TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Cinzia Balletti - Presidente -
dott. Alina Rossato - Giudice rel.-
dott. Luisa Bettio - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5572/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il
4/10/2023
da
, con gli Avv.ti LILLO CONSUELO e BERNARDI PAOLO Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l' Avv. CAMANI FEDERICA P_
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 26
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ordinandone le annotazioni all'Ufficio di Stato Civile;
- e in via principale affidi i figli congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento stabile presso il padre nella casa della famiglia di EO (PD) Via degli Aceri, 18, abitazione che sarà allo stesso assegnata perché ivi viva con i figli, stabilendo comunque il collocamento paritario dei figli presso ciascuno dei genitori, secondo le modalità individuate dalla CTU espletata nel corso del giudizio e,
pertanto, con equa suddivisione dei tempi di spettanza di ogni genitore, prevedendo il mantenimento diretto dei figli per il tempo che i medesimi resteranno con ognuno dei genitori, oltre al pagamento del
50%, ciascuno delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportivo-ricreative) dei figli minori,
purché tutte (salvo quelle urgenti e indifferibili) concordate previamente per iscritto tra i genitori.
-In subordine: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
mantenendo la residenza dei minori presso l'abitazione di EO dove i genitori stabiliranno la propria permanenza con i figli minori alternativamente, dal lunedì al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, a settimane alterne;
i figli inoltre trascorreranno fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, con ciascun genitore;
durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno 7
giorni continuativi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno; durante le festività pasquali, 3 giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno la
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni Per_1 Per_2
anche non consecutivi con ciascun genitore, con reciproco piano ferie da comunicare entro il 31.5 di ogni anno;
ogni altra festività civile e religiosa ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore quando lo terrà con sé e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
o In via istruttoria, chiede fin d'ora di essere ammesso alla produzione documentale ed alla prova per testi sulle seguenti circostanze epurate da eventuali giudizi:
1) Vero che nel periodo dal febbraio 2023 all'estate 2023 e per tutto il periodo estivo, la IGnora P_
si è incontrata con il IGnor in pubblico nel parcheggio in prossimità del centro di CP_2
Terradura Maserà (PD), in gelateria Pancera di Monteortone (Abano Terme PD) e in luogo pubblico,
pagina 2 di 26 dove abita la famiglia, davanti ad amici comuni, vicini di casa, familiari, conoscenti e, soprattutto alla presenza dei figli?
2) Vero che nel periodo dal febbraio 2023 all'estate 2023 e per tutto il periodo estivo, il IG. è CP_2
stato accompagnato ad incontri con amici e davanti ad amici comuni e davanti ai figli, come ha Per_1
raccontato successivamente agli amici utilizzando termini come “limonare” e “palpare” riferendosi alla mamma ed al “nuovo papà”.
3) Vero che nel periodo dal febbraio 2023 all'estate 2023 e per tutto il periodo estivo, la presenza di e i contenuti delle telefonate che la madre e lo stesso effettuano quotidianamente in viva CP_2
voce in casa o in auto, sono state riportate al padre dai figli?
4) Vero che nel periodo dal febbraio 2023 all'estate 2023 e per tutto il periodo estivo, il IG. ha CP_2
regalato ai figli dei peluches giganti?
5) Vero che nel periodo dal febbraio 2023 all'estate 2023 e per tutto il periodo estivo, il frigorifero di casa era sempre vuoto di vettovaglie ma rifornito di birre?
6) Vero che in data 01.10.2022, la madre ha proferito davanti ai figli “Cazzo battito e man batite i maroni d…porco “, come da file audio-video da iphone, prodotto in supporto informatico in cancelleria
(DOC.
8 - Video denominato 01.10.2022)?
7) Vero che in data 02.07.2023 alle ore 21.00, la IGnora sorella del ricorrente, in Persona_3
centro ad Abano Terme (PD) ha incontrato la IGnora con e la nipotina ? Parte_2 CP_2 Per_1
8) Vero che in data 02.07.2023 alle ore 21.00, la IGnora , ha raggiunto i IGnori Persona_3 P_
e che erano con la nipotina in piazza ad Abano Terme (PD) ed è stata invitata dai due adulti di CP_2
andarsene? 9) Vero che in data 02.07.2023 alle 22 circa, la IGnora si è recata davanti Per_3
all'abitazione del fratello e la IGnora ha iniziato a urlare addosso alla cognata, imprecare e l'ha P_
minacciata? Ed è vero che il IG. ha ricorrente ha dovuto trattenerla, come da audiovideo delle Pt_1
riprese di videosorveglianza dell'abitazione familiare depositato in supporto informatico in cancelleria
(cfr. DOC.
4 - Video 02.07.2023)?
10) Vero che in data 11,15,29 novembre la IGnora si è recata a prendere a scuola e P_ Per_1
catechismo, lasciando da solo a casa, che è uscito dalla porta avviandosi verso la strada? Per_2
pagina 3 di 26 11) Vero che nel corso dell'anno 2023, il IGnor si è presentato ai colloqui con le Parte_1
insegnanti della scuola primaria di e dell'infanzia di ed ha partecipato a tutte le Per_1 Per_2
riunioni programmate?
12) Vero che nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 il IG. ha accompagnato a scuola i Parte_1
figli tutti i giorni?
13) Vero che in data 19;20;21;26, 28, 29 giugno 2023 in orario di pranzo (12.30-14.30) i IGnori
e si sono incontrati in territorio comunale di DU RR (PD) in prossimità del P_ CP_2
supermercato “Venturini” dove la IGnora è sempre salita nell'auto Audi bianca tg DS919AB P_
di proprietà e condotta da per recarsi in auto insieme nell'edificio CP_2
14) Vero che in data 05, 06, 07, 16, 21 luglio 2023, 11 e 12 agosto 2023, 01settembre 2023) i IGnori
e si sono incontrati in diversi orari (13.01, 21.44, 20.30-22.40, 17.40, 22.00-01.00 del P_ CP_2
giorno dopo) presso l'abitazione/immobile in disponibilità di quest'ultimo in Via Mincana, 53 DU
RR (PD), all'ingresso dello stabile di Via Donatori del Sangue di DU RR (PD) n° 1, al bar
Roma 77, presso il bar River di Selvazzano Dentro (PD) Via Aquileia, nel parcheggio di Parte_3
DU RR (PD)?
15) Vero che in data 05.09.2023 verso le ore 20.30, la IGnora ha urlato contro la figlia P_ Per_1
che stava discutendo con il fratello alzando le mani e per rimproverarla l'ha schiaffeggiata con Per_2
violenza sul volto?
o Si indicano a teste la IG.ra e il IGnor residenti in [...] Tes_2
Ricco 1 int 11 Abano Terme, la IG.ra residente in [...]
Lonzina,16, e residenti in [...]
Via S.P. Montagnon, 66, residente a [...]1, suor in Tes_6 Per_4
residente in [...] a EO, , Persona_5 Testimone_7 Parte_4 Pt_5
una o tutte le maestre della scuola primaria di EO (PD)
[...] Parte_6 Parte_7
frequentata dalla figlia . Per_1
o Si Insiste per l'acquisizione degli esiti della CTU con tutti gli allegati che per comodità si ridepositeranno anche in pdf con le note conclusionali e non solo con il link già in atti, e sulla richiesta di integrazione della medesima CTU, in seguito alle difficoltà applicative e interpretative emerse dopo pagina 4 di 26 la cessazione delle attività peritali nella gestione paritaria dei figli, che fa temere per il benessere dei figli e per la relazione con il padre al fine di ogni più compiuta valutazione in merito alla gestione ambientale e sociale dei figli nonché tesa a valutare le loro condizioni di sviluppo psicoemotivo in relazione al contesto della separazione In particolare si demandi al CTU la valutazione delle condizioni psicologiche dei minori in relazione al rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure familiari,
valutando le competenze genitoriali delle parti, la capacità di gestire la crisi di coppia e il conflitto emotivo con l'altro genitore, preservandone l'immagine agli occhi dei figli, nonché valuti la capacità
genitoriale di focalizzarsi sui bisogni emotivi, evolutivi e relazionali dei figli, la capacità di gestire la crisi di coppia e il conflitto emotivo con l'altro genitore.
o In ogni caso con vittoria dei compensi di lite.”
Conclusioni di parte resistente:
In via principale:
− dichiarare la separazione personale dei coniugi e , rigettando la P_ Parte_1
richiesta di addebito alla moglie per tutte le ragioni di cui in narrativa e, comunque, in quanto non provata;
− confermare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , anche in considerazione P_
della rilevante differenza reddituale tra le parti;
− disporre che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione e concorderanno ogni decisione sulle questioni di maggiore interesse e di straordinaria amministrazione afferenti la vita dei figli;
− ciascuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità indicate nella CTU
depositata il 06.11.24, anche per quanto riguarda tutti i periodi di vacanza che interessano i figli minori, come da ordinanza del G.D. del 29.11.24;
− disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli con modalità diretta con riferimento ai periodi di permanenza presso il domicilio di ciascuno, nonché con l'obbligo, per il IG.
, di versare alla IG.ra , quale contributo perequativo al mantenimento Parte_1 P_
pagina 5 di 26 ordinario dei figli minori – e fino a che questi non avranno, senza colpa o negligenza, acquisito una stabile occupazione lavorativa, anche autonoma – la somma mensile di € 1.000,00 (e così € 500,00 per ed € 500,00 per , o quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, da Per_1 Per_2
corrispondersi anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi, come per legge, sulla base degli indici ISTAT;
− disporre che i genitori si facciano carico, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, delle spese straordinarie dei figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova,
con obbligo di rimborsare le predette spese – in favore del genitore antistatario – su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo ed a semplice presentazione e verifica dei relativi documenti giustificativi, ove disponibili. I documenti fiscali relativi ad ogni voce di spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni e, in ogni altro caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa)
consegnati in copia all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole saranno a beneficio della madre quale genitore collocatario;
− i documenti fiscali relativi ad ogni voce di spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile,
essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni e, in ogni altro caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati in copia all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale alla spesa sostenuta;
− disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di integrazione al Parte_1 P_
suo mantenimento, la somma mensile di € 400,00, o quella somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, anche all'esito delle risultanze istruttorie, da corrispondersi anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi, come per legge, sulla base degli indici ISTAT;
− attribuire l'Assegno Unico al 100% alla IG.ra . P_
In via istruttoria:
pagina 6 di 26 − ordinare al ricorrente l'esibizione in giudizio dei contratti di locazione delle unità immobiliari site in
Abano Terme (Pd);
− disporre, occorrendo, indagini da parte della Guardia di Finanza e della Polizia Tributaria volti ad accertare l'effettiva situazione economico/patrimoniale del IG. . Parte_1
Si chiede la prova per interpello sui seguenti capitoli:
1) “vero che, fin dal mese di luglio 2023, Lei ha incaricato un'agenzia investigativa di far seguire la
IG.ra nei suoi spostamenti”; P_
2) “vero che, in data 27.07.2023, Lei ha collocato un geolocalizzatore nell'auto in uso alla IG.ra P_
, un'Audi Q5 targata DY715NS;
[...]
3) “vero che, in data 04.10.2023, alle 4.00 del mattino, Lei faceva incursione nella camera da letto di sua moglie dicendole ”;
4) “vero che, dal mese di agosto 2023, Lei ha impedito alla IG.ra l'utilizzo dell'automobile P_
Audi Q5 per andare al lavoro e recarsi a portare e prendere i bambini”; 5) “vero che Lei possiede un orologio Maurice LA e due orologi di marca Rolex”;
Si chiede, altresì, la prova per testi sui seguenti capitoli;
6) “vero che la IG.ra dorme in una camera diversa da quella del marito da tre anni”; P_
7) “vero che la IG.ra ed il marito sono separati in casa da circa tre anni”; P_
8) “vero che la IG.ra accompagna i figli a scuola ed alle feste degli amici da sola”; P_
9) “vero che il IG. lavora dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00 ed il sabato mattina Parte_1
fino alle 13”.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli, le IG.re e . Testimone_8 Testimone_9
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.10.2023, il IG. , premettendo che: Pt_1
-contraeva matrimonio con la IG.ra in EO (PD) in data 11 giugno 2011; P_
- dalla loro unione nascevano due figli: , in data 25.07.2014, e in data Per_1 Per_2
04.02.2020;
pagina 7 di 26 - il rapporto coniugale si deteriorava in quanto la IGnora si innamorava di un altro P_
uomo, con il quale, da febbraio 2023, intrattiene una relazione pubblicamente, scambiandosi effusioni anche in presenza dei figli;
- la resistente dimostrava disinteresse per la cura della casa e l'accudimento dei figli;
- le condotte della IG.ra nei confronti dei figli, oltre che del marito, destano P_
preoccupazione ed ansia, poiché sono sempre più violente;
- Uno dei comportamenti inadeguati della madre è, ad esempio, continuare, nonostante gli ammonimenti, a fumare davanti ai figli, anche finché li mette a letto. La sera del 28.09.2023,
per sbaglio, proprio mentre fumava, infilava il boccaglio della IGaretta elettronica nel naso di
, che successivamente, piangendo, confidava al padre che la mamma fuma sempre in Per_1
camera anche se a loro dà fastidio;
- in data 31 agosto 2023 verso le ore 13:00, rientrato a casa, il IG. , chiedeva alla moglie Pt_1
cosa ci fosse per pranzo e lei iniziava ad inveire nei suoi confronti pronunciando, altresì, le seguenti espressioni, chiaramente riferite al figlio più piccolo “tienteo ti (tientelo tu)...va in figa...va in figa...”.Il ricorrente cercava di calmarla, senza risultato, atteso che entrambi i bambini erano visibilmente sconvolti, oltre che affamati;
- in data 05.09.2023, verso le ore 20.30, la IGnora urlava contro la figlia , che P_ Per_1
stava discutendo con il fratello alzando le mani, e, per rimproverarla, la Per_2
schiaffeggiava con violenza sul volto;
- in data 02.09.2023 la IG.ra inveiva davanti ai figli nei confronti del marito con la P_
seguente espressione: “levati dal cazzo. Va in figa to mare”; nel proferire tale sproloquio nei confronti del marito, scendeva dall'auto con il motore acceso, dove era salito il figlio Per_2
-in numerosi episodi la resistente bestemmiava e usava espressioni scurrili, anche in presenza dei figli;
-il ricorrente presentava querela per percosse e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie;
pagina 8 di 26 - la presenza del “nuovo papà” imposta repentinamente e in maniera sconsiderata ai figli cagionava pressioni inopportune e situazioni di pregiudizio per il loro sviluppo psicoemotivo;
pertanto, chiedeva:
“– pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile a per P_
grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ordinandone le annotazioni all'Ufficio di Stato
Civile;
e in via principale
- affidi i figli esclusivamente al ricorrente con collocamento stabile e prevalente presso il Parte_1
medesimo nella casa della famiglia di EO (PD) Via degli Aceri, 18, abitazione che sarà allo stesso assegnata perché ivi viva con i figli, determinando le modalità e i tempi del diritto di visita della madre e -ponga a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un congruo assegno mensile per il mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 200,00 somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT oltre al 50%, delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportivo-ricreative) dei figli minori, purché tutte (salvo quelle urgenti e indifferibili) concordate previamente per iscritto tra i genitori.
In subordine affidi i figli congiuntamente ai genitori con collocamento stabile e prevalente presso il medesimo nella casa della famiglia di EO (PD) Via degli Aceri, 18, abitazione che sarà allo stesso assegnata perché ivi viva con i figli, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno dei genitori, secondo le modalità preferibili per i figli, come individuate nel corso del giudizio e ponga a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un congruo assegno mensile per il mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 200,00 somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT oltre al 50%, delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportivo-ricreative) dei figli minori, purché tutte (salvo quelle urgenti e indifferibili) concordate previamente per iscritto tra i genitori
In via istruttoria, chiede fin d'ora di essere ammesso alla produzione documentale ed alla prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa con riserva di meglio precisarle con la memoria integrativa e con le memorie intermedie nonché chiede CTU al fine di ogni più compiuta valutazione in merito alla gestione pagina 9 di 26 ambientale e sociale dei figli nonché tesa a valutare le loro condizioni di sviluppo psicoemotivo in relazione al contesto della separazione
In particolare si demandi al CTU la valutazione delle condizioni psicologiche dei minori in relazione al rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure familiari, valutando le competenze genitoriali delle parti, la capacità di gestire la crisi di coppia e il conflitto emotivo con l'altro genitore, preservandone l'immagine agli occhi dei figli, nonché valuti la capacità genitoriale di focalizzarsi sui bisogni emotivi,
evolutivi e relazionali dei figli. Si chiede altresì sin d'ora che il Giudice voglia ascoltare i minori,
proponendo all'esito dell'accertamento, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea,
che nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse.
Si chiede altresì che il Giudice valutai la nomina di un curatore speciale dei minori stante la sovra-
esposizione degli stessi alle situazioni pregiudizievoli di cui in narrativa.
In ogni caso con vittoria dei compensi di lite.”
In data 29.12.2023 si costituiva la IG.ra
, la quale, premettendo che: P_
- da anni e, quantomeno da quando è nato il secondo figlio i coniugi non condividono Per_2
più alcun progetto di vita e la loro relazione si limita ad una sterile coabitazione dettata dall'eIGenza di crescere due figli in tenera età;
- la IG.ra si è occupata sempre in via esclusiva dei figli, dal momento che il marito era P_
sempre assente per asseriti “motivi di lavoro”;
- la IG.ra non si è mai fatta accompagnare dalla persona che frequenta alle festine di P_
compleanno di amici dei figli, né ha mai osservato condotte poco ortodosse, tantomeno davanti ai bambini;
- la resistente continuava a svolgere regolarmente le faccende domestiche, a fare la spesa ed anche a lavare e stirare per il marito, oltre che a preparare il pranzo per tutta la famiglia,
essendo il IG. incapace di svolgere qualsivoglia lavoro domestico;
Pt_1
- la IG.ra non ha mai lasciato i figli da soli nell'appartamento di Albarella;
P_
pagina 10 di 26 - la resistente non ha mai offeso il marito né denigrato la sua figura genitoriale paterna davanti ai bambini, contrariamente al IG. , che la umilia costantemente di fronte ai Pt_1
figli, sottoponendo, peraltro, i bambini a continui interrogatori sugli spostamenti ed i comportamenti della madre;
- la IG.ra usa unicamente la IGaretta elettronica, ma mai in camera dei figli;
P_
- sulle denunce presentate veniva formulata richiesta di archiviazione dal P.M. per particolare tenuità del fatto;
- tra le condizioni economico/patrimoniali delle parti esiste un notevole divario: la IG.ra percepisce un reddito annuo di circa € 9.000,00, è proprietaria del 50% della casa P_
coniugale e non ha risparmi personali;
il IG. , invece, ha un reddito annuo da lavoro, Pt_1
dichiarato, di circa € 40.000,00/45.000,00 ed è proprietario, oltre che del 50% della casa coniugale, di altro immobile con sottostante attività esercizio commerciale sito nel Comune di
Abano Terme (Pd), attualmente concesso in locazione e da cui percepisce un canone mensile di € 600,00 per l'abitazione ed € 550,00 per il negozio;
pertanto, chiedeva:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
− Accertato e dichiarato che il ricorso introduttivo è privo dei requisiti di cui all'art. 473 bis.12, co. I,
lett. f) e secondo comma c.p.c. e non è corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma, dichiarare l'inammissibilità del ricorso stesso e la decadenza di controparte dalle istanze istruttorie.
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
− Disporre, per identità della causa, la riunione del procedimento R.G. n. 5854/2023 al presente giudizio.
NEL MERITO:
In via principale:
− dichiarare la separazione personale dei coniugi e , rigettando la P_ Parte_1
richiesta di addebito alla moglie per tutte le ragioni di cui in narrativa e, comunque, in quanto non provata;
pagina 11 di 26 - assegnare la casa coniugale alla IG.ra , quale genitore collocatario dei figli minori P_
e ; Per_1 Persona_6
- disporre che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione e concorderanno ogni decisione sulle questioni di maggiore interesse e di straordinaria amministrazione afferenti la vita dei figli;
- i figli e manterranno la collocazione prevalente presso la madre, ove sarà mantenuta la Per_1 Per_2
loro residenza anagrafica. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desideri previo preavviso telefonico alla madre e, comunque:
due sere a settimana (tendenzialmente il martedì ed il giovedì) il martedì dalle 18.30 al mattino successivo, con onere per il padre di prelevarli da casa della madre e di portarli a scuola o, nei periodi di vacanza, a casa della madre e il giovedì dalle 18.30 alle 21.00, sempre con onere per il padre di prelevarli e di portarli a casa della madre;
un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle 19.00 alla domenica sera alle 20.00, con onere per il padre di prelevarli da casa della madre e di riportarli;
e trascorreranno, altresì, con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante le Per_1 Per_2
ferie estive, da determinarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, per metà delle vacanze natalizie (alternativamente dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 di ogni anno) e pasquali
(alternativamente il giorno di Pasqua e Pasquetta con l'uno o l'altro genitore;
- con effetto dalla data del deposito del ricorso, disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli con modalità diretta con riferimento ai rispettivi periodi di permanenza presso il domicilio di ciascuno, nonché con l'obbligo, per il IG. , di versare alla IG.ra , quale Parte_1 P_
contributo al mantenimento ordinario dei figli minori – e fino a che questi non avranno, senza colpa o negligenza, acquisito una stabile occupazione lavorativa, anche autonoma – la somma mensile di €
1.600,00 (e così € 800,00 per ed € 800,00 per , o di quella somma, maggiore o minore, Per_1 Per_2
che sarà ritenuta di giustizia all'esito delle risultanze istruttorie, da corrispondersi anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi, come per legge, sulla base degli indici ISTAT;
pagina 12 di 26 − disporsi l'obbligo per i genitori di farsi carico in misura paritaria (50% ciascuno) delle spese straordinarie da assumere nell'interesse dei figli secondo le previsioni del vigente Protocollo in uso al
Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente trascritto e, quindi, di rimborsare le predette spese
– in favore del genitore che le avrà anticipate – su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo a semplice presentazione e verifica dei relativi documenti giustificativi, ove disponibili;
− i documenti fiscali relativi ad ogni voce di spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile,
essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni e, in ogni altro caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati in copia all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/ sanitarie relative alla prole saranno a beneficio della madre quale genitore collocatario;
− disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di integrazione al Parte_1 P_
suo mantenimento, la somma mensile di € 400,00, o quella somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia all'esito delle risultanze istruttorie, da corrispondersi anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi, come per legge, sulla base degli indici
ISTAT − attribuire l'assegno unico alla madre.
In via istruttoria:
− Ordinarsi al IG. l'esibizione in giudizio degli ultimi 3 modelli Unico reddituali, oltre Parte_1
che degli estratti conto degli ultimi 3 anni;
− ordinare al resistente l'esibizione in giudizio della documentazione relativa ai rapporti di conto corrente e deposito titoli e/o fondi patrimoniali o, comunque, di investimento, comprese polizze e fondi pensione di cui lo stesso risulti intestatario o cointestatario;
− ordinare al resistente l'esibizione in giudizio dei contratti di locazione delle unità immobiliari site in
Abano Terme (Pd), via Romana n. 36;
− disporre, occorrendo, indagini da parte della Guardia di Finanza e della Polizia Tributaria volti ad accertare l'effettiva situazione economico/patrimoniale del IG. . Parte_1
Si chiede, sin d'ora, la prova per interpello sui seguenti capitoli:
pagina 13 di 26 1) “vero che, fin dal mese di luglio 2023, Lei ha incaricato un'agenzia investigativa di far seguire la
IG.ra nei suoi spostamenti”; P_
2) “vero che in data 27.07.2023 Lei ha collocato un geolocalizzatore nell'auto in uso alla IG.ra P_
, un'Audi Q5 targata DY715NS;
[...]
3) “vero che, in data 04.10.2023, alle 4.00 del mattino, Lei faceva incursione nella camera da letto di sua moglie dicendole ”
4) “vero che, dal mese di agosto 2023, lei ha impedito alla IG.ra l'utilizzo dell'automobile Audi P_
Q5 per andare al lavoro e recarsi a portare e prendere i bambini”; 5) “vero che lei possiede un orologio
Maurice LA e due orologi di marca Rolex”. Si chiede, altresì, la prova per testi sui seguenti capitoli:
6) “vero che la IG.ra dorme in una camera diversa da quella del marito da tre anni”; P_
7) “vero che la IG.ra ed il marito sono separati in casa da circa tre anni”; P_
8) “vero che la IG.ra accompagna i figli a scuola ed alle feste degli amici da sola”; P_
9) “vero che il IG. lavora dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00 ed il sabato mattina Parte_1
fino alle 13”.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli, le IG.re e . Testimone_8 Testimone_9
Con ogni più ampia riserva, sia di merito che istruttoria.”
A seguito dell'udienza del 31.01.24, il
Giudice, con Ordinanza datata 6.02.24, disponeva la riunione del procedimento n.
n.5854/2023 al presente ed emetteva i seguenti provvedimenti:
“ - affida congiuntamente i minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_7 Per_2
presso la madre nella casa familiare. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
due sere a settimana (tendenzialmente il martedì ed il giovedì) il martedì dalle 18.30 al mattino successivo con accompagnamento a scuola e il giovedì dalle 18.30 alle 21.00 un week end ogni 15
giorni, dal venerdì sera alle 19.00 alla domenica sera alle 20.00. Gli accompagnamenti verranno suddivisi concordemente tra le parti e trascorreranno, altresì, con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie Per_1 Per_2
estive, da determinarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, per metà delle vacanze natalizie pagina 14 di 26 (alternativamente dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 di ogni anno) e pasquali (alternativamente il giorno di Pasqua e Pasquetta con l'uno o con l'altro genitore. Le parti potranno concordemente modificare i tempi di visita così stabiliti, tenuto conto delle proprie eIGenze lavorative e di quelle scolastiche de extrascolastiche dei figli.
- assegna la casa familiare alla IG.ra affinché ci viva con i figli;
il padre la rilascerà entro 60 P_
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento
- dispone che il IG. versi alla IG.ra la somma di € 900 mensili a titolo di Parte_1 P_
contributo al mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova.
Visto l'art. 210 cpc
Ordina a parte ricorrente la produzione di eventuali rapporti di investimento/titoli/fondo patrimoniale nonché dei contratti di locazione in essere;
Ordina ad entrambe le parti di produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, gli estratti dei conti correnti intestati o su cui abbiano la delega ad operare degli ultimi tre anni, estratti delle carte di credito, visure catastali.
Dispone CTU avente ad oggetto il seguente quesito:
“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, esaminati i genitori, i rispettivi ambienti familiari,
acquisite le necessarie informazioni presso i presidi scolastici, sanitari, valuti il c.t.u. le capacità
genitoriali anche con riferimento al criterio dell'accesso, la situazione personale e la relazione dei minori con ciascun genitore, quale sia il miglior regime di affidamento, le modalità ed i tempi di permanenza con il genitore non convivente, più tutelanti dell'interesse delle minori, nonché i familiari attivabili come risorse. Indichi inoltre se vi sia la necessità di percorsi di sostegno alle minori.
Autorizza il CTU a modificare l'attuale regime di visita, con previsione di diversi tempi e modalità,
anche di tipo graduale e progressivo”
Nomina CTU il dott. Persona_8
Quindi, rinviava all'udienza del 22 febbraio 24 per giuramento del CTU in trattazione scritta.
Successivamente al deposito di note d'udienza di entrambe le parti, il Giudice, con Ordinanza datata 23.02.24, rilevato che il pagina 15 di 26 consulente nominato non aveva accettato l'incarico, nominava un nuovo CTU e rinviava all'udienza del 14.03.24 in trattazione scritta per il giuramento.
Con atto depositato in data 9.4.24, anche il nuovo CTU rinunciava all'incarico ed il
Giudice nominava in sostituzione un terzo CTU, fissando udienza al 17.04.24 in trattazione scritta per l'accettazione dell'incarico e giuramento.
In data 11.04.24 il CTU depositava il giuramento;
quindi, con Ordinanza datata 19.04.24, il Giudice assegnava termine di giorni
180 per il deposito della relazione.
In data 6.11.24 veniva depositata la relazione della CTU e il 28.11.24 si teneva l'udienza fissata, all'esito della quale il G.I. si riservava.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta, alla luce della CTU, degli atti e documenti di causa e di quanto dichiarato dalle parti in udienza, modificando i provvedimenti provvisori, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli come indicato nelle conclusioni della consulenza depositata il 6.11.24. Inoltre, così disponeva: “Quando e Per_1
rimarranno a casa da scuola, il tempo scolastico sarà di competenza del genitore che li ha avuti Per_2
avuto per il pernottamento;
pertanto, il passaggio all'altro coinciderà con il termine dell'orario scolastico.
Sarà sempre il genitore che ha con sé i figli a riaccompagnarli presso l'altro.
Nei propri turni di responsabilità ciascun genitore, salvo accordi diversi, si occuperà di tutte le necessità dei minori, provvedendo, per esempio, a ritirarli da scuola in caso di uscita anticipata, ad accompagnarli ad eventuali visite dal pediatra (avvisando comunque l'altro genitore dell'appuntamento) o alle attività ludico-sportive.
Ogni genitore nei propri turni di responsabilità si avvarrà dell'ausilio di proprie persone di fiducia,
qualora impossibilitato ad occuparsene personalmente. Qualora l'uno o l'altro dovessero assentarsi per più giorni per viaggi di lavoro o per altri impegni, potranno chiedere la disponibilità dell'altro ad occuparsi dei bambini nei propri turni di responsabilità.
Il genitore che ha con sé i bambini si adopererà per garantire il contatto telefonico con l'altro genitore nella fascia oraria dalle 18.00 alle 19.00.
pagina 16 di 26 Vacanze scolastiche natalizie
Saranno suddivise a metà, alternando i periodi dal 23 al 30 dicembre (con passaggio alle ore 10.00)
oppure il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio con riaccompagnamento a scuola, prevedendo, però,
attesa la tenera età di che egli, insieme alla sorella, possa trascorrere la giornata del Natale con Per_2
ciascun genitore, o suddividendo il 25 dicembre prevedendo pranzo con uno e cena con l'altra in alternanza negli anni, o prevedendo la Vigilia con un genitore (dal pomeriggio alle 16 sino alle 10 del
25) e la giornata del Natale con l'altro.
Il weekend successivo alla ripresa della scuola sarà del genitore che non li ha avuti con sé nella settimana dell'Epifania.
Vacanze di Pasqua e Vacanze di Carnevale
Per le vacanze pasquali si prevede l'alternanza negli anni con la cosiddetta settimana di vacanze carnevalesche.
Vacanze estive
Nel periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a 3 settimane esclusive con decorrenza da venerdì a venerdì, di cui due anche continuative, da distribuirsi nell'arco dei tre mesi estivi in periodi che i genitori si comunicheranno/concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno. Negli anni pari avrà
diritto di priorità il padre, in quelli dispari la madre. Ciascun genitore prima della partenza dovrà
informare l'altro su dove intende condurre i figli in vacanza, comunicando l'indirizzo esatto e il mezzo di trasporto che utilizzerà. I documenti dovranno seguire sempre i minori.
Cerimonie religiose
Entrambi i genitori parteciperanno alle cerimonie religiose.
Compleanno dei minori e trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore cui spetta il turno di Per_1 Per_2
responsabilità, con la possibilità per l'altro di tenerli con sé un paio d'ore oppure di partecipare ai festeggiamenti qualora fosse organizzata una festa. Compleanno dei genitori - Festa della Mamma e festa del papà:
Il festeggiato, anche se non è titolare del turno di responsabilità, terrà con sé i bambini dalle ore 19.00
fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Non vi sarà recupero.
pagina 17 di 26 Eventi eccezionali (quali matrimoni, battesimi, comunioni, anniversari):
DU volte all'anno e non nel periodo feriale un genitore può chiedere di tenere con sé i figli, anche se non è la propria giornata di competenza, per partecipare ad un evento familiare importante. Il genitore deve richiederlo almeno un mese prima. Non vi sarà recupero.”
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del
10.04.2025 in trattazione scritta per remissione della causa in decisione, con note autorizzate in sostituzione di udienza fino al 9.4.2025; assegnava termini per note contenenti le pc e memorie come per legge.
A seguito del deposito di note di parte ricorrente, con le quali venivano chiesti chiarimenti del CTU e mantenimento diretto, nonché
di istanza di parte convenuta, il Giudice, ritenuto non necessario sentire il CTU, non essendo state sollevate questioni interpretative sui tempi di permanenza/visita disposti, confermava l'udienza del 10.4 2025 per pc in trattazione scritta e invitava le parti a depositare documentazione aggiornata al 30.1.2025 ex art. 473bis.12 cpc, entro il 25.2.2025.
Successivamente, le parti precisavano le proprie conclusioni, depositavano documentazione integrativa, comparsa conclusionale, di replica e note scritte per l'udienza fissata;
quindi, il
Giudice, con Ordinanza datata 11.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento.
Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151
c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Sulla domanda del ricorrente di addebito pagina 18 di 26 Il IG. chiede che la separazione sia addebitata alla IG.ra , per violazione Pt_1 P_
dell'obbligo di fedeltà, avendo iniziato una relazione extraconiugale durante il matrimonio e avendo tenuto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi, con plurime offese davanti ai figli.
Deve innanzitutto essere rilevato che il ricorrente si è limitato a descrivere episodi, alcuni oggetto di querela - i cui procedimenti sono stati in seguito archiviati - senza avanzare alcuna richiesta istruttoria in merito, riservandosi unicamente nel ricorso di formulare i relativi capitoli di prova con le successive memorie, mai depositate.
D'altra parte, la IG.ra non ha negato di avere intrattenuto una relazione durante il P_
matrimonio, contestando solamente di averla resa pubblica. Tuttavia, ella ha attribuito la fine del matrimonio non a tale evento ma genericamente alla crisi insorta fin dalla nascita del secondo figlio, in ragione della persistente assenza per motivi di lavoro del ricorrente e della mancanza di condivisione di un progetto di vita comune. Tali affermazioni non sono state provate ed i capitoli di prova formulati sono stati dichiarati inammissibili.
Secondo la nota giurisprudenza della Corte di Cassazione, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. Ordinanza n.3923 del 2018: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”).
Pertanto, tenuto conto che l'infedeltà di per sé è normalmente causa della separazione personale (“in riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di pagina 19 di 26 condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale,
determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola,
causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, conforme
Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003), la domanda di addebito del ricorrente deve essere accolta.
Sull'affido, collocamento e contributo al mantenimento per i figli
Entrambe le parti chiedono concordemente l'affido congiunto e la conferma dei tempi di visita individuati nella CTU e disposti con Ordinanza del 29.11.24.
Per il resto, ciascuna chiede il collocamento prevalente dei minori presso di sé nella casa familiare, in comproprietà al 50%. In subordine, il IG. chiede il collocamento dei Pt_1
minori presso la casa familiare e l'alternanza settimanale dei genitori nella permanenza presso la stessa.
Il ricorrente non ha in alcun modo motivato, in ragione delle eIGenze e dell'interesse prevalente dei minori, la richiesta di modifica del loro collocamento con la madre presso la casa coniugale, disposto sin dai provvedimenti provvisori.
Peraltro, dalla lettura degli atti non risulta contestato che la IG.ra , lavoratrice part P_
time, si sia occupata in via prevalente dei figli durante il matrimonio, considerato il maggior impegno lavorativo del padre.
Come noto, la Cassazione ha più volte affermato che “nei giudizi separativi, l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'eIGenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare” (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023) pagina 20 di 26 Nel medesimo provvedimento ha inoltre chiarito che “in tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel disporre un regime di affido condiviso del minore con diritto di visita paritetico, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove il minore, in età prescolare, era cresciuto, senza valutare l'interesse di quest'ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico)…La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare. Deve essere evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore, possa produrre, con giudizio prognostico da svolgersi con particolare rigore ove riferito ad un minore, che per la sua tenera età, non può essere ascoltato, un miglioramento concreto per lo stesso o sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal diverso regime di assegnazione anteatto. In questo quadro l'assegnazione della casa familiare ha, come affermato costantemente ed univocamente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.33610 del 2021) l'esclusiva funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare”.
Alla luce di tale condivisibile pronuncia, del diritto dei minori alla conservazione del proprio habitat domestico, abitudini e consuetudini, così come finora strutturate, deve essere rigettata la domanda del IG. di assegnazione della casa familiare. Pt_1
Non risulta infatti che il nuovo compagno della IG.ra viva nella abitazione coniugale, P_
unica ragionevole controindicazione segnalata dalla CTU per la conferma dell'assegnazione alla resistente.
Sul contributo al mantenimento per i figli pagina 21 di 26 Dalla documentazione economica allegata emerge la differenza reddituale e patrimoniale tra le parti.
La IG.ra lavora part time con uno stipendio mensile di circa € 700, oltre a tredicesima P_
e quattordicesima, come risultante anche dall'ultimo CU 24 (reddito da lavoro dipendente lordo € 10.488,59). Ha dichiarato di percepire interamente l'assegno unico di € 190
mensili. E' proprietaria al 50% della casa coniugale.
Ha depositato lacunosa documentazione economica prevista dall'art. 473bis.12 cpc (in particolare gli estratti del conto corrente presentano incomplete mensilità del 2021-2022-2023,
nessuna mensilità del 24 docc. 13-18) nonostante quando disposto con Ordinanza del
31.1.2025.
Il IG. ha dichiarato nell'Unico 24 un reddito lordo di € 46.021. Pt_1
Egli è proprietario, oltre che del 50% della casa familiare, anche di altri due immobili, che egli ha dichiarato di locare.
Dalla documentazione allegata risulta che paga il canone di locazione di € 930 mensili per l'abitazione ove vive, sostiene le rate di un mutuo di € 710 circa mensili, che terminerà di corrispondere nel 2037, mentre percepisce due canoni di locazione di € 600 ciascuno, come risultante dagli estratti conto prodotti.
Alla luce delle circostanza sopra descritte, della disparità reddituale tra le parti, del valore dell'assegnazione della casa coniugale, delle eIGenze dei minori parametrate all'età, dei tempi sostanzialmente paritetici di permanenza, il Collegio ritiene congruo che il padre versi alla IG.ra la somma di € 700 (€ 350 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei P_
figli, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Sul contributo al mantenimento per la resistente
Tenuto conto di quanto detto nel paragrafo precedente in merito alle condizioni economiche delle parti, della mancata produzione da parte della resistente di tutta la documentazione economica prevista dall'art. 473bis.12 cpc, del valore dell'assegnazione della casa familiare,
della possibilità di aumentare l'orario lavorativo, in ragione del minor carico familiare,
pagina 22 di 26 dell'assenza di prova di un IGnificativo tenore di vita durante il matrimonio, il Collegio
ritiene che debba essere rigettata la domanda della IG.ra di riconoscimento a suo P_
favore di un contributo al mantenimento a carico del ricorrente.
Sulle spese di lite
Stante l'addebito della separazione, le spese di lite devono essere poste a carico della IG.ra e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. P_
55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e pregio dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi alla fase studio, introduttiva e decisionale, in assenza di istruttoria.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro per la quota di metà ciascuna, essendo stata disposta nell'interesse dei figli minori.
PQM
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, con addebito alla IG.ra
[...] P_
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di EO di annotare la presente
Sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 9 serie A, parte II anno 2011);
3) affida i minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_7 Per_2
presso la madre nella casa coniugale
4) assegna la casa coniugale alla madre IG.ra affinchè ci viva con i figli P_
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli come indicato nelle conclusioni della CTU depositata il 6.11.24:
pagina 23 di 26 Quando e rimarranno a casa da scuola, il tempo scolastico sarà di competenza Per_1 Per_2
del genitore che li ha avuti avuto per il pernottamento;
pertanto, il passaggio all'altro coinciderà con il termine dell'orario scolastico.
Sarà sempre il genitore che ha con sé i figli a riaccompagnarli presso l'altro.
Nei propri turni di responsabilità ciascun genitore, salvo accordi diversi, si occuperà di tutte le necessità dei minori, provvedendo, per esempio, a ritirarli da scuola in caso di uscita anticipata, ad accompagnarli ad eventuali visite dal pediatra (avvisando comunque l'altro genitore dell'appuntamento) o alle attività ludico-sportive.
Ogni genitore nei propri turni di responsabilità si avvarrà dell'ausilio di proprie persone di fiducia, qualora impossibilitato ad occuparsene personalmente. Qualora l'uno o l'altro dovessero assentarsi per più giorni per viaggi di lavoro o per altri impegni, potranno chiedere la disponibilità dell'altro ad occuparsi dei bambini nei propri turni di responsabilità.
Il genitore che ha con sé i bambini si adopererà per garantire il contatto telefonico con l'altro genitore nella fascia oraria dalle 18.00 alle 19.00.
Vacanze scolastiche natalizie
Saranno suddivise a metà, alternando i periodi dal 23 al 30 dicembre (con passaggio alle ore
10.00) oppure il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio con riaccompagnamento a scuola,
prevedendo, però, attesa la tenera età di che egli, insieme alla sorella, possa Per_2
trascorrere la giornata del Natale con ciascun genitore, o suddividendo il 25 dicembre prevedendo pranzo con uno e cena con l'altra in alternanza negli anni, o prevedendo la
Vigilia con un genitore (dal pomeriggio alle 16 sino alle 10 del 25) e la giornata del Natale con l'altro.
pagina 24 di 26 Il weekend successivo alla ripresa della scuola sarà del genitore che non li ha avuti con sé
nella settimana dell'Epifania.
Vacanze di Pasqua e Vacanze di Carnevale
Per le vacanze pasquali si prevede l'alternanza negli anni con la cosiddetta settimana di vacanze carnevalesche.
Vacanze estive
Nel periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a 3 settimane esclusive con decorrenza da venerdì a venerdì, di cui due anche continuative, da distribuirsi nell'arco dei tre mesi estivi in periodi che i genitori si comunicheranno/concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno.
Negli anni pari avrà diritto di priorità il padre, in quelli dispari la madre.
Ciascun genitore prima della partenza dovrà informare l'altro su dove intende condurre i figli in vacanza, comunicando l'indirizzo esatto e il mezzo di trasporto che utilizzerà.
I documenti dovranno seguire sempre i minori.
Cerimonie religiose
Entrambi i genitori parteciperanno alle cerimonie religiose.
Compleanno dei minori e trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore cui spetta il turno di Per_1 Per_2
responsabilità, con la possibilità per l'altro di tenerli con sé un paio d'ore oppure di partecipare ai festeggiamenti qualora fosse organizzata una festa.
Compleanno dei genitori - Festa della Mamma e festa del papà:
Il festeggiato, anche se non è titolare del turno di responsabilità, terrà con sé i bambini dalle ore 19.00 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Non vi sarà recupero.
Eventi eccezionali (quali matrimoni, battesimi, comunioni, anniversari):
DU volte all'anno e non nel periodo feriale un genitore può chiedere di tenere con sé i figli, anche se non è la propria giornata di competenza, per partecipare ad un evento familiare importante. Il genitore deve richiederlo almeno un mese prima. Non vi sarà recupero.
6) Dispone che il padre IG. versi entro il 10 di ogni mese alla IG.ra Parte_1
la somma di € 700 (€ 350 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento P_
pagina 25 di 26 dei due figli, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova
7) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento a favore della IG.ra P_
8) Condanna alla refusione delle spese di lite a favore del IG. P_ Pt_1
che si liquidano in € 5810, oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
[...]
Spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro, per la quota di metà ciascuna.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 13.5.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Cinzia Balletti dott. Alina Rossato
pagina 26 di 26