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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 852/24 R.G.;
promossa da:
AVV. GIOVANNI BONOTTO (CF ); C.F._1
rappresentato e difeso in proprio eleggendo domicilio presso il suo studio in Treviso, L.go Porta Altinia n. 6;
appellante
contro
:
CF ); Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ferrarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via Luigi Coletti n. 39;
appellato.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 763/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 4 aprile 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
"In rito: accettare e dichiarare il rifiuto del condominio i via Bergamo CP_1 numero 4, 6 e 8 nella persona dell'amministratore geometra CP_2 quale legale rappresentante della società Police 2000 di
[...] [...]
c s partita IVA a qualsiasi riscontro alla Parte_1 P.IVA_2 corrispondenza inviato di come il rifiuto pregiudiziale alla Mediazione hanno gravemente pregiudicato il ricorrente costringendolo ad adire il Tribunale per i chiarimenti dedotti con noi conseguenza anche nella delegata e non creduta ipotesi di soccombenza attorea, condannare il condominio al risarcimento dei danni e relative compensazioni;
nel merito: a) accettare e dichiarare che l'assemblea del 03.11.2022 del di via Bergamo numero Controparte_1
4, 6 e 8 (C.F. ) a Treviso nel deliberare sul punto 6 dell'ordine del P.IVA_1 giorno, pure in evidenze carenza di precisazione, ha inteso e delirare l'esecuzione dei lavori sulla facciata interna del con attribuzione CP_1 sin da subito dall'onere delle spese e dei relativi costi sui balconi aggettanti a tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi di proprietà con conseguenze e dichiarazioni di nullità o annullamento del verbale e della delibera assunta in assemblea 3.11.2022. b. nelle ipotesi in cui nella delibera impugnata non si ravvisasse l'attuale decisione di attribuzione delle spese secondo i millesimi di proprietà, vorrà la Corte dichiarare che corretto criterio di ripartizione delle spese e degli oneri relativi ai lavori di ristrutturazione/messa in sicurezza della facciata e dei terrazzini oggetto della delibera del 3/11/22. Con vittoria di spese e compensi di difesa di questo giudizio come anche di primo grado se ex adverso incidentalmente contestato”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato: “In principalità: rigettarsi integralmente le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi integralmente l'appellata sentenza n. 763/2024 del Tribunale di Treviso;
- condannarsi l'appellante all'integrale rifusione al convenuto di compenso professionale d'avvocato, anticipazioni e spese di causa, oltre ad accessori di legge”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. L'Avv. Giovanni Bonotto, condomino del con sede in Controparte_1
Treviso, Via Bergamo, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso il medesimo allo scopo di ottenere l'annullamento della delibera CP_1 condominiale relativamente al punto 6 dell'ordine del giorno assunta dall'assemblea condominiale del 3.11.2022, che aveva deliberato di suddividere gli oneri e le spese relativi ai lavori eseguiti nei balconi aggettanti dell'edificio fra tutti i condomini, secondo i rispettivi millesimi di proprietà, anziché, porli a carico dei soli proprietari dei balconi stessi.
2. Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione delle Controparte_1 domande attoree e la conferma della delibera impugnata, nonostante che i balconi predetti non fossero posti sulla facciata anteriore del fabbricato sulla Via Bergamo, ma nella parte interna dell'immobile.
3. Il Tribunale respingeva la domanda di parte attrice e compensava interamente le spese del giudizio fra le parti.
4. Contro la sentenza n. 763/2024 del Tribunale di Treviso l'Avv. Giovanni Bonotto ha interposto appello, affidato ad un unico motivo di impugnazione, con il quale censura la sentenza di primo grado osservando che i balconi retrostanti l'edificio non partecipano delle linee architettoniche della facciata e pertanto non contribuiscono all'estetica e al decoro della stessa;
Ha richiamato altresì a proprio favore oltre che la giurisprudenza della Suprema Corte, anche una sentenza di questa Corte d'Appello (App. Venezia sent. n. 1870/2022), insistendo per l'annullamento del punto 6 della delibera predetta.
5. Si è costituito nel giudizio di appello il insistendo per la reiezione CP_1 dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
6. L'appello è infondato.
La facciata è l'insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l'edificio, imprimendogli una propria fisionomia e un particolare pregio estetico;
la facciata rappresenta l'immagine stessa dell'edificio, l'involucro esterno e visibile nel quale rientrano, senza differenza e aldilà delle esposizioni, sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile.
Con la legge di riforma del condominio n. 220/2012 le facciate condominiali vengono espressamente annoverate al numero n. 1 dell'art. 1117 CC tra le parti dell'edificio necessarie e di uso comune, oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e restano destinate al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della loro manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà, ai sensi dell'art. 1123 CC.
