CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3620 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 7 agosto 2024 vertente
TRA
(p.i.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lieto e Patrizia Marino
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
402/2020, la quale ha rigettato la domanda proposta dall'attrice nei confronti del
[...]
e del CP_1 Controparte_2
(d'ora in poi anche
[...] Controparte_2
”), avente ad oggetto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di
[...]
5.366.272,45 € (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dalla quale vittima di attività estorsive, ai sensi della Parte_1 legge 23 febbraio 1999, n. 44.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'unico danno indennizzabile fosse quello già riconosciuto dal Commissario Straordinario del Governo con decreto n. 723/2011 del 13 gennaio 2012 (che ha liquidato in favore della la somma di 79.525,27 € a Parte_1 titolo di mancato guadagno), laddove l'indennizzo avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura di 5.366.272,45 € (di cui 1.544.864,94 € per danno emergente;
2.227.222,51 € per lucro cessante;
1.594.185,00 € per perdita dell'avviamento commerciale);
2) il tribunale, nel ritenere che la non abbia assolto l'onere della prova del Parte_1 maggior danno sofferto, ha violato il principio di non contestazione e i princìpi che regolano l'acquisizione e la valutazione delle prove (avendo escluso tout court la rilevanza probatoria della perizia di parte, senza dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere inattendibili i dati esposti nella perizia) e non ha tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999, se il mancato guadagno non può essere provato nel suo esatto ammontare esso è valutato in via equitativa, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
La ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata e previa Parte_1 eventuale disapplicazione del decreto n. 723 del 2011 del Commissario Straordinario del C Governo per il coordinamento antiracket antimafia, la condanna delle Controparte_2
Amministrazioni appellate al pagamento della somma di 5.366.272,45 € e in ogni caso dell'importo massimo concedibile per legge a titolo di contributo in favore delle vittime di attività estorsive di cui alla legge n. 44 del 1999, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria l'appellante ha insistito nella richiesta di prova per testi con il professionista che ha redatto la perizia di parte, finalizzata a confermare il contenuto della perizia stessa.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 [...]
[...
[...] ed antimafia, domandando il rigetto Controparte_3 dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'elargizione di benefici economici a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive è regolata dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, il cui art. 1 stabilisce che “Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge”.
L'art. 3, comma 1, della legge n. 44 del 1999 - nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, in quanto in vigore sia al momento della richiesta del contributo da parte della (5 aprile 2007) che al momento dell'emanazione del decreto n. 723 del Parte_1
2011 del Commissario Straordinario del Governo che ha concesso il contributo alla società
(13 gennaio 2012) - stabilisce che “l'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”.
Ai fini della liquidazione del contributo, l'art. 10, comma 1, della legge n. 44 del 1999 stabilisce a sua volta che:
“1) l'ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno [...];
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima;
2) il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”.
Le modalità per la concessione del contributo sono regolate anche dal d.P.R. n. 455 del
1999 (regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) - applicabile ratione temporis al caso di specie - il cui art. 9 indica quale debba essere il contenuto della domanda e quale la documentazione da allegare in relazione a ciascuna voce di danno sofferta e il cui art. 17, comma 3 stabilisce che “il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata [...]. Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”.
Al fine di chiarire quali debbano essere i criteri da seguire per la quantificazione della
3 misura del contributo previsto dalla legge, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antimafia ha emanato due circolari.
Nella circolare n. 3023 del 20 novembre 2002 viene precisato che, per quanto attiene alla determinazione del mancato guadagno, in assenza di ulteriori parametri normativi è possibile fare riferimento ai seguenti criteri:
“- quantificazione del reddito medio prodotto dalla vittima negli ultimi 2 anni antecedenti l'evento delittuoso;
- valutazione dell'incidenza dei beni strumentali danneggiati nella formazione del reddito d'esercizio dell'azienda in esame, comprendendo anche le relative quote
d'ammortamento, nonché il valore attuale con il quale gli stessi beni sono stati inseriti nel bilancio;
- ristoro del margine netto realizzabile dalla vendita della merce di magazzino se non fosse stata distrutta, danneggiata o sottratta a causa degli eventi delittuosi in esame.”
La circolare prevede inoltre la possibilità di ristorare - oltre al danno emergente - il valore di avviamento dell'azienda, nell'ipotesi in cui l'attività delittuosa abbia determinato la cessazione dell'attività economica della vittima.
Nell'ipotesi in cui non si verifichi la cessazione dell'attività economica, il mancato guadagno si determina confrontando il reddito medio ricavato dalla “situazione reddituale e fiscale dell'istante, relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente ad intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive” con il reddito prodotto dall'interessato negli anni successivi al predetto biennio.
Tali indicazioni operative sono state ulteriormente implementate con la circolare n.
2610 del 26 settembre 2007, che ha chiarito che l'analisi della documentazione amministrativo/contabile prodotta a corredo della domanda deve abbracciare complessivamente un triennio storico (l'anno in cui si è verificato l'evento lesivo e i due anni precedenti), fornendo una chiara spiegazione dei concetti di danno emergente, lucro cessante e riduzione del valore dell'avviamento commerciale e individuando dettagliatamente per ciascuna tipologia di danno - con il ricorso a tavole sinottiche – quali siano gli elementi di valutazione per accertare le singole voci di danno sofferte (v. infra).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva che con il primo motivo di appello la lamenta che: Parte_1
a) il tribunale non ha tenuto conto del danno emergente sofferto dalla che Parte_1 ammonterebbe complessivamente a 1.544.864,94 €;
b) il tribunale ha quantificato il lucro cessante in una misura (79.525,27 €) notevolmente inferiore rispetto a quella effettiva (2.227.222,51 €);
c) il tribunale non ha tenuto conto della perdita dell'avviamento commerciale, quantificabile nella misura di 1.594.185,00 €.
Quanto al primo profilo (mancato riconoscimento del danno emergente) si osserva che, ai fini della concessione del contributo in favore delle vittime delle richieste estorsive e
4 dell'usura, il danno emergente è quello cagionato a beni mobili o immobili (art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 44 del 1999), ovvero - nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato dalle attività estorsive sia una società – il danno consistente nella “perdita o riduzione di valore di un bene produttivo o del patrimonio netto aziendale” (come chiarito a pag. 8 della circolare n.
2610 del 26 settembre 2007).
Nel caso di danno conseguente a intimidazione anche ambientale (cioè, come nel caso di specie, ad un tentativo di estorsione) la legge prevede invece soltanto l'elargizione di un contributo calcolato “sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima” (art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 44 del 1999).
Nel caso di specie, il tribunale ha correttamente escluso il danno emergente, non essendo stato documentato dalla alcun danno derivante dal danneggiamento di Parte_1 beni, dalla riduzione della loro capacità di utilizzo o da una riduzione del patrimonio aziendale.
L'appellante, riportando il contenuto della perizia di parte a firma del dott. Per_1
si è infatti limitato ad elencare una serie di costi che la avrebbe sostenuto
[...] Parte_1
a vario titolo a causa delle condotte estorsive poste in essere in suo danno (“ricorsi per decreti ingiuntivi, precetti ed altri atti” per un importo complessivo di 643.097,01 €; “verbali ispettivi sanzionatori con addebito di sanzioni ed interessi” per un importo complessivo di 609.682,73
€; “spese legali e consulenze” per un importo complessivo di 156.928,47 €; “transazioni effettuate presso gli uffici del lavoro” per un importo complessivo di 135.156,73 €).
Trattasi di costi che la avrebbe sostenuto a vario titolo a seguito di Parte_1
“numerosi accessi e verifiche da parte degli Organi preposti, in particolare l'Ispettorato del
Lavoro, l'INPS e l'INAIL, con relative contestazioni ed elevazione di verbali sanzionatori”; a seguito della “reintegrazione di personale già licenziato di cui la Società non aveva assolutamente necessità”; a seguito dell'assunzione di nuovo personale in sostituzione di quello licenziato e successivamente reintegrato;
in conseguenza di “azioni legali a cascata da parte dei dipendenti” (di cui non è dato sapere neppure l'oggetto): pag. 11 dell'atto di appello.
Trattasi tuttavia di costi che non sono stati documentati e rispetto ai quali non si ravvisa alcun nesso causale con la condotta di tentata estorsione posta in essere nei confronti della così come invece richiesto dall'art. 9, comma 2, lett. e) del d.P.R. n. 455 del Parte_1
1999 (il quale prevede che la domanda di elargizione debba indicare l'ammontare del danno subito e “i fatti e circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi finalità estorsive”) e come chiarito nella circolare n. 2610 del 2007 (la quale precisa che per procedere alle operazioni di valutazione del danno è necessario accertare preliminarmente che il danno si sia prodotto realmente e che
“sia diretta derivazione dell'azione criminale”: pag. 4 della circolare).
In difetto di prova dei costi sostenuti e della loro inerenza alle condotte estorsive subìte, va dunque escluso che nel caso di specie sia configurabile un danno emergente rilevante ai fini del calcolo del contributo spettante ai sensi della legge n. 44 del 1999.
5 Quanto al secondo profilo (riconoscimento del lucro cessante in misura notevolmente inferiore rispetto a quella effettiva) si osserva quanto segue.
Nella perizia di parte richiamata nell'atto di appello il perito sostiene che la quantificazione del danno emergente vada effettuata:
“a) sulla base della documentazione allegata, o in via equitativa se mancante, tenuto conto della riduzione dell'avviamento commerciale, consistente nel mancato apporto alla produttività aziendale;
b) sulla base della riduzione dell'attività aziendale direttamente connessa al fatto lesivo;
c) calcolando il reddito medio della situazione reddituale e fiscale dei 2 anni precedenti il fatto lesivo con il reddito prodotto negli anni successivi.”
Le affermazioni del perito non sono condivisibili, perché fondate su un'erronea lettura delle fonti normative e delle circolari emanate dal Commissario Straordinario del Governo.
Il criterio indicato sub a) trova applicazione soltanto nel caso in cui il mancato guadagno non possa essere provato nel suo preciso ammontare (come invece accade nel caso di specie), come stabilito espressamente dall'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999 (“Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”).
Il criterio indicato sub b), altro non è che la descrizione della nozione di “mancato guadagno” contenuta nella tavola sinottica riportata a pag. 6 della circolare n. 2610 del 2007
(non è cioè un autonomo criterio di calcolo del lucro cessante).
Il criterio indicato sub c) è l'unico criterio effettivamente utilizzabile ed è quello che - come riconosce lo stesso perito - è stato effettivamente utilizzato dall'Amministrazione (v. pagina 2 della relazione di consulenza tecnica del 7 aprile 2011 del Nucleo di valutazione per l'accertamento dell'ammontare dei danni: documento n. 5 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Tale criterio, contrariamente a quanto sostenuto dal perito di parte, non risulta in alcun modo superato dalla circolare del 2007, la quale riporta testualmente tale criterio di calcolo nella tabella sinottica di pag. 6, nella colonna relativa alla voce degli “elementi valutativi” del mancato guadagno per riduzione di attività aziendale.
L'appellante lamenta inoltre che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto di altre voci rilevanti ai fini della quantificazione del contributo spettante ex lege n. 44 del 1999 per lucro cessante, e segnatamente (v. pagg. 13 ss. dell'atto di appello):
- la rescissione in danno della di un contratto di appalto concluso dal Parte_1
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di un contratto di appalto concluso “con le per il tramite del Consorzio S.G.M”; Controparte_4
- l'aggravio degli oneri finanziari in conseguenza del mancato o ritardato incasso di somme scadute a favore della società con conseguente necessità di maggiore ricorso al
6 credito;
- i maggiori debiti contratti dalla società e il blocco dei pagamenti in favore della stessa da parte degli enti pubblici per fatturazioni di servizi svolti;
- l'impossibilità di accedere al credito nei rapporti con le banche, con i fornitori e con i terzi in generale.
Anche in questo caso non è dato ravvisare alcun nesso causale tra l'attività criminale di cui è stata vittima la (una tentata estorsione avvenuta nella primavera del 1997) e Parte_1 il maggior lucro cessante lamentato dall'odierna appellante.
Per stessa ammissione dell'appellante, la rescissione dei due contratti di appalto sarebbe avvenuta “in seguito alla emissione del DURC negativo da parte dell'Inps” in conseguenza del mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte della società.
L'appellante non ha tuttavia fornito alcuna prova del fatto che l'impossibilità di pagare i contributi previdenziali sia dipesa da causa ad essa non imputabile, così come non vi è prova della decisione con cui il giudice amministrativo avrebbe “affermato la doverosità del rilascio del DURC positivo nei confronti della società . Parte_1
Analogamente, non è dato conoscere quali sarebbero le ragioni dei “mancati o ritardati incassi di somme scadute a favore della società appellante” che avrebbero costretto la Pt_1
a fare maggiore ricorso al credito e quali sarebbero le ragioni per cui il tentativo di
[...] estorsione subìto avrebbe causato il “blocco dei pagamenti in favore della società da parte degli Enti pubblici per fatturazioni di servizi già svolti”.
In buona sostanza, e premesso che le voci di danno indicate attengono semmai al profilo del danno emergente e non a quello del lucro cessante, non vi sono elementi per ricondurre sul piano causale tali voci di danno alla condotta estorsiva posta in essere in danno della Pt_1
ove si consideri che – come si evince dalla tabella riportata a pag. 19 dell'atto di appello
[...]
– il fatturato della nei primi tre anni successivi al tentativo di estorsione è Parte_1 addirittura aumentato rispetto al fatturato precedente, con una crescita del 40% fatta registrare nel 1999 (come riconosciuto dalla stessa appellante: v. pagg. 16 e 17 dell'atto di appello).
Quanto al terzo profilo (mancato riconoscimento del danno da perdita dell'avviamento commerciale) è sufficiente osservare che il criterio utilizzato dal perito e che l'appellante chiede di utilizzare è un criterio residuale, perché – come evidenziato in precedenza - l'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999 stabilisce che il mancato guadagno è valutato con equo apprezzamento delle circostanze (tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale) solo “se non può essere provato nel suo preciso ammontare”.
Come chiarito dalla circolare n. 2610 del 2007 l'avviamento commerciale esprime il valore dell'azienda, che “può essere assunto (come lucro cessante e danno emergente) per la valutazione del danno da estorsione o da usura solo se non costituisce una duplicazione delle valutazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)”, ovvero degli elementi che debbono essere presi in considerazione per la valutazione del danno emergente e del lucro cessante.
Nel caso di specie il mancato guadagno è stato quantificato nel suo preciso importo
7 applicando i criteri operativi esposti nelle circolari del 2002 e del 2007 (cioè confrontando il reddito medio prodotto dalla nel biennio precedente all'evento lesivo con quello Parte_1 realizzato negli anni successivi), di cui l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione ai fini della determinazione del contributo spettante all'odierna appellante ai sensi della legge n. 44 del 1999.
Non era dunque necessario fare ricorso al criterio residuale della valutazione della riduzione del valore dell'avviamento, la cui autonoma quantificazione avrebbe costituito un'indebita duplicazione dei voci di danno già considerate dall'Amministrazione ai fini della determinazione del lucro cessante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello risulta infondato sotto tutti i profili denunciati (significativo al riguardo il fatto che la Parte_1 abbia inizialmente chiesto che le venisse concesso un contributo di 1.500.000,00 € [v.
l'istanza presentata in via amministrativa il 5 aprile 2007], per poi domandare in sede giudiziaria la somma di 5.366.272,45 € [v. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado] e concludere chiedendo il pagamento della somma di 11.623.634,01 € [v. la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado]).
Al rigetto del primo motivo di appello segue il rigetto del secondo motivo di appello, con cui la si lamenta della violazione del principio di non contestazione e dei Parte_1 princìpi che regolano l'acquisizione e la valutazione delle prove (avendo il tribunale escluso tout court la rilevanza probatoria della perizia di parte e non avendo tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999, se il mancato guadagno non può essere provato nel suo esatto ammontare esso è valutato in via equitativa, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale).
Ad avviso dell'appellante, in base al principio di non contestazione la non Parte_1 era tenuta a produrre alcun ulteriore documento contabile a corredo della perizia depositata, in quanto “le parti convenute in primo grado non hanno contestato l'esattezza dei calcoli compiuti dalla soc. , ma hanno solo negato che tali importi fossero dovuti alla società Pt_1
(pagg. 21 e 22 dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le conclusioni contenute in una perizia stragiudiziale ritualmente depositata dalla parte nel processo “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. 34450/2022; Cass. 3104/2021; Cass. 33503/2018).
Ciò premesso si osserva che le allegazioni dell'appellante sulla misura del danno offerto si fondano su una perizia di parte che deve ritenersi inattendibile, sia perché basata su criteri di calcolo difformi da quelli previsti dalle norme che disciplinano l'elargizione del contributo, sia perché include ai fini della quantificazione del danno sofferto dalla voci di Parte_1 danno che non possono in alcun modo essere messe in relazione di causalità con gli episodi
8 criminosi di cui la è stata vittima (v. supra). Parte_1
Va altresì escluso che la valutazione del danno sofferto dalla dovesse Parte_1 avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999, dalla momento che nel caso di specie il mancato guadagno è stato provato nel suo esatto ammontare (v. supra).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque integralmente respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni convenute, spese che si liquidano in complessivi
20.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta dalla difesa erariale).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 402/2020;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore degli Parte_1 appellati, liquidandole in complessivi 20.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3620 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 7 agosto 2024 vertente
TRA
(p.i.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lieto e Patrizia Marino
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
402/2020, la quale ha rigettato la domanda proposta dall'attrice nei confronti del
[...]
e del CP_1 Controparte_2
(d'ora in poi anche
[...] Controparte_2
”), avente ad oggetto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di
[...]
5.366.272,45 € (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dalla quale vittima di attività estorsive, ai sensi della Parte_1 legge 23 febbraio 1999, n. 44.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'unico danno indennizzabile fosse quello già riconosciuto dal Commissario Straordinario del Governo con decreto n. 723/2011 del 13 gennaio 2012 (che ha liquidato in favore della la somma di 79.525,27 € a Parte_1 titolo di mancato guadagno), laddove l'indennizzo avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura di 5.366.272,45 € (di cui 1.544.864,94 € per danno emergente;
2.227.222,51 € per lucro cessante;
1.594.185,00 € per perdita dell'avviamento commerciale);
2) il tribunale, nel ritenere che la non abbia assolto l'onere della prova del Parte_1 maggior danno sofferto, ha violato il principio di non contestazione e i princìpi che regolano l'acquisizione e la valutazione delle prove (avendo escluso tout court la rilevanza probatoria della perizia di parte, senza dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere inattendibili i dati esposti nella perizia) e non ha tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999, se il mancato guadagno non può essere provato nel suo esatto ammontare esso è valutato in via equitativa, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
La ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata e previa Parte_1 eventuale disapplicazione del decreto n. 723 del 2011 del Commissario Straordinario del C Governo per il coordinamento antiracket antimafia, la condanna delle Controparte_2
Amministrazioni appellate al pagamento della somma di 5.366.272,45 € e in ogni caso dell'importo massimo concedibile per legge a titolo di contributo in favore delle vittime di attività estorsive di cui alla legge n. 44 del 1999, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria l'appellante ha insistito nella richiesta di prova per testi con il professionista che ha redatto la perizia di parte, finalizzata a confermare il contenuto della perizia stessa.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 [...]
[...
[...] ed antimafia, domandando il rigetto Controparte_3 dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'elargizione di benefici economici a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive è regolata dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, il cui art. 1 stabilisce che “Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge”.
L'art. 3, comma 1, della legge n. 44 del 1999 - nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, in quanto in vigore sia al momento della richiesta del contributo da parte della (5 aprile 2007) che al momento dell'emanazione del decreto n. 723 del Parte_1
2011 del Commissario Straordinario del Governo che ha concesso il contributo alla società
(13 gennaio 2012) - stabilisce che “l'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”.
Ai fini della liquidazione del contributo, l'art. 10, comma 1, della legge n. 44 del 1999 stabilisce a sua volta che:
“1) l'ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno [...];
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima;
2) il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”.
Le modalità per la concessione del contributo sono regolate anche dal d.P.R. n. 455 del
1999 (regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) - applicabile ratione temporis al caso di specie - il cui art. 9 indica quale debba essere il contenuto della domanda e quale la documentazione da allegare in relazione a ciascuna voce di danno sofferta e il cui art. 17, comma 3 stabilisce che “il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata [...]. Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”.
Al fine di chiarire quali debbano essere i criteri da seguire per la quantificazione della
3 misura del contributo previsto dalla legge, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antimafia ha emanato due circolari.
Nella circolare n. 3023 del 20 novembre 2002 viene precisato che, per quanto attiene alla determinazione del mancato guadagno, in assenza di ulteriori parametri normativi è possibile fare riferimento ai seguenti criteri:
“- quantificazione del reddito medio prodotto dalla vittima negli ultimi 2 anni antecedenti l'evento delittuoso;
- valutazione dell'incidenza dei beni strumentali danneggiati nella formazione del reddito d'esercizio dell'azienda in esame, comprendendo anche le relative quote
d'ammortamento, nonché il valore attuale con il quale gli stessi beni sono stati inseriti nel bilancio;
- ristoro del margine netto realizzabile dalla vendita della merce di magazzino se non fosse stata distrutta, danneggiata o sottratta a causa degli eventi delittuosi in esame.”
La circolare prevede inoltre la possibilità di ristorare - oltre al danno emergente - il valore di avviamento dell'azienda, nell'ipotesi in cui l'attività delittuosa abbia determinato la cessazione dell'attività economica della vittima.
Nell'ipotesi in cui non si verifichi la cessazione dell'attività economica, il mancato guadagno si determina confrontando il reddito medio ricavato dalla “situazione reddituale e fiscale dell'istante, relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente ad intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive” con il reddito prodotto dall'interessato negli anni successivi al predetto biennio.
Tali indicazioni operative sono state ulteriormente implementate con la circolare n.
2610 del 26 settembre 2007, che ha chiarito che l'analisi della documentazione amministrativo/contabile prodotta a corredo della domanda deve abbracciare complessivamente un triennio storico (l'anno in cui si è verificato l'evento lesivo e i due anni precedenti), fornendo una chiara spiegazione dei concetti di danno emergente, lucro cessante e riduzione del valore dell'avviamento commerciale e individuando dettagliatamente per ciascuna tipologia di danno - con il ricorso a tavole sinottiche – quali siano gli elementi di valutazione per accertare le singole voci di danno sofferte (v. infra).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva che con il primo motivo di appello la lamenta che: Parte_1
a) il tribunale non ha tenuto conto del danno emergente sofferto dalla che Parte_1 ammonterebbe complessivamente a 1.544.864,94 €;
b) il tribunale ha quantificato il lucro cessante in una misura (79.525,27 €) notevolmente inferiore rispetto a quella effettiva (2.227.222,51 €);
c) il tribunale non ha tenuto conto della perdita dell'avviamento commerciale, quantificabile nella misura di 1.594.185,00 €.
Quanto al primo profilo (mancato riconoscimento del danno emergente) si osserva che, ai fini della concessione del contributo in favore delle vittime delle richieste estorsive e
4 dell'usura, il danno emergente è quello cagionato a beni mobili o immobili (art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 44 del 1999), ovvero - nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato dalle attività estorsive sia una società – il danno consistente nella “perdita o riduzione di valore di un bene produttivo o del patrimonio netto aziendale” (come chiarito a pag. 8 della circolare n.
2610 del 26 settembre 2007).
Nel caso di danno conseguente a intimidazione anche ambientale (cioè, come nel caso di specie, ad un tentativo di estorsione) la legge prevede invece soltanto l'elargizione di un contributo calcolato “sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima” (art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 44 del 1999).
Nel caso di specie, il tribunale ha correttamente escluso il danno emergente, non essendo stato documentato dalla alcun danno derivante dal danneggiamento di Parte_1 beni, dalla riduzione della loro capacità di utilizzo o da una riduzione del patrimonio aziendale.
L'appellante, riportando il contenuto della perizia di parte a firma del dott. Per_1
si è infatti limitato ad elencare una serie di costi che la avrebbe sostenuto
[...] Parte_1
a vario titolo a causa delle condotte estorsive poste in essere in suo danno (“ricorsi per decreti ingiuntivi, precetti ed altri atti” per un importo complessivo di 643.097,01 €; “verbali ispettivi sanzionatori con addebito di sanzioni ed interessi” per un importo complessivo di 609.682,73
€; “spese legali e consulenze” per un importo complessivo di 156.928,47 €; “transazioni effettuate presso gli uffici del lavoro” per un importo complessivo di 135.156,73 €).
Trattasi di costi che la avrebbe sostenuto a vario titolo a seguito di Parte_1
“numerosi accessi e verifiche da parte degli Organi preposti, in particolare l'Ispettorato del
Lavoro, l'INPS e l'INAIL, con relative contestazioni ed elevazione di verbali sanzionatori”; a seguito della “reintegrazione di personale già licenziato di cui la Società non aveva assolutamente necessità”; a seguito dell'assunzione di nuovo personale in sostituzione di quello licenziato e successivamente reintegrato;
in conseguenza di “azioni legali a cascata da parte dei dipendenti” (di cui non è dato sapere neppure l'oggetto): pag. 11 dell'atto di appello.
Trattasi tuttavia di costi che non sono stati documentati e rispetto ai quali non si ravvisa alcun nesso causale con la condotta di tentata estorsione posta in essere nei confronti della così come invece richiesto dall'art. 9, comma 2, lett. e) del d.P.R. n. 455 del Parte_1
1999 (il quale prevede che la domanda di elargizione debba indicare l'ammontare del danno subito e “i fatti e circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi finalità estorsive”) e come chiarito nella circolare n. 2610 del 2007 (la quale precisa che per procedere alle operazioni di valutazione del danno è necessario accertare preliminarmente che il danno si sia prodotto realmente e che
“sia diretta derivazione dell'azione criminale”: pag. 4 della circolare).
In difetto di prova dei costi sostenuti e della loro inerenza alle condotte estorsive subìte, va dunque escluso che nel caso di specie sia configurabile un danno emergente rilevante ai fini del calcolo del contributo spettante ai sensi della legge n. 44 del 1999.
5 Quanto al secondo profilo (riconoscimento del lucro cessante in misura notevolmente inferiore rispetto a quella effettiva) si osserva quanto segue.
Nella perizia di parte richiamata nell'atto di appello il perito sostiene che la quantificazione del danno emergente vada effettuata:
“a) sulla base della documentazione allegata, o in via equitativa se mancante, tenuto conto della riduzione dell'avviamento commerciale, consistente nel mancato apporto alla produttività aziendale;
b) sulla base della riduzione dell'attività aziendale direttamente connessa al fatto lesivo;
c) calcolando il reddito medio della situazione reddituale e fiscale dei 2 anni precedenti il fatto lesivo con il reddito prodotto negli anni successivi.”
Le affermazioni del perito non sono condivisibili, perché fondate su un'erronea lettura delle fonti normative e delle circolari emanate dal Commissario Straordinario del Governo.
Il criterio indicato sub a) trova applicazione soltanto nel caso in cui il mancato guadagno non possa essere provato nel suo preciso ammontare (come invece accade nel caso di specie), come stabilito espressamente dall'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999 (“Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”).
Il criterio indicato sub b), altro non è che la descrizione della nozione di “mancato guadagno” contenuta nella tavola sinottica riportata a pag. 6 della circolare n. 2610 del 2007
(non è cioè un autonomo criterio di calcolo del lucro cessante).
Il criterio indicato sub c) è l'unico criterio effettivamente utilizzabile ed è quello che - come riconosce lo stesso perito - è stato effettivamente utilizzato dall'Amministrazione (v. pagina 2 della relazione di consulenza tecnica del 7 aprile 2011 del Nucleo di valutazione per l'accertamento dell'ammontare dei danni: documento n. 5 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Tale criterio, contrariamente a quanto sostenuto dal perito di parte, non risulta in alcun modo superato dalla circolare del 2007, la quale riporta testualmente tale criterio di calcolo nella tabella sinottica di pag. 6, nella colonna relativa alla voce degli “elementi valutativi” del mancato guadagno per riduzione di attività aziendale.
L'appellante lamenta inoltre che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto di altre voci rilevanti ai fini della quantificazione del contributo spettante ex lege n. 44 del 1999 per lucro cessante, e segnatamente (v. pagg. 13 ss. dell'atto di appello):
- la rescissione in danno della di un contratto di appalto concluso dal Parte_1
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di un contratto di appalto concluso “con le per il tramite del Consorzio S.G.M”; Controparte_4
- l'aggravio degli oneri finanziari in conseguenza del mancato o ritardato incasso di somme scadute a favore della società con conseguente necessità di maggiore ricorso al
6 credito;
- i maggiori debiti contratti dalla società e il blocco dei pagamenti in favore della stessa da parte degli enti pubblici per fatturazioni di servizi svolti;
- l'impossibilità di accedere al credito nei rapporti con le banche, con i fornitori e con i terzi in generale.
Anche in questo caso non è dato ravvisare alcun nesso causale tra l'attività criminale di cui è stata vittima la (una tentata estorsione avvenuta nella primavera del 1997) e Parte_1 il maggior lucro cessante lamentato dall'odierna appellante.
Per stessa ammissione dell'appellante, la rescissione dei due contratti di appalto sarebbe avvenuta “in seguito alla emissione del DURC negativo da parte dell'Inps” in conseguenza del mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte della società.
L'appellante non ha tuttavia fornito alcuna prova del fatto che l'impossibilità di pagare i contributi previdenziali sia dipesa da causa ad essa non imputabile, così come non vi è prova della decisione con cui il giudice amministrativo avrebbe “affermato la doverosità del rilascio del DURC positivo nei confronti della società . Parte_1
Analogamente, non è dato conoscere quali sarebbero le ragioni dei “mancati o ritardati incassi di somme scadute a favore della società appellante” che avrebbero costretto la Pt_1
a fare maggiore ricorso al credito e quali sarebbero le ragioni per cui il tentativo di
[...] estorsione subìto avrebbe causato il “blocco dei pagamenti in favore della società da parte degli Enti pubblici per fatturazioni di servizi già svolti”.
In buona sostanza, e premesso che le voci di danno indicate attengono semmai al profilo del danno emergente e non a quello del lucro cessante, non vi sono elementi per ricondurre sul piano causale tali voci di danno alla condotta estorsiva posta in essere in danno della Pt_1
ove si consideri che – come si evince dalla tabella riportata a pag. 19 dell'atto di appello
[...]
– il fatturato della nei primi tre anni successivi al tentativo di estorsione è Parte_1 addirittura aumentato rispetto al fatturato precedente, con una crescita del 40% fatta registrare nel 1999 (come riconosciuto dalla stessa appellante: v. pagg. 16 e 17 dell'atto di appello).
Quanto al terzo profilo (mancato riconoscimento del danno da perdita dell'avviamento commerciale) è sufficiente osservare che il criterio utilizzato dal perito e che l'appellante chiede di utilizzare è un criterio residuale, perché – come evidenziato in precedenza - l'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999 stabilisce che il mancato guadagno è valutato con equo apprezzamento delle circostanze (tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale) solo “se non può essere provato nel suo preciso ammontare”.
Come chiarito dalla circolare n. 2610 del 2007 l'avviamento commerciale esprime il valore dell'azienda, che “può essere assunto (come lucro cessante e danno emergente) per la valutazione del danno da estorsione o da usura solo se non costituisce una duplicazione delle valutazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)”, ovvero degli elementi che debbono essere presi in considerazione per la valutazione del danno emergente e del lucro cessante.
Nel caso di specie il mancato guadagno è stato quantificato nel suo preciso importo
7 applicando i criteri operativi esposti nelle circolari del 2002 e del 2007 (cioè confrontando il reddito medio prodotto dalla nel biennio precedente all'evento lesivo con quello Parte_1 realizzato negli anni successivi), di cui l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione ai fini della determinazione del contributo spettante all'odierna appellante ai sensi della legge n. 44 del 1999.
Non era dunque necessario fare ricorso al criterio residuale della valutazione della riduzione del valore dell'avviamento, la cui autonoma quantificazione avrebbe costituito un'indebita duplicazione dei voci di danno già considerate dall'Amministrazione ai fini della determinazione del lucro cessante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello risulta infondato sotto tutti i profili denunciati (significativo al riguardo il fatto che la Parte_1 abbia inizialmente chiesto che le venisse concesso un contributo di 1.500.000,00 € [v.
l'istanza presentata in via amministrativa il 5 aprile 2007], per poi domandare in sede giudiziaria la somma di 5.366.272,45 € [v. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado] e concludere chiedendo il pagamento della somma di 11.623.634,01 € [v. la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado]).
Al rigetto del primo motivo di appello segue il rigetto del secondo motivo di appello, con cui la si lamenta della violazione del principio di non contestazione e dei Parte_1 princìpi che regolano l'acquisizione e la valutazione delle prove (avendo il tribunale escluso tout court la rilevanza probatoria della perizia di parte e non avendo tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999, se il mancato guadagno non può essere provato nel suo esatto ammontare esso è valutato in via equitativa, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale).
Ad avviso dell'appellante, in base al principio di non contestazione la non Parte_1 era tenuta a produrre alcun ulteriore documento contabile a corredo della perizia depositata, in quanto “le parti convenute in primo grado non hanno contestato l'esattezza dei calcoli compiuti dalla soc. , ma hanno solo negato che tali importi fossero dovuti alla società Pt_1
(pagg. 21 e 22 dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le conclusioni contenute in una perizia stragiudiziale ritualmente depositata dalla parte nel processo “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. 34450/2022; Cass. 3104/2021; Cass. 33503/2018).
Ciò premesso si osserva che le allegazioni dell'appellante sulla misura del danno offerto si fondano su una perizia di parte che deve ritenersi inattendibile, sia perché basata su criteri di calcolo difformi da quelli previsti dalle norme che disciplinano l'elargizione del contributo, sia perché include ai fini della quantificazione del danno sofferto dalla voci di Parte_1 danno che non possono in alcun modo essere messe in relazione di causalità con gli episodi
8 criminosi di cui la è stata vittima (v. supra). Parte_1
Va altresì escluso che la valutazione del danno sofferto dalla dovesse Parte_1 avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 44 del 1999, dalla momento che nel caso di specie il mancato guadagno è stato provato nel suo esatto ammontare (v. supra).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque integralmente respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni convenute, spese che si liquidano in complessivi
20.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta dalla difesa erariale).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 402/2020;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore degli Parte_1 appellati, liquidandole in complessivi 20.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
9