnica – esecutiva – consegna”, consistenti in “-proposta progetto stand comprensiva di planimetria e viste rendering;
- progettazione esecutiva stand;
- logistica disbrigo pratiche e modulistica di fiera;
- riadattamento grafica fornita dal cliente su stand e direzione esecutiva;
- direzione tecnica in loco e supervisione lavori;
- presenza dello studio in loco durante la consegna fino al congedo da parte del cliente e la firma di modulistica di presa in consegna;
- progettazione di n. 2 video emozionali di per ledwall”;
- Realizzazione ledwall delle dimensioni di 10,00x8,00 m. mediante la fornitura di pannelli LED componibili (..) CALPESTABILE;
- Realizzazione di balcone ledwall delle dimensioni di 2,00 m di lunghezza 1m H e0,5 profondità (..);
- Assistenza tecnica (..);
- Costi trasporto-montaggio e smontaggio” (cfr. doc. 10 cit.).
È incontroversa la circostanza che, eccezion fatta per la prestazione professionale di progettazione dello stand, tutte le ulteriori prestazioni previste nella citata proposta contrattuale non hanno mai avuto esecuzione tra le parti.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appurata la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del compenso spettante per l'opera di progettazione dello stand prestata, deve tuttavia escludersi che il relativo quantum sia determinabile, come richiesto in tesi dalla convenuta, in misura corrispondente alla somma di euro 43.920,00 di cui al richiamato preventivo, pacificamente non accettato e pagina 11 di 13 non sottoscritto dalla controparte.
Nondimeno si rileva che la convenuta, in ipotesi, ha chiesto di quantificare l'ammontare del compenso dovutole “in relazione (..) all'opera professionale svolta ed al risultato ottenuto”.
Si osserva, al riguardo, che l'art. 2233 c.c., ai fini di determinazione del compenso di prestazione intellettuali, ammette il ricorso da parte del giudice, in mancanza di pattuizione delle parti, agli usi.
Giusta applicazione del citato disposto, attesa l'assenza di pattuizione tra le parti sul punto nonché la carenza di allegazioni da parte della convenuta di specifici e concreti elementi sulla cui base quantificare il compenso dovutole per l'opera di progettazione di stand prestata, esso può essere determinato in misura corrispondente al corrispettivo previsto nel precedente rapporto contrattuale inter partes in relazione alla prestazione intellettuale di analogo contenuto svolta in vista dell'evento fieristico dell'anno 2020, vale a dire in euro 3.050,00, iva compresa.
In conclusione, la società attrice va condannata al pagamento della somma di euro 3.050,00, iva inclusa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite si compensano integralmente attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 11.02.2020 per impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della prestazione contrattualmente assunta dall'Arch. e l'estinzione dell'obbligazione ai sensi e per gli CP_1 effetti degli artt. 1463 e 1256 co. 1 c.c. e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta Arch. a restituire alla società l'importo CP_1 Parte_1 di euro 10.980,00, oltre interessi in misura di legge dal 5.4.2022 al saldo;
c) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta, condanna la società
[...]
a pagare all'Arch. la somma di 3.050,00, oltre interessi moratori ex D. Parte_1 CP_1
Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.
d) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 12 di 13 Pistoia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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