Della facciata fanno parte anche i frontalini dei balconi e la parte inferiore degli stessi, in quanto visibili dall'esterno e pertanto parte integrante dell'insieme prospettico, con la conseguenza che essi, anche per il solo fatto di essere costruiti con caratteristiche uniformi, hanno una funzione ben precisa nell'estetica e nel decoro architettonico di un edificio.
La prevalente giurisprudenza, dopo aver elencato i vari elementi che compongono i balconi (piano di calpestio, pavimento, soletta, frontalini, parapetto, sottobalconi), e riconosciutane la proprietà esclusiva o condominiale a seconda della funzione assolta, ha stabilito che le spese relative alle parti interne dei balconi (pavimentazione e superficie calpestabile, rivestimenti interni) restano a carico del condomino proprietario esclusivo dell'unità immobiliare dalla quale si accede al balcone, che ne costituisce il prolungamento, mentre le spese che concernono gli elementi esterni dei balconi (frontalini, rivestimenti esterni, tinteggiatura frontale ecc.), cioè quegli elementi che, concorrendo a conferire all'edificio le proprie caratteristiche estetiche ed architettoniche, vengono considerate parte integrante della facciata e, pertanto, parte comune dell'edificio con la conseguenza che i relativi interventi manutentivi gravano sul e devono essere divisi in base CP_1 ai millesimi di proprietà (Cass n. 7603/1994; Cass. n. 1959/2001; Cass n. 14576/2004; Cass. n. 15913/2007; Cass. n. 587/2011; Cass. n. 6624/2012; Cass. n. 1156/2015; Cass. n. 30071/2017; Cass. n. 4909/2020).
Ne consegue che anche le spese di manutenzione dei frontalini e sottobalconi, in quanto visibili dall'esterno dell'edificio concorrono alla funzione decorativa ed estetica per l'intero fabbricato e sono a carico di tutti i condòmini.
La delibera condominiale impugnata relativamente al punto 6 dell'ordine del giorno, assunta dall'assemblea condominiale del 3.11.2022, deve pertanto ritenersi valida.
7. La sentenza di primo grado viene pertanto confermata;
le spese del grado di appello vengono poste a carico della parte appellante soccombente e liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello, così confermando l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.000,00, oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 21 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 852/24 R.G.;
promossa da:
AVV. GIOVANNI BONOTTO (CF ); C.F._1
rappresentato e difeso in proprio eleggendo domicilio presso il suo studio in Treviso, L.go Porta Altinia n. 6;
appellante
contro
:
CF ); Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ferrarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via Luigi Coletti n. 39;
appellato.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 763/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 4 aprile 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
"In rito: accettare e dichiarare il rifiuto del condominio i via Bergamo CP_1 numero 4, 6 e 8 nella persona dell'amministratore geometra CP_2 quale legale rappresentante della società Police 2000 di
[...] [...]
c s partita IVA a qualsiasi riscontro alla Parte_1 P.IVA_2 corrispondenza inviato di come il rifiuto pregiudiziale alla Mediazione hanno gravemente pregiudicato il ricorrente costringendolo ad adire il Tribunale per i chiarimenti dedotti con noi conseguenza anche nella delegata e non creduta ipotesi di soccombenza attorea, condannare il condominio al risarcimento dei danni e relative compensazioni;
nel merito: a) accettare e dichiarare che l'assemblea del 03.11.2022 del di via Bergamo numero Controparte_1
4, 6 e 8 (C.F. ) a Treviso nel deliberare sul punto 6 dell'ordine del P.IVA_1 giorno, pure in evidenze carenza di precisazione, ha inteso e delirare l'esecuzione dei lavori sulla facciata interna del con attribuzione CP_1 sin da subito dall'onere delle spese e dei relativi costi sui balconi aggettanti a tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi di proprietà con conseguenze e dichiarazioni di nullità o annullamento del verbale e della delibera assunta in assemblea 3.11.2022. b. nelle ipotesi in cui nella delibera impugnata non si ravvisasse l'attuale decisione di attribuzione delle spese secondo i millesimi di proprietà, vorrà la Corte dichiarare che corretto criterio di ripartizione delle spese e degli oneri relativi ai lavori di ristrutturazione/messa in sicurezza della facciata e dei terrazzini oggetto della delibera del 3/11/22. Con vittoria di spese e compensi di difesa di questo giudizio come anche di primo grado se ex adverso incidentalmente contestato”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato: “In principalità: rigettarsi integralmente le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi integralmente l'appellata sentenza n. 763/2024 del Tribunale di Treviso;
- condannarsi l'appellante all'integrale rifusione al convenuto di compenso professionale d'avvocato, anticipazioni e spese di causa, oltre ad accessori di legge”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. L'Avv. Giovanni Bonotto, condomino del con sede in Controparte_1
Treviso, Via Bergamo, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso il medesimo allo scopo di ottenere l'annullamento della delibera CP_1 condominiale relativamente al punto 6 dell'ordine del giorno assunta dall'assemblea condominiale del 3.11.2022, che aveva deliberato di suddividere gli oneri e le spese relativi ai lavori eseguiti nei balconi aggettanti dell'edificio fra tutti i condomini, secondo i rispettivi millesimi di proprietà, anziché, porli a carico dei soli proprietari dei balconi stessi.
2. Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione delle Controparte_1 domande attoree e la conferma della delibera impugnata, nonostante che i balconi predetti non fossero posti sulla facciata anteriore del fabbricato sulla Via Bergamo, ma nella parte interna dell'immobile.
3. Il Tribunale respingeva la domanda di parte attrice e compensava interamente le spese del giudizio fra le parti.
4. Contro la sentenza n. 763/2024 del Tribunale di Treviso l'Avv. Giovanni Bonotto ha interposto appello, affidato ad un unico motivo di impugnazione, con il quale censura la sentenza di primo grado osservando che i balconi retrostanti l'edificio non partecipano delle linee architettoniche della facciata e pertanto non contribuiscono all'estetica e al decoro della stessa;
Ha richiamato altresì a proprio favore oltre che la giurisprudenza della Suprema Corte, anche una sentenza di questa Corte d'Appello (App. Venezia sent. n. 1870/2022), insistendo per l'annullamento del punto 6 della delibera predetta.
5. Si è costituito nel giudizio di appello il insistendo per la reiezione CP_1 dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
6. L'appello è infondato.
La facciata è l'insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l'edificio, imprimendogli una propria fisionomia e un particolare pregio estetico;
la facciata rappresenta l'immagine stessa dell'edificio, l'involucro esterno e visibile nel quale rientrano, senza differenza e aldilà delle esposizioni, sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile.
Con la legge di riforma del condominio n. 220/2012 le facciate condominiali vengono espressamente annoverate al numero n. 1 dell'art. 1117 CC tra le parti dell'edificio necessarie e di uso comune, oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e restano destinate al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della loro manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà, ai sensi dell'art. 1123 CC.
Della facciata fanno parte anche i frontalini dei balconi e la parte inferiore degli stessi, in quanto visibili dall'esterno e pertanto parte integrante dell'insieme prospettico, con la conseguenza che essi, anche per il solo fatto di essere costruiti con caratteristiche uniformi, hanno una funzione ben precisa nell'estetica e nel decoro architettonico di un edificio.
La prevalente giurisprudenza, dopo aver elencato i vari elementi che compongono i balconi (piano di calpestio, pavimento, soletta, frontalini, parapetto, sottobalconi), e riconosciutane la proprietà esclusiva o condominiale a seconda della funzione assolta, ha stabilito che le spese relative alle parti interne dei balconi (pavimentazione e superficie calpestabile, rivestimenti interni) restano a carico del condomino proprietario esclusivo dell'unità immobiliare dalla quale si accede al balcone, che ne costituisce il prolungamento, mentre le spese che concernono gli elementi esterni dei balconi (frontalini, rivestimenti esterni, tinteggiatura frontale ecc.), cioè quegli elementi che, concorrendo a conferire all'edificio le proprie caratteristiche estetiche ed architettoniche, vengono considerate parte integrante della facciata e, pertanto, parte comune dell'edificio con la conseguenza che i relativi interventi manutentivi gravano sul e devono essere divisi in base CP_1 ai millesimi di proprietà (Cass n. 7603/1994; Cass. n. 1959/2001; Cass n. 14576/2004; Cass. n. 15913/2007; Cass. n. 587/2011; Cass. n. 6624/2012; Cass. n. 1156/2015; Cass. n. 30071/2017; Cass. n. 4909/2020).
Ne consegue che anche le spese di manutenzione dei frontalini e sottobalconi, in quanto visibili dall'esterno dell'edificio concorrono alla funzione decorativa ed estetica per l'intero fabbricato e sono a carico di tutti i condòmini.
La delibera condominiale impugnata relativamente al punto 6 dell'ordine del giorno, assunta dall'assemblea condominiale del 3.11.2022, deve pertanto ritenersi valida.
7. La sentenza di primo grado viene pertanto confermata;
le spese del grado di appello vengono poste a carico della parte appellante soccombente e liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello, così confermando l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.000,00, oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 21 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi