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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 500/2023 promossa da:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Maria FORGIONE
− Opponente
Contro
(C.F. - P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
− Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 24/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data
14.1.2023
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ai sensi degli artt. 127 e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 24/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 14.1.2023 ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Palmi, in persona del Sig. Giudice designato, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando sulla domanda, così decidere:
“In via preliminare: accertare e dichiarare che la società (c.f. Controparte_2
), quale procuratore di (c.f. non ha esperito, P.IVA_3 Controparte_1 P.IVA_1 il procedimento di mediazione obbligatoria e per l'effetto, dichiarare inesistente, o nullo, o annullare,
o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 24/2023 del 13.01.2023 (RG. 53/2023), emesso dal Tribunale di Palmi (RC) Sez. Civile nella persona del Giudice dott. Piero Viola, per improponibilità
o improcedibilità della domanda;
Ancora in via preliminare: - Accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito prodotta da controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 c.c. e per l'effetto,
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per in motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 24/2023 del 13.01.2023 (RG.
53/2023), emesso dal Tribunale di Palmi (RC) Sez. Civile nella persona del Giudice dott. Piero Viola notificato al sig. ; Parte_1
Nel merito in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 24/2023 del 13.01.2023 (RG. 53/2023), emesso dal Tribunale di Palmi (RC) Sez. Civile nella persona del
Giudice dott. Piero Viola e notificato al sig. per mancanza di prova scritta Parte_1 attestante il presunto credito ad esso sotteso per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta da parte degli opponente per tutte le motivazioni di cui agli atti di parte attrice/opponente;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare e della domanda principale:
- ridurre/rideterminare la pretesa creditoria di controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dall'odierno attore/opponente ed al netto degli interessi non dovuti stante la mancata indicazione dei tassi di interesse e tenuto conto dell'indennizzo ottenuto dalla compagnia assicurativa e per l'effetto revocare e/o annullare
e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 24/2023 del 13.01.2023 (RG.
53/2023), emesso dal Tribunale di Palmi (RC) Sez. Civile nella persona del Giudice dott. Piero Viola
e notificato al sig. ; Parte_1
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio o/e compensi professionali, da determinarsi sulla base del (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre accessori, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge d distrarsi ex art.93 c.p.c.”
Si è costituita la convenuta la quale ha concluso nei seguenti termini: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; ● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 101.652,57, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...] contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art.
183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le loro rispettive memorie e, infine, all'udienza del
20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***
2. Nel merito.
Orbene, dagli atti del processo si evince che il credito oggetto di causa è stato interessato da diverse vicende societarie, prima di essere ceduto da a Parte_2 Controparte_3
Qui di seguito si ripercorrono brevemente le vicende del credito oggetto di causa:
- il credito azionato origina da un contratto leasing sottoscritto dal Sig. Parte_1 con la società Centro Leasing Banca S.p.A.;
- la Centro Leasing Banca S.p.A. si è fusa per incorporazione in come Parte_2 da atto pubblico del 20 dicembre 2013;
- ha conferito alla società "un ramo d'azienda Parte_2 Parte_3 sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di leasing, ad essa rivenienti dall'incorporazione di Centro
Leasing S.p.a.", come da atto pubblico del 27 dicembre 2013<,
- la società si è fusa per incorporazione in per atto Parte_3 Controparte_4 pubblico del 20 dicembre 2013; - con atto di “scissione parziale a favore di società preesistenti” del 22 luglio 2015
[...] ha conferito alla società parte del proprio patrimonio, e Controparte_4 Parte_2 più in particolare quello appartenente al c.d. “Ramo Provis, organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della Società Scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A.” tra cui, sostiene il creditore opposto, il credito oggetto del presente giudizio;
- nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco del 11-12- Parte_2
2017 (ha ceduto a il credito per cui è causa che è stata notificata al debitore ai sensi Controparte_3 dell'art. 1264 c.c. in data 22 gennaio 2018;
- infine, il credito per cui è causa è confluito nel patrimonio di (ora Controparte_1 [...] in seguito a cambio di denominazione sociale) nell'ambito di un'operazione di Controparte_1 cessione di ramo d'azienda del 29 giugno 2018 con cui quest'ultima è divenuta titolare di un portafoglio di crediti già facenti capo a Controparte_3
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sui motivi dell'opposizione, in particolare sull'eccezione preliminare sollevata da parte opponente relativa alla mancanza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla
[...]
Controparte_1
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che sia onere della società cessionaria - la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto fornire la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
Ed invero, tale onere probatorio gravante sul cessionario deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
Orbene, a sostegno della propria pretesa parte opposta ha prodotto gli atti notarili relativi oltre che gli scambi di comunicazioni tra la società cedente e la cessionaria.
E' stata, altresì, prodotta la prova della notifica di cessione (perfezionata per compiuta giacenza), la quale, risulta insufficiente, in quanto la stessa non è idonea a provare l'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Difatti, per consolidata giurisprudenza, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.B (cfr. Cass. sent. n. 17944/2023).
Invero, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
A tal fine non può neppure ritenersi sufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016) a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Corte di legittimità, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 21821/2023 e da ultimo Cass. n. 3405/2024).
Sul punto, solo nella fase di merito il creditore opposto si è limitato ad aggiungere al già allegato contratto di cessione in lingua inglese due pagine oscurate – salvo che per l'indicazione dei dati del contratto –denominato “schedule 1” privo di qualsivoglia indicazione circa la riferibilità al contratto di cessione o di sottoscrizione che ne consenta di individuare la provenienza.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi non provata la cessione del credito.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi con valore inferiore a 260.000 euro valori minimi ed escludendo la voce di fase istruttoria per una somma complessiva di euro 4.217,00 per compensi e 632,55 per spese generali
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 24/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 14.1.2023
- condanna pagare all'opponente le spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi e 632,55 per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Palmi, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 500/2023 promossa da:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Maria FORGIONE
− Opponente
Contro
(C.F. - P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
− Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 24/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data
14.1.2023
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ai sensi degli artt. 127 e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 24/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 14.1.2023 ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Palmi, in persona del Sig. Giudice designato, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando sulla domanda, così decidere:
“In via preliminare: accertare e dichiarare che la società (c.f. Controparte_2
), quale procuratore di (c.f. non ha esperito, P.IVA_3 Controparte_1 P.IVA_1 il procedimento di mediazione obbligatoria e per l'effetto, dichiarare inesistente, o nullo, o annullare,
o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 24/2023 del 13.01.2023 (RG. 53/2023), emesso dal Tribunale di Palmi (RC) Sez. Civile nella persona del Giudice dott. Piero Viola, per improponibilità
o improcedibilità della domanda;
Ancora in via preliminare: - Accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito prodotta da controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 c.c. e per l'effetto,
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per in motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 24/2023 del 13.01.2023 (RG.
53/2023), emesso dal Tribunale di Palmi (RC) Sez. Civile nella persona del Giudice dott. Piero Viola notificato al sig. ; Parte_1
Nel merito in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 24/2023 del 13.01.2023 (RG. 53/2023), emesso dal Tribunale di Palmi (RC) Sez. Civile nella persona del
Giudice dott. Piero Viola e notificato al sig. per mancanza di prova scritta Parte_1 attestante il presunto credito ad esso sotteso per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta da parte degli opponente per tutte le motivazioni di cui agli atti di parte attrice/opponente;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare e della domanda principale:
- ridurre/rideterminare la pretesa creditoria di controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dall'odierno attore/opponente ed al netto degli interessi non dovuti stante la mancata indicazione dei tassi di interesse e tenuto conto dell'indennizzo ottenuto dalla compagnia assicurativa e per l'effetto revocare e/o annullare
e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 24/2023 del 13.01.2023 (RG.
53/2023), emesso dal Tribunale di Palmi (RC) Sez. Civile nella persona del Giudice dott. Piero Viola
e notificato al sig. ; Parte_1
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio o/e compensi professionali, da determinarsi sulla base del (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre accessori, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge d distrarsi ex art.93 c.p.c.”
Si è costituita la convenuta la quale ha concluso nei seguenti termini: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; ● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 101.652,57, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...] contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art.
183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le loro rispettive memorie e, infine, all'udienza del
20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***
2. Nel merito.
Orbene, dagli atti del processo si evince che il credito oggetto di causa è stato interessato da diverse vicende societarie, prima di essere ceduto da a Parte_2 Controparte_3
Qui di seguito si ripercorrono brevemente le vicende del credito oggetto di causa:
- il credito azionato origina da un contratto leasing sottoscritto dal Sig. Parte_1 con la società Centro Leasing Banca S.p.A.;
- la Centro Leasing Banca S.p.A. si è fusa per incorporazione in come Parte_2 da atto pubblico del 20 dicembre 2013;
- ha conferito alla società "un ramo d'azienda Parte_2 Parte_3 sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di leasing, ad essa rivenienti dall'incorporazione di Centro
Leasing S.p.a.", come da atto pubblico del 27 dicembre 2013<,
- la società si è fusa per incorporazione in per atto Parte_3 Controparte_4 pubblico del 20 dicembre 2013; - con atto di “scissione parziale a favore di società preesistenti” del 22 luglio 2015
[...] ha conferito alla società parte del proprio patrimonio, e Controparte_4 Parte_2 più in particolare quello appartenente al c.d. “Ramo Provis, organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della Società Scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A.” tra cui, sostiene il creditore opposto, il credito oggetto del presente giudizio;
- nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco del 11-12- Parte_2
2017 (ha ceduto a il credito per cui è causa che è stata notificata al debitore ai sensi Controparte_3 dell'art. 1264 c.c. in data 22 gennaio 2018;
- infine, il credito per cui è causa è confluito nel patrimonio di (ora Controparte_1 [...] in seguito a cambio di denominazione sociale) nell'ambito di un'operazione di Controparte_1 cessione di ramo d'azienda del 29 giugno 2018 con cui quest'ultima è divenuta titolare di un portafoglio di crediti già facenti capo a Controparte_3
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sui motivi dell'opposizione, in particolare sull'eccezione preliminare sollevata da parte opponente relativa alla mancanza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla
[...]
Controparte_1
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che sia onere della società cessionaria - la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto fornire la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
Ed invero, tale onere probatorio gravante sul cessionario deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
Orbene, a sostegno della propria pretesa parte opposta ha prodotto gli atti notarili relativi oltre che gli scambi di comunicazioni tra la società cedente e la cessionaria.
E' stata, altresì, prodotta la prova della notifica di cessione (perfezionata per compiuta giacenza), la quale, risulta insufficiente, in quanto la stessa non è idonea a provare l'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Difatti, per consolidata giurisprudenza, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.B (cfr. Cass. sent. n. 17944/2023).
Invero, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
A tal fine non può neppure ritenersi sufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016) a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Corte di legittimità, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 21821/2023 e da ultimo Cass. n. 3405/2024).
Sul punto, solo nella fase di merito il creditore opposto si è limitato ad aggiungere al già allegato contratto di cessione in lingua inglese due pagine oscurate – salvo che per l'indicazione dei dati del contratto –denominato “schedule 1” privo di qualsivoglia indicazione circa la riferibilità al contratto di cessione o di sottoscrizione che ne consenta di individuare la provenienza.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi non provata la cessione del credito.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi con valore inferiore a 260.000 euro valori minimi ed escludendo la voce di fase istruttoria per una somma complessiva di euro 4.217,00 per compensi e 632,55 per spese generali
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 24/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 14.1.2023
- condanna pagare all'opponente le spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi e 632,55 per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Palmi, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me