TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 875/2025 promosso da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GATTI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gaggiano MI – Via Italia n.31
RICORRENTE
contro
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. LOVATI ILARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gaggiano (20083 –
MI) Via Marta Lodi n. 60
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.07.25 le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “Il giudice propone che il ricorrente versi 250 a figlio fino a che vende la casa e paga il mutuo.
Appena vende la casa verserà 400 a figlio. con assegno unico integralmente in favore della mamma presso cui restano collocati prevalentemente i minori. Spese compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, in sede d'udienza, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori nato a Persona_1
Milano il 15.05.2018 (di anni 6) e di nata a [...] il [...] (di anni 9). Persona_2
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 31/07/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Laura Cortellaro La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 875/2025 promosso da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GATTI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gaggiano MI – Via Italia n.31
RICORRENTE
contro
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. LOVATI ILARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gaggiano (20083 –
MI) Via Marta Lodi n. 60
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.07.25 le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “Il giudice propone che il ricorrente versi 250 a figlio fino a che vende la casa e paga il mutuo.
Appena vende la casa verserà 400 a figlio. con assegno unico integralmente in favore della mamma presso cui restano collocati prevalentemente i minori. Spese compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, in sede d'udienza, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori nato a Persona_1
Milano il 15.05.2018 (di anni 6) e di nata a [...] il [...] (di anni 9). Persona_2
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 31/07/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Laura Cortellaro La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi