TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1259
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 1259/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...]; , nata in Parte_1 Parte_2
Argentina il 30/08/1968; , nata in [...] il [...] tutti Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Campesi (C.F. ) del foro di C.F._1
Cosenza, presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via Mosca, n. 9 scala A eleggono domicilio pec
- come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare che ai ricorrenti, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani per nascita;
- conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità̀̀̀ ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
(CN) il 15/12/1899 (cfr. doc. in atti n. 1), sposato nel comune di Monforte d'Alba (CN) in data
12/03/1925 con (cfr. doc. in atti n. 2), poi emigrato in Argentina dove moriva Persona_2
in data 30/12/1989 (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale dell'Argentina prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “Si attesta che nel Registro Statale degli Elettori, in cui trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzioni maggiori di anni 16 ed i cittadini argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, non risulta registrato fino al presente o Per_1 Per_1
, nato il [...], in [...] – Cuneo – Cherasco. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 4). Per_3
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 5/03/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza del 13.2.2025 veniva concesso un rinvio per consentire la regolarizzazione della notifica alla PA.
La causa veniva riassegnata dalla dott. ( trasferita ad altro ufficio) alla dott.ssa Dotta. Per_4
All'udienza del 15.5.2025 il difensore richiamava le conclusioni di cui al ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione dei coniugi e , nasceva in Argentina il 21/08/1934 Persona_1 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 5), la quale si sposava con , Persona_5 Persona_6
in Argentina il 6/04/1956 (cfr. doc. in atti n. 6);
- dalla predetta unione nascevano in Argentina i ricorrenti:
1. il 12/02/1959 (cfr. doc. in atti n. 7), il quale si coniugava con Parte_1 [...]
, il 9/01/1987 (cfr. doc. in atti n. 8) dalla cui unione nasceva in Argentina il Persona_7
1/01/1988 l'ulteriore ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9) che, Parte_3
successivamente, contraeva matrimonio con il 4/03/2018 (cfr. doc. in atti n. Persona_8
10);
2. il 6/09/1968 (cfr. doc. in atti n. 11), coniugata con Parte_2 Persona_9
, il 14/04/1988 (cfr. doc. in atti n. 12).
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno provato a richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio tentando di presentare la domanda al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, a mezzo dell'unico canale possibile per la prenotazione del relativo appuntamento – piattaforma internet “prenot@mi” detenuta dal degli affari esteri - per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano CP_1
iure sanguinis quali discendenti - in linea diretta di cittadino italiano, senza averne avuto l'oggettiva possibilità (cfr. doc. in atti n. 13).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in [...], Cherasco (CN), il 15/12/1899 era Persona_1 cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
Argentina. Inoltre, dall'unione dei coniugi e , nasceva in Persona_1 Persona_2
Argentina il 21/08/1934 (cfr. doc. in atti n. 5), la quale si sposava con Persona_5
, in Argentina il 6/04/1956 (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_6
Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto nonostante fosse nata prima del 1948 la stessa si coniugava con un Persona_5
cittadino argentino solo in epoca successiva, ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato Parte_1
in Argentina il 12/02/1959; , nata in [...] il [...]; Parte_2 [...]
, nata in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la Parte_3
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 1259/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...]; , nata in Parte_1 Parte_2
Argentina il 30/08/1968; , nata in [...] il [...] tutti Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Campesi (C.F. ) del foro di C.F._1
Cosenza, presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via Mosca, n. 9 scala A eleggono domicilio pec
- come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare che ai ricorrenti, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani per nascita;
- conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità̀̀̀ ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
(CN) il 15/12/1899 (cfr. doc. in atti n. 1), sposato nel comune di Monforte d'Alba (CN) in data
12/03/1925 con (cfr. doc. in atti n. 2), poi emigrato in Argentina dove moriva Persona_2
in data 30/12/1989 (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale dell'Argentina prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “Si attesta che nel Registro Statale degli Elettori, in cui trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzioni maggiori di anni 16 ed i cittadini argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, non risulta registrato fino al presente o Per_1 Per_1
, nato il [...], in [...] – Cuneo – Cherasco. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 4). Per_3
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 5/03/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza del 13.2.2025 veniva concesso un rinvio per consentire la regolarizzazione della notifica alla PA.
La causa veniva riassegnata dalla dott. ( trasferita ad altro ufficio) alla dott.ssa Dotta. Per_4
All'udienza del 15.5.2025 il difensore richiamava le conclusioni di cui al ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione dei coniugi e , nasceva in Argentina il 21/08/1934 Persona_1 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 5), la quale si sposava con , Persona_5 Persona_6
in Argentina il 6/04/1956 (cfr. doc. in atti n. 6);
- dalla predetta unione nascevano in Argentina i ricorrenti:
1. il 12/02/1959 (cfr. doc. in atti n. 7), il quale si coniugava con Parte_1 [...]
, il 9/01/1987 (cfr. doc. in atti n. 8) dalla cui unione nasceva in Argentina il Persona_7
1/01/1988 l'ulteriore ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9) che, Parte_3
successivamente, contraeva matrimonio con il 4/03/2018 (cfr. doc. in atti n. Persona_8
10);
2. il 6/09/1968 (cfr. doc. in atti n. 11), coniugata con Parte_2 Persona_9
, il 14/04/1988 (cfr. doc. in atti n. 12).
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno provato a richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio tentando di presentare la domanda al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, a mezzo dell'unico canale possibile per la prenotazione del relativo appuntamento – piattaforma internet “prenot@mi” detenuta dal degli affari esteri - per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano CP_1
iure sanguinis quali discendenti - in linea diretta di cittadino italiano, senza averne avuto l'oggettiva possibilità (cfr. doc. in atti n. 13).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in [...], Cherasco (CN), il 15/12/1899 era Persona_1 cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
Argentina. Inoltre, dall'unione dei coniugi e , nasceva in Persona_1 Persona_2
Argentina il 21/08/1934 (cfr. doc. in atti n. 5), la quale si sposava con Persona_5
, in Argentina il 6/04/1956 (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_6
Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto nonostante fosse nata prima del 1948 la stessa si coniugava con un Persona_5
cittadino argentino solo in epoca successiva, ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato Parte_1
in Argentina il 12/02/1959; , nata in [...] il [...]; Parte_2 [...]
, nata in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la Parte_3
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta