Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1629/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1629/24 promossa da:
, nato a [...] – Gran Bretagna (Regno Unito) il 27/02/1970, Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Coruzzi Pierluigi, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Coruzzi Controparte_1
Pierluigi, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 30/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 28/06/2014 in OR (TR), che dall'unione sono nati i figli:
nato il [...] in [...]; Persona_1
nato il [...] in [...] Parte_2
nata il [...] in [...] Parte_3
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, tuttavia, in considerazione del reddito più elevato del marito, quest'ultimo corrisponderà alla moglie la somma di € 500,00 mensili fino al termine della scuola media superiore della figlia ovvero fino a Settembre 2032. Parte_3
3. L' attuale casa coniugale sita in OR fraz. Sugano Loc. Canonica n.5/A, di proprietà al 50%, ivi compreso il mobilio, viene provvisoriamente assegnata al marito che vi abiterà con i tre figli minori fino a che l'immobile non sarà venduto. La moglie ha in corso un cambio di residenza presso altra abitazione di sua proprietà esclusiva in OR Via degli Ulivi 8.
4. I coniugi si impegnano a vendere la casa coniugale entro 2 anni dal momento del deposito del ricorso a un prezzo non inferiore ad € 700.000,00; il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i coniugi.
Qualora la casa non dovesse essere venduta entro il termine stabilito e/o al corrispettivo convenuto,
i coniugi si accorderanno per iscritto per un aggiornamento della data e del prezzo.
5. I figli sono affidati ad entrambi i genitori e collocati a settimane alterne presso ciascun coniuge nelle rispettive abitazioni.
6. La residenza anagrafica dei figli sarà stabilita presso l'abitazione della madre in OR Via degli
Ulivi 8.
7. Il padre verserà un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 500,00 mensili per ciascuno di loro fino a che non saranno economicamente autosufficienti. La somma sarà corrisposta direttamente alla madre anche al raggiungimento della maggiore età dei figli.
8. Ogni genitore sosterrà le spese ordinarie per i figli quando alloggeranno presso di lui. Per spese ordinarie debbono intendersi quelle descritte dal Protocollo d'intesa n. 1217/18 del Tribunale di
Terni.
9. Le spese straordinarie, indicate sempre nel citato Protocollo, saranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre e comunque a titolo esemplificativo ma non esaustivo dovranno considerarsi straordinarie le seguenti spese: mensa scolastica, assicurazione scuola, tasse scolastiche, trasporto istituto scolastico, libri e materiale scolastico, spese mediche tutte sia pubbliche che private;
attività extrascolastiche e ludiche tutte. Solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, dovranno necessariamente essere preconcordate tra i genitori.
10. Nel periodo coincidente con la chiusura delle scuole, i figli trascorreranno le vacanze estive 15 gg. continuativi del mese di Luglio e/o Agosto con l'uno e 15 gg. continuativi del mese di Luglio e/o Agosto con l'altro genitore.
I periodi saranno decisi di comune accordo tra i genitori, tenendo conto anche dei desiderata e delle esigenze dei figli. L'accordo dovrà intervenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori potranno anche stabilire periodi diversi mediante accordo scritto per e -mail, SMS o
WhatsApp.
11. I figli trascorreranno alternativamente con i rispettivi genitori le feste di Natale e Pasqua e le altre feste scolastiche di calendario (25 aprile, Primo Maggio, 2 giugno, 8 dicembre, Ognissanti ed altre). È tuttavia facoltà dei genitori, anche in base alle esigenze e volontà dei figli, modificare le condizioni di cui sopra mediante accordo scritto per e - mail, SMS o WhatsApp.
12. I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente.
13. Per quanto non espressamente richiamato, valga quanto riportato nella parte espositiva del ricorso e nel piano genitoriale”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in OR (TR) in data 28/06/2014, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di OR
(TR) (atto n. 14, parte I, anno 2014);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti